ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO 2010
IL PRESIDENTE DI SEGGIO xxx SCRUTATORI xxx UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE (IL SEGGIO ELETTORALE) COMPOSIZIONE SEGRETARIO xxx
COMPOSIZIONE DEL LUFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE xxxx xxxx
COSTITUZIONE DEL LUFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE SEZIONE
INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DESIGNATI PRESSO LA SEZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA EFFETTIVI RAPPRESENTANTI DI LISTA SUPPLENTI xxxx PRESA ATTO DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA Esame designazione xxxx
RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DESIGNATI PRESSO LA SEZIONE FACOLTA QUALIFICA PUBBLICO UFFICIALE SANZIONI RAPPRESENTANTI DI LISTA
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE xxxxxxx xxxxxxx
CHIUSURA DEL SEGGIO xxxxxxx xxxxxxx
PRIMA GIORNATA DI VOTAZIONI SOSPENSIONE VOTAZIONE CHIUSURA E RINVIO A LUNEDI APERTURA SEGGIO
SECONDA GIORNATA DI VOTAZIONI RICOSTITUZIONE SEGGIO Chiusura del seggio
VERBALE xxxxx
Allontanamento di elettori dalle cabine che indugiano artificiosamente nella votazione ( verranno riammessi al voto Dopo che hanno votato gli elettori presenti Restituzione della scheda mancante del bollo di sezione o della firma degli scrutatori o deteriorata ( le schede firmate dal presidente e 2 scrutatori sono inserite Nella busta 14) DOMENICA E LUNEDI Casi speciali che si possono verificare durante la votazione Elettori che non hanno restituito la scheda o la matita ( denuncia allautorità giudiziaria per sanzione amm.) Elettori che si rifiutano di votare nella cabina ( sono esclusi dal voto) Elettori che hanno votato con un accompagnatore ( Fisicamente impediti: ciechi,amputati di entrambe le mani affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità - i verbali medici sono allegati al verbale delle operazioni elettorali) Elettori non iscritti nella sezione ma che vi possono votare: 1) componenti il seggio 2)rappresentanti di lista 3) candidati 4)Ufficiali e agenti forza pubblica in servizio al seggio 5)appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, vigili del Fuoco, naviganti ( aviatori o marittimi) Elettori che votano sulla base di sentenza o attestazione del sindaco Elettori non deambulanti iscritti in unaltra sezione
Operazioni di scrutinio Interpretazione volontà elettore Viene designato scrutatore che estrae le schede dallurna una alla volta
VOTAZIONE PRINCIPALE NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO: - LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005 n 1 norme per lelezione del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale - LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2010 n 4 modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2010 n 1
LISTA REGIONALE VOTAZIONE LISTA PROVINCIALE
VOTAZIONE LEGGE REGIONALE 06 FEBBRAIO 2010 N 4 ARTICOLO 2
LA VOTAZIONE PER LELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AVVIENE SU UNA UNICA SCHEDA
LELETTORE ESPRIME IL SUO VOTO PER UNA DELLE LISTE PROVINCIALI TRACCIANDO UN SEGNO NEL RELATIVO RETTANGOLO, E PUO ESPRIMERE UN VOTO DI PREFERENZA SCRIVENDO IL COGNOME, OVVERO IL NOME E COGNOME DI UNO DEI CANDIDATI COMPRESI NELLA LISTA STESSA.
LELETTORE ESPRIME IL SUO VOTO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ANCHE NON COLLEGATO ALLA LISTA PROVINCIALE PRESCELTA TRACCIANDO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO
QUALORA LELETTORE ESPRIMA IL SUO VOTO SOLTANTO PER UNA LISTA PROVINCIALE IL VOTO SI INTENDE VALIDAMENTE ESPRESSO ANCHE A FAVORE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LA CUI LISTA E COLLEGATA
Normativa nazionale in materia di espressione di voto Articoli 57,64,92,93,94,99 T.U. 507/1960 Articolo 13 legge 17 febbraio 1968 n. 108 Articoli 5,6 D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132 Articolo 2 legge 23 febbraio 1995 n. 43
principio della salvaguardia del voto xxxxxxxxx xxxxxxxxx
principio della non riconoscibilità del voto xxxxxx
principio della unicità del voto xxxxxx xxxxxx
Schede bianche Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite di bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio né segni o traccia di scrittura Vanno bollate sul retro con il timbro della sezione e sono firmate da due componenti il seggio e inserite nella busta 14 Schede nulle 1) Schede che presentano scritture o segni di riconoscimento 2) Schede non conformi al modello o che non portano il bollo della sezione o la firma dello scrutatore 3) Scheda contenente voti nulli perché la volontà effettiva dellelettore si è manifestata in modo non univoco Le schede nulle sono firmate da almeno due componenti dellufficio elettorale Schede nulle voto lista regionale ( pag. 91) La dichiarazione di nullità del voto espresso per la lista regionale determina in ogni caso la nullità della scheda e quindi anche del voto per la lista provinciale e del voto di preferenza eventualmente espressieventualmente
Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per le liste regionali. Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà dellelettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto alla lista regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista provinciale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.
Schede contenenti voti di preferenza nulli I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dallart. 57 del T.U. n. 570/1960 a) sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista b) sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata c) le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale (oltre che alla lista regionale). Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dallart. 69 del T.U. 570, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dellelettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.