Alle origini del diritto internazionale I contesti Le prime teorie sullo ius belli Le regole e la guerra
Il contesto: insicurezza sui mari Un contesto di illegalità tollerato o praticato dalle potenze coloniali come normale tattica di guerra commerciale: − la pirateria − la guerra di “corsa”
Il contesto: due secoli di guerre 1562-1598: guerre di religione in Francia 1618-1648: guerra dei Trent’anni 1700-1721: grande guerra del Nord 1700-14: guerra di successione spagnola 1733-38: guerra di successione polacca 1740-48: guerra di successione austriaca 1756-63: guerra dei sette anni Il coinvolgimento delle popolazioni civili es. guerra dei Trent’anni: 4 milioni di morti di cui 50% civili.
ius in bello bellum iustum Teorie per definire: ius ad bellum ius in bello bellum iustum Il contesto teorico-culturale: - Giusnaturalismo - Illuminismo È possibile limitare gli effetti devastanti della guerra? Idea di un diritto superiore agli Stati che ne limiti e regoli il legittimo esercizio del “monopolio della forza fisica”.
Il contesto diplomatico: le paci contrattate Vestfalia 1648 Utrecht e Rastadt 1713-14 Aquisgrana 1748 Parigi e Hubertsburg 1763 Europa di Stati sovrani Equilibrio di potenze Diplomazia e guerra come strumenti della politica internazionale La stipula della pace di Vestfalia (1648).
1625 Grozio : “De iure belli ac pacis” “cum iuris naturae sit stare pactis… ab hoc ipso iura civilia fluxerunt ” Natura umana (razionalità) obbligazione consensuale “pacta sunt servanda” diritto naturale Norma universale costitutiva del diritto naturale, dal quale derivano: il diritto civile, interno agli stati e fondato sull’utilità dei singoli raggruppamenti; il diritto delle genti, internazionale e fondato sull’utilità di tutti gli uomini. Si noti che la definizione del diritto internazionale con norme che limitino la violenza degli stati in pace e in guerra, segue logicamente e storicamente la definizione del diritto interno agli stati, pur avendo come fondamento il principio fondamentale del diritto naturale. Questo comporta, in Grozio, la distinzione tra diritto naturale e diritto delle genti (internazionale) Questo è il punto che distingue Grozio dalle teorie illuministiche e neo illuministiche del diritto cosmopolitico (Kant e Kelsen) diritto positivo diritto “delle genti” Grozio Utilità dei singoli raggruppamenti utilità del genere umano
Grozio e le leggi umane “Tacciano dunque le leggi in tempo di guerra: ma quelle civili e processuali e proprie del tempo di pace, non le altre, eterne, che convengono a tutti i tempi.” “Tanto poco è poi da ammettersi ciò che taluno suppone, e cioè che in guerra ogni diritto venga meno, che la guerra non deve essere intrapresa se non per attuare il diritto, e, intrapresa che sia, non deve essere condotta se non nei limiti del diritto e della lealtà.” Prolegomeni al De iure
Kant e la “pace perpetua” Universale ragione morale (la “Natura” definisce in diverso modo) Diritto pubblico: − interno, costituzione repubblicana − esterno o “delle genti”, istitutivo della federazione di liberi Stati Diritto cosmopolitico “limitato alla universale ospitalità”: − diritto dello straniero a non essere trattato ostilmente; − dovere dello straniero di non trasformare l’ospitalità in conquista. Ius gentium Ius civitatis Ius cosmopoliticum costituzione civile
Diritto umanitario e realismo Grozio: Il ricorso alla forza in guerra deve rispettare il diritto naturale. Clausewitz: La forza si arma degli strumenti della tecnica per offendere e non ammette limitazioni da parte del diritto. La ragione è strumento capace di dare regole alla guerra: − per Grozio derivanti da norme assolute ed eterne; − per Clausewitz derivanti da opportunità e calcoli politici.
Le “regole” della guerra Dalle truppe mercenarie… … agli eserciti regolari MA la guerra “moderna” ricorre all’impiego di truppe irregolari non ufficiali… Riconoscibili dalla divisa combattono nel rispetto di: − codici militari; − convenzioni internazionali. La guerra non perde la sua natura distruttiva. MA la guerra richiede un “lavoro sporco”…