Liquidazione dell’attivo e gestione del fallimento

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Transcript della presentazione:

Liquidazione dell’attivo e gestione del fallimento Lorenzo Benatti Parma, 21 aprile 2015

Fasi procedimento fallimentare Accertamento del passivo e dei diritti reali o personali di terzi. Liquidazione dell’attivo. Ripartizione dell’attivo.

Esecuzione sul patrimonio del fallito L’esecuzione concorsuale è unitaria: si attua, ad opera degli organi preposti alla procedura su tutti i beni e diritti del debitore dichiarato fallito (pignoramento generale). La sentenza di fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data (art. 42, 1° co, lf). Mentre nell’esecuzione individuale il vincolo si produce nel momento del pignoramento dei singoli beni, nel fallimento esso è un effetto automatico della dichiarazione di fallimento.

Esecuzione sul patrimonio del fallito La dichiarazione di fallimento è efficace dal momento del deposito della sentenza in cancelleria. La custodia dei beni del debitore fallito e l’amministrazione del patrimonio sono attribuiti direttamente agli organi della procedura. Gli organi preposti al fallimento possono esercitare tutti i diritti del debitore, ivi compresi i diritti potestativi e possono eseguire i contratti corrispettivi, quanto ciò possa rivelarsi conveniente. Tuttavia gli effetti nei confronti dei terzi si producono dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. 4

Inefficacia atti compiuti dopo il fallimento (1) Con il fallimento il debitore è privato del potere di disposizione sui beni non della capacità di agire. Gli atti compiuti sono validi, ma inefficaci nei confronti dei creditori. Se il fallito aliena un bene compreso nel fallimento dopo che questo è stato dichiarato, la proprietà si trasferisce, ma il bene rimane soggetto all’esecuzione fallimentare. L’inefficacia ha carattere relativo. Il curatore può avvalersi dell’inefficacia, ma se risulta più conveniente per il fallimento può anche non avvalersene.

Inefficacia atti compiuto dopo il fallimento (2) Art. 44 lf: dopo il fallimento sono inefficaci gli atti compiuti dal fallito, i pagamenti da lui compiuti e i pagamenti da lui ricevuti. L’inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito comporta l’obbligo per l’accipiens di restituire le somme ricevute al fallimento. Il pagamento ricevuto dal fallito non libera il debitore a meno che questo dimostri che il pagamento è andato a beneficio del fallimento (il fallito ha consegnato la somma incassata al curatore). Il terzo che ha pagato due volte dovrà rifarsi sul fallito ma non potrà insinuarsi al passivo.

Inefficacia atti compiuto dopo il fallimento (3) Gli atti compiuti dal fallito dopo il fallimento sono inefficaci indipendentemente dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ma in mancanza di iscrizione l’inefficacia è inopponibile nei confronti dei terzi in buona fede: chi, dopo la dichiarazione di fallimento, esegue in buona fede un pagamento al fallito, inefficace ai sensi dell’art. 44 lf, è liberato se la sentenza non è stata iscritta nel registro delle imprese; chi, dopo la dichiarazione di fallimento, in buona fede riceve un pagamento od acquista un bene o un diritto in base ad un atto che è inefficace ex art. 44 è tutelato se la sentenza non è stata iscritta nel registro delle imprese. L’atto potrà essere soggetto a revocatoria.

Inefficacia formalità compiute dopo il fallimento (art. 45 lf) Art. 45 lf: le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi (trascrizione alienazione beni immobili o mobili registrati, ecc. v. art. 2915 c.c.), se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. Anche questa inefficacia è inopponibile ai terzi in buona fede fino all’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Amministrazione fallimentare Nel fallimento, in generale, si realizza un’amministrazione liquidatoria. Talora però, quando l’amministrazione del patrimonio lo renda conveniente, viene disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa. Può essere anche valutata l’ipotesi di concedere in affitto l’azienda. Se l’impresa è potenzialmente vitale è conveniente.

Operazioni preliminari Identificazione beni, Materiale apprensione, Valutazione.

Identificazione beni Beni immobili: risultanze registri immobiliari. Beni mobili: beni posseduti dal fallito, si presumono di sua proprietà: apposizione sigilli, (eventualmente) beni del fallito presso terzi.

Sigilli (art. 84 l.f.) Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

Consegna al curatore (art. 86 l.f.) Devono essere consegnati al curatore: il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Inventario (art. 87 l.f.) Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute (1° c.). Possono intervenire i creditori. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale (4° c.).

Beni inclusi (1) i beni del fallito; si presumono di sua proprietà, in quanto rinvenuti in luoghi a lui appartenenti, anche beni di terzi. Saranno questi ultimi a dover provare l’estraneità al patrimonio del fallito nel procedimento di accertamento del passivo ed il proprio diritto alla restituzione. Tuttavia i beni sui quali terzi vantino diritti chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata, con il consenso del curatore e del comitato dei creditori

Beni inclusi (2) I beni del fallito in possesso di terzi che vantino un autonomo titolo di possesso opponibile al curatore. Quando il terzo non contesta il diritto di proprietà del fallito ed invoca un titolo di possesso, il curatore può limitarsi a rispettare il possesso del terzo e riprendere il bene, ad esempio, alla scadenza della locazione. De il curatore contesta il diritto di possesso del terzo deve far accertare la propria pretesa giudizialmente. I beni in possesso di terzi che disconoscono qualsivoglia diritto all’amministrazione fallimentare, beni che vanno inventariati anche se il curatore dovrà far accertare giudizialmente la sua pretesa.

C’è possibilità esclusione (art. 104-ter, 7° c., L.F.) Il curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori può non acquisire all’attivo uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.

Beni non compresi nel fallimento (art. 46 l.f.) Non sono compresi nel fallimento i beni ed i diritti di natura strettamente personale; gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; tali limiti sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi; … le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Alimenti al fallito e alla famiglia (art. 47 l.f.) Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

Valutazione Nell’inventario i beni vanno indicati con il valore. Per la determinazione del valore il curatore, se necessario, può nominare uno stimatore (art. 87, 2° c., l.f.).

Presa in consegna (art. 88) Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.

Dichiarazione fallito (art. 87, 3° c., L.F.) Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o gli amministratori della società fallita a dichiarare se hanno notizia di altre attività da inventariare, avvertendoli delle pene stabilite dall’art. 220 l.f. per falsa od omessa dichiarazione: è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale … omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario… Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Predisposizione Programma Liquidazione Il P.L. deve essere predisposto dal curatore entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario. Esso deve essere approvato dal comitato dei creditori, che può proporre modifiche. Se su alcuni punti un membro del comitato fosse in conflitto di interessi il P.L. questi dovranno essere approvati separatamente. Il giudice delegato è chiamato ad autorizzare l’esecuzione degli atti ad esso conformi

Contenuto P. L. (art. 104-ter l.f.) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi; la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Atti prima approvazione P.L. L’esercizio provvisorio e l’affitto possono essere anche disposti prima della presentazione del P.L., con l’autorizzazione del G.D., acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori se già nominato. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Operazioni sui crediti Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione, e può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti (art. 106, 1° co., l.f.). Se il curatore opta per la riscossione può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti (art. 106, 3° co., l.f.)

Rinuncia liquidazione beni e incasso crediti (art. 104-ter, 7° c. , l Rinuncia liquidazione beni e incasso crediti (art. 104-ter, 7° c., l.f.) Il curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. Lo stesso deve dirsi per crediti il cui recupero si presenti più oneroso della somma realizzabile.

Integrazione programma Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare con le stesse modalità un supplemento del piano di liquidazione (art. 104 ter ,4° c., l.f.).

Vendita Beni Possono essere soggette alla disciplina delle vendite coattive o meno. Non vi sono soggette: le vendite effettate nell’esercizio dell’impresa che sia stato autorizzato; le vendite stipulate in adempimento a contratti preliminari nei quali il curatore abbia scelto di subentrare ex art. 72 l.f. La vendita coattiva produce effetto purgativo: l’acquirente acquista la cosa libera da ipoteche e privilegi.

Vendite Fallimentari (1) Le stesse regole valgono per le vendite di beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili e complessi produttivi: libertà di forme purché si tratti di procedure competitive, a meno che il curatore preveda, nel programma di liquidazione, che le vendite vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del c.p.c. in quanto compatibili (art. 107, 2° co., l.f.). Nel caso non si opti per l’applicazione dei procedimenti previsti dal c.p.c. non vi è necessità di decreto di trasferimento del Giudice Delegato, i beni (mobili o immobili) sono trasferiti mediante contratto di compravendita. Per garantire che essi siano privi di gravami il G.D. deve ordinare, con apposito decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Vendite Fallimentari (2) Anche quando le vendite non si effettuano secondo le regole previste dal c.p.c.: devono avvenire sulla base di stime di operatori esperti, salvo per i beni di modesto valore; devono essere precedute da forme di pubblicità per favorire la massima informazione e partecipazione di interessati; Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l‘improcedibilità dell'esecuzione (art. 107, 6° c.).

Vendite Fallimentari (3) Le modalità per assicurare la competitività della procedura devono essere stabilite nel programma di liquidazione o con scelte successive. Il curatore può avvalersi di soggetti specializzati (art. 107, 1° co., l.f.). La procedura competitiva si conclude con la fissazione del prezzo offerto. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio (art. 107, 3° c.).

Vendite Fallimentari (4) Se perviene offerta irrevocabile di acquisto migliorativa almeno del 10%, il curatore può sospendere la vendita ed avviare una gara informale tra gli offerenti. Una volta chiusa la gara, o in assenza di offerte, il curatore deve informare il G.D. ed il comitato dei creditori degli esiti della procedura depositando in cancelleria la documentazione relativa. Il G. D. può sospendere la vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero quando il prezzo è troppo basso rispetto a quelli di mercato, ma solo su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, da presentarsi entro dieci giorni dal deposito della documentazione in cancelleria.

Vendita azienda (art. 105 l.f.) Quando possibile la vendita dell’azienda appare più conveniente. Nell‘ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento. Il trasferimento dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

Vendita azienda (art. 105 l.f.) I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

Esercizio provvisorio art. 104 (1) Può essere disposto: direttamente nella sentenza di fallimento, se si ritenesse che una cessazione dell’attività possa provocare un grave danno; successivamente dal giudice delegato con “decreto motivato”.

Esercizio provvisorio (2) E’ subordinato alla compatibilità con l’interesse dei creditori. Infatti: quando viene disposto con la sentenza di fallimento deve sussistere la condizione che “non arrechi pregiudizio ai creditori”, l’autorizzazione successiva del giudice delegato può essere concessa solo “previo parere favorevole del comitato dei creditori”, durante l’esercizio provvisorio il comitato dei creditori è chiamato a pronunciarsi almeno ogni tre mesi sull’opportunità di continuare l’esercizio ed ove si esprima negativamente “il giudice delegato ne ordina le cessazione”.

Esercizio provvisorio (3) L’esercizio provvisorio è finalizzato alla liquidazione, nella prospettiva della vendita proficua dell’azienda o di un suo ramo evitando la liquidazione atomistica. Si ritiene che non sia possibile l’esercizio provvisorio per il solo fine di conseguire utili.

Affitto azienda art. 104-bis Meno rischioso dell’esercizio provvisorio, ma più vincolante. Anch’esso è finalizzato alla liquidazione (può essere autorizzato solo quando paia utile al fine di una più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa).

Disciplina affitto azienda art. 104-bis (1) L’affitto può essere autorizzato dal giudice delegato su proposta del curatore previo parere favorevole del comitato dei creditori. La scelta dell’affittuario deve avvenire con lo stesso procedimento previsto per le vendite fallimentari (sulla base di una stima del valore dell’azienda e con le adeguate forme pubblicitarie) e tenuto conto “oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e dell’attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Disciplina affitto azienda art. 104-bis (2) Il contratto deve avere un contenuto minimo obbligatorio: deve prevedere il diritto del curatore di procedere all’ispezione dell’azienda, la prestazione di idonee garanzie per le obbligazioni dell’affittuario, il diritto di recesso del curatore, la durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze dalla liquidazione dei beni. All’affittuario può essere attribuito un diritto di prelazione su base convenzionale. In caso di retrocessione dell’azienda l’amministrazione fallimentare non risponde dei debiti contratti dall’affittuario nemmeno nei confronti dei prestatori di lavoro ed i rapporti contrattuali rimangono assoggettati agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.

Affitto azienda stipulato prima della dich. fallimento Spesso l’affitto è stipulato nell’imminenza dell’apertura della procedura. In tal caso non si applica la disciplina dettata dall’art. 104 bis, ma quella dell’art. 79 l.f. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Se il curatore non recede deve rispettare integralmente il contratto e quindi riconoscere il diritto di prelazione che fosse stato pattuito a favore dell’affittuario. L'indennizzo dovuto dalla curatela è considerato credito prededucibile. Non sembra che in tal caso si applichi l’esenzione dalla disciplina dell’art. 2112 c.c. relativa ai debiti contratti dall’affittuario con i dipendenti.

Comodato d’azienda La brevità della concessione in godimento dell’azienda può rendere ipotizzabile anche l’attribuzione senza corrispettivo, cioè in godimento anziché in affitto. Fermo restando che eventuali costi non devono gravare sulla procedura.

Sostituzione del curatore al fallito ed ai creditori L’attribuzione al curatore dell’amministrazione del patrimonio del debitore viene inquadrata nella sostituzione al fallito, che comporta (come la rappresentanza) la scissione tra titolarità e legittimazione (diritto di disporre). Il curatore si sostituisce anche ai singoli creditori nell’esercizio della azioni volte ad esperire l’esecuzione (esse diventano azioni di massa): accertamento simulazione di atti compiuti dal debitore, constatazione dell’appartenenza di un bene al patrimonio del fallito, impugnazione per revocatoria di atto compiuto dal debitore, azione di responsabilità, ecc.

Posizione del curatore rispetto agli atti anteriori al fallimento Trattasi di questione spesso dibattuta: il curatore si pone rispetto a tali atti come terzo o come parte? Il curatore è terzo quando fa valere la pretesa espropriativa, quindi: a) quando contesta l’opponibilità di un atto di disposizione anteriore al fallimento, b) quando impugna un atto simulato od un atto pregiudizievole per i creditori, c) quando di oppone a pretese di terzi volte ad escludere dall’esecuzione concorsuali beni acquisiti al fallimento. Il curatore è parte quanto esercita diritti ed azioni compresi nel fallimento sostituendosi al debitore fallito: a) quando fa valere contro un terzo pretese creditorie, b) quando fa valere contro terzi pretese reali, c) quando impugna atti compiuti dal fallito quando la legittimazione a farlo non è riconosciuta ai creditori (azioni di annullamento o risoluzione)

Posizione del curatore nei rapporti processuali Art. 43, 1° co., lf: nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Art. 43, 3° co., lf: l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. Il termine di tre mesi per la riassunzione decorre dal momento in cui l’evento interruttivo viene a conoscenza della parte interessata alla riassunzione (Corte cost. 21 gennaio 2010, n. 17).

Beni pervenuti successivamente (art. 42 l.f.) Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (art. 42, 2° co., lf). Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi (art. 42, 3° co., lf).

Contratti in generale (art. 72 l.f.) Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto fatte salve le diverse disposizioni di legge, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto (art. 72, 1° co.). Il principio (possibilità di subentro) si applica anche alla vendita con riserva di proprietà in caso di fallimento del compratore (art. 73) e alla locazione finanziaria in caso di fallimento dell’utilizzatore (art. 72-quater).

Contratti in generale (art. 72 l.f.) Non ha efficacia reale il contratto preliminare (art. 72, 3° c.), salvo il caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 72: contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c. c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado. Se il preliminare ha per oggetto un immobile privo di tali caratteristiche si applica invece il 7° co: in caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Ancora sull’art. 72 l.f. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 72, 2° co.). In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno (art. 72, 4° co.). L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda relativa secondo le modalità previste per l’accertamento del passivo (art. 72, 5° co.). Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento (art. 72, 6° co.).

Eccezioni regola generale La regola generale dettata dall’art. 72 l.f. non si applica al diritto di godimento del conduttore: Affitto azienda (art. 79 l.f.), Locazione di immobili (art. 80 l.f.)

Contratto d’affitto d’azienda (art. 79 l.f.) Abbiamo già visto che il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è considerato credito prededucibile.

Contratto locazione immobili (art. 80 l.f.) Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione.

Leasing (art. 72-quater l.f.) Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; le somme già riscosse sono esenti da revocatoria ai sensi dell’art. 67, 3° co., lett. a). Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Vendita con riserva di proprietà (art. 73 l.f.) Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa. Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

Rent to buy (art. 23 D.L. 133/2014) I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto del conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’art. 2465-bis c.c. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue. In caso di fallimento del conduttore, si applica l’art. 72 l.f.; se il curatore si scioglie dal contratto, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è diversamente convenuto nel contratto.

Contratti ad esecuzione continuata (art. 74 l.f.) Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

Restituzione di cose non pagate (art. 75 l.f.) Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempre ché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Conto corrente, mandato e commissione (art. 78 l.f.) I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo il fallimento è un credito prededucibile.

Contratto di appalto (art. 81 l.f.) Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

Contratto di assicurazione (art. 82 l.f.) Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Clausola arbitrale (art. 83 bis l.f.) Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni riportate, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

Inefficacia e revocatoria (1) I beni e i diritti usciti dal patrimonio del fallito in forza di «atti pregiudizievoli ai creditori» possono essere (art. 64 ss l.f.) recuperati, non al patrimonio del fallito, ma alla garanzia patrimoniale dei creditori. Ci si riferisce ad atti precedenti al fallimento o successivi, ma ad esso opponibile in quanto compiuti in buona fede anteriormente all’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Inefficacia e revocatoria (2) Inefficacia ex lege: opera automaticamente all’atto della dichiarazione di fallimento, senza necessità che si pronunci il giudice. La sentenza che accerta l’inefficacia ha carattere dichiarativo e può essere proposta senza limiti di tempo. L’inefficacia derivante da revocatoria consegue a una pronuncia di revoca del giudice qualificata come costitutiva, con conseguenze circa decorrenza degli interessi. La revocatoria è soggetta al termine di prescrizione (o decadenza) di cui all’art. 69-bis l.f.

Inefficacia e revocatoria (3) Inefficacia ex lege: Atti a titolo gratuito (art. 64 l.f.) Pagamenti debiti non scaduti (art. 65 l.f.) Restituzione finanziamenti soci (art. 2467 e 2497-quinquies c.c.) Revocatoria ordinaria nel fallimento (art. 66 l.f.) Revocatoria fallimentare atti anomali (art. 67 l.f., 1° co.. Lf.), atti normali (art. 67 l.f., 2° co.. Lf.), atti esenti (art. 67 l.f., 3° co.. Lf.), pagamento cambiale scaduta (art. 68 l.f.), atti tra coniugi (art. 69 l.f.), decadenza azione (art. 69-bis l.f.), altre disposizioni sulla revocatoria (art. 70 l.f.). La conoscenza di tutte queste cause spetta al tribunale fallimentare.

Atti a titolo gratuito (art. 64 l.f.) Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

Pagamenti anticipati (art. 65 l.f.) Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Restituzione finanziamenti soci Art. 2467 c.c.: Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Art. 2497-quinquies c.c.: Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467. L’applicazione della disposizione alle s.p.a. chiuse è controversa.

Revocatoria ordinaria nel fallimento (art. 66 l.f.) Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

Art. 2901 ss. c.c. 1° co: Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore [inteso come eccedenza del passivo sull’attivo aggredibile] o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento [secondo la giurisprudenza, nel fallimento è sufficiente la prova della conoscenza del pregiudizioe]; che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio [inteso come …] e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione [inteso come …].

Rev. ordinaria e fallimentare Nella rev. ordinaria non sono considerati gli atti di amministrazione (affitto azienda). In quella fallimentare lo sono. Nella rev. ordinaria non sono considerati gli atti che incidono sulla garanzia patrimoniale cui non abbia concorso il debitore (ipoteca giudiziale). In quella fallimentare lo sono. Nella rev. ordinaria si presuppone un danno. In quella fallimentare si guarda periodo sospetto.

Revocatoria fallimentare atti anomali (art. 67 l.f., 1° co.) Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Anticredi: contratto con cui il debitore o un terzo consegnano al creditore, a garanzia del credito un immobile i cui frutti serviranno per il pagamento degli interessi e del capitale.

Art. 67, 1° co., n. 1 Atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. Quando le due prestazioni sono monetarie il confronto è agevole. Quando invece una non lo è occorre accertare il giusto prezzo (attraverso CTU). È molto frequente il caso in cui il prezzo è simulato. La giurisprudenza si è espressa per l’opponibilità della simulazione al curatore.

Art. 67, 1° co., n. 2 Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Generalmente si verifica la cd. datio in solutum. Secondo la cassazione (10347/1996) si ha pagamento con mezzi anomali “allorquando il danaro non è strumento di immediata e diretta soluzione, ma solo un mezzo indiretto di adempimento in quanto effetto terminale di altri negozi”. Sono pagamenti con mezzi anormali quelli conseguiti con un mandato in rem propriam all’incasso o con una cessione di credito, salvo siano stati previsti come mezzi di estinzione contestuale al sorgere del debito (Cass. 12736/2011). Appartengono a quest’ultima categoria le operazioni bancarie di anticipazione su crediti, le anticipazioni rientranti nello schema dello sconto come le anticipazioni SBF e all’esportazione. In questi casi la banca riscuote un credito proprio. La revocatoria deve riguardare l’atto di cessione o di attribuzione del mandato. Per quel che riguarda anticipazioni di crediti nell’ambito del factoring, l’art. 7, 1° co., l. 52/91, dispone che “l’efficacia della cessione verso terzi … non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente ed il pagamento sia avvenuto nell’anno precedente al fallimento. Sono invece considerati mezzi normali di pagamento quelli equivalenti al denaro (assegni circoalri, assegni bancari, bonifici, girate di cambiali e assegni, ecc.

Art. 67, 1° co., n. 3 e 4 I pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Spesso si utilizzano espedienti per occultare la non contestualità (mutuo ipotecario per estinguere esposizioni pregresse, garanzie contestuali all’attribuzione del fido), ma la giurisprudenza considera queste garanzie come non contestuali. La costituzione di garanzie (in particolare di ipoteche) può essere volontaria, giudiziale o legale. La legale non è revocabile, la volontaria può essere contestuale o non contestuale, la giudiziale non è mai contestuale. Vi sono anche garanzie atipiche (cessione di credito e mandato in rem propriam a fine di garanzia). La costituzione delle garanzie sono equiparate a quelle tipiche e bisogna distinguere i casi creazione contestuale e non contestuale.

Revocatoria fallimentare atti normali (art. 67 l.f., 2° co.) Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Sono revocabili i pagamenti volontari che quelli coattivi. Non sono revocati i pagamenti del terzo, salvo che questi paghi con denaro del fallito. Sono revocabili i pagamenti contestuali (salvo esenzione art. 67, 3° co., lett. a). Lo stato di insolvenza può essere provato per presunzioni (sintomi obiettivi di insolvenza): protesti (cass. 391/2010), procedimenti esecutivi immobiliari, iscrizioni ipoteche giudiziali, notizie di stampa sulla crisi di impresa (cass. 11013/1993), risultanze da bilanci. I sintomi di insolvenza possono essere oggetto di percezione diretta da parte del convenuto (protesti di assegni della banca stessa), in tal caso deve considerarsi raggiunta la prova della scientia decoctionis. A volte la conoscenza dello stato di insolvenza è desumibile dal comportamento del convenuto in revocatoria come nel caso di revoca degli affidamenti o mutamento condizioni.

Atti esenti da revocatoria (art. 67 l.f., 3° co.) Non sono soggetti all'azione revocatoria: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

Atti esenti da revocatoria (art. 67 l.f., 3° co.) Non sono soggetti all'azione revocatoria: gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lett. a)[avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti] e b)[studi professionali associati o società di professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti di cui alla lett. a). In tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura] deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

Atti esenti da revocatoria (art. 67 l.f., 3° co.) Non sono soggetti all'azione revocatoria: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’art. 161; i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo (attestatore nel Concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione del debito, consulenti che hanno assistito la preparazione).

Trattamento delle rimesse bancarie ed il criterio del massimo scoperto Non sono soggetti all'azione revocatoria le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca (art. 67 l.f., 3° co., lett. b). Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito (art. 70 l.f., 3° co.).

Effetti revoca La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione (art. 70, 1° c., l.f.). Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito (art. 70, 2° c.. l.f.).

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 67 bis l.f.) Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.

Pagamento di cambiale scaduta (art. 68 l.f.) In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Atti compiuti tra coniugi (art. 69 l.f.) Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito. Pur non facendosi riferimento agli atti a titolo gratuito, la corte costituzionale ha affermato che la norma si applica anche ad essi.

Decadenza dall’azione (art. 69-bis c.c. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Il termina opera quando la revocatoria viene fatta valere in sede di azione (anche revocatoria ordinaria), mentre non opera quando si fa valere in sede di eccezione, tipicamente in sede di verifica dello stato passivo o di verifica di domande di rivendica. Se la domanda di fallimento segue quella di concordato preventivo, i termini decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Le controversie fallimentari Lo spettro del contenzioso fallimentare è molto vasto: esercizio di diritti ed azioni spettanti al fallito, esercizio di azioni a tutela collettiva dei creditori con riferimento alla garanzia patrimoniale, controversie su diritti dei singoli creditori di partecipare al concorso e sull’attribuzione delle quote di riparto.

Giudice competente Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore (art. 24 l.f.). Occorre stabilire se l’azione deriva dal fallimento od apparteneva alla posizione del fallito.

Azioni già presenti nel patrimonio del fallito Pagamento del prezzo della merce fornita dal fallito o del corrispettivo per la prestazione da esso eseguita. Richiesta risarcimento per danni subiti dal fallito. Restituzione delle somme indebitamente percepite da terzi. Azione di responsabilità contro amministratori ed organi di controllo (art. 2394 c.c.)

Azioni nascenti dal fallimento Azione revocatoria fallimentare. Azioni volte a far accertare l’inefficacia di atti compiuti prima del fallimento (art. 64 e 65 lf) o dopo il fallimento (art. 44 lf)

Rito speciale di accertamento del passivo I creditori ed i possessori di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del fallito devono far valere le pretese relative – ancorché preesistenti al fallimento – secondo il particolare procedimento i dunque secondo il rito dell’accertamento dello stato passivo e dei diritti reali e personali su beni in possesso del fallito.

Liquidazione dell’attivo e gestione del fallimento lorenzo.benatti@unipr.it