Relazioni industriali 4 Lo sciopero
Il passaggio storico Sciopero reato (cod.penale sardo) Sciopero libertà (codice penale Zanardelli) Sciopero reato (codice penale Rocco) Sciopero diritto /libertà /reato (Costituzione)
Il diritto di sciopero Art.40 – Il diritto di sciopero si esercita nell’ ambito delle leggi che lo regolano
Diritto individuale ad esercizio collettivo Oggetto dello sciopero Indizione dello sciopero Partecipazione allo sciopero
L’astensione dall’esecuzione della prestazione Comportamento: non esecuzione di un obbligo contrattuale conseguenze Diritto? Illecito penale ? Inadempimento contrattuale?
Il codice penale Serrata e sciopero per fini contrattuali (art.502 c.p.): Abrogato da C.cost. 4 maggio 1960, n.29 Serrata e sciopero per fini non contrattuali (art.503 c.p.): Corte Cost. 27 dicembre 1974 n. 290 “nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare” (sciopero politico economico / sciopero politico “puro”)
Segue È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 40 cost., l’art. 504 c.p. [Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero] nella parte in cui punisce lo sciopero che ha lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
I limiti allo sciopero Sciopero ad oltranza Sciopero “pignolo” Sciopero articolato Sciopero a scacchiera Sciopero a singhiozzo Danno alla produzione / danno alla produttività. (art.41 e art.4 Cost.) Possibilità di rifiutare la prestazione
Il servizio pubblico Art.331 – Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3098 euro
Lo sciopero nei servizi La crisi di rappresentatività e il nuovo mercato: I nuovi danneggiati dallo sciopero “Aquila selvaggia” e i cobas Il tentativo sindacale di autoregolamentazione: codici di autodisciplina Il riconoscimento normativo del tentativo: La legge quadro sul pubblico impiego
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali Servizi pubblici non vuol dire impiego pubblico: anche i privati possono erogare servizi pubblici Contemperamento di diritti costituzionali confliggenti: chi stabilisce la preminenza. Diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e alla previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.
l.146/1990 mod. l.83/2000 Proclamazione dello sciopero: solo dopo tentativo di conciliazione (procedura di raffreddamento) Comunicazione scritta al datore e all’autorità titolare del potere di precettazione Preavviso minimo Durata dello sciopero
Le prestazioni indispensabili Rinvio dalla legge al contratto Verifica dell’accordo da parte della Commissione di Garanzia Chi è la “Commissione di Garanzia”?
La valutazione di idoneità Valutazione positiva: gli scioperanti non potranno essere precettati Valutazione negativa: rinvio dell’accordo alle parti con l’indicazione delle carenze e suggerimenti per eliminarle Sciopero in caso di valutazione negativa: la precettazione dovrà limitarsi a quanto previsto dalla Co.Ga.
Altre competenze della Co.Ga. La prevenzione degli scioperi illegittimi Comunicazione all’o.s. Invito formale all’o.s. Segnalazione all’autorità amm.va l’opportunità della precettazione Giudice dei comportamenti e potere sanzionatorio
La serrata La libertà di serrata Tra inadempimento (mora del creditore) ed impossibilità di ricevere la prestazione