G F H E marchi concorrenza sleale diritto antitrust pubblicità.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Fondazione Emanuele Casale
Advertisements

Corso di Diritto commerciale Ottobre 2007
Prof. Bertolami Salvatore
Il contratto di società
L’Impresa e le sue Forme Giuridiche
MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Caratteristiche delle società di persone e di capitali
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
GRIGLIA CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE NO divieto.
funzioni del consiglio di amministrazione
Economia aziendale Corso di laurea in informatica La forma giuridica.
1 Università della Tuscia Facoltà di Scienze Politiche Limpresa: gestione e comunicazione 28 ottobre 2005 Lo stato giuridico e la governance dellimpresa.
La scelta della forma giuridica
Corso di Diritto commerciale avanzato
Gestione collettiva del risparmio
Istituzioni di diritto commerciale
E.G.I Percorsi formativi per lautoimpreditorialità giovanile.
L’impresa Impresa: un’attività economica esercitata professionalmente e organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi. (Art.
AZIONI (ARTT – 2361) Le azioni sono emesse con valore nominale o senza valore nominale Ciò comporta che nel caso di azioni senza valore nominale.
La trasformazione in generale
Il patrimonio netto Lezione: martedì, 6 marzo 2012.
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Prof. Christian Cavazzoni
SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
Rete d'Imprese
IL PUNTO SUL DIRITTO SOCIETARIO ________________________ Seminario itinerante per i Collegi della Toscana Febbraio – Marzo 2007.
La forma giuridica dell’impresa
SOCIETA SEMPLICE S.S..
MUTATE ESIGENZE IMPRENDITORIALI
I Consorzi tra imprenditori
1 Roberto Genco Direttore Ufficio legale Coopfond S.p.a. D.lgs. 6/2003 Il quadro giuridico– societario della riforma.
L’ABC DELL’ECONOMIA AZIENDALE
GOVERNANCE DI GRUPPO Dott. Matteo Principi
Organizzazioni collettive formate per perseguire interessi comuni
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
L’operatore socio-sanitario
UD 1.1 Il sistema azienda UD 1.2 La gestione aziendale
INDIVIDUALE SINGOLA PERSONA Impresa COLLETTIVA PLURALITA’ DI PERSONE.
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
La società per azioni.
LA SOCIETA’.
1 LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 2 La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone in cui vi sono due categorie di soci: i.
S.p.a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta di capitale fra ampio numero di soci Anche se non necessariamente.
Diritto Societario. Aspetti Generali 1 2 Non riguarda le società di persone La Srl è meno vincolata alle norme della SpA Sistemi di governance: diventano.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa societaria.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
Bilancio in forma abbreviata e Bilancio per le microimprese
L’impresa societaria.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
Documentazione Tenuta dei libri e scritture dell’impresa commerciale Libri sociali Attività degli organi e raccolta dei verbali Assemblea dei soci e degli.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
LE SOCIETÀ.
S.r.l. Enfatizzazione della figura dei soci Soci imprenditori Ampia autonomia negoziale.
Introduzione all’azienda Corso di Economia ed Organizzazione Aziendale I.
Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 1 IL CONTRATTO DI SOCIETÀ (LO SCOPO MEZZO) C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza a.a
25 marzo F. Berti 1 I sistemi di amministrazione e controllo nelle Società Cooperative Seminario “Le recenti normative in ambito societario, di.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
Classificazione aziende ed aggregazioni aziendali Corso di Economia Aziendale.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben.
Società Dr. Mariasofia Houben. Società Art : “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per.
L'impresa collettiva Sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distinguono: a) imprese individuali b) imprese collettive.
Ferdinando Vassallo Il bilancio aziendale. 2 Processo tecnico-commerciale Processo economico-finanziario Risorse: beni, servizi, uomini Beni/servizi per.
Transcript della presentazione:

G F H E marchi concorrenza sleale diritto antitrust pubblicità

Codice della proprietà industriale Art.1 Diritti di proprieta' industriale 1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE effetti economici ? - stimolo all‘innovazione, alla creatività -incentivi grazie al diritto esclusivo -„dazio“ per innovazioni successive -utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e cause a danno dei concorrenti) -ecc. ?

ENTITÀ che compiono operazioni economiche GRUPPI DI SOCIETÀ IMPRENDITORE commerciale/agricolo piccolo/non piccolo, ecc. SOCIETÀ di persone / di capitali/ cooperative a scopo di lucro / a scopo mutualistico ecc. ALTRO consorzi GEIE associazioni fondazioni

2247 – Nozione di contratto di società - due o più persone conferiscono beni o servizi - per l‘esercizio in comune di un‘attività economica - al fine di dividerne gli utili

SOCIETÀ SOCIO CREDITORI x x „SCHERMI“

A (socio) B (società) C C AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA vantaggi? svantaggi?

A (socio) B (società) C C autonomia patrimoniale imperfetta solo dopo i creditori della società chiedere liquidazione della quota? A (socio) B (società) C C A responsabile per le obbligazioni sociali

Medioevo COMPAGNIA fraterna compagnia A B obbligazioni assunte da A vincolavano B responsabilità solidale e congiunta no autonomia patrimoniale

VULNERABILITÀ compagnia A x y creditore

mercanti alle fiere responsabilità solo nei confronti dei creditori presenti alla fiera diritto consuetudinario responsabilità solidale dei mercanti provenienti dalla stessa città vigilanza degli altri mercanti

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA Firenze, 1408 investitore attivo investitore passivo nei limiti di quanto investito se ingerenza: perdita della responsabilità limitata non limitata a singolo affare

XVII secolo grandi imprese commerciali Spagna/Portogallo Stato finanziava Paesi Bassi/ Inghilterra diritti esclusivi di sfruttamento commerciale Stato+privati

Compagnia delle Indie Orientali (1602) Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC) responsabilità limitata - no diritto di recesso monopolio responsabilità limitata

ALTRE società incorporate CHARTERED COMPANIES Francia Inghilterra

Codice di commercio società in nome collettivo - società in accomandita - società anonima Codice Civile 1942 Armonizzazione direttive Modelli societari europei Società europea/Società coop. europea Riforma organica del 2003

2247. Contratto di società. — Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice SOCIETÀ DI PERSONE società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata SOCIETÀ DI CAPITALI società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea

COSTITUZIONE CONTRATTO ATTO UNILATERALE esercizio individuale dell‘impresa esercizio collettivo dell‘impresa

patrimonio del socio patrimonio società C C vincolato all‘esercizio di un‘attività economica DEROGA al 2740 c.c. responsabilità patrimoniale con tutti i beni presenti e futuri

2247. Contratto di società. — Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. CONFERIMENTO ESERCIZIO DI UN‘ATTIVITÀ ECONOMICA SCOPO ESERCIZIO IN COMUNE

patrimonio di A patrimonio SOCIETÀ OBBLIGO DI CONFERIMENTO GODE del bene NE DISPONE DIRITTO PRO QUOTA AGLI UTILI RISCHIO di impresa può anche non ricevere utili può anche perderlo completamente

patrimonio SOCIETÀ C conferimento CC C altre attività passività funzione di garanzia del patrimonio sociale VARIA BILANCIO DI ESERCIZIO

CAPITALE SOCIALE valore nominale dei conferimenti ex atto costitutivo NON VARIA se non a seguito di modifica dell‘atto costitutivo funzione vincolistica patrimonio „vincolato“ iscritto in bilancio fra le passività funzione organizzativa accertare se vi sono stati utili o perdite utile = attività - passività - cap.soc.nominale

ESERCIZIO DI UN‘ATTIVITÀ ECONOMICA OGGETTO SOCIALE  MERO SCOPO DI GODIMENTO disciplina comunione senza autonomia patrimoniale creditori personali aggredire la cosa comune anche singolo affare società occasionale

ESERCIZIO IN COMUNE SOLO SE impresa collettiva ad ogni socio diritti partecipativi a contenuto amministrativo relativi all‘organizzazione

SCOPO ex art cc DIVIDERE GLI UTILI società lucrative però altri scopi possibili scopo mutualistico scopo consortile

SCELTA DEL REGIME SOCIETARIO LIMITI NO s.s. per l‘esercizio di attività commerciale Principio di TIPICITÀ VINCOLO AD UN TIPO quando le parti NON hanno scelto quando le parti HANNO scelto limiti all‘autonomia statutaria aspetti tributari

„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO

COSTITUZIONE forma dell‘atto costitutivo CONFERIMENTI contenuto dell‘atto costitutivo vizi dell‘atto costitutivo natura dell‘atto costitutivo misura tipologia titolo del conferimento stima

REGIME DELLA PARTECIPAZIONE partecipazione ai guadagni circolazione della partecipazione sociale natura regime di responsabilità creditori della società creditori personali partecipazione alle perdite

REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE decisioni dei soci modalità di assunzione invalidità delle decisioni amministrazione „sistema“ diritti e obblighi degli amministratori responsabilità degli amministratori conflitto di interessi nomina e cessazione degli amministratori conflitto di interessi procedimento di impugnazione

CONTROLLO controllo individuale controllo da parte di un organo interno poteri e doveri controllo „esterno“ BILANCIO autorità giudiziaria revisori esterni principi di redazione approvazione destinazione del risultato d‘esercizio

MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO procedimento modificativo modifiche del capitale sociale aumento diritto di opzione diminuzione perdite altro

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO recesso esclusione SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ morte liquidazione

DIRITTO SOCIETARIO ECONOMIA ????

Sempre più sovente, l’OCSE e i Governi dei suoi membri hanno riconosciuto la presenza di sinergie fra le politiche macroeconomiche e quelle strutturali per conseguire i più importanti obiettivi dell’azione governativa. Il governo societario è uno degli elementi fondamentali per migliorare l’efficienza economica e la crescita e per aumentare la fiducia degli investitori. PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO DELL’OCSEPRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO DELL’OCSE, 2004

La presenza di un efficace sistema di governo societario, per la singola impresa e per l’economia nel suo complesso, contribuisce ad assicurare un adeguato livello di fiducia, necessario al buon funzionamento dell’economia di mercato. Il risultato è di ridurre il costo del capitale e di incoraggiare le imprese a impiegare le risorse in modo più efficiente, stimolando così la crescita

Un fattore sempre più importante per le decisioni di investimento è il grado di rispetto dei principi di base del governo societario da parte delle società. Particolare rilievo è assunto dal rapporto fra le pratiche di governo societario e il carattere sempre più internazionale degli investimenti. I flussi internazionali di capitale consentono alle società di accedere alle attività finanziarie di un pool di investitori ben più ampio.

Il governo societario definisce la struttura attraverso cui vengono fissati gli obiettivi della società, vengono determinati i mezzi per raggiungere tali obiettivi e vengono controllati i risultati. Un buon governo societario dovrebbe assicurare al consiglio di amministrazione e ai dirigenti incentivi adeguati alla realizzazione di obiettivi in linea con gli interessi della società e dei suoi azionisti e dovrebbe facilitare un efficace controllo.

Il governo societario coinvolge un insieme di relazioni fra i dirigenti di una società, il suo consiglio di amministrazione, i suoi azionisti e le altri parti interessate

Il governo societario è influenzato dalle relazioni fra gli attori del sistema di governance. Gli azionisti di controllo, che possono essere singole persone, holding familiari, partecipanti a patti di azionisti o altre società che operano per il tramite di una holding o di partecipazioni incrociate, possono incidere notevolmente sul comportamento di una società. In alcuni mercati, gli investitori istituzionali, in qualità di azionisti, chiedono sempre più spesso che sia dato peso alle loro esigenze in materia di governo societario. Generalmente i singoli azionisti non sono interessati a esercitare i diritti di governance ma sono fortemente interessati a ricevere un equo trattamento dagli azionisti di controllo e dai dirigenti.

I creditori svolgono un ruolo importante in numerosi sistemi di governance e possono fungere da controllori esterni delle performance societarie. I lavoratori dipendenti e le altre categorie di stakeholders svolgono un ruolo rilevante contribuendo al successo nel lungo termine e ai risultati della società, mentre i governi stabiliscono l’assetto istituzionale e legale generale che disciplina il governo societario.

SOCI AMMINISTRATORI CREDITORI

Il governo societario è solo una componente del più ampio contesto economico nel quale operano le imprese definito, ad esempio, dall’azione delle politiche macroeconomiche e dall’intensità della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei fattori.

PROSPETTIVA COMUNITARIA ALLO STUDIO DEL DIRITTO SOCIETARIO libera circolazione delle persone (fisiche e giuridiche) armonizzazione dei diritti societari nazionali strumenti organizzativi sovranazionali Società Europea, SE „statuto“ per la piccola/ media impresa?

„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO

COSTITUZIONE forma dell‘atto costitutivo CONFERIMENTI contenuto dell‘atto costitutivo vizi dell‘atto costitutivo natura dell‘atto costitutivo misura tipologia titolo del conferimento stima

REGIME DELLA PARTECIPAZIONE partecipazione ai guadagni circolazione della partecipazione sociale natura regime di responsabilità creditori della società creditori personali partecipazione alle perdite

REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE decisioni dei soci modalità di assunzione invalidità delle decisioni amministrazione „sistema“ diritti e obblighi degli amministratori responsabilità degli amministratori conflitto di interessi nomina e cessazione degli amministratori conflitto di interessi procedimento di impugnazione

CONTROLLO controllo individuale controllo da parte di un organo interno poteri e doveri controllo „esterno“ BILANCIO autorità giudiziaria revisori esterni principi di redazione approvazione destinazione del risultato d‘esercizio

MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO procedimento modificativo modifiche del capitale sociale aumento diritto di opzione diminuzione perdite altro

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO recesso esclusione SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ morte liquidazione

società semplice (s.s.) società in nome collettivo (s.n.c.) società in accomandita semplice (s.a.s.) SOCIETÀ DI PERSONE società per azioni (s.p.a.) SOCIETÀ DI CAPITALI società a responsabilità limitata (s.r.l.) a) chiusa b) mercato del capitale di rischio TIPI società europea (S.E.) società cooperativa (soc.coop.) c) azioni quotate

SCELTA DEL REGIME SOCIETARIO LIMITI NO s.s. per l‘esercizio di attività commerciale NORME DI SETTORE VINCOLO AD UN TIPO però autonomia statutaria aspetti tributari !

s.s. s.n.c. s.a.s. modello di base delle società di persone s.p.a s.r.l.

„GRIGLIA“ CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE

Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) (….) L'anno , il giorno , del mese di ,davanti a me Dott , Notaio in………………, iscritto presso il Collegio notarile di………………, ….sono personalmente comparsi i Signori: — Sig ……………….., nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione…………………….. — Sig ……………….., nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione…………………….. — ……….. delle cui identità personali io Notaio sono certo. Detti comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue: 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “ di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale - il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale - …….. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…… alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. …..

„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO CONTRATTO NON È NECESSARIA LA FORMA SCRITTA SE NON PER LA NATURA DEI BENI CONFERITI es., conferimento di un immobile verbalmente consenso manifestato per comportamenti concludenti NATURA FORMA 1350 n.9