Il diritto degli alimenti

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L’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) è un sistema di controllo della produzione degli alimenti che ha come scopo la garanzia della sicurezza.
Transcript della presentazione:

Il diritto degli alimenti Prof. Giuliana di Fiore Università Federico II di Napoli Facoltà di Giurisprudenza Il diritto degli alimenti

Indice La norma giuridica Le fonti del diritto: Interessi pubblici riferiti agli alimenti Le politiche europee in materia di alimenti Principali riferimenti normativi europei in materia di alimenti Principali riferimenti normativi interni in materia di alimenti Tratti salienti della legge quadro sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande Il decreto legislativo n. 155 del 1997HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):

FONTI l’espressione indica idea di “derivazione”, di “origine” FONTI l’espressione indica idea di “derivazione”, di “origine”. FONTI DEL DIRITTO si indica ciò da cui trae origine la norma giuridica. Tutte insieme le fonti del diritto costituiscono l’Ordinamento Giuridico Statale RAPPORTI TRA FONTI DEL DIRITTO La pluralità di fonti esistenti negli Ordinamenti criterio cronologico Giuridici presuppone l’esistenza di regole per criterio gerarchico evitare che si creino contrasti tra le norme. criterio competenza

QUADRO FONTI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Fonti di rango costituzionale Fonti comunitarie Fonti primarie Fonti secondarie Usi normativi

Fonti di rango Costituzionale La Costituzione (Legge 1.1.1948) Legge di Revisione Costituzionale Le altre leggi costituzionali

Fonti Comunitarie Regolamenti e Direttive Entrano direttamente nell’ordinamento degli stati membri Hanno necessità di un atto legislativo dello stato membro con il quale si recepisca il contenuto

Fonti Primarie Legge Ordinaria del Parlamento (art. 70-72 Cost.) Atti legislativi del Governo - Decreti Legge (art. 77 Cost.) - Decreti Legislativi (art. 76 Cost.) Leggi Regionali

Fonti Secondarie Regolamenti della PA: integrano e specificano la disciplina della legge Ordinanze: impongono specifici obblighi per situazioni particolari

Interessi pubblici riferiti agli alimenti Interesse pubblico: interesse generale che “il pubblico” tutela e persegue Interesse alla libera circolazione delle merci Interesse sanitario Interesse alla tutela del consumatore

Le politiche europee in materia di alimenti L’evoluzione dell’interesse dei consumatori verso la salubrità degli alimenti ha indotto la Commissione Europea e, sul piano nazionale, il Ministero della Salute a considerare come priorità strategica il raggiungimento degli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare. La strada da percorrere a tale scopo si snoda attraverso varie tappe: a) l’applicazione del nuovo quadro giuridico del settore alimentare, che riflette la politica “dal campo alla tavola” andando a coprire l’intera catena alimentare; b) l’applicazione di adeguate procedure per la valutazione del rischio, sia da parte dell’operatore alimentare che dell’organo di controllo; c) l’attribuzione della responsabilità della sicurezza alimentare ai produttori; d) l’attuazione di rapide ed efficaci misure di intervento di fronte ad emergenze sanitarie che si manifestino in qualsiasi punto della catena alimentare; e) l’esecuzione di appropriati controlli ufficiali; f) la necessità di garantire una adeguata comunicazione ai consumatori che devono essere tenuti adeguatamente informati sull’attività degli organismi istituzionalmente preposti all’assicurazione della salubrità degli alimenti, sulle nuove preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare, sui rischi che certi alimenti possono presentare per determinati gruppi di persone.

Principali riferimenti normativi europei in materia di alimenti “il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare: Il processo di cambiamento inizia nel gennaio 2000, quando la Commissione europea emana il libro bianco nel quale si delinea una nuova strategia : la salubrità degli alimenti si può assicurare solo ricorrendo a sistemi integrati di controlli di filiera, dalla produzione delle materie prime al consumo degli alimenti. E’ necessario creare un sistema, applicabile in modo omogeneo in tutta Europa, che poggi su solide basi scientifiche e su un moderno contesto legislativo e che individui gli obiettivi, le azioni necessarie per il loro raggiungimento e chi deve agire nei diversi livelli . Le priorità individuate sono: identificare, caratterizzare e verificare tutti i fattori di abbattimento del rischio sanitario attuabili a partire dalla produzione fino al consumo dell’alimento.

Principali riferimenti normativi europei in materia di alimenti (2) Regolamento CE n. 178/2002: si prosegue nel percorso di innovazione iniziato, definendo i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l’Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (E.F.S.A.) e fissando procedure da attuare per garantire sicurezza ai consumatori in campo alimentare. Obbiettivo è garantire: un elevato livello di protezione della salute dei cittadini degli interessi dei consumatori, senza peraltro dimenticare il mercato interno, che ha comunque bisogno della libera circolazione di prodotti alimentari sicuri e sani per raggiungere un buon funzionamento.

Principali riferimenti normativi europei in materia di alimenti (3) Pacchetto igiene: nel corso del 2004 la U.E. ha emanato un gruppo di regolamenti, che unitamente al Regolamento CE n.178/2002, costituiscono il c.d. “pacchetto igiene”. Essi, in vigore dal 1° gennaio 2006, identificano e separano la responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare, definiscono nuove regole per gli operatori del settore ed anche per quanto relativo alle azioni di controllo svolte dalle autorità competenti.

Ulteriori riferimenti normativi europei in materia di alimenti ▬ Il Regolamento 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari ▬ Il Regolamento 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale ▬ Il Regolamento 882 /2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale ▬ Il Regolamento 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Nel dicembre 2005  sono poi  stati emanati altri atti normativi comunitari, ad integrazione dei precedenti e precisamente: Regolamento n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, Regolamento n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al reg. 853/04 e all’organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei reg. 854 e 882/04, deroga al reg. 852/04 e modifica dei reg. 853 e 854/04; Regolamento n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni; Regolamento n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei reg. 853, 854 e 882/04 e che modifica i reg. 853 e 854/04.

Principali riferimenti normativi interni in materia di alimenti R.d. 3 agosto 1890 n. 7045 : poche norme generali ed molte norme per sostanze specifiche R.d. 27 luglio 1934 n.1265 : T.U. delle leggi sanitarie contenente norme relative alla tutela igienica degli alimenti L. 20 aprile 1962 n. 283: legge quadro sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande Dpr 26 marzo 1980 n. 327: regolamento esecutivo della legge 283/62

Ministero della sanità Organi della Regione Comuni attraverso le asl Tratti salienti della legge quadro sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande Organi di vigilanza: Ministero della sanità Organi della Regione Comuni attraverso le asl

Oggetto della vigilanza: Tratti salienti della legge quadro sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande (2) Oggetto della vigilanza: Sostanze alimentari: la cassazione Sent. 12/7/78 ha definito le sostanze alimentari come tutte quelle sostanze liquide e solide che servono all’alimentazione dell’uomo Strumenti e locali utilizzati per produrre, conservare, commerciare Personale addetto

Sanzioni penali contenute: Tratti salienti della legge quadro sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande (3) Sanzioni: Sanzioni penali contenute: nel codice penale nella legge 283/62; la Legge 7 agosto 1986, n. 462, ha disposto misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari in seguito al primo, clamoroso scandalo alimentare italiano (il cosiddetto “vino al metanolo”) Sanzioni amministrative: Es: sequestro degli alimenti, chiusura dello stabilimento

Tratti salienti della legge quadro sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande (4) Divieti: E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiori o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste; f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa. Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti; g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Principali riferimenti normativi interni in materia di alimenti Il decreto legislativo n. 155 del 1997HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Il decreto pone le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e ART. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrita' dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore; b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o piu' delle seguenti attivita': la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari; c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico; d) autorita' competente: il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unita' sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato. ART. 3 (Autocontrollo) 1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico. 2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attivita' ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui e' basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioe' a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici; e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attivita', dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza. 3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorita' competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui al comma 2.

…. Il decreto legislativo n …..Il decreto legislativo n. 155 del 1997HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Art. 8 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare e' punito con: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4. 2. L'Autorita' incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato. 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, e' punito, se ne deriva pericolo per la salubrita' e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.

Riferimenti normativi interni in materia di alimenti ADDITIVI - D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (in attuazione di 5 direttive comunitarie) + successive modifiche e integrazioni - D.M.10 marzo 2000, n. 183 recante aggiornamento del D.M. 27/2/1996 n. 209 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della Dir. 98/72/CE - D.M. 9 agosto 2005 n. 199 recante aggiornamento del D.M. 27/2/96 n. 209 BIOTECNOLOGIE - D.M. 4 agosto 2000 concerne la Sospensione cautelativa della commercializzazione e dell'utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 12 reg. (CE) n. 258/97 - D. Lgs. 8 luglio 2003 n. 224 Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati CONTROLLI - L. n. 283/1962 (e successive modifiche) Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - D. Lgs. 3 marzo 1993 n. 123 - Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari - D.P.R. 14 luglio 1995 - Atto di indirizzo e coordinamento su criteri uniformi controlli regioni e Province autonome - D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 156 concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari - D. Min. Sanità 8 ottobre 1998 - Modificazioni alle appendici 2 e 3 del D.P.R. 14 luglio 1995 (vedi sopra)

Riferimenti normativi interni in materia di alimenti (2) ETICHETTATURA - D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 Attuazione delle dir. 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - D. Lg. 25 febbraio 2000, n. 68 Attuazione della dir. 97/4/CE che modifica la dir. 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale - Circolare 31 marzo 2000, n. 165 Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del d. lgs. n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari - D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 Attuazione della dir. 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari - D. Lgs. 23 giugno 2003 n. 181 Attuazione della dir. 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità - Circolare 10 novembre 2003, n. 168 Ministero delle Attività Produttive Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI - Circolare Min. Sanità 28 luglio 1995 n. 21 - Linee guida per l'elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica in materia di derrate alimentari - D. Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari (+ modifiche L. 21/7/1999, n. 236 / L. 21/12/1999, n. 526 (art. 10)) - Circolare Min. Sanità 26 gennaio 1998 n. 1 - Aggiornamento e modifica della circolare n. 21 del 28 luglio 1995 - Circolare Min. Sanità 7 agosto 1998 n. 11 - Applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'igiene dei prodotti alimentari

Riferimenti normativi interni in materia di alimenti (3) MANGIMI - L. 15 febbraio 1963, n. 281 (e successive modifiche ed integrazioni) Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI - D.M. 21.3.1973 e successive modifiche Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale - D.P.R. 23/8/1982, n. 777 e successive modifiche Attuazione della dir. n. 76/893/CEE relativa a materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - D. Lgs. 27/01/1992 n. 111 Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare METALLI PESANTI - D.M. 5 marzo 2003 di recepimento della dir. 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari METROLOGIA - Legge 25.10.1978, n. 690, Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati - D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391, Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE MICOTOSSINE - Circolare 9 giugno 1999, n. 10 Direttive in materia di controllo ufficiale sui prodotti alimentari: valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari di origine nazionale, comunitaria e Paesi terzi - D. Ministero della Sanità 23 dicembre 2000 Recepimento della dir. 98/53/CE della Commissione che fissa i metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari

Riferimenti normativi interni in materia di alimenti (4) PRODOTTI BIOLOGICI - D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 220 Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico - Circolare 16 giugno 2000, n. 3 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Importazioni di prodotti "da agricoltura biologica" da Paesi terzi: art. 11, reg. CEE n. 2092/91 - art. 6, commi 2 e decreto legislativo n. 220/1995 - iter procedurale RESIDUI ANTIPARASSITARI - D. Ministero della Salute 27 agosto 2004 (e successive modifiche) Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. SFARINATI - L. n. 580/1967 (e successive modifiche ed integrazioni) Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari - D.M. 1° aprile 1968 Disposizioni per la consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori - D.M. 17 febbraio 1972 Integrazione del decreto ministeriale 1°aprile 1968, recante disposizioni per la consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori - D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 196 - D.M. 26 aprile 2002 Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari SOSTANZE INDESIDERABILI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI - D.M. 11 maggio 1998 n. 241 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE, 96/6/CE, 97/8/CE e 98/60/CE relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali - D. M. 21 maggio 1999 Attuazione delle dir. 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali - D. M. 23 dicembre 2002, n. 317 Ministero della Salute Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della dir. 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

Grazie…