La gestione associata dei servizi sociali Alessandro Battistella Parte terza Alessandro Battistella
Legge 30 luglio 2010 n. 122 Art. 14 c. 32 – le funzioni fondamentali ei Comuni previste dall’art. 21 c.3 della legge 42/2009 sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti (salvo casi particolari). I Comuni oltre i 100.000 abitanti o capoluogo di provincia non sono obbligati alla forma associata. I comuni devono mettere in liquidazione le società già costituite, salvo popolazione oltre i 30.000 abitanti.
TERMINI DOPO IL MILLEPRROGHE Comuni sino a 1000 abitanti art. 16 DL 138/2011 gestire in forma associata TUTTE le funzioni a partire dalla proclamazione degli eletti in un comune dopo il 13 agosto 2013. Soglia minima 5.000 abitanti (3.000 nelle aree montane) Possibilità: Unione di Comuni/ Associazione di comuni/convenzione ex art 30 Tuel
Comuni da 1000 a 5000 abitanti Gestire in forma associata le funzioni fondamentali (almeno due entro 30 giugno 2012 tutte entro 30 giugno 2013) Convenzione ex art. 30 Tuel/Unione di comuni
Comuni sopra i 5000 abitanti Esclusi formalmente da ogni obbligo possono aderire conferendo quello che vogliono - alla forma costituita ai sensi della manovra 2011 - alla forma costituita ai sensi della manovra 2010 (se un comune con meno di 1000 ab) Ad altra forma associativa se tutti i comuni hanno più di 5000 abitanti
FUNZIONI FONDAMENTALI 1 Art 14 DL 78/2010 rimanda all’art 21 c.3 della legge 42/2009. Vanno gestite obbligatoriamente in forma associata: - funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (serv. Demografici) - funzioni di polizia locale (pubblica sicurezza)
FUNZIONI FONDAMENTALI 2 Funzioni di istruzione pubblica (asili nido, assistenza scolastica, edilizia scolastica, refezione) Viabilità e trasporti Gestione del territorio e ambiente tranne servizio edilizia residenziale pubblica e servizio idrico integrato Servizi del settore sociale
PRINCIPIO DI INTEGRITA’ DELLE FUNZIONI CONFERITE Art. 14 c 29 legge 78/2010 dispone un doppio divieto di sovrapposizione tra gestioni diverse La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associata La funzione gestita in forma associata non può essere parzialmente gestita dal singolo comune
PRINCIPIO DI INTEGRALITA’ Comporta l’unificazione obbligatoria di: Servizi Procedimenti Competenze Strutture organizzative Risorse umane e finanziarie Responsabilità
CONVENZIONE Art 30 Tuel: forma associativa elementare Alto grado di flessibilità Basso livello di integrazione 2 modelli: -semplice delega di funzioni a favore di un ente (comune capofila) Costituzione di uffici comuni con personale distaccato Comuni mantengono competenze di natura politica
CONVENZIONE TRA COMUNI LA CONVENZIONE E’ UN ACCORDO ORGANIZZATIVO CON CUI I COMUNI POSSONO DECIDERE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI CON CONVENZIONE SI PUO’ PREVEDERE LA DELEGA AD UN ENTE CHE OPERA IN LUOGO E PER CONTO DEGLI ENTI DELEGANTI LA CONVENZIONE PUO’ PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE CON PERSONALE DISTACCATO
CONVENZIONE TRA COMUNI POTENZIALITÀ POSITIVE Economie di scala Risposta più completa ai bisogni Organizzazione a rete dei servizi Servizi sociali anche nei Comuni piccoli Sviluppo di competenze specialistiche Maggiori risorse da destinare al controllo di qualità
CONVENZIONE TRA COMUNI AREE DI CRITICITÀ Rischio di egemonia dei comuni più grandi con maggiore peso contrattuale Possibile conflittualità sulla definizione delle linee di indirizzo e sulla gestione del servizio Basso livello di stabilità dell’accordo Timori di gestione non equa dei servizi
ASSOCIAZIONE DI COMUNI Formula a carattere essenzialmente provvisorio Consiste in un serie di convenzioni coordinate Non c’è istituzione di un vero e proprio ente Ricomposizione unitaria di funzioni e servizi Operato degli uffici associati è giuridicamente riconducibile ai singoli comuni
DELEGA ALLE AZIENDE SANITARIE POTENZIALITÀ POSITIVE Può risolvere i problemi legati alle dimensioni dei comuni Maggiore integrazione operativa tra sanità ed assistenza Maggiore continuità nei percorsi assistenziali Possibilità di valutazioni integrate per i servizi a doppia valenza
DELEGA ALLE AZIENDE SANITARIE AREE DI CRITICITÀ Possibilità di delega in bianco, deresponsabilizzazione del Comune Possibilità di depauperamento delle risorse dell’ente locale Possibilità solo indiretta di intervenire sulla definizione delle linee di indirizzo Presenza di culture organizzative diverse
UNIONE DI COMUNI Art 32 Tuel nuovo ente locale vero e proprio, con personalità giuridica a se stante, finalizzato alla gestione unificata di servizi e funzioni Può assumere competenze politiche e gestionali in luogo dei comuni sulla base di apposita convenzione di conferimento di servizi
UNIONE DI COMUNI I comuni devono essere di norma contermini ma con adeguata motivazione possono costituirla anche comuni in provincie diverse Ha ampi margini di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria È un ente di secondo livello, i cui organi devono essere formati da componenti degli organi di comuni associati
UNIONE DI COMUNI I COMUNI POSSONO SEMPRE DECIDERE DI RECEDERE DALLA UNIONE È venuto meno il carattere transitivo dell’Unione come strumento verso la fusione
UNIONE DI COMUNI Ha potestà regolamentare: per la disciplina della propria organizzazione per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate per i rapporti anche finanziari con i comuni
UNIONE DI COMUNI POTENZIALITA’ POSITIVE forma associativa stabile e strutturata forte integrazione istituzionale ed organizzativa conferimento agli organi associati delle funzioni spettanti ai singoli Consigli, Giunte comunali e Sindaci. possibilità di ampliare i bacini di utenza possibilità di servizi in più per i Comuni piccoli ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali promozione dello sviluppo integrato e della crescita socio-economica del territorio
UNIONE DI COMUNI AREE DI CRITICITÀ possibile presenza di culture organizzative diverse rischio di egemonia dei Comuni più grandi possibile difficoltà in sede di definizione delle linee di indirizzo
UNIONE DI COMUNI Atto costitutivo: è approvato dai singoli consigli comunali, individua gli Enti aderenti, la finalità e la durata Statuto definisce l’assetto degli organi politici, le modalità della loro costituzione ed elezione. prevede il Presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati può prevedere altri organi formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
COMUNITA’ MONTANA La Comunità Montana è un ente locale che ha tra le proprie competenze l’esercizio associato delle funzioni comunali. Si tratta di fatto di un caso particolare di Unione di comuni L’affidamento alla Comunità Montana della gestione dei servizi sociali è piuttosto frequente
COMUNITA’ MONTANA POTENZIALITÀ POSITIVE Possibili economie di scala Risposta più completa ai bisogni della collettività Possibilità anche per i Comuni di piccole o piccolissime dimensioni di offrire servizi Maggiore peso contrattuale nella integrazione socio-sanitaria Possibilità di valutazione dei servizi
COMUNITA’ MONTANA LIMITI Rischio di politicizzazione delle decisioni organizzative Possibile perdita di potere decisionale da parte dei Comuni Possibile duplicazione di funzioni con il comune capofila Indeterminatezza delle funzioni e del posizionamento dell’Ufficio di piano
LIBERTA’ DI ACCORDO Art. 15 Legge 241/90: “… le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” applicando in quanto possibile: - la forma scritta - la normativa del codice civile Il giudice amministrativo ha giurisdizione per le controversie Sono atti soggetti agli usuali controlli amministrativi