23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino1 Il principio di trasparenza per le società di capitali artt Tuir Thomas Tassani Facoltà di Economia Università di Urbino
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino2 I caratteri generali n Adozione di un criterio di tassazione analogo alle società di persone n Logica opposta a quella che ispira la riforma dellIres (tassazione a titolo definitivo in capo alla società che produce utili)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino3 I caratteri generali n Nel sistema la doppia tassazione è solo parzialmente evitata dalla partecipation exemption n La P.E. comporta però lindeducibilità delle perdite tramite svalutazione delle partecipazioni n Trasparenza: Si deducibilità perdite; evita totalmente la doppia tassazione
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino4 Es. Società Holding n Bilancio: costi deducibili – dividendi esclusi per il 95% n Situazione stabile di perdita n Se la società non rientra nei perimetri del consolidato fiscale oppure non è conveniente
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino5 Es. Società Holding n Se la holding è partecipata: con la trasparenza i soci possono usufruire delle perdite della holding n Se la holding è partecipante: con la trasparenza i redditi della partecipata possono sterilizzarsi con le perdite della holding
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino6 Caratteri generali n Evidentemente risulta conveniente laddove vi siano società in fisiologica situazione di perdita n Oppure in cui vi sia la prevalenza di componenti positivi di reddito esenti od esclusi da imposizione
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino7 Società BSocietà CSocietà DSocietà ETOTALE Reddito proprio Percentuale di partecipazione in A Reddito imputato per trasparenza Reddito complessivo dichiarato
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino8 Società BSocietà CSocietà DSocietà ETOTALE Reddito proprio Percentuale di partecipazione in A Reddito imputato per trasparenza Reddito complessivo dichiarato
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino9 Vantaggi della trasparenza n Evita la doppia imposizione sul 5% dei dividendi distribuiti alla partecipata n Favorevole gestione delle perdite della partecipata e della partecipante n Flessibilità nella opzione e nellabbandono del regime
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino10 Requisiti applicativi requisiti soggettivi (art.115, 1 c.) n Società partecipata e Società partecipante: solo Spa, Sapa, Srl, S.coop., S.mutua ass. (art. 73, c.1, l.a, Tuir) n La partecipata deve essere residente in Italia n I soci possono essere non residenti (rinvio)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino11 Requisiti applicativi requisiti soggettivi (art.115, 1 c.) n Regola del all in all out n Esclusi: società di persone, corsorzi non in forma di società di capitali, enti commerciali e non commerciali
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino12 Requisiti applicativi requisiti oggettivi (art.115, 1 c.) n Ogni soc.partecipante deve possedere una percentuale di diritto di voto e di diritto agli utili: n Non inferiore al 10% n Non superiore al 50% n (questultimo requisito tende ad evitare la sovrapposizione fra consolidato e trasparenza)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino13 Requisiti oggettivi n Occorre considerare solo le partecipazioni dirette (no art. 120, 1c., Tuir) – Art. 3 DM 23/4/04 n Es. A partecipa a B al 50% A partecipa a C al 25% C partecipa a B al 50% - nr
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino14 Requisiti oggettivi n Si riferiscono sia ai diritti di voto sia a quelli amministrativi n Se i titoli vengono dati in usufrutto la trasparenza non si applica (dissociazione tra utili/voto; o dissociazione tra qualifica socio/diritti) n Problema: Usufrutto parziale???
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino15 I presupposti (art.115, 1 c.) n La partecipata non deve avere emesso strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, u.c., Codice Civile n La partecipata non deve avere optato per la tassazione di gruppo (come controllante o come controllata) n La partecipata non deve essere assoggettata a procedure concorsuali (Art. 2 DM 2004)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino16 I presupposti (art.115, 1 c.) n Strumenti finanziari partecipativi: consentono la partecipazione agli utili, al di fuori di un rapporto socio-società n Incompatibile col meccanismo della trasparenza: per i non-soci, gli utili non potrebbero essere attratti allo stesso regime n Nel Codice Civile altri strumenti atipici n Ipotesi di usufrutto di azioni (rinvio)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino17 I presupposti (art.115, 1 c.) n La partecipata non deve esercitare lopzione per il consolidato mondiale (né come controllante né come controllata) n Le partecipanti, invece, possono essere nel perimetro di un consolidato
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino18 Esempio n A e B partecipano in C al 50% n Il reddito di C si imputa per trasparenza in A e B (al 50%) n A e B sono nel consolidato della capogruppo D che consoliderà il reddito complessivo del gruppo
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino19 Esercizio dellopzione (art.115, 4 c.) n Esercitata da tutte le società n Comunicata allA.F. n Entro il primo dei tre esercizi sociali n E irrevocabile per tre esercizi sociali
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino20 Esercizio opzione Artt. 4-5 DM 2004 n Soci inviano alla partecipata raccomandata A/R n Opzione perfezionata quando partecipata trasmette allAg.Entrate n No rinnovo tacito alla fine del triennio n Obbligo della partecipata di comunicare le variazioni, entro 30 gg.
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino21 Requisiti // Presupposti n I requisiti soggettivi (forma giuridica) e oggettivi (diritto di voto) debbono sussistere a partire dal primo giorno del periodo di imposta in cui si esercita lopzione e permanere ininterrottamente fino al termine del periodo di opzione
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino22 Requisiti // Presupposti n I presupposti (no emissione strumenti atipici; no consolidato) devono sussistere nel momento dellesercizio dellopzione e fino al termine dellopzione
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino23 Es. Scelta del regime Al 1/1/2003 la partecipata ha emesso strumenti finanziari ex art. 2346, uc, c.c. Nellanno ha optato per il consolidato Entro fine anno può, se conviene, optare per la trasparenza ma, prima, ritirare dal mercato gli strumenti finanziari e uscire dal consolidato
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino24 Opzione irrevocabile per tre esercizi (art.115, 4 c.) n Se però viene meno un requisito o un presupposto, la trasparenza cessa n Con effetto dallinizio dellesercizio sociale in corso n Non determina mutamento lingresso di nuovi soci, purchè soddisfino i requisiti di forma e partecipazione
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino25 Es. scelta del regime n Le società partecipate e partecipanti possono aspettare gli ultimi giorni dellesercizio n Valutare se conviene che il reddito prodotto sia tassato o meno con la trasparenza n E, se la trasparenza non conviene, fare mancare una condizione per lapplicazione (es. cessione parte quota, in modo da non rispettare il limite del 10%)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino26 Ma … Circ. Min. 49/E 22/11/2004 n Benchè, in linea di massima, operazioni che comportino una modifica dei requisiti non possono qualificarsi automaticamente come elusive, resta ferma, tuttavia, la possibilità di sindacare la elusività o meno di specifici comportamenti n Benchè, in linea di massima, operazioni che comportino una modifica dei requisiti non possono qualificarsi automaticamente come elusive, resta ferma, tuttavia, la possibilità di sindacare la elusività o meno di specifici comportamenti
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino27 Dm 2004 e CM 22/11/2004 n Trasferimento allestero della partecipata comporta il venir meno del regime n Trasferimento 12/2/2004 – perdita efficacia dal 1/1/2004 n Trasferimento 17/7/2004 – perdita efficacia dal 1/1/2005 Perché si considerano residenti gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno in Italia la sede legale o amministrativa o lo.s.
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino28 Gli effetti della trasparenza - Il reddito della partecipata è imputato ai soci - Indipendentemente dalla percezione - Proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino29 Gli effetti della trasparenza n La società partecipata perde la soggettività passiva dimposta n La società partecipata ha solo soggettività ai fini degli obblighi formali e della sottoposizione allaccertamento
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino30 Gli effetti della trasparenza n Si considerano soci quelli che risultano tali alla chiusura dellesercizio della partecipata n Può esserci non coincidenza tra chiusura degli esercizi della partecipata e delle partecipanti n Si noti, invece, che nel consolidato è richiesto lidentità di esercizio sociale
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino31 Distribuzione degli utili (115, 5 c.) n Distribuzione è irrilevante, perché tassazione/imputazione/maturazione n Riserve di utili prodotti ante trasparenza: esclusione al 95% - tassazione Ires ordinaria n Riserve di utili prodotti durante la trasparenza: irrilevanza fiscale (perché già imputazione)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino32 Distribuzione di utili n Riserve di utili formate nel periodo della trasparenza non tassabili anche se distribuite successivamente n Anche se distribuite a nuovi soci. A condizione che questi ultimi rispettino le condizioni (Art. 8, 1c., Dm 2004) n Doppia tassazione?
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino33 Distribuzione degli utili (115, 5 c.) n Si considera distribuito prioritariamente lutile prodotto durante la trasparenza (salvo diversa delibera assembleare) n Per le coperture di perdite, si considera utilizzato prioritariamente lutile prodotto durante la trasparenza
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino34 Le perdite della partecipata perdite anteriori - riducono il reddito della società nel periodo di trasparenza - Si imputa quindi ai soci un reddito al netto delle perdite pregresse
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino35 Esempio perdite pregresse n Reddito 2004: 300 n Reddito 2003: n Reddito 2004 Trasparenza: 200 n Perdita da riportare: 0
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino36 Esempio perdite pregresse n Reddito 2004: 60 n Reddito 2003: n Reddito 2004 Trasparenza: 200 n Perdita da riportare: 40
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino37 Le perdite della partecipata perdite maturate nel periodo di trasparenza n Imputate ai soci (che possono riportarla in avanti ex art. 84 Tuir) n In proporzione delle quote di partecipazioni n Entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della società partecipata
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino38 Le perdite della partecipata perdite maturate nel periodo di trasparenza: problemi n Quote di partecipazione: sembra intendersi come riferimento alla partecipazione agli utili (così anche negli artt. 8 e 5 Tuir) n Ma la partecipazione a utili e perdite può essere differente n DM 2004: ha specificato quote di partecipazione alle perdite
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino39 Le perdite della partecipata perdite maturate nel periodo di trasparenza: problemi n Il limite della quota di patrimonio netto contabile è un valore puramente contabile n Discrezionale apprezzamento amministratori n (es. conferimenti sottoscritti ma non versati, contabilizzazione dei versamenti a fondo perduto come riserve o passività) n Rilievo dei principi contabili
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino40 Le perdite della partecipata perdite maturate nel periodo di trasparenza: problemi n Cosa accade se vi è una perdita non spendibile dal socio perché il patrimonio netto contabile è incapiente? n la partecipata la scomputa dai redditi dellesercizio successivo (DM 2004)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino41 Esempio n Partecipata A PN di riferimento: 100 Perdita 2004: -120 Perdita 2004 trasp:-120 Perdita da riportare:-20
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino42 B 50% C 15% D 25% E 10% tot Reddito imputato Reddito proprio Reddito complessivo Perdite pregresse Reddito imponibile Perdite da riportare
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino43 Ritenute dacconto (art. 115, 3 c.) n Operate sui redditi della società partecipata n Si scomputano dalle imposte dovute dai soci, secondo la partecipazione agli utili
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino44 Crediti dimposta (art. 115, 3 c.) n Spettanti alla società partecipata n Si scomputano dalle imposte dovute dai soci, secondo la partecipazione agli utili n E dubbia la sorte dei crediti maturati nei periodi precedenti la trasparenza
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino45 Acconti (art. 115, 3 c.) n Versati dalla società partecipata n Si scomputano dalle imposte dovute dai soci, secondo la partecipazione agli utili
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino46 Agevolazioni fiscali n Se come credito di imposta, i soci ne beneficiano n Se come determinazione agevolata della base imponibile, i soci ne beneficiano n Se come aliquota ridotta, i soci non ne beneficiano, perché la liquidazione e la riscossione attiene esclusivamente alla loro posizione soggettiva (si pensi alla situazione opposta)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino47 Valore fiscale delle partecipazioni n Aumentato dei redditi imputati ai soci (per evitare la doppia tassazione, se concorressero a formare plusvalenze) n Diminuito delle perdite imputate ai soci (per evitare la doppia deduzione se concorressero a formare minusvalenze)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino48 Lusufrutto di azioni n Usufruttuario ha diritto agli utili e diritto al voto n In questo caso, la costituzione dellusufrutto impedisce il regime di trasparenza (visto che il socio deve avere un diritto al voto di almeno 10%)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino49 Es. Lusufrutto di azioni n Socio unico al 100% n Costituisce usufrutto per 50% n In questo modo si costruiscono ad arte le condizioni per laccesso al regime di trasparenza. Elusività? (possibili anche accordi tra maggioranza e minoranza nel rispetto degli assetti di partecipazione al capitale)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino50 Es. Lusufrutto di azioni n Rispettate le condizioni ed i presupposti n Problema: vi è un titolare del diritto agli utili che non è socio. Soluzioni a) Ordinaria tassazione Ires per lusufruttuario b) Trasparenza anche per lusufruttuario c) Trasparenza solo per i soci effettivi, anche sui redditi dellusufruttuario
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino51 I soci non residenti (art. 115, 2 c.) n Se società di capitali n Se non vi è lobbligo della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti (ratio di mantenere inalterata la situazione vigente anteriormente allopzione per la trasparenza)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino52 I soci non residenti (art. 115, 2 c.) n In quali casi non vi è obbligo di ritenuta? a) Se dividendi relativi a Stabili organizzazioni in Italia di non residente (art. 27, c. 3, Dpr 600/73) b) Se campo di applicazione della Direttiva Madre-figlia 90/435 (art. 27 bis, Dpr 600/73)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino53 I soci non residenti n Art. 27 bis, commi 1-3, Dpr 600/73 a) Rivestano una delle forme della Direttiva (che non contempla s. cooperative e mutua) b) Siano soggette ad imposta, senza possibilità di opzione od esonero c) Partecipazione detenuta da almeno un anno (ma anche se successivo: CM) e non inferiore al 25% del capitale Ma Direttiva 2003/123 del 22/12/2003 ha esteso i soggetti ricompresi ed ha ridotto, entro il 2009, la soglia a 10%
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino54 A Ltd A1 S.r.l. B S.r.l. Il regime per i soci non residenti ed il requisito dellesenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi ai fini dellesercizio dellopzione Regno Unito 10% Applicazione del regime di trasparenza ex art. 115 Italia B1 S.r.l. 25%
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino55 Soci non residenti n Le condizioni per lapplicazione della trasparenza sono più rigorose di quelle dei soci interni n Possibile discriminazione vietata n Anche perché, gli altri soci interni possono opporsi allentrata di un socio straniero, che compromette la scelta della trasparenza per tutti
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino56 A S.r.l. B AG.B S.r.l. Il regime madre-figlia e la possibilità di esercizio dellopzione per la trasparenza fiscale Italia Germania. Società partecipata 25% Condizioni per lesercizio dellopzione per il regime di trasparenza ex art % A1 S.p.A. 50%
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino57 - Larticolo 2 della Direttiva prevede che ai fini della sua applicazione, il termine società di uno Stato membro designa qualsiasi società, che abbia i seguenti requisiti: a) forma giuridica (tra quelle enumerate nellallegato) b) domicilio fiscale nello Stato membro c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte: … Il regime madre-figlia e la possibilità di esercizio dellopzione per la trasparenza fiscale
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino58 - Un stretta interpretazione letterale della disposizione parrebbe legittimare la disapplicazione del regime madre-figlia anche in caso di astratta possibilità di esercizio dellopzione per la trasparenza fiscale Con la conseguenza che lopzione per la trasparenza in Italia, impedirebbe lapplicazione della Direttiva: tasserebbe sia la Germania, sia lItalia Il regime madre-figlia e la possibilità di esercizio dellopzione per la trasparenza fiscale
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino59 A S.r.l. B AG.B S.r.l. Italia Germania. Utili soggetti a ritenuta da parte dello Stato tedesco Utili distribuiti tassati nel limite del 5%, in capo a A e Ai Srl 50% A1 S.p.A. 50% La disapplicazione del regime madre-figlia in caso di esercizio dellopzione per la trasparenza fiscale Applicazione del regime di trasparenza ex art. 115
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino60 - Dovrebbe comunque potersi applicare la disposizione di cui allarticolo 165, comma 9, che riconosce il diritto alla detrazione per le imposte pagate allestero (ma con modalità e limiti che possono, nei diversi casi, non garantire quella neutralità prevista dalla Direttiva) La disapplicazione del regime madre-figlia in caso di esercizio dellopzione per la trasparenza fiscale
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino61 La trasparenza nelle S.r.l. a ristretta base proprietaria (art. 116) n Volume di ricavi non superiore alle soglie per applicazione studi settore n Solo soci persone fisiche (se non residente deve detenere la quota tramite S.o.) n Numero soci non superiore a 10 o a 20 (se cooperative) n No se acquisto o possesso di partecipazione ex art. 87 Tuir (esenzione plusvalenze)
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino62 La trasparenza nelle S.r.l. a ristretta base proprietaria n No requisiti e presupposti dellart. 115, primo comma n Necessità di esercizio dellopzione con le regole proprie dellart. 115
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino63 Tizio A SpaB S.r.l. Pex + trasparenza? Tizio, pagherà lIRE sul 5% degli utili di B, che sono composti anche da una cessione di partecipazioni in totale esenzione di imposta. Conseguentemente, potrà realizzare in via indiretta una cessione di partecipazione in totale esenzione Ma: applicazione ART. 116, primo comma, ucpv. B cede le partecipazioni di A in totale esenzione di imposta Applicazione della trasparenza ex art %
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino64 Tizio A SpaB S.r.l. La trasparenza nelle S.r.l. a ristretta base proprietaria Tizio pagherà lIRE sul 5% degli utili distribuiti da A Spa a B Srl ed imputati per trasparenza. Se invece Tizio detenesse direttamente le partecipazioni di A sarebbe tassato su un imponibile maggiore. Distribuisce utili, imponibili per il 5% Applicazione della trasparenza ex art %
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino65 …………………….. Annunciata possibile modifica normativa???
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino66 Tizio B AG.B S.r.l. Nel regime madre-figlia in caso di esercizio dellopzione per la trasparenza fiscale Tizio pagha lIRE sul 5% degli utili distribuiti da A a B. Se la Germania si rifiuta di applicare la Direttiva, egli sconterà anche il relativo credito di imposta, che si trasmette con la trasparenza Germania 25% Applicazione della trasparenza ex art %
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino67 Accertamento n Accertamento maggior reddito avviene in capo alla società n Estensione della regola posta per le società di persone (art. 40, 2 c., Dpr 600/73) n AF notifica un unico atto di accertamento verso la partecipata ed i soci
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino68 Riscossione n Si prevede la responsabilità solidale della partecipata per: n Imposta n Sanzioni n Interessi
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino69 Confronto con il Consolidato Vantaggi della trasparenza n Le perdite pregresse della partecipante possono compensare il reddito della partecipata imputato (mentre nel consolidato no) n Anche i soci di minoranza evitano la doppia tassazione sul 5% dei dividendi n Flessibilità nelluscita del regime n Possibilità di date di chiusura esercizio differenti
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino70 Confronto con il Consolidato Svantaggi della trasparenza n Lapplicazione dipende dai requisiti dei soci di minoranza n Non consente di trasferire beni in neutralità fiscale tra soci e partecipata
23 aprile 2004Università degli Studi di Urbino71 Materiale scaricabile in Pagina docente: Thomas Tassani