Istituzioni di diritto pubblico Giuseppe G. De Cesare

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Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare Le fonti del diritto Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare 1. Cosa sono le «fonti del diritto» 2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto 3. La Costituzione come fonte sulle fonti 4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento 5. I criteri per ordinare le fonti del diritto 6. L’interpretazione del diritto 7. Le fonti del diritto: tipologia 8. La Costituzione e le fonti costituzionali 9. Le fonti comunitarie 10. La legge ordinaria dello Stato 11. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: decreti legislativi Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare 12. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: decreti legge 13. Il referendum abrogativo 14. Le fonti legislative «specializzate» 15. Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali 16. Le fonti regolamentari 17. Le fonti del diritto regionale 18. Le fonti degli enti locali 19. Le fonti espressione di autonomia collettiva 20. Le fonti «esterne» riconosciute 21. Le fonti fatto 22. Fonti di cognizione, testi unici, pubblicità delle fonti Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI Si chiamano fonti del diritto gli atti o i fatti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. • La generalità delle norme giuridiche • L’astrattezza delle norme giuridiche Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperative che esso riconosce come propri. Si chiamano fonti sulla produzione quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI SULLA PRODUZIONE Le fonti sulla produzione hanno la funzione di individuare: • i soggetti abilitati a stabilire norme giuridiche mediante fatti o specifici atti fonte • le procedure che a tal fine questi soggetti devono seguire • i modi mediante i quali le norme prodotte devono o possono essere portate a conoscenza dei destinatari • Le fonti fatto (es. consuetudine) • Le fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

IL REGIME DELLE FONTI PUBBLICISTICHE • Pubblicazione in forma ufficiale • Applicazione del principio iura novit curia e del principio ignorantia legis non excusat • Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost • Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle preleggi Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO • Nello stato liberale: la legge del parlamento è la fonte che esprime il più alto comando normativo, dunque giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re può esercitare un potere normativo in esecuzione della legge, in forma di regolamento (fonte secondaria) • Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore ad ogni altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento internazionale, pluralismo sociale) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (PRELEGGI DEL 1942) Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti 3) [le norme corporative] (abrogato) 4) gli usi. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE • Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali (art. 138 Cost.); statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.) • Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge (artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.): statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi regionali (artt. 117 e 121 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO» • Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione • Ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce • Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77 e art. 134 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare LA FORZA DI LEGGE • Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo) • Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (profilo passivo) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO» • L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di legge) • Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (principio di legalità) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI Costituzione (fonte sulle fonti) Fonti primarie a carattere «chiuso» (forza di legge) Fonti secondarie a carattere «aperto» (principio di legalità) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA Unità dell’ordinamento Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione. Coerenza dell’ordinamento L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative, cioè i contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma, l’unica norma, che deve essere applicata in concreto. Completezza dell’ordinamento L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere all’interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso concreto. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

criterio della competenza COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO La successione delle fonti nel tempo: criterio cronologico La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti: criterio gerarchico L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti : criterio della competenza Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO CRONOLOGICO • In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori) • La norma precedente è abrogata da quella successiva (la norma abrogata non è invalida) • L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne circoscrive nel tempo l’efficacia Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO Art. 11 preleggi «La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». • Gli atti normativi valgono, di norma, solo per il futuro • Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto di una legge successiva che disponga diversamente • La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i rapporti pendenti, non i rapporti esauriti • Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le leggi in materia penale (art. 25.2 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI Art. 15 preleggi «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore». • Abrogazione espressa • Abrogazione per incompatibilità • Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE CLAUSOLE DI ABROGAZIONE ESPRESSA Esempio: art. 55 d.lgs. 177/2005 «Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare». Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO GERARCHICO • In caso di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori) • La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO DELLA COMPETENZA • In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte) • La norma non competente è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Art. 12.1 preleggi «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del legislatore». • L’interpretazione letterale o testuale • L’interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in senso oggettivo) • L’interpretazione logico-sistematica Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA Art. 12.2 preleggi • Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» • Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato» • Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi speciali (art. 14 preleggi) • Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA Esempio: art. 14 l. 28/1999 «La disposizione di cui all’articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche». Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Trattati Regolamenti e direttive (art. 288 Tfue) LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELL’ UNIONE EUROPEA Trattati (Tue e Tfue) Regolamenti e direttive (art. 288 Tfue) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Leggi costituzionali (art. 138 Cost.) LE FONTI NELL’ ORDINAMENTO DELLO STATO Costituzione Leggi costituzionali (art. 138 Cost.) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (artt. 70 ss. e 117.1-4 Cost.) Regolamenti governativi (artt. 87.5 e 117.6 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI NELL’ ORDINAMENTO DELLE REGIONI Costituzione Costituzione Statuti speciali (art. 116 Cost.) Statuti ordinari (art. 123 Cost.) Leggi regionali (artt.117 e 121 Cost.) Leggi regionali (v. statuti) Regolamenti regionali (artt.117.6 e 121 Cost.) Regolamenti regionali (v. statuti) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Costituzione Legge dello Stato (art. 117.2, p) Cost.) Statuti comunali e provinciali (art. 114 Cost., art. 6 Tuel) Regolamenti comunali e provinciali (art. 117.6 Cost., art. 7 Tuel) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI COSTITUZIONALI • Le leggi di revisione costituzionale: modificano, mediante emendamento, aggiunta o soppressione, il testo della Costituzione • Le leggi costituzionali: affiancano il testo della Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale (artt. 71.1, 96, 116.1, 132.1, 137.1 Cost.) o in altre materie disciplinate nelle forme dell’art. 138 Cost. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO • Duplice deliberazione da parte di ciascuna camera, la seconda a distanza non inferiore a tre mesi • Approvazione in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera • Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il referendum costituzionale da parte di 500 mila elettori, 5 consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera • In alternativa, approvazione in seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, senza possibilità di richiedere il referendum Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Seconda deliberazione LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO Prima deliberazione non meno di tre mesi Seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera Promulgazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera Eventuale referendum 1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori tre mesi nessuna richiesta di referendum richiesta di referendum Promulgazione se è approvato dalla maggioranza dei voti validi Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare LA REVISIONE COSTITUZIONALE (comparazione) In Germania tutte le modifiche devono ottenere il consenso di almeno 2/3 dei membri delle Camere. Così anche in Portogallo, in Giappone, dove è previsto anche un referendum, e in Belgio, dove è previsto che siano elette nuove Camere prima della votazione finale della riforma. In alcuni paesi nordici, come la Norvegia, la Svezia e la Danimarca, sulla falsariga delle Costituzione rivoluzionaria francese dei '91, è previsto che il Parlamento che propone una riforma costituzionale venga sciolto e sia rinviato alle nuove Camere la approvazione finale. Spesso è prevista anche l'approvazione diretta dei popolo con il referendum. Così in Grecia, dove sono previste due deliberazioni successive delle "vecchie" Camere e una delle "nuove", imponendo comunque, prima o dopo, che sia raggiunta la maggioranza dei 3/5 dei deputati. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare In Spagna le riforme richiedono la maggioranza almeno dei 3/5 dei membri delle Camere; ma per le riforme più importanti è prescritto che le due Camere votino a maggioranza dei due terzi, siano poi sciolte, siano indette le elezioni e convocate le nuove Camere, che devono riapprovare ancora con la stessa maggioranza la proposta di riforma-proposta che, infine, deve essere sottoposta a referendum. Negli Stati Uniti gli emendamenti devono passare attraverso un doppio filtro, quello dei Congresso e quello dei parlamenti degli Stati membri, e le maggioranze richieste variano, tra proposta e approvazione finale, dai 2/3 ai 3/4 dei voti (si pensi che l'approvazione dei XXVII emendamento della Costituzione americana ha richiesto un procedimento durato più di due secoli!). Solo in Francia è possibile cambiare la Costituzione con voto a maggioranza semplice dalle due Camere, ma occorre anche l'approvazione del popolo tramite referendum: questo può essere evitato solo se le Camere, convocate a congresso dal Presidente della Repubblica, approvano la proposta a maggioranza dei 3/5 dei voti validi. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.) I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.) Limiti impliciti: i «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» (v. sentenza Corte cost. 1146/1988) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare Sentenza Corte Costituzionale n. 1146/1988 La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare “copertura costituzionale” fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai “principi supremi dell'ordinamento costituzionale” (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte “in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana” (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984). Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL’ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI • Le «limitazioni di sovranità» consentite dall’art. 11 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale • Il riferimento ai «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» nell’art. 117 Cost., come riformato nel 2001 • Il limite dei «principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona umana», come stabilito dalla Corte costituzionale Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [1] Corte di giustizia delle Comunità europee «A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato Cee ha istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell’ordinamento giuridico degli stati membri... che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare... Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità» (sentenza Costa del 1964). «In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili... fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» e «hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche... di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie» (sentenza Simmenthal del 1978). Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [2] Corte costituzionale «Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato... [i due ordinamenti], per quanto coordinati, sono distinti e reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa... nel senso... che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario» e il regolamento «è reso efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni. Diversamente accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato –ed i rispettivi processi di produzione normativa – fossero composti ad unità» (sentenza 170/1984) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA LEGGE ORDINARIA STATALE La legge dello Stato è fonte a competenza generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a produrre norme primarie dotate appunto di forza di legge. • Le legge in senso (solo) formale • Le leggi provvedimento Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare LA LEGGE La legge formale è l’atto normativo frutto della deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della promulgazione del Presidente della Repubblica. La “forma” di legge è data dal particolare procedimento per la formazione prescritto dalla Costituzione (art. 70-74 ) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare LA RISERVA DI LEGGE L’istituto della riserva di legge designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge (nonché agli atti equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti dell’esecutivo. • Riserve assolute (es.: art. 13 Cost., art. 25 Cost.) • Riserve relative (es.: art. 23 Cost., art. 97 Cost.) • Riserve rinforzate (es.: art. 8 Cost., art. 16 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA RISERVA DI LEGGE: TIPOLOGIA • Riserva assoluta: la disciplina della materia è interamente riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta esecuzione • Riserva relativa: alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia, al regolamento dell’esecutivo la disciplina ulteriore di dettaglio • Riserva rinforzata: la disciplina della materia è riservata alla legge che deve seguire certe procedure o avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare ATTI CON FORZA DI LEGGE Gli atti con forza di legge sono atti normativi che pur non avendo la "forma" della legge sono equiparati nella scala gerarchica delle fonti alla legge formale ordinaria. Gli atti aventi forza di legge possono dunque validamente abrogare la legge formale (hanno la stessa forza attiva della legge) ed essere abrogati dalla legge o da altro atto con forza di legge (hanno la stessa forza passiva della legge). Gli atti con forza di legge possono essere previsti solo dalla Costituzione (o da leggi costituzionali); esiste un principio costituzionale secondo cui il sistema degli atti con forza di legge è chiuso e la legge ordinaria non può creare fonti ad essa concorrenziali: qualsiasi tentativo del legislatore ordinario di introdurre atti con forza di legge risulterebbe, dunque, illegittimo. La Costituzione prevede i seguenti atti con forza di legge: • il decreto legislativo (art. 76 Cost.); • il decreto legge (art. 77 Cost.); • il referendum abrogativo (art. 75 Cost.); • i decreti del Governo in casi di guerra (art. 78 Cost.). Le leggi costituzionali con cui sono approvati gli Statuti delle Regioni speciali ne hanno aggiunto un altro: i decreti di attuazione degli Statuti speciali. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988) GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988) Legge di delegazione (oggetto, principi e criteri direttivi, termine) Decreto legislativo (entro il termine della legge delega) Decreti legge (art. 77 Cost., art. 15 l. 400/1988) Decreto legge (casi straordinari di necessità e urgenza) Legge di conversione (entro sessanta giorni) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA (ART. 76 COST.) • Individuazione dell’oggetto (o degli oggetti, purché distinti) della delega chiaramente definito • Fissazione dei principi (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e dei criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo delegato) • Indicazione del termine entro il quale la delega può (non deve) essere esercitata Legge di delega al governo... Il governo è delegato ad adottare, entro... [termine] dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti... [oggetto], secondo i seguenti principi e criteri direttivi... Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Governo o parlamentari IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA DELEGATA Governo o parlamentari iniziativa legislativa Parlamento legge di delegazione Governo deliberazione schema decreto Governo deliberazione decreti correttivi (se previsti dalla legge) Governo deliberazione decreto legislativo Parlamento parere commissioni sullo schema (se previsto dalla legge) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA DECRETAZIONE D’URGENZA (ART. 77 COST.) • Adozione del decreto legge solo in casi straordinari di necessità ed urgenza • Presentazione del decreto legge alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui è adottato e riunione delle Camere, anche se sciolte, entro i successivi cinque giorni • Durata di solo 60 giorni e dunque efficacia provvisoria del decreto legge, con perdita di efficacia sin dall’inizio se non convertito in legge (decadenza ex tunc) • Divieto di reiterazione del decreto legge non convertito (sent. Corte costituzionale 360/1996) Legge di conversione del decreto legge... Il decreto legge... [data e numero] recante... [titolo] è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Presidente della Repubblica Presidente della Repubblica IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA PER DECRETO LEGGE Governo adozione decreto legge Presidente della Repubblica emanazione decreto legge Governo presentazione disegno di legge di conversione Presidente della Repubblica promulgazione legge di conversione Parlamento approvazione legge di conversione Parlamento eventuali emendamenti al decreto legge Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

IL REFERENDUM ABROGATIVO Il referendum abrogativo è previsto all'art. 75, Cost., ed è il più importante strumento di democrazia diretta: è il mezzo attraverso il quale il corpo elettorale può abrogare, totalmente o parzialmente, una legge o un atto avente forza di legge dello Stato. La Corte cost. lo ha definito un "atto fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria" (sent. n. 29/1987). La legge n. 352/1970 ha provveduto con molto ritardo a dare attuazione all'art. 75 Cost. I limiti (cosa non può abrogare) Limiti espliciti leggi tributarie e di bilancio; leggi di amnistia e di indulto; leggi di ratifica dei trattati internazionali; le fonti secondarie; le fonti regionali (a livello regionale esistono appositi referendum); Limiti impliciti ricavati dalla Corte Cost. (a partire dalla sent. n. 16/1978): le norme costituzionali; leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art. 75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad es. la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o all'ordine di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattato internazionale); leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi); leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il cui contenuto normativo appare così intimante connesso al disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti). Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo; c)strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai votanti il risultato dei l'abrogazione. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare IL PROCEDIMENTO Richiesta da parte di almeno cinque Consigli regionali Richiesta da parte di 500.000 elettori Le richieste vanno depositate dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Non possono essere depositate nell'anno precedente alla scadenza ordinaria della legislatura e nei se mesi successivi alla convocazione dei Comizi elettorali Controllo dell’ Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione sulla conformità della richiesta alle regole della Legge n.352/1970 Controllo della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum - art. 2, legge cost. n. 1/1953 - (il parametro di giudizio della Corte non è in questo caso la legge ordinaria, ma la Costituzione). Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare Dopo la votazione l'Ufficio centrale per il referendum accerta, ai sensi dell'art. 75, comma 4, Cost., che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi. Se il quorum non viene raggiunto l'iniziativa fallisce e il quesito può essere riproposto l'anno successivo; se i "no" superano i "si" lo stesso quesito può essere riproposto solo dopo che siano trascorsi cinque anni. Se vincono i voti favorevoli, il Presidente della Repubblica dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione. Il Dpr è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo. Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

FONTI LEGISLATIVE «SPECIALIZZATE» • Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi (art. 7 Cost.) • Leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.) • Leggi che staccano una provincia o un comune da una regione per aggregarli ad un’altra (art. 132.2 Cost.) • Leggi di amnistia e indulto (art. 79 Cost.) • Leggi che stabiliscono i principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente (art. 11 l. cost. 3/2001) • Leggi che stabiliscono forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni ordinarie (art. 116.3 Cost.) • Decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni speciali (es.: art. 107 St. T.AA ; art. 65 St. Friuli-Venezia Giulia) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

I REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI • Regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.) • Regolamenti della Corte costituzionale (l. 87/1953) • Regolamenti della presidenza della Repubblica (l. 1077/1948) • Regolamento del Consiglio dei ministri (l. 400/1988) • Regolamenti della presidenza del Consiglio (d.lgs. 303/1999) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE Costituzione Regolamenti di ciascuna camera (art. 64 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI REGOLAMENTARI SECONDARIE I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia subordinate a quelle primarie: la denominazione include una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici della pubblica amministrazione, nonché delle regioni e degli enti locali; trattandosi di fonti subordinate a quelle primarie, questi regolamenti sono cosa del tutto diversa dai regolamenti comunitari e dai regolamenti parlamentari. • Il principio di legalità • Il principio di preferenza della legge Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL’ESECUTIVO Art. 17 l. 400/1988 • I regolamenti governativi – regolamenti di esecuzione   – regolamenti di attuazione e di integrazione   – regolamenti indipendenti   – regolamenti di organizzazione   – regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati o delegati) • I regolamenti ministeriali e interministeriali Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

I REGOLAMENTI GOVERNATIVI Consiglio dei ministri deliberazione schema di regolamento Consiglio di stato parere sullo schema di regolamento Parlamento parere commissioni sullo schema di regolamento (se previsto dalla legge) Consiglio dei ministri deliberazione regolamento Corte dei conti visto e registrazione regolamento Presidente della Repubblica emanazione regolamento Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE Art. 17.2 l. 400/1988 Legge di autorizzazione determinazione delle norme generali regolatrici della materia e abrogazione delle norme legislative vigenti Emanazione del regolamento autorizzato (previo parere parlamentare, se la legge di autorizzazione lo prevede) Entrata in vigore del regolamento effetto dell’abrogazione delle norme legislative vigenti disposta dalla legge di autorizzazione Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

I REGOLAMENTI MINISTERIALI Ministro comunicazione al presidente del Consiglio parere del Consiglio di stato adozione del regolamento Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare LE FONTI REGIONALI • Statuti ordinari: approvati dal consiglio regionale con procedimento aggravato ex art. 123.2-3 Cost. • Leggi regionali: approvate dal consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti da ciascun statuto • Regolamenti regionali: deliberati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale, secondo modalità e forme previste da ciascun statuto Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE • Due successive deliberazioni del consiglio regionale, la seconda a distanza non inferiore a due mesi • Approvazione sia in prima sia in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio • Possibilità di richiedere comunque il referendum, entro tre mesi dalla pubblicazione, da parte di un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

GLI STATUTI SPECIALI ADOTTATI CON LEGGE COSTITUZIONALE Art. 116.1 Cost., l. cost. 2/2001 • Si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali • L’iniziativa appartiene anche all’assemblea regionale • I progetti di modificazione dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal governo all’assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi • Le modificazioni allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare LE FONTI LOCALI • Statuti comunali o provinciali: approvati dal consiglio comunale o provinciale con procedimento aggravato ex art. 6 Tuel • Regolamenti comunali o provinciali: adottati dal consiglio comunale o provinciale, tranne i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottati dalla giunta comunale o provinciale Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA • I contratti collettivi di lavoro ex art. 39 Cost. • I contratti collettivi di lavoro di diritto comune (c.c.) • I contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 165/2001) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LE FONTI «ESTERNE» RICONOSCIUTE • L’adattamento automatico alle norme generalmente riconosciute dell’ordinamento giuridico internazionale (art. 10.1 Cost.): rinvio mobile o rinvio alla fonte • L’ordine di esecuzione contenuto nelle leggi di ratifica dei trattati internazionali: rinvio fisso o rinvio alla disposizione • Le norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995): fonti sulla produzione o norme interne di riconoscimento Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare LA CONSUETUDINE La consuetudine (o uso) è la fonte fatto per eccellenza, la quale consta di due elementi: un comportamento ripetuto nel tempo (elemento materiale) e la convinzione, da parte del corpo sociale, che ripetere quel comportamento sia giuridicamente dovuto (elemento soggettivo). Ove questa convinzione non vi fosse, saremmo di fronte a una mera prassi, comportato ripetuto ma senza che sia considerato vincolante, e dunque derogabile in qualsiasi momento. • Le consuetudini nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti (art. 8 preleggi) • Le consuetudini di rango costituzionale (es: sent. Corte costituzionale 7/1996) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare LE FONTI DI COGNIZIONE Si definiscono fonti di cognizione gli atti scritti, non aventi forza normativa (a differenza delle fonti di produzione), volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo. • Atti con valore conoscitivo legale o privilegiato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettino ufficiale delle regioni, albo pretorio degli enti locali) • Atti con valore meramente notiziale Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare I TESTI UNICI • Testi unici normativi: atti aventi natura innovativa deliberati dal governo in forma di decreti legislativi sulla base di una legge di delegazione del Parlamento • Testi unici compilativi: atti aventi natura conoscitiva redatti dal governo sulla base di una mera autorizzazione del Parlamentare o su iniziativa autonoma del governo Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI Legge... [giorno/mese/anno] n... ... [titolo] La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: [...] Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI Decreto legislativo... [giorno/mese/anno] n... ... [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione... Vista la legge... Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri... Emana il seguente decreto legislativo: [...] Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE Decreto legge... [giorno/mese/anno] n.... ... [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione... Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza... Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri... Emana il seguente decreto legge: [...] Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L’EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI Decreto del Presidente della Repubblica ... [giorno/mese/anno] n... ... [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione... Vista l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400... Udito il parere del Consiglio di Stato Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del ministro... Emana il seguente regolamento: [...] Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana   • Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)   • Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)   • Comunità europee (regolamenti e direttive)   • Regioni (leggi e regolamenti regionali) Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti  La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

L’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ATTI NORMATIVI   Art. 73.3 Cost., art. 10 preleggi • Il termine ordinario è il quindicesimo giorno seguente alla pubblicazione dell’atto • L’atto stesso può prevedere un termine diverso, più lungo o più breve (es.: «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale») Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare