Assessorato Agricoltura e Foreste

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Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Interventi Infrastrutturali Presentazioni in power point elaborate da: U.O.T. 62 di Petralia Sottana – Distretto Madonie Area 2^ Studi e Programmazione-Agroservizi Servizi allo Sviluppo Osservatorio Economia e Sviluppo Rurale Sintesi presentazione slides:

Indice Slides ► da 3 a 21 Aspetti generali PAC. Funzioni Condizionalità. Atti e Norme. Condizionalità e PSR 2007/2013. ► da 22 a 56 Campo di Condizionalità “Ambiente” (Atti da A1 ad A5). ► Slides da 57 a 63 Campo di Condizionalità “Sanità Pubblica – Salute – Identificazione e registrazione degli animali” (Atti da A6 ad A8 bis). ► Slides da 64 a 78 Campo di Condizionalità “Sanità Pubblica – Salute – Identificazione e registrazione degli animali” (Atti da B9 a B15). ► Slides da 79 a 83 Campo di Condizionalità “Igiene e benessere degli animali (Atti da C16 a C18). 2

Sintesi evoluzione della PAC Nel Trattato di Roma, sottoscritto da 6 Paesi nel 1957, istitutivo della CEE Comunità Economica Europea, in una Europa post bellica, l’agricoltura ha un forte ruolo. La Politica Agricola Comune entra in vigore nel 1962 per garantire la crescita quantitativa alimentare; accrescere lo sviluppo tecnologico agricolo (meccanizzazione); migliorare reddito e condizioni di vita degli agricoltori; stabilizzare i mercati assicurando prezzi equi per i consumatori. Creazione del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA) e dell’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM). La Sezione “Orientamento” del FEOGA finanzia gli interventi strutturali e lo sviluppo rurale. L’ OCM, con la Sezione “Garanzia” FEOGA, tutela la circolazione nel mercato UE delle produzioni agricole. Protocollo di KYOTO sui Cambiamenti Climatici del 1997: riferimento programmazione europea. Agenda 2000: attribuzione all’ Agricoltura funzioni su tutela alimentare, ambientale, paesaggistica e su benessere degli animali. Sempre nel 2000: Trattato di Lisbona: istituzione dell’Unione Europea e Riforma Politiche di coesione. Nel 2007 a Bruxelles il Trattato di Lisbona viene adottato dalla Conferenza dei Governi dei 25 Stati membri. Riforma Fischler (Commissario UE Agricoltura) del 2003: Agricoltura sostenibile – Qualità e Sicurezza alimentare - Sviluppo Rurale – Multifunzionalità azienda agricola . CONDIZIONALITA’. 3

Strumenti di riforma della PAC DISACCOPPIAMENTO: pagamento unico per azienda a prescindere dalla tipologia di produzione, in quanto gli aiuti sono erogati direttamente all’agricoltore le cui superfici aziendali sono scorporate dalle produzioni. MODULAZIONE:riduzione dell’insieme degli aiuti diretti alle imprese (I pilastro PAC) a favore di interventi destinati allo Sviluppo Rurale (II Pilastro PAC) CONDIZIONALITA’: erogazione dei pagamenti diretti subordinata al rispetto di particolari vincoli normativi in tema di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) Ruolo dei Servizi allo Sviluppo e della Consulenza Aziendale a favore delle Imprese agricole che ricevono pagamenti diretti superiori a 15.000 euro all’anno

La Condizionalità Supporto nell’UE alla Sostenibilità politico-sociale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, cui il Bilancio Europeo, a fronte di una limitata percentuale di popolazione che vive e lavora nelle aree rurali, assegna nel Bilancio UE 2008, ben 53,8 miliardi di euro (pari al 41,6 % del Bilancio). La Condizionalità impatta su tutto il regime di pagamento unico e a dal 2007 a livello regionale anche sull’applicazione di ciascun Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, legando la concessione degli aiuti ad una serie di obblighi vincolantii da parte dell’agricoltore. Il mancato rispetto degli obblighi comporta la riduzione o l’esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell’agricoltore inadempiente. La Condizionalità si applica a tutta l’azienda agricola, anche sulle superfici non interessate dall’aiuto diretto

Reg (CE) 1782/2003 - TITOLO II - Capitolo 3 Decreti 13286 del 18/10/2007 e D.M. 12541 del 21/12/2006 Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali DDG 3220 del 28/12/2007 - Dipartimento Interventi Strutturali – Ass.to regionale Agricoltura e Foreste A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2008 Istituzione di un sistema di consulenza agli agricoltori, gestito da una o più Autorità designate o da Enti privati (CAA Misura 4.12 POR Sicilia) riguardante ►Criteri di Gestione Obbligatori di cui all’Allegato III del Regolamento 1782/2003 ►Buone Condizioni Agronomiche Ambientali di cui all’Allegato IV del Regolamento 1782/2003 ►Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesaggistico

Reg (CE) 1782/2003 - TITOLO II - Capitolo 1 - CONDIZIONALITA’ Art. 3 : Ogni Agricoltore beneficiario di pagamenti diretti deve rispettare varie CONDIZIONI chiamate Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) ►Per “AGRICOLTORE” si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l’ATTIVITA’ AGRICOLA attraverso la gestione di una azienda ►Per ATTIVITA’ AGRICOLA si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, l’allevamento e la custodia degli animali, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all’All. IV del Reg.: (copertura minima suolo contro erosione, terrazzamento, rotazione, sostanza organica, struttura suolo, uso adeguato macchine, habitat, densità bestiame, protezione pascolo permanente, mantenimento elementi caratteristici paesaggio). Misure Agroambientali PSR 2000/2006. Asse II PSR 2007/2013. ►Per “PAGAMENTO DIRETTO” si intende un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell’ambito di uno dei seguenti regimi di sostegno al reddito (o regime unico di pagamento) di cui all’All. I del Reg.: pagamento disaccoppiato - aiuti alla superficie per grano duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, seminativi, leguminose da granella - premi per prodotti lattiero caseari - carni bovine: premio vacca nutrice, abbattimento, destagionalizzazione - premi per pecora e per capra - aiuti alla produzione: sementi, olio d’oliva

Regolamento (CE) 1782/2003 CGO e BCAA CGO “Criteri di Gestione Obbligatori “ Allegato III al Reg 1782/2003, riguardanti i “Campi di Condizionalità” : ►Ambiente (5 Atti da A1 ad A5) ►Sanità Publica, Salute, Identificazione e Registrazione degli Animali (11 Atti: da A6 ad A8bis – da B9 a B15) ►Igiene e benessere degli animali (3 Atti da C16 a C18) BCAA “Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali” (7 Norme)

Condizionalità: i vincoli Con il 2007 si è definitivamente delineata in tutta la sua complessa articolazione che ci accompagnerà sino al 2013: Nel 2006: 16 ATTI che costituiscono i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 7 Norme che formano le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). Nel 2007: Si sono aggiunti 3 nuovi ATTI, attinenti all’igiene e benessere degli animali che scaturiscono all’applicazione di ulteriori 3 Direttive. Nel suo complesso la Condizionalità prevede l’applicazione e il controllo di: 19 Atti (CGO) e 7 Norme (BCAA). Compone la Condizionalità l’applicazione di: 14 Direttive 5 Regolamenti 7 Norme agronomiche ed ambientali

Atti e Vincoli dei 19 Criteri di Gestione Obbligatoria dal 1° gennaio 2005 --9 ATTI dal 1° gennaio 2006 - 7 ATTI dal 1° gennaio 2007 - 3 ATTI A1 Conservazione degli uccelli selvatici (aree natura 2000 – ZPS) B9 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari C16 Norme minime per la protezione dei vitelli A2 Protezione acque sotterranee dall’inquinamento provocato da sostanze pericolose B10 Divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali C17 Norme minime per la protezione dei suini A3 Utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura B11 Sicurezza alimentare - Obbligo di rintracciabilità. Istituzione Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare C18 Protezione degli animali negli allevamenti A4 Protezione acque da inquinamento nitrati B12 Encefalopatie spongiformi trasmissibili : prevenzione, controllo ed eradicazione A5 Conservazione degli habitat (aree natura 2000 – SIC) B13 Afta epizootica A6 Identificazione e registrazione degli animali B14 Malattie degli animali e malattia vescicolare dei suini A7 Marchi auricolari, registro e passaporti di identificazione e di registrazione dei bovini B15 Febbre catarrale degli ovini :lotta ed eradicazione A8 Identificazione e registrazione e etichettatura carni bovine A8 bis Identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini

. Condizionalità: sistema vincolistico nei due PILASTRI della PAC Come per il I° Pilastro, la condizionalità (CGO e BCAA) rappresenta un legame tra il rispetto dei requisiti e il pagamento degli aiuti previsti, per le misure dell’Asse 2 dello Sviluppo Rurale. Le misure interessate sono: Indennità Compensativa sia per zone montane che svantaggiate Agro-ambiente Benessere degli Animali Natura 2000 Forestazione di terre agricole Misure Ecoforestali La Condizionalità (CGO and BCAA) assume funzione di linea guida per il calcolo dei pagamenti nell’ambito delle misure agroambientali (art. 39 del Regolamento n°1698/2005)

PSR Sicilia 2007/2013 Misure applicazione obbligatoria Condizionalità Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 211 “Indennità a favore degli Agricoltori delle zone montane” 212 “Indennità a favore degli Agricoltori in altre zone svantaggiate” 214 “Pagamenti agroambientali” 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli”

PSR Sicilia 2007/2013 Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole Ai sensi dell’art. 26 del Reg 1698/2005: Sostegno ad iniziative investimenti aziendali di adeguamento a Direttiva Nitrati (91/676/CEE) Deroga max 16/4/2010 tempi adeguamento Gli investimenti da realizzare nelle Aree Natura 2000 (SIC e ZPS) saranno sottoposti alla VALUTAZIONE DI INCIDENZA

PSR Sicilia 2007/2013 Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole Giovani Agricoltori Misura 112 (pacchetto giovani): Nel Piano aziendale possono essere inseriti gli investimenti finalizzati all’adeguamento ai requisiti comunitari in materia di condizionalità. In tal caso il PSR prevede una PROROGA max di 36 mesi dalla data di avvenuto insediamento per conformarsi ai seguenti requisiti: Atto 4 Direttiva Nitrati (91/676/CEE) Atto C18 Direttiva protezione animali negli allevamenti (98/58/CE) Atto C16 Direttiva norme minime protezione Vitelli (91/628/CEE) Atto C17 Direttiva norme minime protezione suini (91/630/CEE)

Elenco 19 Atti CGO e 7 Norme BCAA Atti Criteri di Gestione Obbligatoria CGO Norme Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali BCAA A1 Conservazione degli uccelli selvatici (aree natura 2000 – ZPS) B9 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio A2 Protezione acque sotterranee dall’inquinamento provocato da sostanze pericolose B10 Divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali A3 Utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura B11 Sicurezza alimentare - Obbligo di rintracciabilità. Istituzione Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato dele macchine A4 Protezione acque da inquinamento nitrati B12 Encefalopatie spongiformi trasmissibili : prevenzione, controllo ed eradicazione Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente A5 Conservazione degli habitat (aree natura 2000 – SIC) B13 Afta epizootica Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione A6 Identificazione e registrazione degli animali B14 Malattie degli animali e malattia vescicolare dei suini Norma 4.3 Manutenzione delle piante di Olivo A7 Marchi auricolari, registro e passaporti identificazione e registrazione dei bovini B15 Febbre catarrale degli ovini :lotta ed eradicazione Norma 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio A8 Identificazione e registrazione e etichettatura carni bovine C16 Norme minime per la protezione dei vitelli A8 bis Identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini C17 Norme minime per la protezione dei suini C18 Protezione degli animali negli allevamenti

Criteri di gestione Obbligatori Campo di Condizionalità AMBIENTE Atto 1 - Conservazione degli uccelli selvatici. Direttiva 79/409/CEE. Normativa Recepimento: L.R. 33/97. L.R. 15/98 Norme fauna selvatica ed esercizio venatorio- Decreto Ass.to Terr. Amb. 46/05 Elenco SIC e ZPS -Decreto 120 del 5/5/06 ARTA Approvazione cartografia in scala 1:10.00 - Decreto 30/3/07 ARTA Prime disposizioni Valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/97- L.R. 13/07 Attività economiche in aree SIC e ZPS e valutazione in materia di incidenza -Decreti 244/245 del 22/10/07 su valutazione Incidenza – Decreto ARTA 247 del 25/10/07 - Decreto Ass. Agr. e Foreste 2654 del 26/10/2007. Valutazione di incidenza a livello di azienda agricola ai sensi dei Decreti ARTA del 30/3/07 e del 22/10/07. Rispetto obblighi Decreti 244/07 e 247/07 Atto 2 - Protezione acque sotterranee da inquinamento sostanze pericolose-Direttiva 80/68/CEE Rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 Decreto leg.vo 152/2006 Norme in materia ambientale Atto 3 - Protezione ambiente e suolo nell’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. Direttiva 86/278/CEE. Decreto 771/04 ARTA Atti per richiesta autorizzazione Circolare ARTA 38508/03 Direttive autorizzazioni utilizzo fanghi depurazione in agricoltura ai sensi del Decreto leg.vo n. 1999/92 - Atto 4 - Protezione acque da inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole. Direttiva 91/676/CEE. Decreto congiunto ARTA/Agric. Foreste 121 del 24/02/05 Approvazione Carta regionale zone vulnerabili da nitrati – Decreto congiunto 53 del 12/01/07 Approvazione Programma azione obbligatorio per zone vulnerabili nitrati – Decreto ARTA, Agricoltura, Agenzia Acque n. 61 del 17/01/07 Disciplina uso agronomico effluenti da allevamento e acque reflue aziende agricole. Le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati individuate con DDG 121/2005, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dai citati Decreti 53 e 61 del 2007. Atto 5 – Conservazione habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche. Direttiva 92/43/CEE. Normativa regionale di recepimento analoga ad ATTO 1 Valutazione di incidenza a livello di azienda agricola ai sensi dei Decreti ARTA del 30/3/07 e del 22/10/07. Rispetto obblighi Decreti 244/07 e 247/07

ATTO A1 – Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE) ATTOA5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000” I terreni aziendali inseriti in aree di tutela ambientale (Parchi, Oasi, Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, aree inserite nella rete Natura 2000) sono soggetti a vincoli di gestione dell’attività produttiva che sono regolamentate o da specifici piani di gestione regionali e/o provinciali 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali); 4.1 (Protezione del pascolo permanente), lettera b); 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione); 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000 Sarà infine verificata in sede di controllo: Nel caso di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione all’interno delle aree protette, è necessario acquisire la valutazione d’incidenza: Se l’agricoltore ha o sta realizzando interventi strutturali (fienili, stalle, magazzini, annessi agricoli, ecc.) deve disporre in azienda delle autorizzazioni previste (licenza edilizia, DIA Dichiarazione Inizio attività, ecc) e della valutazione d’incidenza (..impatto ambientale..).

ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche La “VALUTAZIONE DI INCIDENZA” (1) Art. 5 D.P.R. 357/97 - Decreto ARTA del 30/03/07 - Legge regionale 8 maggio 2007 n. 13 – -Decreto ARTA 245 del 22/10/07 – Decreto ARTA 247 del 25/10/07 di modifica del Decreto 244 ARTA del 22/10/2007 Decreto Ass. Agr. e Foreste 2654 del 26/10/2007 Articoli 1 e 2 Decreto (Assess.to reg.le Territorio Ambiente) ARTA 30 marzo 2007 ► Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico ambientale dei SIC e delle ZPS. ► Ai fini della Valutazione di incidenza, Regioni e Province autonome definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi/relazioni per la Valutazione di incidenza e individuano le Autorità competenti ad esprimersi in merito alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G al DPR 357/97. ► Il procedimento di Valutazione di incidenza è preliminare rispetto a qualsiasi iter autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione di un Piano/Progetto/Intervento e costituisce presupposto necessario al rilascio di qualsiasi successiva autorizzazione, nulla osta, parere, o altri atti al fine della realizzazione o dell’esercizio di opere o interventi. ►Le autorizzazioni connesse alla Valutazione di incidenza sono di competenza dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente - Servizio 2 Valutazione Ambientale Strategica -Valutazione di Impatto Ambientale cui i proponenti presentano apposita documentazione secondo quanto indicato negli Allegati 1 e 2 del Decreto 30 marzo 2007

ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche La “VALUTAZIONE DI INCIDENZA” (2) Articoli 1 e 2 Decreto ARTA 30 marzo 2007 ► I proponenti di Piani /Progetti/Interventi di rilevanza comunale, provinciale o regionale (Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori e le loro varianti) elaborano uno studio per valutarne gli effetti sul Sito. ►Qualora un Piano/Progetto/Intervento interessi SIC o ZPS ricadenti interamente (o in parte come aggiunto dal Decreto ARTA 245 del 22/10/07) in un’ area naturale protetta come definita dalla L.R. 98/81 e s.m.i. la Valutazione di incidenza è effettuata sempre dall’ARTA ma previo parere dell’Ente Gestore, tenuto ad esprimersi fornendo il parere all’ARTA entro il termine perentorio di 30 giorni . Decorso il suddetto termine, il parere si ritiene reso positivamente. ►Il giudizio di Valutazione di incidenza deve essere reso dall’ARTA entro: 150 giorni dalla presentazione dell’istanza per i Piani di rilevanza comunale; entro 120 giorni per Piani e Interventi afferenti altri casi ricadenti in aree SIC e ZPS ricadenti in aree naturali protette. Qualora il Piano//Progetto/Intervento interessi aree SIC e ZPS non ricadenti in aree naturali protette, il parere è reso dall’ARTA entro 45 giorni dalla ricezione istanza. Decorso tale termine, il parere si ritiene reso positivamente. ► Per i Progetti assoggettati alle procedure di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di cui all’art. 6 L. 349/1986 e s.m.i., la Valutazione di incidenza è da considerarsi ricompresa nell’ambito delle suddette procedure

ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche Art. 3 Decreto ARTA 30 marzo 2007 Sono ESCLUSI dalla procedura di VALUTAZIONE DI INCIDENZA l’esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su ordinamenti colturali esistenti, a meno che lo stesso non comporti mutamenti o realizzazione di nuove strutture per Colture Protette l’esercizio di attività zootecniche esistenti non condotte su scala industriale interventi silvicolturali ordinari, compresi i tagli di utilizzazione ed esclusi i tagli di conversione la posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la viabilità esistente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e solari termici di dimensioni non superiori a 100 mq gli interventi che contengono solo previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero interventi che non comportino ampliamenti dell’esistente, aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma e/o cambio di destinazione d’uso, variazioni tipologiche e/o planialtimetriche; gli interventi di ordinaria manutenzione delle sedi stradali e delle reti di servizi esistenti le azioni di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti le azioni volte alla conservazione del sottobosco

Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche In assenza delle Misure di conservazione e dei PIANI DI GESTIONE delle ZPS previsti dal DPR 357/97, le aziende agricole ricadenti in area delimitata sono tenute al rispetto delle disposizioni degli articoli 3,4,5 commi 1 e 2, nonché degli obblighi e divieti di cui all’art. 6 del Decreto Ministero Territorio Ambiente del 17 ottobre 2007 n. 184 : Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali Norma 4.1. Protezione del pascolo permanente Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Norma 4.4. Gestione degli elementi caratteristici del paesaggio ► divieto di bruciatura di stoppie e paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo e a set-aside mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ► presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno, con attuazione almeno una volta all’anno di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per realizzare fasce antincendio, ai sensi delle disposizioni regionali in materia. ► in deroga alla presenza di copertura vegetale, sono ammesse lavorazioni sui terreni ritirati dalla produzione, in caso di sovescio, ripristino habitat, colture a perdere per la fauna, miglioramenti fondiari, ritiro pluriennale seminativi dalla produzione

ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche Obblighi e divieti di cui all’art. 6 del Decreto 17 ottobre 2007 n. 184 (segue): ► divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente; ► divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni; ► divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco o da scarpate inerbite, tranne i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti per assicurare una gestione economicamente sostenibile; ► divieto di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti; ► divieto di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, ad eccezione di mezzi agricoli e forestali, ai fini dell’accesso ai fondi agricoli; ► divieto di esecuzione livellamenti non autorizzati dall’Ente Gestore della ZPS; ► divieto utilizzo munizionamento con pallini di piombo in zone umide (laghi, stagni, acquitrini), e nel raggio di 150 metri dalle rive esterne delle zone umide; ► divieto attività venatoria nel mese di gennaio, ad eccezione di caccia da appostamento fisso e temporaneo di max 2 giorni, se previsto da calendario venatorio, nonché della caccia agli ungulati.

ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Sono “pericolose” le sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti, come quelle contenute nei prodotti fitosanitari, gli oli esausti, i liquami, i carburanti e loro apparecchi di stoccaggio, trasporto e distribuzione. A livello chimico, le sostanze pericolose sono costituite da composti organo-alogenati, pesticidi clorurati, pesticidi fosforati, composti organostannici, mercurio, cadmio, oli minerali persistenti e non, cianuri, biocidi, fosforo e relativi composti inorganici, fluoruri.

ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Rispetto da parte delle aziende agricole, delle disposizioni previste dagli articoli 103 e 104 del Decreto l.vo 3/4/06 n. 152 “Norme in materia ambientale” : Divieto scarico sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo, fatta eccezione: per acque reflue domestiche da insediamenti, installazioni, o edifici isolati per i quali le Regioni individuano appositi sistemi di gestione delle reti fognarie; per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali; per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danni alle falde acquifere per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; per le acque derivanti dallo sfioro di serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto Al di fuori delle ipotesi suddette, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o in reti fognarie, nel rispetto della vigente normativa. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo di polveri e sostanze organiche liquide indicate al punto 2.1. dell’Allegato 5 del Decreto 152/2006

da certe sostanze pericolose ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Rispetto da parte delle aziende agricole, delle disposizioni previste dagli articoli 103 e 104 del Decreto l.vo 3/4/06 n. 152 “Norme in materia ambientale” : ►Articolo 104 “Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee” D. l.vo 152/2006: E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga, l’Autorità competente (ARPA), dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, comprese quelle degli impianti di scambio termico. In deroga, il Ministero Ambiente d’intesa con il Ministero Attività Produttive, per giacimenti a mare e a terra, può autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi, purchè non contengano altre sostanze inquinanti. In deroga, l’Autorità competente (ARPA), dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali. In tal caso l’ARPA, con oneri a costo del richiedente, esegue i necessari accertamenti ed emette parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi tramite pozzo anche in mare, può avvenire secondo precise modalità e solo qualora la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Al di fuori delle deroghe di cui in precedenza, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee devono essere essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riclico, al riutilizzo a all’utilizzazione agronomica.

Vincoli per gli Agricoltori: ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose come: prodotti fitosanitari, oli esausti, liquami, carburanti e loro apparecchi di stoccaggio, trasporto e distribuzione Vincoli per gli Agricoltori: Uso e smaltimento delle sostanze pericolose nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche, evitando utilizzazioni improprie che possano contaminare le falde, provvedendo alla corretta e periodica manutenzione di fasce e componenti di macchine irroratrici, autobotti, cisterne, etc. da parte di tecnici e servizi autorizzati con rilascio documentazione attestante avvenuto controllo, o altro. - Corretta gestione delle acque reflue residue dal lavaggio di contenitori, serbatoi, irroratori, atomizzatori, che vanno conservate in apposite cisterne. Uso di Registri di carico e scarico dei Fitofarmaci che vanno conservati in appositi locali/magazzini a norma di legge nel rispetto delle vigenti prescrizioni. Riutilizzo di rifiuti organici come paglia, sottoprodoti di lavorazione vegetale, etc. per compostaggio, concimazione, pacciamatura. I rifiuti inorganici, come i contenitori di olii, di fitofarmaci, di prodotti infiammabili, batterie, macchine e pezzi di attrezzi rotti o obsoleti, vanno conferiti a raccolta differenziata come rifiuto speciale, presso apposite discariche o a consorzi, previa autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose ai sensi del d.l.vo 152/99 e tenuta compilazione dei relativi registri. Se bonificati (sciacquati con acqua il cui prodotto va in cisterna) i contenitori possono essere smaltiti come rifiuti ordinari. Uso di cisterne per gasolio integre, realizzate in materiale inerte, posizionate su base cementizia o impermeabilizzata, con vasca di contenimento sottostante.

L’atto poi prevede due differenti tipologie di aziende ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Questo atto introduce i seguenti obblighi generali: Corretto stoccaggio di combustibili (gasolio, ecc. …), oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo. Tali residui devono essere allocati su pavimentazione impermeabile ed i contenitori per carburanti ed oli lubrificanti devono essere a perfetta tenuta. L’atto poi prevede due differenti tipologie di aziende Azienda che trasforma proprie materie prime per almeno i 2/3. Le acque di risulta sono assimilate a quelle bianche e non richiedono nessuna autorizzazione per lo smaltimento a meno di accertata presenza di sostanze pericolose. Azienda che trasforma più di 1/3 di materie prime esterne deve disporre di Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose contenute nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/99; deve inoltre garantire il rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.

DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AD USO AGRICOLO DECRETO MINISTERIALE 19 MARZO 1990 DECRETO 12 SETTEMBRE 2003 DECRETO MINISTERO INTERNO 27 GENNAIO 2006

CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI REGOLA TECNICA capacita' complessiva massima del deposito e' fissata in 9 m3 e puo' essere ottenuta con uno o piu' contenitori-distributori. I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di: a) dichiarazione di conformita' al prototipo approvato; b) Marcatura CE dei componenti; c) manuale di installazione, uso e manutenzione; d) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante: il nome e l'indirizzo del costruttore; l'anno di costruzione ed il numero di matricola; la capacita' geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore; la pressione di collaudo del contenitore; gli estremi dell'atto di approvazione.

Devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero Devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata l'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante. Devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacita' non inferiore alla meta' della capacita' geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile. I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

Distanze di sicurezza 5 m  da fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) 10 m  da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 15 m  linee ferroviarie e tranviarie 6 m  proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione

Distanze di protezione e recinzioni Almeno 3 m  Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di contenimento). I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto e nel caso di depositi collocati in attivita' provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non e' necessaria. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. In prossimita' dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere.

Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza. Impianto elettrico e messa a terra. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformita' a quanto previsto dalle leggi 1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 27/01/2006 Estintori In prossimita' del contenitore-distributore, devono essere tenuti:  almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A-89B-C un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacita' estinguente non inferiore a B3. DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 27/01/2006 Nel caso di installazione degli stessi (contenitori-distributori mobili) al di fuori delle zone in cui posso formarsi atmosfere esplosive devono essere provvisti di  marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili- approvazione modello tipologico

ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Rispetto da parte delle aziende agricole, delle disposizioni regionali di recepimento del Decreto legislativo 27/01/1992 n. 99 “Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” Aziende interessate: le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento ►Decreto legislativo n. 99/1992. Si intendono per FANGHI i residui derivanti dai processi di depurazione delle ACQUE REFLUE: provenienti esclusivamente da insediamenti civili provenienti da insediamenti civili e produttivi; provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi. Si intendono per FANGHI TRATTATI i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico in modo da ridurne gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione E’ ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se sono stati sottoposti a trattamento; se idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo; se non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili e/o dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente. Possono essere utilizzati soltanto i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura non superino i valori limite di concentrazione di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti dagli allegati al D. lgv. 99/1992

ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ►Decreto legislativo n. 99/1992. VINCOLI PER GLI AGRICOLTORI: I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/Ha di sostanza secca nel triennio, purchè il pH del suolo sia compreso tra 6,0 e 7,5 e la capacità di scambio cationico superiore a 15 meg/100 gr. I fanghi provenienti dall’industria agroalimentare possono essere impiegati fino a 3 volte la quantità massima suddetta ma entro certe soglie massime di metalli pesanti . E’ vietato applicare i fanghi ai terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante, con frane in atto; con pendii maggiori del 15 % ; con pH minore di 5;con c.s.c. minore di 8 meg/100gr; nei terreni destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;nei terreni destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e di norma consumati crudi, nei 10 mesi antecedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;quando sia stata accertata l’esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell’ambiente. E’ vietata l’ applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell’irrigazione a pioggia.

ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei FANGHI di depurazione in agricoltura ►Decreto legislativo n. 99/1992. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni per la raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura. Le Province provvedono al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, e condizionamento dei fanghi. Le Regioni stabiliscono ulteriori limiti e regolamentazioni sulle modalità di utilizzazione, distanze dai centri abitati, sicurezza, trasporto, piani di utilizzazione agricola, etc. Circolare 38508 del 26/5/1993 Assessorato regionale Territorio e Ambiente “Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi dell’art. 9 del D.lgs n. 99/1992” Per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, va presentata apposita istanza all’ARTA, da parte sia dei soggetti titolari di processi di depurazione, sia di dei titolari di attività agricole, indicando i propri dati, la ragione sociale, allegando varia documentazione. Per lo spandimento dei fanghi, l’agricoltore deve disporre di varia documentazione propria dell’utilizzatore.I fanghi vanno interrati subito dopo lo spandimento. Il quantitativo di fango utilizzabile varia in funzione della profondità e del contenuto in scheletro del terreno. Per terreni profondi fino a 50 cm e scheletro fino a 10 % si applicano le specifiche proprie del decreto legislativo, per terreni profondi più di 50 cm e scheletro > del 10 % la quantità va ridotta in funzione di una specifica equazione.

ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei FANGHI di depurazione in agricoltura Circolare 38508 del 26/5/1993 Assessorato regionale Territorio e Ambiente Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione da presentare all’ARTA: - titolo di possesso dei terreni e consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola; -attestazione sottoscritta da un geologo che dimostri l’idoneità dell’area per l’uso dei fanghi (terreni non allagati, non soggetti ad esondazioni e/o inondazioni, con falda acquifera affiorante, frane in atto, pendii non superiori al 15 %) -registro di carico e scarico (uguali a quelli utilizzati per i rifiuti speciali) da adottare sia da parte del produttore di fanghi sia da parte dell’utilizzatore, in cui indicare quantitativi, composizione, destinazione, etc. - una Relazione Tecnica recante: - gli estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi e i dati analitici degli stessi; - i mappali catastali e le superfici dei terreni sui quali si intenda applicare i fanghi; - i dati analitici (chimico fisico microbiologici) dei terreni; le colture in atto e previste destinate all’impiego dei fanghi; le date previste per l’utilizzazione dei fanghi; caratteristiche e ubicazione dell’eventuale impianto di stoccaggio dei fanghi; caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi

Decreto 771 del 12/07/2004 Assessorato regionale Territorio e Ambiente ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, nell’utilizzazione dei FANGHI di depurazione in agricoltura Circolare 38508 del 26/5/1993 Assessorato regionale Territorio e Ambiente I dati analitici dei fanghi e dei terreni dovranno risultare da analisi effettuate presso laboratori pubblici o privati accreditati ai sensi di legge. I Professionisti (Chimici, Biologi, Agronomi) ciascuno per quanto di propria competenza, sottoscriveranno le varie analisi, da cui dovrà emergere che i fanghi non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili e che siano idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno Le metodiche di analisi e di campionamento per il terreno e per i fanghi, dovranno essere conformi a quanto indicato negli allegati IIB e IIA al D.lgs. N. 99/1992. La Circolare 38508/1993 conferma infine che le Province provvedono al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, e condizionamento dei fanghi, con obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria nel caso di inosservanza. Decreto 771 del 12/07/2004 Assessorato regionale Territorio e Ambiente Sostanziale conferma di quanto indicato nella Circolare 38508 del 26/5/1993 Con precisazioni riguardo a relazione geologica, idrogeologica, geomorfologica; documentazione cartografica in scala 1:10.000; situazione rispetto ai vigenti strumenti urbanistici; ordinamento colturale e fabbisogni nutrizionali delle specie coltivate.

Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione In caso di smaltimento di fanghi aziendali od esterni all’azienda, l’agricoltore risponde della corretta esecuzione dello smaltimento sia che smaltisca propri fanghi , sia che lo smaltimento sia eseguito da soggetti esterni, ma su terreni aziendali. Smaltimento dei fanghi aziendali eseguito da terzi sui terreni dell’azienda stessa: acquisire e conservare copia di: formulario di identificazione dei fanghi; scheda di accompagnamento dei fanghi; autorizzazione allo spargimento; registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; vigilare sul rispetto dell’utilizzatore, delle condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi e dei divieti previsti dalla normativa. Smaltimento di fanghi di terzi sui terreni aziendali (Agricoltore smaltitore di fanghi di terzi) Rispettare gli adempimenti indicati al punto precedente; Disponibilità dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; Essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda. Agricoltore produttore ed utilizzatore di fanghi Rispettare gli adempimenti già indicati fino ad ora nelle precedenti due tipologie; Gestione del registro di carico e scarico dei fanghi con l’invio annuale dello stesso alle autorità competenti.

Disposizioni della Regione Sicilia Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione Disposizioni della Regione Sicilia La Regione Sicilia dispone in uno specifico allegato n. 3 alcuni parametri aggiuntivi a quanto già previsto dal D.L.vo 99/92 e in particolare: Il quantitativo di fango utilizzabile varia in funzione della profondità e del contenuto in scheletro del terreno. Per terreni profondi fino a 50 cm e scheletro fino a 10 % si applicano le specifiche proprie del decreto legislativo, per terreni profondi più di 50 cm e scheletro > del 10 % la quantità va ridotta in funzione di una equazione proposta. Relazione tecnica attestante le potenzialità del terreno in funzione delle analisi di laboratorio I laboratori che eseguono l’analisi dei fanghi devono essere accreditati

dai NITRATI provenienti da fonti agricole ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato dai NITRATI provenienti da fonti agricole Aziende interessate:le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” come da D.D.G. n. 53 del 12 gennaio 2007 Assessorato regionale Territorio e Ambiente e Assessorato regionale Agricoltura e Foreste “Approvazione Programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”: ►DDG interdipartimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente)n. 121/2005 Adozione Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in scala 1:250.000 (Allegato 1) (lavoro ex U.O. 49 Pedologia, Cartografia tematica e Tutela Ambientale dei Servizi allo Sviluppo dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste in interazione con ARTA) -Note esplicative (Allegato 2) - Elenco Fogli di mappa distinti per Provincia e Comune (allegato 3) - Programma d’azione obbligatorio per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (All.4) Altri impegni degli agricoltori:regimazione acque superficiali terreni in pendio e mantenimento copertura vegetale per diminuire trasporto sostanze nutrienti. Corretto stoccaggio delle deiezioni animali (bacini a tenuta perfetta per liquami e concimaie realizzate su platee impermeabilizzate e provviste di pozzetti di raccolta del liquame)

dai NITRATI provenienti da fonti agricole ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato dai NITRATI provenienti da fonti agricole DDG interdipartimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente) n. 121/2005: Programma d’azione obbligatorio per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (All.4) Il Programma, integrato con successivo DDG n. 53 del 12/01/2007, disciplina: - le modalità di utilizzo agronomico del letame, dei concimi azotati e degli ammendanti le modalità di utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali assimilati le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali le modalità di accumulo temporaneo di letami in vasche/bacini a tenuta su platee impermeabilizzate e provviste di pozzetti di raccolta del letame le modalità di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica e le Comunicazioni dovute ai soggetti istituzionali preposti alle autorizzazioni e al controllo le modalità di distribuzione e le dosi di impiego i periodi di divieto di distribuzione fertilizzanti minerali e organici contenenti azoto i livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per ettaro/coltura/anno i volumi di adacquamento massimi raccomandati le sanzioni in caso di inosservanza

Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Questa norma tende a proteggere le acque dall’inquinamento da Nitrati, garantendo la qualità delle risorse idriche (in particolare quelle potabili). La Direttiva prevede l’individuazione di aree vulnerabili nell’ambito delle quali le prescrizioni diventano obbligatorie (ZVN). Se una azienda è tutta o in parte ricadente in aree vulnerabili ai nitrati (ZVN), l’agricoltore è tenuto al rispetto di precisi parametri limitatori dell’immissione di nitrati (azoto) nel terreno nonché all’osservanza di definite e puntuali PRATICHE AGRONOMICHE (che in parte vedremo più avanti) . Tale norma, tra l’altro, impone l’applicazione di fasce di rispetto e limita il quantitativo di azoto somministrabile per ettaro. Nelle aziende con allevamento vengono fissati parametri per gli impianti di stoccaggio delle deiezioni liquide o solide (materiali palabili) ed il loro corretto dimensionamento in relazione alla specie allevata, al tipo di allevamento, del numero di capi mediamente presenti.

METAFERT dai NITRATI provenienti da fonti agricole ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato dai NITRATI provenienti da fonti agricole LINEE GUIDA PER IL CAMPIONAMENTO DEI SUOLI E PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE METAFERT Attraverso il Programma METAFERT cui si rimanda, elaborato dall’Area 2^ Studi e Programmazione del Dipartimento Interventi Infrastrutturali, è possibile elaborare il PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE che consente di determinare il fabbisogno sia di AZOTO che di FOSFORO e POTASSIO. METAFERT, consultabile sul sito dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste,indica: - i criteri di scelta della zona omogenea di campionamento; i diversi tipi di campionamento; le caratteristiche del campione ed epoca di campionamento; i dati da inserire nel “Verbale di campionamento” da parte del Consulente Tecnico; i dati da inserire nella richiesta di analisi del suolo da presentare al Laboratorio pubblico o privato autorizzato, per la certificazione delle analisi di base e accessorie; modalità di determinazione del fabbisogno di Unità Fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio), anche al fine del rispetto dei vincoli recati dalla CONDIZIONALITA’.

dai NITRATI provenienti da fonti agricole ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato dai NITRATI provenienti da fonti agricole DDG interdipartimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente/Sanità) 17 gennaio 2007 - n. 61/2007: Approvazione disciplina regionale sull’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina sull’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari e dalle aziende di cui all’art. 101 comma 7 lettere a-b-c Decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”. ●Art. 101 comma 7 lettere a-b-c Decreto legislativo 152/2006: Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque provenienti: da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura da imprese dedite ad allevamento di bestiame che praticano l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e che dispongono di almeno 1 ettaro di superficie di terreno agricolo ed entro determinati parametri tecnici da imprese di cui alle 2 tipologie suddette, che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola Il Decreto interdipartimentale n. 61/2007 disciplina: il campo di applicazione tecnico - le caratteristiche delle acque di vegetazione e delle sanse umide - le competenze di Regione e Provincia e le procedure da adottare i divieti - le modalità di trasporto, stoccaggio e spandimento di acque vegetazione e sanse umide - le sanzioni in caso di inosservanza delle norme - i controlli

provocato dai nitrati provenienti da attività agricole Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da attività agricole Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L748/84, fanghi di depurazione (ex art 38 Dlgsl 152/99) La norma di riferimento nazionale è il Decreto MiPAF 7 aprile 2006 FASCE DI RISPETTO Tipo di fertilizzante Fasce di rispetto corsi d’acqua e arenili: divieto di spandimento Letami e materiali assimilati - Concimi azotati e ammendanti organici di cui alla L.748/84 entro 5 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua non significativi entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi significativi entro 25 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici Liquami e materiali assimilati entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua significativi entro 30 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini Le Regioni possono disporre distanze differenti

provocato dai nitrati provenienti da attività agricole Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da attività agricole I valori da tener presente nella gestione degli effluenti zootecnici e dei nitrati in ZVN sono i seguenti: Materiali palabili(letami e lettiere, deiezioni disidratate) Le Dimensioni della struttura di stoccaggio devono essere definite sulla base dei seguenti parametri: Specie allevata Peso vivo per categoria allevata Periodo di permanenza in stalla Sistema di allevamento praticato Capacità di stoccaggio: Produzione di letame in 90 giorni Materiale non palabile (liquami) Acque di lavaggio delle strutture e degli impianti (stima) Acque meteore provenienti da superfici interessate dall’attività zootecnica. Capacità di stoccaggio 120 giorni per il centro nord e 90 per il sud

Campo di Condizionalità Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animali Atto A6 – Identificazione e registrazione degli animali. (Anagrafe bovini, ovini, suini, caprini) Direttiva 92/102/CEE Atto A7 – Marchi auricolari, registro delle aziende e passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini Regolamento 2629/97 abrogato dal 911/2004 Atto A8 - Istituzione Sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Regolamento 1760/2000 che abroga il Reg 820/97 Atto A8 bis - Istituzione Sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini Regolamento 21/2004 del 2003 FINALITA’: tutela sanità pubblica e salute animali – etichettatura carni per tracciabilità alimentare - efficace gestione, erogazione e controllo dei contributi comunitari Enti preposti alla verifica del rispetto della normativa: Ispettorato regionale Veterinario. Enti preposti ai controlli:ASL Azienda Sanitaria Locale

Campo di Condizionalità Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animali ATTO A6 e A8 bis Identificazione e registrazione animali -Predisposizione di elenchi aggiornati di tutte le aziende che allevano bovini, bufalini, ovini, suini, caprini con apposito codice fornito dalla ASL competente -Tenuta da parte delle aziende di Registri/Elenchi aggiornati con il numero dei capi. Tenuta Registro di Stalla con identificazione del marchio per ogni capo, acquisti, nascite, morti, movimenti in entrata e uscita. Registrazione degli eventi, entro i tempi stabiliti e notifica alla Banca dati nazionale -Indicazione caratteristiche del Marchio auricolare di identificazione del bestiame, I capi provenienti dalla UE mantengono il marchio del paese di origine.

Atto A6, A7, A8, A8bis - Sanità pubblica, salute, identificazione, registrazione degli animali Se l’agricoltore alleva bovini deve rispettare le norme relative al registro di stalla, al marchio auricolare e in generale a quanto previsto per il corretto aggiornamento dell’anagrafe bovina (banca dati nazionale bovina) e cioè segnalare per tempo al soggetto delegato i movimenti di stalla quali nascite, morti, uscite ed entrate.

Elenco “B” Criteri di Gestione Obbligatoria Campo di Condizionalità Sanità pubblica, Salute, Identificazione e Registrazione degli Animali n. 7 Atti da B9 a B15

Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animali Atto B9 – Immissione in commercio prodotti fitosanitari Direttiva 91/414/CEE Atto B10 – Divieto uso sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali Direttiva 96/22/CE e Direttiva 2003/74/CE Atto B11 – Procedure sicurezza alimentare ed Istituzione Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo Atto B12 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Regolamento 999/2001 del Parlamento Europeo Atto B13 – Misure di lotta contro l’afta epizootica Direttiva 85/511/CEE Consiglio E Atto B14 – Misure generali contro malattie animali e misure specifiche per la malattia vescicolare dei Suini Direttiva 92/119 CEE del Consiglio Europeo Atto B15 – Disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli Ovini Direttiva 2000/75/CE del Consiglio Europeo

Atto B9 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ►Impiego esclusivo da parte dell’operatore in possesso del “Patentino” che è responsabile della corretta custodia e impiego. ►Rispetto di dosi, tempi e modalità indicate in etichetta e scheda prodotto. Evitare sprechi e danni a persone, animali, ambiente, insetti pronubi. Obbligo di registrazione del trattamento entro 30 giorni, nel Registro dei Trattamenti o Quaderno di Campagna previsto dal DPR 290/2001. ►Conservazione per 1 anno delle fatture di acquisto fitosanitari, e copia dei moduli di acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi. ►Conservazione lontano da alimenti, mangimi, bevande e foraggi, in ambienti asciutti, ben aerati, al riparo da luce e sorgenti calore. ►Conservazione separata dei fitofarmaci di 1^ e 2^ classe in armadietti chiusi a chiave con obbligo di separazione di quelli ossidanti dagli infiammabili. Reticella alle finestre dei locali. Pavimento e pareti lavabili. Impianto elettrico a norma. Porta di accesso chiusa a chiave con apposizione cartelli di avviso del pericolo.

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari E’ obbligo dell’agricoltore, detenere uno specifico registro dei trattamenti con fitofarmaci (anche per le tipologie, irritanti e non classificati) effettuati in azienda nel corso dell’anno. LO STESSO REGISTRO POTRA’ ESSERE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CONCIMI AZOTATI. Il registro dei trattamenti (assimilabile al “Quaderno di campagna”) deve essere compilato e sottoscritto dall'utilizzatore e deve riportare in maniera cronologica, con annotazioni effettuate entro trenta giorni dal trattamento: i dati anagrafici relativi all'azienda; per ogni coltura presente in azienda vanno indicate le date relative a: semina (o trapianto), inizio fioritura, raccolta. le colture trattate e la relativa superficie, nonché la data di semina o trapianto (di impianto nel caso di colture arboree), la data indicativa di fioritura; la data del trattamento, il prodotto commerciale e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento stesso.

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Quali sono gli obblighi per l’agricoltore: predisporre un registro dei trattamenti; disponibilità e validità del patentino nei casi previsti; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato; Presenza in azienda di un sito a norma per l’immagazzinamento dei prodotti fitosanitari. Presenza di strumenti di protezione dai rischi chimici

Atto B10 – Divieto uso sostanze ad azione ormonica, tireostatica beta-agoniste nelle produzioni animali ► Divieto di tenuta conservazione e utilizzazione di medicinali anabolizzanti. ► Conservazione in azienda per almeno 5 anni, del Registro dei Trattamenti effettuati, insieme a copia delle ricette rilasciate dal Veterinario. ► Il Veterinario che ha in cura gli animali deve compilare personalmente il Registro vidimato dal Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente. ► In Sicilia, l’Ispettorato regionale Veterinario emana annualmente una circolare relativa al Piano regionale Residui. Prelievi ed esami di laboratorio vengono effettuati dalle ASL e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE E’ vietato l’uso di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali. L’uso di tali sostanze è ammesso esclusivamente a fine terapeutico su bovini, ovini, equini attraverso autorizzazione veterinaria e attraverso una somministrazione controllata dal veterinario. E’ vietata la detenzione di tali sostanze in azienda. E’ obbligatorio trascrivere nel registro dei farmaci veterinari Al titolare dell'azienda spetta il compito di annotare sul registro la data e la natura del trattamento eseguito, nonché, entro le 24 ore, la data di inizio e di fine del trattamento stesso. Il registro deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità' competente. In caso di allevamenti autorizzati alla tenuta di scorte di medicinali veterinari, nell'intento di semplificare gli adempimenti di registrazione che gravano sulle aziende, si utilizza il registro unificato di scorta dei medicinali veterinari e dei trattamenti stessi.

Atto B11 – Principi e requisiti generali della legislazione sicurezza alimentare. Istituzione Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ► L’Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (EFSA) è una Agenzia dell’Unione Europea che supporta a livello tecnico scientifico le decisioni delle Istituzioni Comunitarie. Istituita nel 2001 ha sede a Parma ► L’Atto B11 concerne la Tracciabilità dei prodotti alimentari. ► Atti da B12 a B15 – Salvaguardia e tutela salute animali e consumatori Sono interessate le aziende che effettuano attività di allevamento e commercializzazione sia di prodotti animali che di fattori produttivi per alimentazione e cura degli animali. ► In Sicilia, gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono: l’Ispettorato regionale Veterinario riguardo alla gestione e le ASL riguardo ai controlli

Agricoltori che allevano e producono prodotti animali Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. Vediamo in sintesi gli obblighi: Agricoltori che allevano e producono prodotti animali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose; Tracciare l’origine dei mangimi (fornitori) e il sistema di stoccaggio aziendale; Registro dei farmaci veterinari e delle somministrazioni; Se l’azienda produce ed immette sul mercato latte crudo l’agricoltore dovrà tracciare gli animali in produzione, gli orari di mungitura, gli animali trattati e fuori produzione; Il monitoraggio della brucellosi e della tubercolosi sugli animali esposti Il sistema di isolamento predisposto dall’allevamento degli animali infetti o malati; Immagazzinare gli alimenti animali separatamente dai prodotti chimici; I sistemi di protezione dai parassiti dei luoghi di stoccaggio del latte e i sistemi di disinfettazione delle attrezzature e dei contenitori utilizzati nella produzione del latte.

Tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. (segue OBBLIGHI): Agricoltori che producono prodotti vegetali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose Uso corretto dei pesticidi (di fatto già previsto dalla B9) Agricoltori che producono latte crudo assicurarsi che il latte provenga da animali sani, non trattati, esenti da brucellosi e tubercolosi. che il latte sia conservato in locali che garantiscano la non contaminazione, effettuando disinfettazioni e lavaggio frequente . garantire che la mungitura e il trasporto avvengano garantendo pulizia ed igiene. Agricoltori produttori di uova Sistemi igienici applicate alla produzione delle uova (pulizia, lavaggio, protezione)

Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose Conservare le analisi delle materie prime effettuate nell’azienda registrare l’uso di fitofarmaci per la produzione (già obbligo Atto B9), l’uso di sementi non OGM tracciare conservando la documentazione, la provenienza e la qualità di tutte le materie prime costituenti del mangime e dove i mangimi stessi sono stati collocati (acquirente, ad esempio anche del mais, del fieno, dell’orzo)

Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE) Atti B12, B13, B14, B15 – recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune importanti patologie animali oggetto di profilassi E’ fatto obbligo all’agricoltore consentire la corretta lotta alle malattie degli animali allevati e in particolare la profilassi di stato per le malattie degli animali riconducibili a: Afta epizootica Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE) Malattia vescicolare dei suini Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini L’agricoltore ha l’obbligo di segnalare ogni possibile focolaio o anche sospetto di focolaio, alle autorità sanitarie preposte.

Elenco “C” dei Criteri di Gestione Obbligatoria Campo di Condizionalità Igiene e benessere degli animali Atti C16 – C17 – C18

Campo di Condizionalità Igiene e Benessere degli animali Atto C16 – Norme minime per la protezione dei Vitelli Direttiva 91/629/CEE del Consiglio Atto C17 – Norme minime per la protezione dei Suini Direttiva 91/630/CEE del Consiglio Atto C18 – Protezione degli animali negli allevamenti Direttiva 98/58/CE del Consiglio

Atto C16 Norme minime per la protezione dei VITELLI (bovini età max 6 mesi) Aziende con almeno un numero minimo di 6 Vitelli: ●Disponibilità per i Vitelli stabulati in gruppo, di uno spazio libero di mq 1,5/capo di peso massimo di 150 Kg; mq 1,7 in caso di peso tra 150 e 220 Kg; mq 1,8 in caso di peso vivo superiore a 220 Kg. ●Recinti o poste costruiti con pareti perforate che consentano contatto visivo e tattile tra i Vitelli ●Nessun Vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, tranne per esigenze sanitarie disposte dal Veterinario

Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE , che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. I controlli del rispetto di questo vincolo verranno effettuati sulla base delle verifiche ASL di ottemperanza previste dal Decreto Legislativo 533 del 30 dicembre 1992 Atto C17 Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. I controlli del rispetto di questo vincolo verrà effettua sulla base delle verifiche ASL di ottemperanza previste dal Decreto Legislativo 534 del 30 dicembre 1992

Atto C18 Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Le aziende devono rispettare in particolare: Personale sufficiente ad accudire gli animali Ispezioni regolari e giornalieri degli animali allevati in stabulazione fissa e con frequenza adeguata per quelli bradi e semi bradi. In entrambi i casi disporre di una illuminazione artificiale. Registro dei trattamenti sanitari, disponibilità di ambienti atti ad isolare animali feriti o ammalati Densità adeguata tra numero capi allevati e superficie disponibile Fabbricati che garantiscano assenza di rischi per gli animali, sufficiente areazione dei locali di stabulazione, giusta alternanza di buio e luce, temperature adeguate Disponibilità di acqua non contaminata e accesso ai mangimi non rischioso per gli animali Controllo giornaliero della funzionalità di impianti automatici e presenza di sistemi alternativi nei casi in cui il funzionamento e fondamentale per la salute degli animali