Lezione 9.

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Lezione 9

La prassi negoziale Mutuo marittimo Archivio di Stato di Venezia, San Zaccaria, busta 34 pergg. Testo latino edito in Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo, prestito a cambio marittimo, colleganza. Atlante diplomatico, a cura di Giustiniana Migliardi O’Riordan con la collaborazione di Alessandra Schiavon, Venezia 1988, pagg. 28-29 +Nel nome del Signore Dio e salvatore nostro Gesù Cristo. Nell’anno dall’incarnazione del nostro Redentore millesettantasette, nel mese di giugno, I’ottavo giorno, indizione quinta, a Rialto. Dichiaro io Ambrogio da Ronco con i miei eredi che ricevetti da te Buonconte della contrada di San Giuliano e dai tuoi eredi cinquanta lire di denari, che tu mi hai dato e prestato per compiere i miei negozi. In tale accordo e nei nostri rapporti [si stabilisce] che dovrò tenerle presso di me per il tempo intercorrente fino alle calende di agosto prossime venture. Prometto certamente di dartene l’interesse di una sesta parte per cinque [= 20%] come risulterà dal calcolo secondo l’uso della nostra patria. Quando dunque si arriverà alle predette prossime calende di agosto, allora dovrò darti e versarti sei parti per cinque sulla predetta tua somma con il suo interesse senza alcun ritardo e senza invocare alcuna clausola ostativa.

Che se alle dette prossime calende di agosto che aspettiamo prossimamente non avrò adempiuto verso di te per l’intera predetta tua somma con il suo interesse di una sesta parte su cinque, allora prometto di darti a composizione per intero il doppio del capitale e dell’interesse. E per maggior sicurezza pongo a tuo favore un legame fiduciario [= costituisco garanzia reale] a titolo di pegno [= rectius: ipoteca] su tutto e intero un mio pezzo di terra con una casa posta sul rio Surian che ho comprato da Domenico Baro figlio di Giovanni Baro e nella predetta contrada di San Procolo, il quale consta in lunghezza più o meno piedi, a seconda di come lo si misura. Uno dei suoi confini di testa restando lungo la vigna di San Zaccaria, un altro confine di testa restando lungo la cavana di San Procolo con la sua calle che sta al confine della cavana, constando in larghezza più o meno quattro piedi, attraverso la quale [calle] si va e si torna [= sussistono diritti di passaggio (?)] e con il suo viottolo e la canaletta [elencazione formale delle pertinenze]. Uno dei suoi lati finisce all’orto di San Procolo, l’altro lato finisce in parte al rio Surian, in parte all’orto di Piero Bollo. Dunque tutto questo prenominato e predescritto pezzo di terra con la sua casa, con tutta la lunghezza e larghezza, con i suoi confini di testa e di lato e con tutto ciò che vi si trova e vi pertiene di dentro e di fuori, con le sue giacenze [=beni mobili] che è noto esservi tanto sotto terra quanto sopra terra e con [i diritti di] accesso e sbocco e con suo viottolo e la sua canaletta [derivante] dal rio Surian e dalla sopraindicata cavana, pienamente lo vincolo a tuo favore per il capitale e l’interesse intero nel doppio. Che se non mi attiverò affatto per adempiere nei tuoi confronti entro il termine stabilito con le modalità come sopra sono esposte, allora per il capitale e l’interesse e il doppio [di essi] ti sia data facoltà di accedere e prendere possesso di tutto il predetto tuo pegno come se tu avessi un legittimo titolo documentale, senza che alcuno possa impedirtelo.

La garanzia reale, costituita a fronte dell’assunzione dell’obbligo di restituire la somma mutuata, si sostanzia in effetti non tanto o non solo in quella che oggi chiamaremmo ipoteca, ma piuttosto è finalizzata alla soddisfazione del creditore tramite acquisto ipso jure da parte sua della piena titolarità del bene vincolato, ove si verifichi la condizione dell’inadempimento da parte del debitore. Il negozio, in pratica, viene quasi a predisporre una modalità di adempimento alternativa, che consente di evitare il ricorso a modalità giudiziali di composizione dell’eventuale controversia e prescinde da qualsiasi intervento della pubblica autorità.

Prestito a cambio marittimo (PCT) Archivio di Stato di Venezia, San Zaccaria, busta 34 pergg. Testo latino edito in Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo, prestito a cambio marittimo, colleganza. Atlante diplomatico, a cura di Giustiniana Migliardi O’Riordan con la collaborazione di Alessandra Schiavon, Venezia 1988, pagg. 48-50 +Nel nome del Signore Dio e salvatore nostro Gesù Cristo. Nell’anno del Signore millecentoquarantadue, nel mese di luglio, indizione quinta, a Rialto. Dichiaro io Domenico Ciprian da Dorsoduro della contrada di San Raffaele con i miei eredi che ho ricevuto da te Giovanni Moro Bocca della contrada di Santa Marina e dai tuoi eredi cinquanta lire di denari veronesi, che ora porto con me nella navigazione di Acri sulla nave della quale sono io stesso capitano. E arrivando ad Acri con la suddetta nave entro quindici giorni dovrò versare a te o a un tuo rappresentante ottanta bisanti d’oro saracenati buoni [coniati] dal re di quella terra e pesati secondo la consuetudine di quella terra. E tutta questa somma dovrà subire lo stesso rischio che subisce la detta nave con tutto il suo carico. E se non adempirò ogni cosa come si legge sopra, [prometto] che dovrò dare e risarcire con i miei eredi a te e ai tuoi eredi [rispondendone] con la mia terra e casa e ogni cosa di cui sono e sarò o sarò stato titolare in questo mondo. E da allora in poi il capitale e I’interesse dovranno produrre la sesta parte su cinque all’anno [= 20%].

Speculazione sui tassi di cambio: il ricevente spera di procurarsi, sulla piazza stabilita per l’adempimento, la qualità e quantità della valuta che si è obbligato a restituire sborsando per essa un prezzo inferiore al valore della quantità e qualità della valuta ricevuta in prestito. Quantificazione del rischio: naufragio, getto di merci a mare per evitarlo, o ancora atti di pirateria Se ad esempio, per evitare l’affondamento si rivela necessario alleggerire la nave, finiscono fuori bordo le merci più pesanti; il danno per la loro perdita, tuttavia, non viene sopportato soltanto dal mercante che le aveva caricate, ma viene ripartito tra tutti in proporzione al valore (non al peso o all’ingombro) delle merci caricate da ciascuno.

Colleganza bilaterale Archivio di Stato di Venezia, San Giorgio Maggiore, busta 70 (proc. 125 A) Testo latino edito in Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo, prestito a cambio marittimo, colleganza. Atlante diplomatico, a cura di Giustiniana Migliardi O’Riordan con la collaborazione di Alessandra Schiavon, Venezia 1988, pagg. 72-73 +Nel nome del Signore Dio e del salvatore nostro Gesù Cristo. Nell’anno del Signore millecentonovantacinque, nel mese di luglio, indizione tredicesima, a Rialto. Io Piero Tiepolo della contrada di San Marcuola con i miei eredi ho ricevuto in colleganza da te, Sparviera, vedova di Piero Canal della contrada di San Stae, e dai tuoi eredi e successori, cento lire di denari veneziani, e io ci ho messo contro di te [= da parte mia] nella colleganza altre cinquanta lire di denari veneziani. [E attesto] che ora porto con me tutta la sopradetta somma nella navigazione da qui al golfo di Corinto con la nave, della quale ho una quota, della quale è capitano Marco Scandolaro. Devo commerciare e negoziare con la sopradetta colleganza a Stives e da quelle parti, per tutta la bassa Grecia e il Peloponneso, per terra e per mare, come meglio potrò. Dal soprascritto viaggio dovrò ritornare a Venezia con la soprascritta nave e la colleganza [= capitale e guadagno], oppure mandare a Venezia la soprascritta tua [spettanza della] colleganza a te e a tuo nome tramite un uomo fidato secondo la testimonianza di uomini onesti.

Si osservi la piena capacità della donna (la vedova è sui iuris) E allora entro trenta giorni non appena [= a decorrere immediatamente dal momento in cui] io o la soprascritta colleganza saremo giunti a Venezia, dovrò personalmente o tramite un mio rappresentante dare e versare a te o a un tuo rappresentante qui a Rialto tutto ciò che ti spetterà della soprascritta colleganza e del guadagno senza alcuna frode, salvo il capitale. E comunque io abbia acquisito qualcosa con la sopradetta somma [= il capitale iniziale] dovrò versarlo tutto in questa colleganza. E se, che non sia [= speriamo di no], per causa di mare [= a causa di naufragio] o di genti [= a causa di atti di pirateria] tutta la detta somma sarà andata persa e ciò sia stato accertato, null’altro dovrà essere indagato da una parte verso l’altra. Se ne sarà rimasto qualcosa, come [= nella misura in cui] abbiamo conferito, così ripartiremo [il residuo]. E se non avrò osservato le disposizioni che sono scritte di sopra, allora dovrò risarcire nel doppio con i miei eredi a te e ai tuoi eredi tutte le cose tue sopra scritte [= tutto quello che ti spetta secondo quanto sopra è scritto] [rispondendone] con le mie terre e case e ogni cosa che avrò a questo mondo. E da quel momento il capitale e il doppio del guadagno producano la sesta parte su cinque all’anno [= 20%]. Sono qui dettagliatamente descritte le modalità dell’attività mercantile del procertans, sia per imporgli un ben preciso obbligo di diligenza nel far fruttare il capitale, sia per delimitare esattamente l’ambito delle sue facoltà. Si osservi la piena capacità della donna (la vedova è sui iuris)

Un trattato commerciale con i Tartari Archivio di Stato di Venezia, Liber Albus, c. 249 r.-v. Testo latino edito in Tipologie di documenti dei secoli IX-XVI, cura Giustiniana Migliardi O’Riordan. Atlante documentario. Corso di Paleografia latina e diplomatica promosso dal Centre international d’information sur les sources de l’histoire balkanique et méditerranée, 3-31 ottobre 1990, con la collaborazione di Manuela Baroni, Venezia 1991, pagg. 34-38 Questo è un esemplare del patto con Uzbek imperatore dei Tartari, che trattò e concluse il nobiluomo Andrea Zeno ambasciatore per il Comune di Venezia, presentato alla curia ducale a mezzo del nobiluomo Giustinian, già console alla Tana nel 1333, nel mese di novembre, tradotto dalla lingua persiana nella lingua latina. Privilegio di fondaco: Per grazia del Dio eterno e misericordioso per la sua immensa pietà. Parole nostre, di Uzbek, riguardo al territorio di Tana, [rivolte] principalmente a M. e ai maggiorenti di Tana e ai commerciarii (= esattori di imposte indirette sui traffici) e dazieri e a molti uomini di ogni sorte. Il signore (= il doge) e il comune del popolo veneziano hanno mandato a chiedere se in via di grazia si potesse dar loro della terra, desiderando che i loro mercanti vengano alla Tana per abitare e costruire edifici per gestire i loro commerci, venendo qui i mercanti con l’intento di assolvere onestamente al prelievo fiscale da parte dell’impero. E abbiamo esaudito le loro richieste e abbiamo concesso loro un luogo paludoso alla Tana dietro la chiesa dell’ospedale fino alla riva del fiume Tene affinché, risiedendovi e ormeggiando le loro navi alla Tana, costruiscano edifici.

Soggezione a imposte indirette: In qualunque città accada loro di fare commercio, dovranno pagare onestamente una imposta imperiale del tre per cento; se non faranno commercio, non richiedete l’imposta. (…) Modalità di accertamento fiscale: Inoltre se vi saranno merci che debbano essere vendute a peso, ci sarà un rappresentante da parte degli esattori, e parimenti un rappresentante da parte del console veneziano, e paghino la giusta imposta facendo le pesate insieme, di presenza e in posizione di parità. (…). Privilegi di giurisdizione congiunta: Inoltre se i Veneziani avranno discussioni o questioni con gli abitanti di questa terra, il [loro] console e i signori del luogo (= giudici locali) sedendo insieme le esaminino e definiscano e non prendano uno per un altro (= si evitino cosi gli errori di persona (?)). (…) Abbiamo dato bassa (= lasciapassare) e privilegio con sigilli rossi, scritto nell’anno della scimmia, nell’ottava luna, la sera del quarto giorno, stando presso il fiume Coban, presso la Riva Rossa. E io frate Domenico Polacco dell’ordine dei Predicatori richiestone ho tradotto parola per parola tutto quanto sopra dal cumanico in latino, nell’anno del Signore 1333, il giorno 7 all’inizio di agosto.

Lo Zibaldone da Canal Testo veneziano edito in Zibaldone da Canal. Manoscritto mercantile del sec. XIV, a cura di Alfredo Stussi, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, Venezia 1967, pag. 26 = c. 14r Fa’-me sta raxion: ello fo 3 conpagnoni e sì se fesse fare una nave, la qualle nave li costà tuta quanta a far lbr. 9848. L’un nde messe dal so cavadal lbr. 2721. L’alltro nde messe del so cavadal lbr. 5849 e lo terço nde messe del so cavadal lbr. 1278. Questa nave sì andà a Constantinopolli e tornà e vadagnà lbr. 2000. Adomandote che nde vien a çiaschun de quello che li tocha per soa parte (...) Fammi questo calcolo: c’erano tre soci e si fecero costruire una nave, la costruzione della quale nave costò complessivamente libbre 9848. Uno ci mise del suo capitale libbre 2721. Il secondo ci mise del suo capitale libbre 5849 e il terzo mise del suo capitale libbre 1278. Questa nave andò a Costantinopoli e tornò e guadagnò libbre 2000. Ti domando che ne viene (= quanto spetta) a ciascuno di quello che gli tocca per la sua parte. (...)

Ipotesi di compagnia (~ fraterna tra non parenti) Non viene indicata la soluzione! Altri ingredienti dello Zibaldone: Tabelle di conversione di pesi e misure con formule Tabelle di cambio di valute con formule Regole di calcolo semplificato es. circonferenza; prova di operazioni Procedimenti di misura empirica es. di stazze di navi Dimensioni e quantità delle varie merci negli imballi consueti Dazi e imposte indirette nei vari scali Cronografia es. divisione astronomica del giorno e dell’anno Cronologia universale dalla creazione di Adamo Astrologia giudiziaria annuale, giornaliera e oraria Ricette mediche e di medicina magica Proverbi e ammaestramenti Dottrina cristiana essenziale es. comandamenti, preghiere Favole e aneddoti in prosa e in versi

Calcolo di stazze di navi, con indicazione delle aree di stivaggio delle varie merci

La c.d. Serrata dal MaggC fine XIII sec. MaggC elettivo annuale di 300 Poca alternanza di individui e di famiglie Varie proposte per formalizzare la situazione 1297 (esperimento semestrale  proroga di 1 anno) 1. La Quarantia compila elenco di: Eletti degli ultimi 4 anni, anche espatriati Appartenenti a famiglie in MaggC dal 1172 2. Il MaggC elegge 3 consiglieri per nominare ulteriori candidati 3. La Quarantia vota gli elenchi nome per nome 4. Limitazione agli approvati e ai discendenti della capacità giuridica in ambito politico 1299, 29 settembre  conferma in permanenza

Conseguenze: Apertura quantitativa = allargamento numerico Chiusura qualitativa = diseguaglianza di ceto su base familiare ereditaria Criterio: effettiva partecipazione al governo (no condizioni economiche) Aggregazioni di nuove famiglie per cooptazione Regnanti europei (titolo onorifico) Donazioni all’erario (per spese belliche: es. guerra di Chioggia contro Genova, 1379-81) Diritti politici = partecipazione al MaggC elettorato attivo e passivo ai Consigli e alle magistrature Composizione del MaggC variabile (in aumento) plenaria vitalizia ereditaria Anagrafe degli aventi diritto Legificazione pacifica di uno stato di fatto D’ora in poi le congiure sono interne all’aristocrazia

Sviluppi successivi Inizio XIV sec.: aboliti i tre elettori annuali le elezioni si fanno da ed entro i Consigli 1319: formalizzazione dell’anagrafe gli Avogadori di Comun tengono il registro i figli maschi delle famiglie iscritte entrano di diritto a 25 anni (20 per grazia della Barbarella)