I RISCHI ELETTRICI E MECCANICI NELL’INFN

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I RISCHI ELETTRICI E MECCANICI NELL’INFN GIORNATE DI STUDIO su I RISCHI ELETTRICI E MECCANICI NELL’INFN IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E LA DIRETTIVA MACCHINE ENRICO BONANNO Dirigente Coordinamento attività di Ingegneria dell’ Amministrazione Centrale

Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 recepisce la Direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Direttiva 89/391/CEE del Consiglio - 12 giugno 1989 Relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il migliora-mento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 Il decreto oltre a recepire la 89/391/CEE recepisce anche alcune delle direttive particolari previste nella direttiva madre (attrezzature e luoghi di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti cancerogeni e biologici)

per promuovere il miglioramento della sicurezza La Direttiva non definisce nel dettaglio norme tecniche da rispettare ma delinea un modello organizzativo per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro La Direttiva 89/391 comprende principi generali relativi alla: prevenzione dei rischi professionali, protezione della sicurezza e della salute, eliminazione o riduzione dei fattori di rischio, informazione, consultazione, partecipazione equilibrata, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, emanazione di direttive generali per l'attuazione dei principi sopra elencati.

e impone una nuova cultura quella dei requisiti essenziali La Direttiva 89/391 si ispira ad una risoluzione della Comunità Europea del 7/ 7/ 85 denominata “Nuovo Approccio”  La nuova politica accantona la vecchia normativa basata sul raggiungimento dei requisiti minimi (DPR 547/55 o DPR 303/56) e impone una nuova cultura quella dei requisiti essenziali

le figure incaricate della gestione della sicurezza e Il D.Lgs. 626/94 individua le figure incaricate della gestione della sicurezza e le sanzioni conseguenti la mancata ottemperanza agli obblighi di legge. Le figure principali sono le seguenti: Il Datore di Lavoro Il Dirigente e Preposto Il Lavoratore Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Servizio Prevenzione e Protezione e il suo Responsabile Il Medico Competente

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Il datore di lavoro deve valutare lo stato di fatto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in relazione all’attività svolta All’esito di tale valutazione il datore di lavoro redige un documento di valutazione del rischio, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in cui descrive: I criteri adottati per la valutazione e i risultati ottenuti Le misure e i dispositivi di prevenzione e protezione adottati Il programma di intervento per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza

= = Rischio Gravità x Probabilità Gravità Probabilità x Rischio ESEMPIO: Incidente che causa il Decesso: Gravità = 4 Probabilità = 1 Rischio 4 Incidente che causa un infortunio guaribile: Gravità = 2 Probabilità = 3 Rischio 6 Gravità Probabilità x Rischio = Formazione

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (artt 5 e 93) ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi nonché le condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, per eliminarle o ridurle; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; osservare le istruzioni impartite; non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; effettuare i controlli sanitari previsti.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO art. 39 - Obblighi dei lavoratori hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; non vi apportano modifiche di propria iniziativa; segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi inconveniente da essi rilevato; si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento; utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

Art. 21 - Informazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva      un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati      pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla      normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e      l'evacuazione dei lavoratori; ………

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro; alle situazioni anormali prevedibili. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Art. 22 - Formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Art 38 Il datore di lavoro si assicura che: i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all'art. 35 comma 5) ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

D.Lgs. 626/94, Art. 7 : Contratto di appalto o contratto d'opera 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1) i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

scambio di informazioni Servizio Prevenzione e Protezione DITTE ESTERNE DITTA ESTERNA RESPONSABILE SERVIZIO O ESPERIMENTO scambio di informazioni sui rischi specifici Servizio Prevenzione e Protezione

D.Lgs.vo 626/94 - Art. 6 Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori 1. I progettisti dei luoghi di lavoro rispettano i requisiti di sicurezza al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine …rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

LE MACCHINE UTENSILI D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Titolo III: Norme generali di protezione delle macchine Titolo IV: Norme particolari di protezione per determinate macchine Titolo V: Mezzi e apparecchi di sollevamento di trasporto e di                        immagazzinamento Titolo VI: Impianti ed apparecchi vari Titolo VII: Impianti macchine ed apparecchi elettrici D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro Modificato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 e dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 235

NORME GENERALI PER LE MACCHINE LE MACCHINE DEVONO ESSERE ADEGUATE AL LAVORO DA SVOLGERE   SI DEVE IMPEDIRE CHE LE MACCHINE POSSANO ESSERE UTILIZZATE PER OPERAZIONI PER LE QUALI NON SONO ADATTE O IN CONDIZIONI NON ADATTE

LE MACCHINE DEVONO: ESSERE INSTALLATE IN CONFORMITA’ ALLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE ESSERE UTILIZZATE CORRETTAMENTE  OGGETTO DI IDONEA MANUTENZIONE E CORREDATE DA APPOSITE ISTRUZIONI D’USO   DISPOSTE IN MANIERA DA RIDURRE I RISCHI Spazi sufficienti (tenendo conto anche degli elementi mobili) Possibilità di caricare o estrarre in modo sicuro le sostanze utilizzate o prodotte

DIRETTIVA MACCHINE

art. 2: Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 art. 2: Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché, debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1: a) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformità CE di cui all'art. 5; b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto C.

DEFINIZIONI Macchina Un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.

Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate che li riguardano Si intendono per nome armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale. –omissis- In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

art. 4: Procedura di certificazione Prima di redigere la dichiarazione di conformità il costruttore o un suo mandatario residente nell'Unione europea, deve: se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato; se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ricorrere ad un organismo di certificazione notificato

o il componente di sicurezza per uso proprio. IMPORTANTE Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente nell'Unione europea abbiano ottemperato a tali obblighi, essi incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio.

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi: nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità; descrizione della macchina; tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme; informazioni sull’organismo notificato coinvolto; riferimento alle norme armonizzate; eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità

Il Fascicolo tecnico deve essere composto da: un disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando; dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; dall'elenco: - dei requisiti essenziali del DPR 459/96, Allegato I, - delle norme e, - delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina; dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina; dalle eventuali risultati di prove o misure svolte se lo si desidera, da qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o da un laboratorio competente se si dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisce i risultati delle prove svolte da un esemplare delle istruzioni per l’uso della macchina

IL MANUALE D’ISTRUZIONE deve contenere: Il riepilogo delle indicazioni previsto per la marcatura eventualmente completato dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, dei riparatori, ecc.). Le condizioni di utilizzazione previste. Il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori. le istruzioni per eseguire senza alcun rischio: - la messa in funzione, - l'utilizzazione, - il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi    allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente, - l'installazione, - il montaggio e lo smontaggio, - la regolazione, - la manutenzione e la riparazione,

IL MANUALE D’ISTRUZIONE deve inoltre contenere: Se necessario, istruzioni per l'addestramento; Se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina. Qualora necessario deve essere richiamata l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione. ISTRUZIONI PER L’USO Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile in materia di sicurezza. ……omissis……

ALTRE SEGNALAZIONI: Dispositivi di informazione: Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare e facilmente comprensibili. Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore. ----- omissis----- Dispositivi di allarme: Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti. ----- omissis----- Avvertenze in merito ai rischi residui: Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico, rischio in una parte non visibile, ecc.) il fabbricante deve prevedere delle avvertenze. Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori.

ALTRE SEGNALAZIONI: Marcatura: Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: - nome del fabbricante e suo indirizzo; - la marcatura CE; - designazione della serie o del tipo; - eventualmente, numero di serie; - l'anno di costruzione. ----- omissis----- In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio: frequenza massima di rotazione di taluni organi, diametro massimo degli utensili che possono essere montati, massa, ecc.). Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.

Ulteriori provvedimenti normativi…. Legge cd di semplificazione 2001 Legge 29/07/2003 n. 229 GU 25/08/2003 Il Governo è delegato ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti per la sicurezza in particolare riguardo al riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l’ omologazione, la certificazione e l’ autocertificazione (art. 3)

* * * A U T O C E R T I F I C A Z I O N E * * * C o n c l u s i o n i * * * A U T O C E R T I F I C A Z I O N E * * * Modulo formativo INFN a cura di: Marta Dalla Vecchia, Simona Ceccarelli, Enrico Bonanno ver. Ott 03