ASCOM SERVIZI S.R.L. - FORMAZIONE Ruolo Agenti di affari in mediazione Guida allesame di idoneità Nozioni di legislazione tributaria e fiscale Docente:

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ASCOM SERVIZI S.R.L. - FORMAZIONE Ruolo Agenti di affari in mediazione Guida allesame di idoneità Nozioni di legislazione tributaria e fiscale Docente: Rag. Nicola D'Orazio

Capitolo 1 - Nozioni generali 1.1 Tributi, individuazione del debitore e della somma dovuta Tributi: imposte, tasse e contributi; fonti normative Debitore principale, sostituto e responsabile d'imposta Anagrafe tributaria Numero di codice fiscale e di partita iv Dichiarazione tributaria Riscossione Accertamento Sanzioni tributarie Contenzioso tributario Misure sostitutive del contenzioso tributario Trasparenza dell'azione amministrativa

Tributi Prestazioni patrimoniali, aventi il carattere della obbligatorietà e della cogenza, imposte coattivamente dallo Stato o dagli altri enti pubblici ai singoli soggetti chiamati a concorrere alle spese pubbliche.

I principi fondamentali a) principio di legalità (art. 23 Cost.) b) principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.) c) principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.)

Atti normativi Costituzione e leggi costituzionali Legge ed atti aventi forza di legge Regolamenti

Atti non normativi Atti emanati dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del potere di propulsione ed indirizzo a questa spettante e rivolti agli uffici operativi, affinché questi adottino comportamenti uniformi nei confronti di determinate situazioni disciplinate dagli atti normativi predetti circolari, circolari, risoluzioni, risoluzioni, note, note, comunicati comunicati

A seconda dell'ente impositore tributi erariali, se dovuti allo Stato; tributi erariali, se dovuti allo Stato; tributi locali, se dovuti agli enti locali (Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ecc.). tributi locali, se dovuti agli enti locali (Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ecc.).

Le 3 categorie di tributi a) le imposte a) le imposte b) le tasse, b) le tasse, c) i contributi (o tributi speciali) c) i contributi (o tributi speciali)

Le imposte prestazioni coattive in base alle quali il soggetto obbligato (detto anche soggetto passivo) è tenuto a corrispondere una somma di denaro, secondo precise modalità, variabili in relazione alla disciplina dettata per ciascun tributo, senza alcuna correlazione con le eventuali spese pubbliche effettuate dallo Stato o dagli altri enti pubblici per la prestazione di servizi, anche a favore del contribuente; si dice pure, in tal caso, che, mediante le imposte, vengono finanziati i servizi generali resi dallo Stato e dagli altri enti pubblici alla comunità nazionale nel suo insieme (difesa, giustizia, infrastrutture ecc.) prestazioni coattive in base alle quali il soggetto obbligato (detto anche soggetto passivo) è tenuto a corrispondere una somma di denaro, secondo precise modalità, variabili in relazione alla disciplina dettata per ciascun tributo, senza alcuna correlazione con le eventuali spese pubbliche effettuate dallo Stato o dagli altri enti pubblici per la prestazione di servizi, anche a favore del contribuente; si dice pure, in tal caso, che, mediante le imposte, vengono finanziati i servizi generali resi dallo Stato e dagli altri enti pubblici alla comunità nazionale nel suo insieme (difesa, giustizia, infrastrutture ecc.)

Le tasse prestazioni coattive consistenti nel pagamento di una somma di denaro, dovute dal soggetto obbligato quale corrispettivo per la prestazione a suo favore, da parte dello Stato o dell'ente pubblico, di un servizio da lui liberamente richiesto e reso nel suo interesse (es. tasse postali, tasse scolastiche, ecc.), ovvero per l'esercizio di un'attività (es. tasse di concessione governativa); le tasse non devono essere confuse con i canoni che rappresentano il corrispettivo per l'uso di beni appartenenti agli enti pubblici; normalmente le tasse sono fissate per importi inferiori al costo dei servizi erogati;

i contributi (o tributi speciali) prestazioni coattive consistenti nell'obbligo, da parte del soggetto passivo, di corrispondere una somma di denaro per servizi a lui resi dallo Stato o dall'ente pubblico, servizi rispondenti, da un lato, all'interesse della comunità nazionale nel suo insieme, in quanto diretti ad eliminare o ridurre rischi collettivi di particolare rilevanza sociale ed estremamente diffusi (quali, ad esempio, quelli derivanti dalle conseguenze delle malattie, della vecchiaia, dell'invalidità, degli infortuni ecc.), e, dall'altro, all'interesse individuale del contribuente, in quanto diretto destinatario dei benefici derivanti dall'erogazione dei servizi stessi (assistenza sanitaria, previdenza sociale ecc.); in tal caso, evidentemente, si è in presenza di un tributo che ha le caratteristiche sia dell'imposta, sia della tassa. prestazioni coattive consistenti nell'obbligo, da parte del soggetto passivo, di corrispondere una somma di denaro per servizi a lui resi dallo Stato o dall'ente pubblico, servizi rispondenti, da un lato, all'interesse della comunità nazionale nel suo insieme, in quanto diretti ad eliminare o ridurre rischi collettivi di particolare rilevanza sociale ed estremamente diffusi (quali, ad esempio, quelli derivanti dalle conseguenze delle malattie, della vecchiaia, dell'invalidità, degli infortuni ecc.), e, dall'altro, all'interesse individuale del contribuente, in quanto diretto destinatario dei benefici derivanti dall'erogazione dei servizi stessi (assistenza sanitaria, previdenza sociale ecc.); in tal caso, evidentemente, si è in presenza di un tributo che ha le caratteristiche sia dell'imposta, sia della tassa.

Categorie di imposte 1) le imposte dirette, che sono quelle che vengono commisurate al reddito o al patrimonio del contribuente; 1) le imposte dirette, che sono quelle che vengono commisurate al reddito o al patrimonio del contribuente; 2) le imposte indirette, che sono tutte le altre imposte, ossia, sostanzialmente, quelle connesse alla produzione, al trasferimento o allo scambio di beni e servizi. 2) le imposte indirette, che sono tutte le altre imposte, ossia, sostanzialmente, quelle connesse alla produzione, al trasferimento o allo scambio di beni e servizi.

Le imposte dirette, a loro volta, si suddividono in: 1.1) personali, che sono quelle che si commisurano al complesso dei redditi (o del patrimonio) del contribuente, tenendo conto di tutte le sue condizioni personali e familiari, come nel caso dell'IRPEF 1.1) personali, che sono quelle che si commisurano al complesso dei redditi (o del patrimonio) del contribuente, tenendo conto di tutte le sue condizioni personali e familiari, come nel caso dell'IRPEF 1.2) reali, che sono quelle che si commisurano al reddito derivante da un singolo bene o da una singola fonte di reddito (ad es., reddito derivante dall'esercizio di un'impresa, come nel caso dell'IRAP), ovvero ad un singolo componente del patrimonio, indipendentemente dalle condizioni personali del contribuente che ne è titolare (come, per esempio, nel caso dell'ICI). 1.2) reali, che sono quelle che si commisurano al reddito derivante da un singolo bene o da una singola fonte di reddito (ad es., reddito derivante dall'esercizio di un'impresa, come nel caso dell'IRAP), ovvero ad un singolo componente del patrimonio, indipendentemente dalle condizioni personali del contribuente che ne è titolare (come, per esempio, nel caso dell'ICI).

Le imposte, a seconda della base di calcolo, si suddividono in: imposte sul valore, ossia quelle il cui imponibile è costituito da un valore monetario (ad es., imposta sul reddito, sul patrimonio, sul valore aggiunto IVA, ecc.); imposte sul valore, ossia quelle il cui imponibile è costituito da un valore monetario (ad es., imposta sul reddito, sul patrimonio, sul valore aggiunto IVA, ecc.); imposte sulla quantità, ossia quelle il cui imponibile è costituito da una quantità fisica (Kg, ettolitri, Kwh, ecc.) come nel caso delle imposte sulla produzione o sul consumo (cosiddette «accise»). imposte sulla quantità, ossia quelle il cui imponibile è costituito da una quantità fisica (Kg, ettolitri, Kwh, ecc.) come nel caso delle imposte sulla produzione o sul consumo (cosiddette «accise»).

le imposte, a seconda dei criteri di calcolo, si suddividono in: imposte fisse, ossia quelle il cui ammontare é stabilito in una somma fissa di denaro, univocamente determinata (come ad. es., in taluni casi dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro); imposte fisse, ossia quelle il cui ammontare é stabilito in una somma fissa di denaro, univocamente determinata (come ad. es., in taluni casi dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro); imposte proporzionali, ossia quelle il cui ammontare è determinato applicando all'imponibile (ad es. il reddito) un'aliquota percentuale prestabilita, cosicché all'aumentare dell'imponibile si verifica un aumento, nella stessa proporzione, dell'imposta dovuta (come ad es., per l'IRPEG, l'IVA, l'IRAP, ecc.); imposte proporzionali, ossia quelle il cui ammontare è determinato applicando all'imponibile (ad es. il reddito) un'aliquota percentuale prestabilita, cosicché all'aumentare dell'imponibile si verifica un aumento, nella stessa proporzione, dell'imposta dovuta (come ad es., per l'IRPEG, l'IVA, l'IRAP, ecc.); imposte progressive, ossia quelle il cui ammontare è determinato applicando allimponibile aliquote percentuali crescenti al crescere dell'imponibilé stesso, per cui l'imposta risultante aumenta più che proporzionalmente all'aumentare dell'imponibile (come ad es., per l'IRPEF). imposte progressive, ossia quelle il cui ammontare è determinato applicando allimponibile aliquote percentuali crescenti al crescere dell'imponibilé stesso, per cui l'imposta risultante aumenta più che proporzionalmente all'aumentare dell'imponibile (come ad es., per l'IRPEF).

Debitore principale, sostituto e responsabile d'imposta Si chiama soggetto passivo o debitore principale, colui al quale si riferiscono le circostanze oggettive (ad es., reddito, esercizio di attività d'impresa, ecc.) considerate dalla legge come «presupposto di fatto» per l'applicazione del tributo Si chiama soggetto passivo o debitore principale, colui al quale si riferiscono le circostanze oggettive (ad es., reddito, esercizio di attività d'impresa, ecc.) considerate dalla legge come «presupposto di fatto» per l'applicazione del tributo Sostituto d'imposta è, invece, il soggetto obbligato a pagare il tributo al Fisco al posto del debitore principale, Sostituto d'imposta è, invece, il soggetto obbligato a pagare il tributo al Fisco al posto del debitore principale, Responsabile d'imposta è, per contro, chi è obbligato a pagare il tributo al Fisco insieme al debitore principale Responsabile d'imposta è, per contro, chi è obbligato a pagare il tributo al Fisco insieme al debitore principale condebitore (o coobbligato) in solido condebitore (o coobbligato) in solido

L'Anagrafe tributaria centro di raccolta, su scala nazionale, di tutte le informazioni considerate fiscalmente rilevanti, relative a ciascun contribuente, per la successiva erogazione delle stesse, mediante tecnologie informatiche, agli uffici fiscali preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all'applicazione dei tributi, che ritengano di accedervi o siano tenuti a farlo nell'esercizio dei loro poteri. centro di raccolta, su scala nazionale, di tutte le informazioni considerate fiscalmente rilevanti, relative a ciascun contribuente, per la successiva erogazione delle stesse, mediante tecnologie informatiche, agli uffici fiscali preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all'applicazione dei tributi, che ritengano di accedervi o siano tenuti a farlo nell'esercizio dei loro poteri.

Il numero di codice fiscale è un insieme di 16 caratteri alfanumerici (se riferito alle persone fisiche) o di 11 cifre (se riferito alle società) attribuito dall'Anagrafe Tributaria al contribuente fin dalla nascita (dalla costituzione) e cessa di avere efficacia con la morte (la cessazione) della persona fisica (rispettivamente, della società). è un insieme di 16 caratteri alfanumerici (se riferito alle persone fisiche) o di 11 cifre (se riferito alle società) attribuito dall'Anagrafe Tributaria al contribuente fin dalla nascita (dalla costituzione) e cessa di avere efficacia con la morte (la cessazione) della persona fisica (rispettivamente, della società).

Il numero di Partita IVA Il numero di partita IVA è pure un insieme di 11 cifre di cui i soggetti che esercitano un'attività professionale o di impresa devono chiedere l'attribuzione ad un qualsiasi Ufficio provinciale IVA, a scelta del contribuente entro 30 giorni dall'inizio dell'attività stessa. Il numero di partita IVA è pure un insieme di 11 cifre di cui i soggetti che esercitano un'attività professionale o di impresa devono chiedere l'attribuzione ad un qualsiasi Ufficio provinciale IVA, a scelta del contribuente entro 30 giorni dall'inizio dell'attività stessa.

Dichiarazione tributaria Riscossione Accertamento Sanzioni tributarie

Dichiarazione tributaria Atto redatto sottoscritto dal contribuente in cui il contribuente stesso porta la P.A. a conoscenza delle situazioni di fatto assoggettabili a tributo (redditi, corrispettivi, successioni, ecc.) a lui riferibili. Atto redatto sottoscritto dal contribuente in cui il contribuente stesso porta la P.A. a conoscenza delle situazioni di fatto assoggettabili a tributo (redditi, corrispettivi, successioni, ecc.) a lui riferibili.

Riscossione Sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione, è stabilito, spesso, l'obbligo, a carico dello stesso contribuente, di liquidare l'imposta dovuta e di versarla contestualmente al Fisco (cosiddetta «autoliquidazione» ed «autotassazione»): ciò al fine di rendere più sicura ed efficiente la procedura di riscossione dei tributi Sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione, è stabilito, spesso, l'obbligo, a carico dello stesso contribuente, di liquidare l'imposta dovuta e di versarla contestualmente al Fisco (cosiddetta «autoliquidazione» ed «autotassazione»): ciò al fine di rendere più sicura ed efficiente la procedura di riscossione dei tributi

Accertamento Attività della P.A. consistente nel controllo della posizione fiscale del contribuente al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari Attività della P.A. consistente nel controllo della posizione fiscale del contribuente al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari

accessi, ispezioni e verifiche Strumenti utilizzati in sede di Accertamento per acquisire la documentazione e gli elementi necessari alla verifica tributaria Strumenti utilizzati in sede di Accertamento per acquisire la documentazione e gli elementi necessari alla verifica tributaria

processo verbale Documento redatto dagli organi verificatori che descrive dettagliatamente le operazioni compiute durante lesercizio delle attività di accesso, ispezione e verifica Costituisce la base del successivo avviso di accertamento fiscale

avviso di accertamento Atto della P.A. adeguatamente motivato, dal quale devono risultare comunque gli elementi presi in considerazione nella fase della verifica e l'importo delle maggiori imposte dovute, oltre alle sanzioni stabilite dalla legge in caso di violazione di norme tributarie

accertamento parziale L'Ufficio fiscale, quando è a conoscenza dell'esistenza di un reddito non dichiarato, in tutto o in parte, può anche procedere ad accertamento parziale, riferito a detto reddito, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice. L'Ufficio fiscale, quando è a conoscenza dell'esistenza di un reddito non dichiarato, in tutto o in parte, può anche procedere ad accertamento parziale, riferito a detto reddito, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice.

accertamento analitico Accertamento effettuato sulla base delle risultanze contabili Accertamento effettuato sulla base delle risultanze contabili

accertamento induttivo In determinate circostanze il Fisco può procedere alla determinazione induttiva dell'imponibile, sulla base di «presunzioni semplici» ovvero degli elementi indicati al precedente n. 4 (cosiddetto «accertamento induttivo»), restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa tributaria. In determinate circostanze il Fisco può procedere alla determinazione induttiva dell'imponibile, sulla base di «presunzioni semplici» ovvero degli elementi indicati al precedente n. 4 (cosiddetto «accertamento induttivo»), restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa tributaria.

accertamento sintetico sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, indicativi di capacità contributiva (valutata tenendo conto del cosiddetto «redditometro»), il Fisco può rideterminare il reddito dichiarato nella misura fiscalmente congrua (cosiddetto «accertamento sintetico»), restando, come nel caso precedente, a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa del Fisco sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, indicativi di capacità contributiva (valutata tenendo conto del cosiddetto «redditometro»), il Fisco può rideterminare il reddito dichiarato nella misura fiscalmente congrua (cosiddetto «accertamento sintetico»), restando, come nel caso precedente, a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa del Fisco

«segreto bancario». a decorrere dall'anno 1992, non è più operante, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, il cosiddetto «segreto bancario». a decorrere dall'anno 1992, non è più operante, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, il cosiddetto «segreto bancario». è stata prevista (e realizzata) l'istituzione di una anagrafe dei conti e dei depositi in grado di fornire celermente alla P.A. le informazioni bancarie richieste è stata prevista (e realizzata) l'istituzione di una anagrafe dei conti e dei depositi in grado di fornire celermente alla P.A. le informazioni bancarie richieste

accertamento catastale è quello che si applica nella determinazione del reddito, e normalmente anche del valore, dei terreni, dei fabbricati e delle attività agricole è quello che si applica nella determinazione del reddito, e normalmente anche del valore, dei terreni, dei fabbricati e delle attività agricole

sanzioni, possono avere natura diversa secondo la gravità del fatto commesso dal contribuente. possono avere natura diversa secondo la gravità del fatto commesso dal contribuente. sanzioni penali (reclusione e/o multa, arresto e/o ammenda), mentre per i casi meno gravi sono previste sanzioni penali (reclusione e/o multa, arresto e/o ammenda), mentre per i casi meno gravi sono previste sanzioni amministrative (pecuniarie e accessorie) alle quali si aggiungono, normalmente, le sanzioni amministrative (pecuniarie e accessorie) alle quali si aggiungono, normalmente, le sanzioni civili, aventi funzione risarcitoria (ad esempio, interessi di mora). sanzioni civili, aventi funzione risarcitoria (ad esempio, interessi di mora). sanzioni accessorie sanzioni accessorie

Contenzioso tributario Qualora fra il contribuente ed il Fisco intervengano controversie circa l'applicazione dei tributi e delle eventuali relative sanzioni, sia il primo che il secondo possono deferire la questione controversa ad una giurisdizione avente competenza speciale in materia di tributi: le Commissioni Tributarie Qualora fra il contribuente ed il Fisco intervengano controversie circa l'applicazione dei tributi e delle eventuali relative sanzioni, sia il primo che il secondo possono deferire la questione controversa ad una giurisdizione avente competenza speciale in materia di tributi: le Commissioni Tributarie

Nuovo contenzioso tributario La materia è stata recentemente riformata con D.Lgs. 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 e, successivamente, dal D.L. 25 settembre 1995 n. 403, convertito dalla legge 23 novembre 1995 n. 495, in base ai quali, a decorrere dal 1 ° aprile 1996, operano le nuove Commissioni Tributarie di cui fanno parte i nuovi giudici tributari. La materia è stata recentemente riformata con D.Lgs. 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 e, successivamente, dal D.L. 25 settembre 1995 n. 403, convertito dalla legge 23 novembre 1995 n. 495, in base ai quali, a decorrere dal 1 ° aprile 1996, operano le nuove Commissioni Tributarie di cui fanno parte i nuovi giudici tributari.

I gradi di giudizio Secondo le nuove norme, il giudizio davanti alle Commissioni Tributarie prevede due soli gradi: Secondo le nuove norme, il giudizio davanti alle Commissioni Tributarie prevede due soli gradi: ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, in primo grado, e ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, in primo grado, e ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, in secondo grado. ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, in secondo grado.

Ricorso per cassazione Contro le decisioni della Commissione Tributaria Regionale è consentito, il ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione soltanto per violazione di legge. Contro le decisioni della Commissione Tributaria Regionale è consentito, il ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione soltanto per violazione di legge.

Misure sostitutive del contenzioso tributario A) Ravvedimento A) Ravvedimento B) Accertamento con adesione del contribuente B) Accertamento con adesione del contribuente C) Conciliazione giudiziale C) Conciliazione giudiziale D) Condono fiscale D) Condono fiscale

A) Ravvedimento Questo istituto si prefigge lo scopo di consentire al contribuente che abbia commesso errori od omissioni in materia fiscale e che essendone venuto a conoscenza, voglia porvi rimedio, di «ravvedersi» mediante regolarizzazione e/o pagamento del tributo e della relativa sanzione, fissata in un importo ridotto rispetto al valore intero per premiare la collaborazione fattiva del contribuente con gli Uffici finanziari Il ravvedimento è possibile a condizione che Questo istituto si prefigge lo scopo di consentire al contribuente che abbia commesso errori od omissioni in materia fiscale e che essendone venuto a conoscenza, voglia porvi rimedio, di «ravvedersi» mediante regolarizzazione e/o pagamento del tributo e della relativa sanzione, fissata in un importo ridotto rispetto al valore intero per premiare la collaborazione fattiva del contribuente con gli Uffici finanziari Il ravvedimento è possibile a condizione che la violazione non sia stata ancora constatata e comunque la violazione non sia stata ancora constatata e comunque non siano iniziati gli accessi, le ispezioni e le verifiche a carico del contribuente. non siano iniziati gli accessi, le ispezioni e le verifiche a carico del contribuente.

sanzione ridotta, applicabile in caso di ravvedimento A) Entro 30 giorni: 1 /8 del minimo (3,75%) A) Entro 30 giorni: 1 /8 del minimo (3,75%) B) Dopo 30 giorni se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stato commesso l'errore o l'omissione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore; : 1 /5 del minimo (6%) B) Dopo 30 giorni se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stato commesso l'errore o l'omissione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore; : 1 /5 del minimo (6%) C) nel caso di errore od omissione formale che 1) non incida sulla determinazione e sul pagamento del tributo; 2) non arrechi pregiudizio all'attività di controllo del Fisco nessuna sanzione; C) nel caso di errore od omissione formale che 1) non incida sulla determinazione e sul pagamento del tributo; 2) non arrechi pregiudizio all'attività di controllo del Fisco nessuna sanzione; D) nel caso di omissione della presentazione della dichiarazione, ad 1 / 8 del minimo, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. D) nel caso di omissione della presentazione della dichiarazione, ad 1 / 8 del minimo, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Interessi Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione e al pagamento del tributo e degli interessi di mora (semprechè questi siano dovuti), calcolati, con maturazione giorno per giorno, al tasso legale d'interesse, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2001, al 3,5% e, a decorrere dal 1° gennaio 2002, al 3% (art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.M. Tesoro 11 dicembre 2000). Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione e al pagamento del tributo e degli interessi di mora (semprechè questi siano dovuti), calcolati, con maturazione giorno per giorno, al tasso legale d'interesse, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2001, al 3,5% e, a decorrere dal 1° gennaio 2002, al 3% (art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.M. Tesoro 11 dicembre 2000). N.D.R.: Con il Decreto il Ministro dellEconomia e delle Finanze ha provveduto a ridurre il tasso di interesse legale dal 3% al 2,5% annuo. La nuova misura degli interessi legali trova applicazione a decorrere dall N.D.R.: Con il Decreto il Ministro dellEconomia e delle Finanze ha provveduto a ridurre il tasso di interesse legale dal 3% al 2,5% annuo. La nuova misura degli interessi legali trova applicazione a decorrere dall

B) Accertamento con adesione del contribuente Il «concordato» si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di adesione, da parte dell'Ufficio fiscale e del contribuente, e con il pagamento delle somme dovute per maggiori imposte e sanzioni, ridotte a 1 /4 del minimo previsto; sulle somme eventualmente dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non si applicano sanzioni ed interessi. Il pagamento deve essere effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, ovvero, a richiesta, ratealmente in non più di 8 (rispettivamente 12) rate trimestrali (rispettivamente, per importi superiori a ,69), con maggiorazione degli interessi legali. Il «concordato» si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di adesione, da parte dell'Ufficio fiscale e del contribuente, e con il pagamento delle somme dovute per maggiori imposte e sanzioni, ridotte a 1 /4 del minimo previsto; sulle somme eventualmente dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non si applicano sanzioni ed interessi. Il pagamento deve essere effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, ovvero, a richiesta, ratealmente in non più di 8 (rispettivamente 12) rate trimestrali (rispettivamente, per importi superiori a ,69), con maggiorazione degli interessi legali.

C) Conciliazione giudiziale In conseguenza della conciliazione giudiziale, che non interrompe, né estingue le eventuali azioni penali in corso, il contribuente è obbligato a provvedere, entro 20 giorni dalla data dell'udienza che accoglie la conciliazione, al pagamento del tributo dovuto (ovvero, dalla 1 ° rata, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto la rateizzazione del debito, che segue le medesime regole viste nel caso del "concordato" v. precedente punto B), delle sanzioni amministrative previste (che si applicano soltanto nella misura di 1 /3 dell'importo delle sanzioni irrogate), nonché degli interessi di mora (dovuti per intero) In conseguenza della conciliazione giudiziale, che non interrompe, né estingue le eventuali azioni penali in corso, il contribuente è obbligato a provvedere, entro 20 giorni dalla data dell'udienza che accoglie la conciliazione, al pagamento del tributo dovuto (ovvero, dalla 1 ° rata, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto la rateizzazione del debito, che segue le medesime regole viste nel caso del "concordato" v. precedente punto B), delle sanzioni amministrative previste (che si applicano soltanto nella misura di 1 /3 dell'importo delle sanzioni irrogate), nonché degli interessi di mora (dovuti per intero)

D) Condono fiscale: L.289/92 e L.350/93 Art. 7 – Concordato Art. 7 – Concordato Art. 8 – Dichiarazione Integrativa Art. 8 – Dichiarazione Integrativa Art9 – Condono Tombale Art9 – Condono Tombale Art 9 bis- definizione omessi o ritardati versamenti Art 9 bis- definizione omessi o ritardati versamenti Art.15 – Def. Liti potenziali Art.15 – Def. Liti potenziali Art.16 Def. Liti pendenti Art.16 Def. Liti pendenti

Trasparenza dell'azione amministrativa legge 7 agosto 1990, n. 241; D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 legge 7 agosto 1990, n. 241; D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 si rivolgono, in generale, a tutte le Pubbliche Amministrazioni nei loro rapporti con gli utenti cittadini, fissando in proposito una serie di disposizioni di principio che, in quanto espressione di valori protetti dalla Costituzione, possono essere considerate come «principi generali dell'ordinamento giuridico» si rivolgono, in generale, a tutte le Pubbliche Amministrazioni nei loro rapporti con gli utenti cittadini, fissando in proposito una serie di disposizioni di principio che, in quanto espressione di valori protetti dalla Costituzione, possono essere considerate come «principi generali dell'ordinamento giuridico»

Trasparenza dell'azione amministrativa diritto di accesso ai documenti amministrativi diritto di accesso ai documenti amministrativi diritto di interpello diritto di interpello silenzio assenso silenzio assenso funzionario responsabile di un procedimento amministrativo funzionario responsabile di un procedimento amministrativo diritto di partecipazione al procedimento amministrativo diritto di partecipazione al procedimento amministrativo diritto di conoscere le motivazioni diritto di conoscere le motivazioni Diritto di conoscere le modalità per il ricorso Diritto di conoscere le modalità per il ricorso potere di autotutela accordato all'Amministrazione potere di autotutela accordato all'Amministrazione diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno procurato dall'Amministrazione al contribuente diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno procurato dall'Amministrazione al contribuente Garante del Contribuente Garante del Contribuente Statuto dei diritti del contribuente" Statuto dei diritti del contribuente"

Statuto dei diritti del contribuente" "Statuto dei diritti del contribuente" approvato con legge 27 luglio 2000 n. 212 (su G. U. 31 luglio 2000, n. 177, serie speciale), entrata in vigore dal 1° agosto 2000, successivamente modificata parzialmente dal D.Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 (su G. U. 5 marzo 2001, n. 53). Ai principi contenuti nel predetto "Statuto", validi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, gli enti locali (Regione,,Province, Comuni ecc.) devono uniformare i rispettivi statuti e regolamenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge sopra richiamata. "Statuto dei diritti del contribuente" approvato con legge 27 luglio 2000 n. 212 (su G. U. 31 luglio 2000, n. 177, serie speciale), entrata in vigore dal 1° agosto 2000, successivamente modificata parzialmente dal D.Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 (su G. U. 5 marzo 2001, n. 53). Ai principi contenuti nel predetto "Statuto", validi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, gli enti locali (Regione,,Province, Comuni ecc.) devono uniformare i rispettivi statuti e regolamenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge sopra richiamata.

Capitolo 1 - Nozioni generali Abbiamo parlato di: 1.1 Tributi, individuazione del debitore e della somma dovuta Tributi: imposte, tasse e contributi; fonti normative Debitore principale, sostituto e responsabile d'imposta Anagrafe tributaria Numero di codice fiscale e di partita iva Dichiarazione tributaria Riscossione Accertamento Sanzioni tributarie Contenzioso tributario Misure sostitutive del contenzioso tributario Trasparenza dell'azione amministrativa 1.1 Tributi, individuazione del debitore e della somma dovuta Tributi: imposte, tasse e contributi; fonti normative Debitore principale, sostituto e responsabile d'imposta Anagrafe tributaria Numero di codice fiscale e di partita iva Dichiarazione tributaria Riscossione Accertamento Sanzioni tributarie Contenzioso tributario Misure sostitutive del contenzioso tributario Trasparenza dell'azione amministrativa