MANOVRA FINANZIARIA 2008 Di Giovanni Valcarenghi.

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MANOVRA FINANZIARIA 2008 Di Giovanni Valcarenghi

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES DAL 33 AL 27,50% INVARIANZA DEL GETTITO FINALE ALLARGAMENTO BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRPEF E SOGGETTI IRES POSSIBILE DISUGUAGLIANZA INTRODUZIONE DI RIMEDI DI FACCIATA

MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA REGIME ORDINARIO (art. 6, c. 1, TUIR): il reddito d’impresa confluisce nel reddito complessivo del titolare o dei soci a prescindere dalle possibili destinazioni dell’utile REGIME OPZIONALE (art. 1, c. 40, Finanziaria 2008): il reddito d’impresa prodotto dall’imprenditore o dalla società di persone (e attribuito per trasparenza pro quota al socio) viene assoggettato ad un prelievo fisso a tassazione separata del 27,5%

CHI PUÒ ESERCITARE L’OPZIONE IMPRESE INDIVIDUALI SOCI DI SOCIETA’ DI PERSONE CONDIZIONE: REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA OPZIONE INDIVIDUALE DA PARTE DI CIASCUN SOCIO? MONITORAGGIO IN UNICO DI UTILI E PATRIMONIO NETTO

IMPOSTA PROPORZIONALE REDDITO D’IMPRESA PER SOGGETTI IRPEF 1)OPZIONE CONDIZIONATA AL NON PRELIEVO DI UTILI: DUE INTERPRETAZIONI I° IL PRELIEVO DI QUALUNQUE SOMMA INIBISCE L’OPZIONE O IL MANTENIMENTO DEL REGIME II° IL PRELIEVO PARZIALE DELL’UTILE INIBISCE IL REGIME SOLO PER L’UTILE PRELEVATO

IMPOSTA PROPORZIONALE REDDITO D’IMPRESA PER SOGGETTI IRPEF 1)OPZIONE CONDIZIONATA AL NON PRELIEVO DI UTILI: CONSEGUENZE DEL PRELIEVO I° SOMMA PRELEVATA CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELL’UTILE COMPLESSIVO II° IMPOSTA PAGATA DEL 27,5% VIENE DETRATTA DALL’IMPOSTA DOVUTA CORRISPONDENTE AI REDDITI PRELEVATI SEMBREREBBE NECESSARIO DETERMINARE IMPOSTA CORRISPONDENTE ES. PRELIEVO 5000, IMPOSTA 23%, MAX SCOMPUTO 5000 X 23%

PRELEVAMENTI DELL’IMPRENDITORE E DEI SOCI 1)i prelevamenti, al netto dei versamenti eseguiti nello stesso periodo d’imposta, si considerano prelievi dell’utile in corso 2)se tale importo è maggiore dell’utile dell’esercizio, imputo l’eccedenza agli utili degli esercizi precedenti (se le somme prelevate eccedono gli utili precedenti, l’eccedenza è considerata restituzione delle poste di patrimonio iniziale) 3)le somme che superano anche il patrimonio iniziale sono considerate prelievo di utili dei successivi periodi d’imposta e verranno assoggettate a tassazione in tali periodi 4)In caso di revoca si tassa tutto in via ordinaria Le presunzioni per chi esercita l’opzione

IMPOSTA PROPORZIONALE REDDITO D’IMPRESA PER SOGGETTI IRPEF I PROBLEMI (TRA I TANTI) APERTI: ? - L’IMPOSTA “SOSTITUTIVA”. CHI VERSA? CREDITI? RITENUTE? - SOCIETA’/SOCI: CESSIONE DI QUOTE COSA SUCCEDE? - COPERTURA PERDITE: UTILIZZO UTILI? - LA REVOCA DEL REGIME: TASSAZIONE INTEGRALE DI TUTTO? - PASSO DA ORDINARIA A SEMPLIFICATA. REVOCA? TASSO TUTTO? - DEDUZIONI? DETRAZIONI?

SOGGETTI INTERESSATI RICAVI/COMPENSI <= Euro Persone fisiche esercenti attività d’impresa o professioni con: NO cessioni all’esportazione Non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o erogato utili ad associati d’opera ACQUISTI B.S. <= Euro in un triennio Il triennio per valutare l’accesso/permanenza è mobile (es ; ) Vanno considerati anche i beni in leasing e locazione Tali requisiti vanno valutati con riferimento all’anno precedente (2007 per valutare l’accesso al regime nel 2008)

CAUSE DI ESCLUSIONE soggetti in regimi speciali IVA (agricoltura, rottami, editoria, beni usati, ecc.); non residenti; chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93; soggetti che partecipano a società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR

DISCIPLINA IVA i contribuenti minimi non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. chi opera con i consumatori finali: perde l’IVA a credito; sul corrispettivo pattuito o richiesto, non deve l’IVA (possibili riduzioni di prezzo o massimizzazione del guadagno calcolo convenienza

PRECISAZIONI IVA NECESSARIA LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE ESIGIBILITA’ DELLE OPERAZIONI IN SOSPENSIONE RIMBORSABILITA’ DEL CREDITO OPERAZIONI AD INVERSIONE CONTABILE

DETERMINAZIONE REDDITO RICAVI / COMPENSI PERCEPITI meno COSTI /SPESE SOSTENUTE più/meno PLUSVALENZE/MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE meno CONTRIBUTI PREVIDENZIALI vige sempre un rigido criterio di cassa non rilevano: 1)Quote di amm.to; 2)rimanenze ATTENZIONE NO TUIR – SOLO INERENZA

COMPONENTI REDDITUALI RINVIATI DA PRECEDENTI PERIODI D’IMPOSTA Concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta che precede la decorrenza del nuovo regime dei contribuenti minimi componenti quali ad esempio: Plusvalenze rateizzate spese di rappresentanza La somma algebrica dei predetti componenti concorre a formare il reddito se positiva, per la parte che eccede Euro se negativa, in misura integrale

ESEMPIO Plusvalenza con residuo al euro Spese rappresentanza con residuo al di euro Somma algebrica componenti residue – = = franchigia = tassato nel 2007

LE PERDITE le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello di vigenza del regime possono essere computate in diminuzione del reddito da sottoporre a tassazione sostitutiva secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir le perdite fiscali generatesi nel corso del nuovo regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi.

ACCERTAMENTO La circolare n. 73 del 2007 ha esteso l’esclusione anche ai parametri e ha asserito che non si compilano i modelli statistici. Nel resto si applicano, in quanto compatibili, le regole ordinarie in tema di accertamento, riscossione e contenzioso Comma 113 “I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis, DL n. 331/93” Si applica altresì la disciplina generale in materia di sanzioni. È previsto un aumento delle sanzioni del 10% in caso di infedele indicazione dei dati che attestano i requisiti. La maggiorazione si applica se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato

ACCERTAMENTO Accertamento definitivo nel 2012 Anno ingresso 2008 Anno accertato 2008 – maggiori ricavi < 50% limite ANNO FUORIUSCITA 2009 Come correggere dichiarazione 2009? in caso di “inerzia” del contribuente? ATTENZIONE rischio di accertamento a cascata

ESTROMISSIONE AGEVOLATA Riferimenti normativi 2008 FINANZIARIA 2008 ARTICOLO 1 COMMA FINANZIARIA 2002 LEGGE 448/2001 ARTICOLO 3 COMMI 4, 5 E 6 RIPROPONE IL DISPOSTO CONTENUTO NELLA LA PRASSI UTILE CIRCOLARE 8/E/1992 CIRCOLARE 188/E/1998 RISOLUZIONE 28/E/1998 CIRCOLARE 9/E/2002 CIRCOLARE 40/E/2002

RIFERIMENTI TEMPORALI 30/4/200830/11/2007 VERIFICA UTILIZZO IMMOBILE ESERCIZIO OPZIONE EFFICACIA OPZIONE MANTENIMENTO QUALIFICA IMPRENDITORE RETRODATAZIONE EFFETTI 1/1/2008

ESTROMISSIONE AGEVOLATA Ambito oggettivo POSSONO ESSERE NON NON POSSONO ESSERE ESTROMESSI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE INDICATI: NEL LIBRO INVENTARI O NEI CESPITI AMMORTIZZABILI IMMOBILI AD USO PROMISCUO IMMOBILI CONCESSI IN AFFITTO OD USUFRUTTO IMMOBILI IN LEASING

VALORE NORMALE LA NORMA PREVEDE CHE IL VALORE NORMALE DELL’IMMOBILE SIA PARI AL SUO VALORE CATASTALE  RENDITA RIVALUTATA DEL 5% X COEFFICIENTE SPECIFICO 50 CAT. D (OPIFICI) CAT. A/10 (UFFICI) 34 CAT. C/1 (NEGOZI) 100 TUTTI GLI ALTRI CASI TELEFISCO: + 20%

DETERMINAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF/IRAP VALORE CATASTALE VALORE FISCALE ALIQUOTA 10% IMPOSTA SOSTITUTIVA IVA VALORE CATASTALE ALIQUOTA BENE 30%

QUANDO L’IVA NON E’ DOVUTA ACQUISTO FABBRICATO ANTE 1973 ACQUISTO COME PRIVATO E SUCCESSIVA IMMISSIONE NELL’IMPRESA ACQUISTO SENZA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA PER DIVIETO LEGISLATIVO LA DETRAZIONE DELL’IVA PER SPESE INCREMENTATIVE COMPORTA LA RETTIFICA E NON LA SOSTITUTIVA

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TRE TRANCHES  40% ENTRO UNICO % + INTERESSI (3% ANNUO) ENTRO 16 DICEMBRE % + INTERESSI (3% ANNUO) ENTRO 16 MARZO 2009

L’ESTROMISSIONE “PERFETTA” VALORE “NORMALE CATASTALE” INFERIORE AL COSTO FISCALE DELL’IMMOBILE. ESTROMISSIONE A BASE IMPONIBILE NEGATIVA IMMOBILE POSSEDUTO DA PIU’ DI 5 ANNI DA VENDERE -CESSIONE NON SOGGETTA AD IVA (NO SOSTITUTIVA) -NO PROBLEMA PRO RATA IVA

TRATTAMENTO FISCALE DEL BENE ESTROMESSO PERIODO DI POSSESSO PRODUCE REDDITO FONDIARIO VA INDICATO NEL QUADRO RB IN CASO DI CESSIONE IL QUINQUIENNIO VA VERIFICATO DALL’ORIGINARIO ACQUISTO

DERIVAZIONE SANCITA LA DIPENDENZA DELL’IMPONIBILE RISPETTO ALL’UTILE PRINCIPIO NOBILE MA CON PROBLEMI DI CONDIZIONAMENTO ATTUAZIONE IMPERFETTA

Eliminata la possibilità di dedurre in via extracontabile ES: costo bene 1000 aliquota civilistica  10%aliquota fiscale  20% 2007 Deduco 100 a C/E Deduco 100 in EC 2008 Deduco 100 a C/E Deduco 100 in EC Svantaggio finanziario

Dal 2008 “ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore … possono essere disconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi” Art. 1 C.34 L. 244/07 Non possono essere stanziati a C/E costi che in passato transitavano in EC Attenzione anche in tutti i casi in cui stanzio ammortamenti diversi in tutti gli anni!!! Salvo dimostrazione maggior utilizzo

Uscita dal quadro EC … naturale 1 Si attende che le eccedenze dedotte vengano riassorbite … naturale con svincolo riserva 2 Uguale alla 1 con affrancamento 1% riserva … immediata con affrancamento 2 Sostitutiva 12% (o 14% o 16) e i disallienamenti vengono riallineati automaticamente Art. 1 c. 34 Art. 1 c. 48

Perdite realizzate da: semplificata Imprese in contabilità semplificata Professionisti ordinaria Imprese in contabilità ordinaria Fino al Dal 2008 Compensazione orizzontale Compensazione verticale Compensazione orizzontale Disciplina delle perdite

Perdite di SNC e SAS Le perdite attribuite per trasparenza dalle SNC e dalle SAS sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta della stessa società che ha generato le perdite Nuovo c. 6 art. 101 TUIR Per le perdite derivanti dalla partecipazione in SNC e SAS si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8 Periodo aggiunto al c. 2 art. 56 TUIR Limiti al vincolo Solo per le partecipazioni detenute da soggetti IRES SRL partecipata trasparente ??? SNC e SAS in semplificata???

SOCIETA’ DI COMODO Ampliamento delle cause di esclusione Attenuazione coefficienti operatività Attenuazione coefficienti redditività Riapertura termini scioglimento e trasformazione agevolati

Soggetti esclusi - novità 1.Società con n. soci non inferiore a 50 (100) 2.Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un n. di dipendenti mai inferiore a 10 3.Società in fallimento, liquidazione giudiziaria o coatta, in concordato preventivo 4.Società con valore produzione > totale attivo 5.Società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% 6.Società congrue e coerenti ai fini studi di settore

Unica modifica Coefficienti operatività - redditività

Scioglimento - trasformazione Soggetti Società non operative nel periodo in corso Condizioni Delibera entro 5 mesi da chiusura esercizio Soci solo persone fisiche al Imposte Sostitutiva Irpef – Ires – Irap – riserve  10% Sostitutiva saldi attivi  5% Registro 1% - Ipocatastali fisse

RIFORMA IRAP In vigore dal periodo d’imposta riduzione dell’aliquota base dal 4,25% al 3,9%; 2. attenuazione del taglio del cuneo fiscale; 3. riduzione delle deduzioni per le imprese minori; 4. presentazione della dichiarazione IRAP direttamente alla regione o alla provincia autonoma e non più in forma unificata; 5. diverse modalità di determinazione della base imponibile, con regole separate per soggetti IRES e soggetti IRPEF commi da 50 a 52 FIN 2008

LA REGIONALIZZAZIONE In vigore dal 1° gennaio istituzione dell’IRAP con apposita legge regionale 2.Impossibilità di modificare i criteri statali di determinazione della base imponibile 3.Interventi possibili su aliquote, detrazioni, deduzioni e introduzione particolari agevolazioni 4.Approvazione di uno Schema di regolamento regionale per disciplina liquidazione, riscossione e accertamento commi da 43 a 45 FIN 2008

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE In vigore dal periodo d’imposta 2008 introduzione di nuovi e differenti criteri di determinazione della base imponibile IRAP differenziati per soggetti IRES e soggetti IRPEF facoltà per i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria di optare per la determinazione della base imponibile secondo le regole previste per i soggetti IRES regole invariate per gli esercenti attività di lavoro autonomo abrogazione dell’articolo 11-bis del d.lgs. 446/1997

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE Le regole per i soggetti IRES Differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui alle macroclassi A e B del Conto economico (art del Codice civile) Importi assunti in base al dato civilistico risultante dal conto economico senza tenere conto delle regole fiscali accertamento secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princıpi contabili adottati dall’impresa

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE Le regole per i soggetti IRPEF Ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), b), i) e g), TUIR + variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR - costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - costi per servizi - Ammortamenti - canoni di locazione, anche finanziaria dei beni strumentali I valori vanno assunti secondo le regole “fiscali”

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE Le regole per i soggetti IRPEF solo per soggetti IRPEF che adottano il regime di contabilità ordinaria (sia per obbligo che per scelta) scelta vincolante per tre periodi d’imposta (anche nei successivi rinnovi o revoche) emanazione entro il 31 marzo 2008 di uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate OPZIONE PER APPLICAZIONE MODALITA’ IRES

REVERSE E SANZIONI SOGGETTIVIOLAZIONESANZIONE CESSIONARIO O COMMITTENTE Mancato assolvimento dell’imposta relativa all’acquisto di beni o servizi, connessa all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile DAL 100 AL 200% dell’imposta non assolta (minimo € 258) CEDENTE O PRESTATORE Addebito irregolare dell’imposta in fattura senza effettuare il versamento DAL 100 AL 200% dell’imposta non pagata (minimo € 258)

LA MISURA DELLE SANZIONI SOGGETTIVIOLAZIONESANZIONE CESSIONARIO O COMMITTENTE CEDENTE O PRESTATORE Irregolarità nell’applicazione dell’inversione contabile, ma regolare assolvimento dell’imposta 3% dell’imposta irregolarmente assolta (minimo € 258) CEDENTE O PRESTATOREMancata emissione della fattura senza applicazione dell’imposta DAL 5 AL 10% dell’imponibile non fatturato

CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI Nuova lettera a-bis) comma 6 art.17 DPR 633/1972 (comma 156) Dal 1 marzo 2008 nuova ipotesi di assoggettamento a reverse charge Modificato art.30 c.2 lettera a) DPR 633/1972 (comma 156) Dal 1 gennaio 2008 accesso ai rimborsi IVA per chi cede fabbricati strumentali in reverse charge

OPERAZIONI A VALORE NORMALE NON RISOLTO PROBLEMA DELLA LEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO A VALORE NORMALE DELLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI DA DL 223/2006 NUOVE REGOLE 1.PRESTAZIONI GRATUITE 2.BASE IMPONIBILE DI PARTICOLARI OPERAZIONI - OP. INFRAGRUPPO - AUTO E TELEFONI CON CORRISPETTIVO MODIFICA GLI ARTICOLI ATTENDERE LA GIURISPRUDENZA

PRESTAZIONI SERVIZIO GRATUITE ARTICOLO 3 DPR 633/72 REGOLA LA PRESTAZIONE RILEVA SE EFFETTUATA A TITOLO ONEROSO DEROGA ALCUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RILEVANO ANCHE SE A TITOLO GRATUITO ESTENSIONE DELLA DEROGA Al caso dell’uso personale o familiare, o alla concessione in uso gratuito ai dipendenti di : 1.Autovetture con detrazione dell’IVA sull’acquisto al 40% 2.Telefonini con detrazione parziale dell’IVA sull’acquisto e sulle spese impiego La detrazione limitata all’acquisto assorbe già eventuali ipotesi di autoconsumo o destinazione a finalità estranee (DECISIONE CONSIGLIO UE GIUGNO 2007)

BASE IMPONIBILE ARTICOLO 13 DPR 633/72 REGOLA LA BASE IMPONIBILE E’ COSTITUITA DAL CORRISPETTIVO PATTUITO TRA LE PARTI DEROGA È una norma di tutela dell’Erario, che si accompagna alla circolare 67/E/2007

QUALE VALORE NORMALE? TELEFONINIAUTOVETTURE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO STESSO VALORIZZAZIONE DEL FRINGE BENEFIT AI FINI DEL TUIR (TABELLE ACI) COMPRENSIVO DELLE SOMME TRATTENUTE AL DIPENDENTE AL NETTO DELL’IVA COMPRESA NELL’IMPORTO

NUOVE REGOLE PER AUTO PERCHÈ ANCORA MODIFICHE? LA PRECEDENTE NORMA NON ERA COMPATIBILE CON LA DIRETTIVA UE E NON RISPETTAVA LE PRESCRIZIONI DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO IN TAL SENSO SI GIUSTIFICA LA RETROATTIVITA’ DELLA EFFICACIA POSSO FARLA VALERE IN IVA DEL 2007? VINCOLO DELLA PREVENTIVA REGISTRAZIONE

NUOVA IMPOSTAZIONE NORMA SCOMPARE DISTINZIONE DEI MEZZI CON CODICE DELLA STRADA INTRODOTTO NUOVO CRITERIO DI DETRAZIONE PIENA CON PROVA MIGLIORE STRUTTURA DELL’ARTICOLATO NORMATIVO PER LE SPESE QUINDI, LA DETRAZIONE PUÒ ESSERE OPERATA: AL 100% SE IL MEZZO E’ ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALE AL 40% SE IL MEZZO NON E’ ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALE NO SOLUZIONI INTERMEDIE

DETRAZIONE CELLULARI INTERVENTO A DOPPIA FACCIA DEL LEGISLATORE ELIMINATA LA PRESUNZIONE DI UTILIZZO PROMISCUO E, QUINDI, INTRODOTTO IL CRITERIO DI DETRAZIONE SECONDO INERENZA CHI DETRAE OLTRE IL 50%, POTRA’ ESSERE OGGETTO DI CONTROLLI SPECIFICI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE

TRANSAZIONI IMMOBILIARI SE CORRISPETTIVO INDICATO IN ATTO < A QUELLO REALE, IN CASO DI ACCERTAMENTO SOLIDARIETÀ PASSIVA SANZIONIIMPOSTA CEDENTE ACQUIRENTE SE PRIVATO PUÒ REGOLARIZZARE NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI AL ROGITO PAGA LA MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA PRESENTA ALL’UFFICIO COMPETENTE: - ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO - FATTURE REGOLARIZZATE