Stime inerenti alle successioni e divisioni Capitolo 18 Stime inerenti alle successioni e divisioni
18.1 – Riferimenti normativi La successione è un atto giuridico per il quale un soggetto subentra ad un altro in un complesso di rapporti giuridici patrimoniali. È regolata dal codice civile (artt. 456-809), modificato ed integrato dalle leggi in materia di diritto di famiglia (in particolare la legge n. 151 del 19 maggio 1975). La successione può essere a titolo universale (eredità) a titolo particolare (legato). legittima; testamentaria; necessaria.
Tabella 18.1 - Quote in caso di successione legittima
Tabella 18.2 - Quote in caso di successione testamentaria
18.2 - Determinazione della massa ereditaria Il valore della massa ereditaria è determinato in base alla somma del valore dei singoli beni che la compongono, considerando anche gli eventuali debiti. In questa fase è necessario procedere all'inventario dei beni che compongono l'asse ereditario e alla loro valutazione. I beni che compongono la massa ereditaria devono essere valutati in base allo stato in cui si trovano e al loro valore al momento in cui avviene la divisione.
18.2 - Determinazione della massa ereditaria La riunione fittizia Consiste nel calcolo del valore complessivo del patrimonio ereditario, mediante la stima dei beni che lo compongono, detraendo i debiti e aggiungendo i beni di cui il de cuius abbia disposto in vita mediante donazione. L'obiettivo della riunione fittizia è accertare: il valore complessivo dell'asse ereditario; se il defunto, con donazioni fatte in vita o per disposizioni testamentarie, abbia leso la quota di legittima. In caso di lesione della legittima, i legittimari possono procedere all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.
18.2 - Determinazione della massa ereditaria La collazione E’ contestuale alla divisione e consiste nell'obbligo imposto ad alcuni eredi legittimi (coniuge, figli naturali o legittimi) di conferire nella massa ereditaria le donazioni ricevute e i debiti verso il de cuius. L'obiettivo della collazione è evitare disparità di trattamento tra eredi che abbiano ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita ed altri eredi. La collazione si differenzia dalla riunione fittizia per i seguenti motivi: la collazione comporta una riunione effettiva dei beni; la collazione riguarda solo alcuni eredi legittimi (coniuge, figli naturali o legittimi). Può avvenire per imputazione mediante conferimento in natura.
18.3 - Calcolo delle quote di diritto Consiste nella determinazione della frazione della massa ereditaria spettante a ciascun erede. Il calcolo delle quote di diritto avviene in valore, in relazione al testamento o dalle disposizioni di legge a seconda delle modalità di successione.
18.4 - La formazione delle quote di fatto Consiste nell’identificazione dei beni effettivamente spettanti a ciascun erede. La formazione delle quote di fatto avviene: dividendo i beni in modo tale che il valore di ogni quota sia proporzionale alle quote di diritto: cercando di rendere le quote per quanto possibile omogenee, cioè costituite in modo pressoché uguale da beni mobili, immobili e crediti; cercando di ridurre al minimo i conguagli in denaro.