1 C A R A T T E R I E S S E N Z I A L I D E L T I P O S O C I E T À P E R A Z I O N I responsabilità limitata libera trasferibilità delle azioni organizzazione.

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1 C A R A T T E R I E S S E N Z I A L I D E L T I P O S O C I E T À P E R A Z I O N I responsabilità limitata libera trasferibilità delle azioni organizzazione corporativa circoscrizione del rischio vs eventualità di opportunismo mobilizzazione della ricchezza investita + trasferibilità dei diritti patrimoniali e amministrativi separazione di proprietà e controllo vs problema di agenzia N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

2 Mini-riforma del 1974 prime distinzioni tra società quotate e non quotate T.u.f. del 1998 disciplina ad hoc di quotate anche per assetto interno Codice Civile del 1942 modello s.p.a. per grande impresa M O D E L L I N O R M A T I V I P R E – E S I S T E N T I N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E MA (minimo di capitale insufficiente) modello s.p.a. usato anche da imprese medio-piccole MA (normativa speciale) non si disciplina lassetto organizzativo interno delle s.p.a. MA (scalino normativo) disincentivo a quotazione

3 A T T U A L I M O D E L L I N O R M A T I V I D I S. P. A. 1 – s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa) s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) 2 – s.p.a. ad azionariato diffuso 3 – s.p.a. quotata N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

4 1 – s.p.a. di base 2 – s.p.a. ad azionariato diffuso Codice civile – Titolo V, Capo V 3 – s.p.a. quotata T.u.f., che prevale sul c.c. in quanto legge speciale (ma sussistono eccezioni) modellinormativa D I S C I P L I N A D E I D I V E R S I T I P I D I S. P. A. N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E le norme del codice specificano quando limiti o facoltà si applicano solo a uno dei due modelli normativi nel silenzio, si applicano a entrambi Codice civile, per le parti in cui disciplina espressamente le s.p.a. quotate Regolamento della società di gestione del mercato regolamentato ove la s.p.a. è quotata

5 C O N T E N U T O D E L L A T T O C O S T I T U T I V O art. 2328, n. 1 art. 2328, n. 2 art. 2328, n. 3 art. 2328, n. 4 art. 2328, n. 5 art. 2328, n. 6 art. 2328, n. 7 art. 2328, n. 8 art. 2328, n. 9 art. 2328, nn. 9 e 10 art. 2328, n. 11 art. 2328, n. 12 art. 2328, n. 13 generalità del socio o dei soci fondatori denominazione sociale sedi della società attività che costituisce loggetto sociale ammontare del capitale sottoscritto e versato partecipazioni azionarie valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura norme per la ripartizione degli utili benefici eventualmente accordati a promotori e fondatori sistema di amministrazione, poteri, rappresentanza numero dei componenti degli organi sociali primi componenti degli organi sociali importo delle spese per la costituzione durata della società N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

6 stipula dellatto costitutivo entro 20 giorni, deposito dellatto da parte del notaio presso lufficio del registro delle imprese e richiesta di iscrizione verifica della regolarità formale dellatto iscrizione nel registro delle imprese acquisto della personalità giuridica C O S T I T U Z I O N E D E L L A S O C I E T À 1 – sottoscrizione per intero del capitale sociale 2 – versamento di un quarto dei conferimenti in danaro o intero conferimento se fondatore unico e liberati i conferimenti in natura 3 – autorizzazioni amministrative e condizioni di leggi speciali N.B. – se il notaio è impossibilitato, provvedono gli amministratori N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

7 N U L L I T À D E L L A S. P. A. prima della riformadopo la riforma mancanza dellatto costitutivo mancata stipulazione dellatto costitutivo in forma dellatto pubblico illiceità o contrarietà allordine pubblico delloggetto sociale mancanza in atto costitutivo o statuto di indicazioni su denominazione della società, conferimenti o ammontare di capitale sottoscritto o oggetto sociale inosservanza delle condizioni per la costituzione della società incapacità di tutti i soci fondatori mancanza della pluralità dei fondatori N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E mancanza nellatto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o lammontare del capitale sociale o loggetto sociale illiceità delloggetto sociale mancata stipulazione dellatto costitutivo nella forma dellatto pubblico

8 nullità non ha carattere retroattivo (efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo liscrizione nel registro delle imprese) tutela degli interessi dei terzi come strumento per assicurare efficienza negli affari e contenimento dei costi di transazione N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E interesse generale alla legalità e interesse specifico dei contraenti art. 2332, comma 2

9 P A T T I P A R A S O C I A L I contenuto patti che hanno per oggetto lesercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano patti che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle controllanti la società patti che hanno per oggetto o per effetto lesercizio anche congiunto di uninfluenza dominante su tali società durata se il patto è stipulato con espressa indicazione del termine, e questo è di max cinque anni, esso vincola fino allo scadere (poi può essere rinnovato) se il patto è stipulato con espressa indicazione di durata, superiore a cinque anni, il termine è ridotto per legge a cinque anni, dopo di che il patto non è più vincolante a meno che non sia rinnovato se il patto è stipulato senza indicazione di un termine, ciascun contraente ha diritto di recedere a discrezione con un preavviso di sei mesi pubblicità nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i patti sono comunicati alla società e dichiarati in apertura dassemblea, la dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo depositato nel reg. delle imprese senza dichiarazione, i possessori delle azioni non possono votare e le delibere prese col loro voto determinante sono impugnabili ex art c.c. N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

10 capitale sociale nelle società di persone C A P I T A L E E P A T R I M O N I O capitale sociale nelle società di capitali disciplina del capitale sociale come tecnica per REGOLARE LA COMPOSIZIONE quantitativa e qualitativa del PATRIMONIO SOCIALE composizione quantitativa: capitale minimo non inferiore a (art c.c.) composizione qualitativa: selezione dei conferimenti che concorrono a formare il capitale (art c.c.) N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E presupposto per lapplicazione dellart c.c. presupposto per lapplicazione dellart c.c.

11 2 funzione PRODUTTIVISTICA 3 funzione ORGANIZZATIVA 1 funzione di GARANZIA F U N Z I O N I D E L C A P I T A L E S O C I A L E N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E capitale sociale come strumento di tutela dei creditori sociali capitale sociale come dotazione dellimpresa sociale dei mezzi atti a sostenere lo svolgimento dellattività economica programmata capitale sociale come costituzione di un parametro oggettivo in base al quale commisurare diritti e doveri dei soci

12 C O N F E R I M E N T I in denaro in sede di costituzione, consentito il versamento di somma pari al 25% dellintero (ma non si può nel caso di costituzione della società con atto unilaterale) in natura obbligo di liberare integralmente le azioni sottoscritte relazione giurata di esperto: - descrizione beni e crediti - attestazione su valore di ciascuno - indicazione criteri di valutazione dopera e di servizi divieto di conferimento ex art. 2342, ultimo comma, c.c. N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

13 criterio di PROPORZIONALITÀ (art. 2346, comma 4 – primo c.v., c.c.) lostatuto può prevedere una DIVERSA assegnazione delle azioni (art. 2346, comma 4 – ultimo c.v., c.c.) DEROGHE convenzionali al criterio di proporzionalità a ciascun socio è assegnato un numero di azioni PROPORZIONALE alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento C O N F E R I M E N T O / P A R T E C I P A Z I O N E combinato disposto remunerazione con azioni dellapporto di utilità non imputabili a capitale senza intaccare la funzione di garanzia in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore allammontare GLOBALE del capitale sociale (art. 2346, comma 5, c.c.) N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

14 art decies c.c.artt bis / 2447-novies N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

15 N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E associazione in partecipazionecartolarizzazione