Controlli sulle Società Partecipate

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Controlli sulle Società Partecipate Verifica dello stato di attuazione e degli scostamenti rispetto agli indirizzi e obiettivi assegnati alle Società partecipate non quotate Adozione delle opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente A. De Stefano

Finalità dei controlli sulle società partecipate non quotate RILEVARE i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società; la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; i contratti di servizio; la qualità dei servizi; il rispetto dei vincoli di legge e di finanza pubblica. A. De Stefano

COMPORTAMENTO VIRTUOSO L’ENTE assegna gli obiettivi da conseguire (RPP) con particolare riguardo alle attività strumentali e ai servizi pubblici secondo standard qualitativi e quantitativi; (rif. art. 170, comma 6, del d.lgs. 267/2000) anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. LE SOCIETA’, tenendo conto degli obiettivi suddetti e dei contratti di servizio, organizzano le risorse aziendali e svolgono le attività affidate in modo che il livello quali-quantitativo ed economico delle prestazioni corrisponda a quello richiesto e stabilito negli stessi programmi e/o contratti di servizio. A. De Stefano

Soggetti coinvolti DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE RESP. SERVIZI FINANZIARI DIRIGENTE STRUTTURA COMPETENTE REVISORI CONTI CONTROLLO STRATEGICO ALTRI EVENTUALI A. De Stefano

Resp. Servizi finanziari Effettua il monitoraggio annuale sui dati economico-gestionali delle società partecipate Vigila sull’equilibrio economico-finanziario che influiscono sul bilancio dell’Ente Propone eventuali azioni correttive in itinere Segnala agli organi competenti le situazioni di deficitarietà. A. De Stefano

Soggetti di riferimento I componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate nominati in rappresentanza dell’Ente devono consentire e facilitare la trasmissione delle informazioni e della documentazione necessarie all’esercizio del controllo. I Sindaci delle società partecipate devono comunicare al Collegio dei Revisori dell’Ente le criticità rilevate in ordine alla gestione delle risorse. I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono comunicare al responsabile della struttura competente le anomalie riscontrate nella loro attività di controllo. A. De Stefano

Elementi per l’esercizio del controllo organigramma aziendale con l’indicazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali costi annui preventivati comprensivi anche della quota parte dei costi generali della società; contratti o disciplinari di servizio; report intermedio: - sulle prestazioni effettuate che evidenzino le criticità gestionali e gli scostamenti rispetto alle previsioni e alle prestazioni sull'equilibrio economico della società; - sulle misure adottate per assicurare il rispetto degli eventuali limiti o vincoli di legge; risultati delle verifiche periodiche svolte dagli organi di revisione e controllo della società; relazione annuale, da inviare unitamente al bilancio societario di esercizio, sul livello qualitativo dei servizi prestati in rapporto agli standard stabiliti nella RPP, nei contratti o nelle carte di servizio; A. De Stefano

Monitoraggio e controllo Esame strumenti Rilevazione scostamenti Valutazioni e proposte correttive Ruolo dei componenti dei consigli di amministrazione nominati in rappresentanza dell’Ente A. De Stefano

Esercizio del controllo analogo Attività di vigilanza e di monitoraggio operativo di tipo gestionale ed economico che viene svolta dall‘Ente, con le stesse modalità e con gli stessi poteri esercitati sulle proprie strutture organizzative. Il controllo analogo si articola in: • controllo sugli obiettivi gestionali; • controllo strutturale nei confronti degli organismi societari; • controllo sull’attività. Il contratto di servizio o di concessione ne disciplina le modalità di esercizio A. De Stefano