L’impatto della Direttiva Servizi sulle attività commerciali

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L’impatto della Direttiva Servizi sulle attività commerciali di Serenella Milia in rappresentanza del Coordinamento delle Regioni Italiane 

Direttiva “Bolkestein” persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato interno. Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Entrato in vigore l’8 maggio 2010. Articolo 84 del d.lgs. 59/2010 CLAUSOLA DELLA CEDEVOLEZZA ,

Il Decreto Legislativo è composto di TRE PARTI  PARTE PRIMA contiene disposizioni di carattere generale, che, ai sensi del comma secondo dell’articolo 1 del decreto legislativo: “sono adottate ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale”.  IMMEDIATA APPLICAZIONE e PREVALGONO sulla vigente normativa regionale, in caso di difformità. Art. 1, comma 2 del d.lgs. 59/2010 riconduce solo le disposizioni della sua Parte prima all’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione,

PARTE SECONDA La parte seconda contiene “disposizioni relative ai procedimenti di competenza dei Ministeri”.  Opinabile che si applichino perché di competenza esclusiva regionale   PARTE TERZA Contiene articolo 84 CLAUSOLA DELLA CEDEVOLEZZA le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma le disposizioni del decreto legislativo riconducibili a tale competenza statale riservata non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore

UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE? La DIRETTIVA SERVIZI e successivi provvedimenti D.lgs.26-3-2010 n.59 D.L. 31-5-2010 n.78 Art. 49 4-bis S.C.I.A. Convertito in L. 29-7-2010 n.122 Modificato l’art. 19 della L. 241/1990 D.P.R. 9-7-2010 n. 159 AGENZIA IMPRESE D.P.R. 7-9-2010 n. 160 SPORTELLO UNICO ENTRAMBI D.P.R. In applicazione art. 38 L.n.133/2006 Sono VERAMENTE UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE?

NORMATIVA SUL COMMERCIO DOPO 27 ANNI DALLA 426/1971 D.LGS. N. 114/1998 COMMERCIO D.LGS. N. 32/1998 CARBURANTI BERSANI PRIMA LIBERALIZZAZIONE SETTORE COMPETENZA CONCORRENTE

NORMATIVA SUL COMMERCIO RIFORMA COSTITUZIONALE L. COST. N.3/2001-TITOLO V-PARTE 2 NORMATIVE E PROGRAMMAZIONI REGIONALI IN COMPETENZA ESCLUSIVA

NORMATIVA SUL COMMERCIO LEGGE N. 248/2006 ALTRA LIBERALIZZAZIONE

NORMATIVA SUL COMMERCIO LEGGE N. 133/2008 ART. 83 BIS (C. 17-22) SU LIBERALIZZAZIONE CARBURANTI ART. 117 COST. , COMMA 2 LETT E) E M) TUTELA CONCORRENZA E L.E.P. ART.38 IMPRESA IN UN GIORNO REGOLAMENTI ATTUATIVI PER SPORTELLO UNICO E AGENZIA IMPRESE

NORMATIVA SUL COMMERCIO POCHE REGIONI CHE OGGI HANNO ADOTTATO TESTI UNICI LIGURIA TOSCANA FRIULI VENEZIA GIULIA LOMBARDIA

MATERIE DEL TESTO UNICO L.R. LIGURIA E ALTRE REGIONI Commercio al dettaglio in sede fissa Commercio all’ingrosso Commercio su aree pubbliche Vendita stampa quotidiana e periodica Somministrazione alimenti e bevande Carburanti stradali e autostradali Forme speciali di vendita Phone-centre

ELEMENTI INNOVATIVI DEL T.U.C. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA dei procedimenti di AUTORIZZAZIONE o D.I.A. (OGGI) S.C.I.A. CORRELAZIONE più stretta tra procedura urbanistica e commerciale sia per grandi che per medie strutture di vendita: CONFERENZE DI SERVIZI come unico momento (CONTESTUALITA’) per il rilascio delle varie autorizzazioni e/o pareri

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI Censiti tutti i procedimenti in materia di accesso alle attività di servizi delle Regioni ( primavera 2009-2010) Valutazione reciproca tra Stati

eccezionale il ricorso al regime AUTORIZZATORIO I REGIMI ABILITATIVI eccezionale il ricorso al regime AUTORIZZATORIO Solo se è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale; non è discriminatorio nei confronti del prestatore; l’obiettivo perseguito non potrebbe essere raggiunto con una misura meno restrittiva

CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI REGIONALI TUTTE LE REGIONI prevedono DIA per: ESERCIZI DI VICINATO SOMMINISTRAZIONE RISERVATA A CERCHIE DETERMINATE DI PERSONE: tranne la Puglia, ( AUTORIZZAZIONE ) FORME SPECIALI DI VENDITA AUTORIZZAZIONE per: MEDIE E LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA tranne il Friuli che prevede DIA PER MEDIE FINO 400 MQ SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE tranne la Toscana, che prevede la DIA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO E IN FORMA ITINERANTE tranne la Toscana e la Puglia, che prevedono la DIA per itinerante VENDITA DELLA STAMPA tranne la Sardegna con la DUAAP (dichiarazione autocertificativa unica) e le Marche (dia); VENDITA DEI CARBURANTI E STAMPA (escluse dalla Direttiva)

MANTENIMENTO REGIMI AUTORIZZATIVI (nel sistema AUTOVALUTAZIONI) GIUSTIFICATI DA : MOTIVI IMPERATIVI INTERESSE GENERALE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ della misura. NON DISCRIMINAZIONE tra i soggetti richiedenti MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE tutela dei consumatori tutela dell’ambiente, compreso l’ambiente urbano tutela dei lavoratori obiettivi di politica sociale tutela del patrimonio artistico e storico

l’AUTORIZZAZIONE per: DIA AD EFFICACIA IMMEDIATA (oggi S.C.I.A.) per: D.LGS. 59/2010 previsto l’AUTORIZZAZIONE per: APERTURA DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE COMMERCIO AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO E FORMA ITINERANTE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA VENDITA DELLA STAMPA ( non si applica il d.lgs. 59/2010). TRASFERIMENTO SOMMINISTRAZIONE da zona senza programm. a zona con programm. DIA AD EFFICACIA IMMEDIATA (oggi S.C.I.A.) per: esercizi di vicinato; trasferimento, subingresso e somministrazione riservata a particolari soggetti; forme speciali di vendita.

Esempio LEGGE REGIONE LIGURIA n.1/2007 L’articolo 55 (Funzioni amministrative dei Comuni) della L.R. stabilisce che: 1.      L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. Mantenuta AUTORIZZAZIONE per TRASFERIMENTO Ipotesi dei MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE previsti dall’art. 4 della direttiva servizi. Tutelare i consumatori-cittadini, nei loro fondamentali diritti, con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell’integrità ambientale. Sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità, di tutela dell’ordine pubblico, del consumo di alcolici, del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità NON È DISCRIMINATORIO nei confronti del prestatore, in quanto non sono previste differenziazioni tra prestatori nazionali e transfrontalieri i Controlli ex-post NO GARANZIA e tutela dei cittadini, destinatari dei servizi, nei loro fondamentali diritti fenomeno della c.d. “Movida”,

SUBINGRESSO E CESSAZIONE COMMERCIO IN SEDE FISSA= D.LGS. 59/2010 prevede: SUBINGRESSO E CESSAZIONE COMMERCIO IN SEDE FISSA= COMUNICAZIONE SUBINGRESSO NELLA SOMMINISTRAZIONE = DIA APPLICAZIONE art. 5, comma 1 della Direttiva 2006/123/CE, DEVE applicarsi il REGIME ABILITATIVO PIÙ SEMPLIFICATO. SUBINGRESSO (TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE, O DELLA PROPRIETÀ) Esempio LEGGE REGIONE LIGURIA n.1/2007 Articolo 132 (Subingresso) PER TUTTE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI SEMPLICE COMUNICAZIONE Documento del Coordinamento interregionale Commercio-Industria artigianato Affari istituzionali-energia-edilizia

REQUISITI VIETATI ARTICOLO 14 DIRETTIVA NELLE NORMATIVE ITALIANE IN MATERIA DI COMMERCIO NON SONO STATI RISCONTRATI TALI REQUISITI, COSTITUITI DA RESTRIZIONI, DISCRIMINAZIONI, DIVIETI E OBBLIGHI Il numero 5), VIETA le verifiche di natura economica quali: esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato; valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività; valutazione dell’adeguatezza della stessa rispetto agli obiettivi di programmazione economica, salvo che siano dettati da motivi imperativi di interesse generale. POTREBBE risultare CONTRASTO con qualche programmazione comunale Il punto 1), lett. b), VIETA di subordinare l’accesso ad un’attività di servizi al rispetto di requisiti fondati sulla RESIDENZA sul territorio dello Stato da parte del prestatore o del suo personale. Il Comune è quello : in cui si “INTENDE AVVIARE L’ATTIVITÀ”; ovvero “COMPETENTE PER TERRITORIO” che poi è sempre quello nel quale si avvia l’attività.

REQUISITI DA VALUTARE ARTICOLO 15 DIRETTIVA Gli Stati membri sono chiamati a verificare se il loro ordinamento giuridico preveda i seguenti requisiti: a) restrizioni quantitative o territoriali, anche fissate in funzione della popolazione o della distanza minima tra prestatori; b) imposizione di un determinato statuto giuridico per il prestatore; c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società; d) requisiti, non previsti da norme comunitarie, che riservano l’accesso all’attività di servizi a prestatori particolari; e) divieto di avere più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale; f)  imposizione di un numero minimo di dipendenti; g) rispetto di tariffe obbligatorie minime o massime; h) obbligo di fornire anche altri servizi specifici, insieme al proprio

QUINDI SI POSSONO MANTENERE SE SONO REQUISITI DA VALUTARE I REQUISITI DA VALUTARE non sono vietati in maniera assoluta ma sottoposti ad una valutazione da parte degli Stati membri QUINDI SI POSSONO MANTENERE SE SONO GIUSTIFICATI DA : MOTIVI IMPERATIVI INTERESSE GENERALE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ della misura. NON DISCRIMINAZIONE tra i soggetti richiedenti

EFFETTI DIRETTIVA SU PROGRAMMAZIONI COMMERCIALI SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE, Quasi tutte le Regioni, sia pure con modalità diverse, prevedono forme di programmazione : puramente ed esclusivamente quantitative; di tipo urbanistico-territoriale; di tipo più prettamente qualitativo Si tratta di valutare, in tutti i casi, se le “restrizioni quantitative o territoriali” di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) della Direttiva, trovino la loro giustificazione in uno dei MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ed elencati all’articolo 4, punto 8), della Direttiva.

EFFETTI DIRETTIVA SU PROGRAMMAZIONI COMMERCIALI D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) che fa già proprie alcune delle disposizioni della Direttiva Bolkestein, stabilisce che: Le attività di commercio e somministrazione non possono essere sottoposte ad alcuni requisiti tra cui il rispetto : di distanze minime obbligatorie tra attività della stessa tipologia; di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

EFFETTI DIRETTIVA SU PROGRAMMAZIONI COMMERCIALI D.LGS. 59/2010 ART. 64 somministrazione I provvedimenti di programmazione, limitati a zone del territorio comunale da sottoporre a tutela: a) devono garantire l’interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato e quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività; b) possono consistere in parametri oggettivi e indici di qualità del servizio; c) possono prevedere divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture solo per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendendo impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità; d) devono garantire la tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale; e) non possono prevedere criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite e presenza di altri esercizi.

EFFETTI DIRETTIVA SU COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE D.LGS. 59/2010 ART. 70 commercio su aree pubbliche Comma1 oltre società di persone anche alle “società di capitali regolarmente costituite o cooperative”. L’articolo 15, comma 2, lett. b) Direttiva tra i requisiti discriminatori, ricomprende quelli che “impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico”; Comma 2 individua nel Comune nel quale si”intende avviare l’attività” L’articolo 14, comma 1, lett. b) della Direttiva tra i requisiti discriminatori, ricomprende “il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza” Comma 3 elimina il ricorso alla programmazione comunale legata a criteri di natura economica o fondati sulla prova di un bisogno economico o di una domanda di mercato e viene mantenuto un regime di regolamentazione limitatamente ai casi in cui sussistano motivazioni di sostenibilità ambientale e sociale e di viabilità. Resta salva la programmazione avente per finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.   Tale prescrizione da intendersi prevalentemente rivolta ai Comuni in quanto titolari della funzione di regolamentazione economica e commerciale.

EFFETTI DIRETTIVA SU COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA trasposto NELL’ART. 16 DEL D.LGS. 59/2010, SELEZIONE tra diversi candidati se numero di autorizzazioni disponibili limitato per SCARSITÀ DELLE RISORSE NATURALE; garanzie di IMPARZIALITÀ E DI TRASPARENZA un’adeguata PUBBLICITÀ dell’avvio della procedura AUTORIZZAZIONE rilasciata per DURATA LIMITATA NO RINNOVO AUTOMATICO né ALTRI VANTAGGI O PRIORITA’al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami COLLEGAMENTO dell’AUTORIZZAZIONE con la CONCESSIONE di suolo pubblico QUASI TUTTE NORMATIVE REGIONALI prevedono: - durata decennale concessione di posteggio; - rinnovo tacito (o automatico) alla scadenza; - priorità agli operatori che hanno già utilizzato l’area pubblica. In CONFERENZA UNIFICATA si INDIVIDUERANNO NUOVI CRITERI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO (ART. 70, C.5 ) tenere conto DI: - esigenze occupazionalI e sociali; - interessi pubblici legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico, culturale e ambientale; - investimenti economici effettuati. GRUPPO RISTRETTO DI REGIONI sta affrontando queste tematiche. IN ATTESA DI DEFINIRE CONTINUA APPLICARSI DISCIPLINA VIGENTE

EFFETTI DIRETTIVA SU DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALE E AUTOSTRADALE CARBURANTI ESCLUSI DISCIPLINA DIRETTIVA IMPIANTI STRADALI E AUTOSTRADALI Procedura infrazione 2006 e Legge n.133/2008 art. 83 bis ELIMINATI ( in quasi tutte le Regioni ) VINCOLI COMMERCIALI quali: contingentamenti numerici distanze minime tra prestatori obbligo di fornire servizi aggiuntivi SOLO URBANISTICI TUTELA AMBIENTALE SICUREZZA STRADALE SANITARIA ANTINCENDIO-BENI STORICI OGGI PROGRAMMAZ. REG.LI SOLO NATURA QUALITATIVA (REG. LIGURIA D.C.R. DEL 2009

EFFETTI DIRETTIVA SULLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA STAMPA ESCLUSA DISCIPLINA DIRETTIVA La materia della stampa è stata stralciata dalla bozza originaria del D.lgs. N.59, si ritiene però che i principi in esso contenuti debbano applicarsi anche a questa materia. ART. 12 Direttiva e art. 12 del D. Lgs. N.59/2010, non possono trovare applicazione i PIANI COMUNALI di regolamentazione del settore elaborati sulla base di CRITERI che prevedano RESTRIZIONI QUANTITATIVE O TERRITORIALI ETC..

EFFETTI DIRETTIVA SU REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI L’art. 71 del d.lgs. 59/2010 ambedue le tipologie di attività ( commercio e somministrazione alimenti e bevande) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo definisce “professione regolamentata” recepita in Italia con D.lgs. 6 novembre 2007, n. 206. L’attività commerciale HA le caratteristiche della “professione regolamentata” Tale attività, infatti, quando è relativa alla vendita nel settore alimentare ed alla somministrazione di alimenti e bevande, richiede il possesso di una qualifica professionale

EFFETTI DIRETTIVA SU TITOLI STUDIO-MATERIE-CORSI FORMAZIONE Corte Costituzionale: in materia di professioni compete allo Stato individuare : figure profili professionali Requisiti - titoli - ordinamenti didattici Corso di formazione professionale Pratica professionale, Titolo di studio ABILITANO indifferentemente ad entrambe le attività: alimentare e/o sommin. Art.71,c.6,lett. c) D.lgs.n.59/10 = essere in possesso DIPLOMA ad indirizzo profess. almeno triennale PURCHE’ ci siano MATERIE attinenti al COMMERCIO/PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI MATERIE ALTERNATIVE Il PRINCIPIO è che nelle MATERIE DEI TITOLI DI STUDIO E/O DEI CORSI DI FORMAZIONE ci sia SEMPRE il tema degli ALIMENTI VERIFICARE I TITOLI DI STUDIO: COMMERCIO/PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE SEMPRE RIFERITE AGLI ALIMENTI PRIMA NO corsi per ogni attività-Vedi anche Artigiani Tema da DIBATTERE CON MSE

EFFETTI DIRETTIVA SU TITOLI STUDIO-MATERIE-CORSI FORMAZIONE Tavolo aperto REGIONI GRUPPO RISTRETTO- MSE TITOLI STUDIO= DECISIONE MSE MA CONCORDATA CON REGIONI UGUALI TUTTA ITALIA es: RAGIONIERE NO-LAUREA FARMACIA SI MATERIE=DECISIONE CONGIUNTA MSE/REGIONI TENTATIVO OMOGENEITA’ NAZIONALE CORSI DURATA=MINIMO DI ORE UGUALE TUTTE REGIONI (100 ORE?) SALVO REGIONI DECIDANO AUMENTARE IN TUTTA ITALIA RICONOSCIUTO CORSO DI DURATA MINIMA CONCORDATA IN CONFERENZA PRESIDENTI PER APPROVAZIONE ATTESTATO PROFESSIONALE CONSEGUITO PER FREQUENZA CORSO AUTORIZZATO DA 1 REGIONE HA VALIDITA’ IN TUTTA ITALIA (Risoluz. Mse del 20-7-2010)

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività L. 29 luglio 2010, n. 122, di conversione e modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che, all’art. 49, comma 4-bis, ha modificato l’art. 19 della L. 241/1990 introducendo l’istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). la SCIA rappresenta veramente una SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE ?

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività Art. 49, comma 4-ter.  Il comma 4-bis attiene alla TUTELA DELLA CONCORRENZA (articolo 117, comma 2, lettera e) Costituzione, e livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m). Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», OVUNQUE RICORRANO La disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività LA S.C.I.A. DEVE ESSERE CORREDATA: dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti (D.P.R. n. 445/2000); attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati OVVERO dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese della sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo (sono i requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi ) attestazioni e asseverazioni sono ANCHE corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività Nuovo art. 19 L. n.241 modificato da L. n.122/2010 art. 49 c. 4-bis RICHIEDE S.C.I.A. CON: DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI (D.P.R. n.445/2000) ATTESTAZIONI -ASSEVERAZIONI TECNICI ABILITATI Ovvero DICHIARAZIONI CONFORMITA’ AGENZIA IMPRESE ELABORATI TECNICI Vecchio art. 19 L.n.241 modificato da L. n.80/2005 RICHIEDEVA D.I.A. CON: AUTOCERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI VEDI MOD COM.1 per esercizi vicinato Nel "quadro autocertificazione" : "Il sottoscritto dichiara inoltre di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio: a) i regolamenti locali di polizia urbana; b) i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico-sanitaria; c) i regolamenti edilizi; d) le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso". Nessuna certificazione veniva richiesta in allegato

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività ANNOTAZIONE PARREBBE CHE La disciplina della SCIA, piuttosto che semplificare “sposti” i compiti istruttori, aggravando gli oneri in capo al “segnalante” rispetto a quelli del “dichiarante”. Si è parlato, infatti, di "privatizzazione della funzione istruttoria", non più svolta dal soggetto pubblico ma dal privato.

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività ANCHE l’art. 5 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ( Sportello Unico) PREVEDE SCIA SIA CORREDATA DA: “tutte le dichiarazioni, le attestazioni,le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività ANNOTAZIONE D.P.R. 9-7-2010 n. 159 Art.2 Agenzie per le imprese 1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento 3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività ANNOTAZIONE Pare CONTRADDIZIONE Da un lato si assegna alle AGENZIE ruolo rilevante (accertano-attestano-rilasciano dichiarazioni di conformità) Da un altro lato la disciplina della S.C.I.A. prevede la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ quale SEMPLICE ALLEGATO che ADDIRITTURA POSSA ESSERE SOSTITUITO DALLE ATTESTAZIONI DEI TECNICI ABILITATI

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività CONTROLLI ART. 49 4-BIS, COMMI 2,3,4 L’attività oggetto della segnalazione può ESSERE INIZIATA dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. (COME EX D.I.A. IMMEDIATA)

QUESTIONE MOLTO CONTROVERSA IN ATTESA DI ESITI TAVOLO D.I.A. EDILIZIA E S.C.I.A. CASO LEGGE SPECIALE IMPUGNATIVA DI N. 7 REGIONI OPINIONE CHE NON SI APPLICHI LA SCIA ALL’EDILIZIA CIRCOLARE 16-9-2010 MINISTERO SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA DISTINGUE TRA DIA “GENERALE E DIA “SPECIALE” QUESTIONE MOLTO CONTROVERSA IN ATTESA DI ESITI TAVOLO

Grazie per l’attenzione Serenella Milia