Il contratto di società Caratteristiche principali delle societa’ Sia le società di persone che quelle di capitale hanno caratteristiche comuni e altri differenti. Tra quest’ultime: – La denominazione in senso lato (nome, indicazioni accessorie, indicazione del tipo di società, ecc.) – Ammontare del capitale minimo – Formalita’ di costituzione (scrittura privata, atto pubblico, omologa del tribunale) – Responsabilità dei soci ( limitata alla quota di patrimonio sociale sottoscrittasocietà di capitali, estesa all’intero patrimonio personale- società di persone) – Diritti dei soci (nomina e revoca amministratori, prelievo utile, ecc.) – Organi sociali ed amministrativi (deleghe agli amministratori, modalita’ di nomina e revoca,..) – Modalita’ di modifiche e scioglimento della società (es. oggetto, durata,..) – Regime fiscale
Società di persone • Caratteristiche principali: – Mancanza di personalità giuridica; – Responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali: • di tutti i soci, nella società in nome collettivo; • di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per i soci che non hanno poteri di rappresentanza, nella società semplice; • dei soli soci accomandatari, nella società in nome accomandita semplice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata; – Possesso da parte di ogni socio del potere di amministrazione e di rappresentanza della società (salvo patto contrario e salva l'ipotesi del socio accomandante nella società in accomandita semplice) indipendentemente dalla somma del capitale versato; – Necessità del consenso unanime dei soci per la modifica dell’atto costitutivo.
Società semplice – Ss • Denominazione e ragione sociale: facoltativa e libera • Tipo di attivita’: no attivita’ commerciale; si gestione immobiliare, attività professionale. • Capitale minimo: nessun limite • Responsabilità dei soci: illimitata ed estesa, salvo patto contrario, a tutti i soci in solido. • Collegio sindacale: non previsto • Regime fiscale: il reddito dopo il pagamento dell’Irap viene automaticamente imputato ai soci i quali lo cumulano al proprio reddito personale • Durata cariche: nessun limite
Società semplice – Costituzione • La costituzione della società semplice è improntata a regole e criteri di massima semplicità: – il contratto non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; – la società semplice è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene in apposita sezione speciale ed è priva di effetti giuridici avendo solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. • Non essendo prescritte forme speciali, la costituzione può, quindi, aver luogo anche verbalmente; è richiesta necessariamente la forma scritta quando: – si conferiscano beni immobili o altri diritti reali immobiliari; – si conferisca il semplice godimento degli stessi a tempo indeterminato o comunque per un periodo eccedente i nove anni. • L'obbligo di conferimento è essenziale per l'acquisto della qualità di socio. Possono, quindi, aversi conferimenti in denaro, in natura (immobili, macchine, materie prime o lavorate) o di crediti. I conferimenti possono essere costituiti anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società (cosiddetto socio d'opera).
Società in nome collettivo – Snc • Denominazione e ragione sociale: deve contenere il nome di 1 o piu’ soci e la sigla snc • Tipo di attivita’: qualsiasi; E’ la forma sociale ottimale per l’esercizio di attività commerciali e industriali di piccole dimensioni. • Capitale minimo: nessun limite • Responsabilità dei soci: illimitata ed estesa, salvo patto contrario, a tutti i soci in solido. • Collegio sindacale: non previsto • Regime fiscale: il reddito dopo il pagamento dell’Irap viene automaticamente imputato ai soci i quali lo cumulano al proprio reddito personale • Durata cariche: nessun limite
Società in nome collettivo – Costituzione • Deve essere concluso un contratto di società (espressamente denominato dalla legge “atto costitutivo”). Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. • Nella prassi il contratto di s.n.c. è un documento che può risultare formato dall'atto costitutivo vero e proprio e dallo statuto sociale, che vi si allega. Lo statuto sociale, anche se redatto separatamente dall'atto costitutivo, ne costituisce parte integrante. • E' necessario ricorrere alla forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata se si vuole procede all’iscrizione della s.n.c. nel registro delle imprese e tale iscrizione, pur non essendo condizione di esistenza della stessa società, è tuttavia condizione di regolarità della medesima. modificazioni e gli eventi più • La s.n.c. non registrata è denominata società in nome collettivo irregolare. • Quanto ai beni che possono essere conferiti nella società in nome collettivo si fa rinvio a quanto detto per la società semplice.
Le società di persona