Vicenza, 7 aprile 2004 Sistemi di amministrazione e controllo nelle società per azioni Riforma diritto societario – Le SPA dr. Oscar Bazzotti.

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Vicenza, 7 aprile 2004 Sistemi di amministrazione e controllo nelle società per azioni Riforma diritto societario – Le SPA dr. Oscar Bazzotti

Amministrazione e controllo articoli da 2380 a 2409–noviesdecies c.c. La riforma individua tre modelli di amministrazione e controllo: sistema ordinario o tradizionale – organo di gestione: Consiglio di Amministrazione – organo di controllo: Collegio Sindacale sistema dualistico – organo di amministrazione: Consiglio di Gestione – organo di controllo: Consiglio di Sorveglianza sistema monistico – unico organo, Consiglio di amministrazione che ha al suo interno un Comitato per il controllo sulla gestione CONTINUA

Sistema ordinario articoli da 2380 a 2409–septies c.c. È esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. Nelle s.p.a. “aperte” deve essere esercitato da una società di revisione soggetta alla vigilanza Consob. Nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio e non redigono il consolidato si può affidare al Collegio Sindacale (tutti i membri iscritti nel registro dei revisori). Controllo contabile Collegio Sindacale (nominato dall’assemblea dei soci).Controllo sulla amministrazione Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione (nominato dall’assemblea dei soci). Amministrazione

Amministrazione e controllo articolo 2380 – bis c.c. Sistema ordinario Consiglio di Amministrazione La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori o all’amministratore unico. – Eliminata la possibilità che clausole statutarie riservino all’assemblea competenze decisionali su particolari operazioni di gestione – Facoltà di nominare amministratori anche non soci. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2381 c.c. Sistema ordinario Consiglio di Amministrazione Al Consiglio di amministrazione spetta: – determinare contenuto e limiti di eventuali deleghe; – valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; – quando elaborati, esaminare i piani strategici e industriali; – valutare il generale andamento della gestione sulla base della relazione degli organi delegati. CONTINUA

Amministrazione e controllo segue articolo 2381 c.c. Sistema ordinario Organi delegati Agli organi delegati compete: – curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, in rapporto alla natura ed alle dimensioni della società; – riferire almeno ogni sei mesi (derogabili) sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo. CONTINUA

Amministrazione e controllo articoli 2383 e 2386 c.c. Sistema ordinario Organo amministrativo Dura in carica non più di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. La nomina per cooptazione vale sino a che non viene meno la maggioranza degli amministratori originariamente nominati dall'assemblea. CONTINUA

Amministrazione e controllo articoli 2387 e 2388 c.c. Sistema ordinario Organo amministrativo Lo statuto può subordinare la carica di amministratore al possesso di determinati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.. Lo statuto può prevedere l’uso della videoconferenza o teleconferenza o di qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione. CONTINUA

Amministrazione e controllo articoli 2381, 2392, 2393 e 2393-bis c.c. Sistema ordinario Responsabilità degli amministratori Si richiede che gli amministratori agiscano in modo informato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. L’azione di responsabilità può essere promossa tanto dalla società quanto da una minoranza qualificata di soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale sociale o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore a 1/3 dello stesso. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2397 c.c. Sistema ordinario Collegio sindacale Si distingue tra controllo sull’amministrazione e controllo contabile. Non più richiesto che tutti i membri del Collegio sindacale siano iscritti nel registro dei revisori contabili, basta che lo siano almeno un sindaco effettivo ed un supplente; gli altri componenti potranno essere eletti fra professori universitari di ruolo in materie economico-giuridiche o fra professionisti iscritti in albi da individuare con apposito decreto dal Ministero della giustizia. Se, nei casi previsti, il collegio sindacale svolge anche il ruolo di controllo contabile, tutti i membri che lo compongono devono essere iscritti nel registro dei revisori. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2403 c.c. Sistema ordinario Collegio sindacale Il Collegio sindacale vigila : – sull’osservanza della legge e dello statuto; – sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; – in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2399 c.c. Sistema ordinario Collegio sindacale Aumentano le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci. Non possono essere eletti: - l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi; - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2399 c.c. Sistema ordinario Collegio sindacale Non possono essere eletti: – soggetti legati alla società, alle controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; – altre cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e limiti o criteri per il cumulo degli incarichi possono essere stabiliti dallo statuto. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2409–ter c.c. Sistema ordinario/dualistico/monistico Controllo contabile Per controllo contabile si intende: – verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; – verifica della corrispondenza del bilancio d’esercizio e di quello consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e alle norme che li disciplinano con redazione di apposita relazione che esprima un giudizio sul bilancio. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2409–ter c.c. Sistema ordinario/dualistico/monistico Controllo contabile Incarico conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale. – L'incarico dura tre anni, con scadenza la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. – L'assemblea determina il corrispettivo per l'intero triennio. – La revoca può avvenire solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2409–quinquies c.c. Sistema ordinario/monistico/dualistico Controllo contabile (ineleggibilità e decadenza) Non possono essere incaricati del controllo contabile: – i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo; – coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibiltà previste per i sindaci; – altre cause e specifici requisiti possono essere previsti dallo statuto; – nel caso di società di revisione, le disposizioni di cui sopra si applicano ai suoi soci ed ai soggetti incaricati della revisione. CONTINUA

Sistema dualistico articoli da 2409–octies a 2409–quinquiesdecies c.c. Nominato da assemblea soci Nominato da Consiglio di sorveglianza - Revisore unico o società di revisione, se esiste l'obbligo di redazione del bilancio consolidato. - Società soggetta a vigilanza Consob per le s.p.a. “aperte”. Controllo contabile Consiglio di sorveglianzaControllo sulla amministrazione Consiglio di GestioneAmministrazione

Amministrazione e controllo articoli 2409–novies, 2409–decies e 2409–undecies c.c. Sistema dualistico Consiglio di gestione La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al Consiglio di gestione, composto da almeno due membri, anche non soci, la cui nomina compete al Consiglio di sorveglianza (eccezione:atto costitutivo). – Al Consiglio di gestione si applica la stessa disciplina dettata per il Consiglio di amministrazione nel modello ordinario. – L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere anche proposta dal Consiglio di sorveglianza a maggioranza. – Il Consiglio di gestione può nominare dei consiglieri delegati. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2409–duodecies c.c. Sistema dualistico Consiglio di sorveglianza Il controllo dell’impresa spetta al Consiglio di sorveglianza composto da un numero di membri non inferiore a tre, anche non soci, di cui almeno uno iscritto tra i revisori contabili. – I membri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. – Lo statuto può prescrivere il possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e competenza. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2409–terdecies c.c. Sistema dualistico Consiglio di sorveglianza Il Consiglio di sorveglianza ha i seguenti compiti: – nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione e stabilirne il relativo compenso; – approvare il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato (se previsto dallo statuto, in caso di mancata approvazione del bilancio o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio di gestione o di sorveglianza, il bilancio può essere approvato dall’assemblea); – riferire per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2409–terdecies c.c. Sistema dualistico Consiglio di sorveglianza Il Consiglio di sorveglianza ha i seguenti compiti: – vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; – promuovere l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; – presentare la denuncia al tribunale di cui all’articolo 2409; – Deliberare in ordine ai piani strategici. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2409–terdecies c.c. Sistema dualistico Consiglio di sorveglianza Al Consiglio di sorveglianza viene richiesto di adempiere ai propri doveri “con la diligenza richiesta dall'incarico”. I consiglieri di sorveglianza possono assistere alle riunioni del consiglio di gestione e debbono partecipare alle assemblee dei soci. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2409–duodecies c.c. Sistema dualistico Consiglio di sorveglianza Non possono far parte del Consiglio di sorveglianza: – l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi; – i componenti del Consiglio di gestione; – soggetti legati alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; – non pare di ostacolo alla nomina l’eventuale parentela con i membri del Consiglio di Gestione; – lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. CONTINUA

Sistema monistico articoli da 2409–sexiesdecies a 2409-noviesdecies c.c. Nominato da assemblea dei soci Nominato da CdA Nominato da assemblea soci - Revisore unico o società di revisione, se obbligata a redigere il bilancio consolidato. - Società di revisione soggetta a vigilanza Consob per le s.p.a. “aperte”. Controllo contabile Comitato per il controllo sulla gestione, costituito all'interno del C.d.A. Controllo sulla amministrazione Consiglio di Amminstrazione.Amministrazione

Amministrazione e controllo articolo 2409-septiesdecies c.c. Sistema monistico Consiglio di amministrazione La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione (non si può avere un amministratore unico). Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e degli ulteriori requisiti stabiliti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria (opzione statutaria). Al Consiglio di amministrazione del modello monistico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per lo stesso organo nel modello ordinario. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2409–octiesdecies c.c. Sistema monistico Comitato per il controllo sulla gestione Il controllo sull’impresa spetta al Comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno del Consiglio di amministrazione e nominato, salvo diversa disposizione dello statuto, dal Consiglio stesso. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti non può essere inferiore a tre. Tutti i membri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. Almeno uno dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Non possono far parte di tale organo i membri del comitato esecutivo o amministratori con deleghe o cariche particolari. CONTINUA

Amministrazione e controllo articolo 2409–octiesdecies c.c. Sistema monistico Il Comitato per il controllo sulla gestione : – elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente; – vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile ed anche sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; – svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.