LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO
Il QUADRO NORMATIVO La figura del CTU è disciplinata dal codice di procedura civile principalmente nei seguenti articoli: Art. n° 61 (CTU) Art. n° 191 (nomina del consulente) Art. n° 193 (giuramento del consulente) Art. n° 194 (attività del consulente) Art. n° 198 (libri contabili) Art. n° 201 (CTP)
ART. 61 c.p.c. “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per l’intero processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta avviene tra le persone iscritte in albi speciali a norma delle disposizioni attuate dal presente codice”
ART. 191 c.p.c. “Nei casi di cui agli art. 61 e seguenti, il giudice istruttore nomina un consulente tecnico e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire. Possono essere nominati più consulenti in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone”
ART. 193 c.p.c. “All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità”
ART. 194 c.p.c. “Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sè solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi” segue…..
ART. 194 c.p.c. …. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sè solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”
ART. 198 c.p.c. “Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195”
ART. 201 c.p.c. “Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il CTU invia la perizia alle parti per osservazioni entro un certo termine Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.”
Consulente tecnico d’ufficio E’ un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività La sua funzione è tesa ad integrare l’attività del giudice E’ chiamato ad esprimere giudizi ed ad effettuare verifiche
Consulente tecnico d’ufficio Nominato dal giudice istruttore o dal Collegio su richiesta della parti Il giudice sceglie coloro iscritti nell’Albo dei periti che è un registro dove sono iscritti tutti coloro che sono forniti di particolari competenze professionali e che hanno volontariamente presentato domanda d’iscrizione (in calce fax simile di tale domanda)
REQUISITI PER LA NOMINA L’Albo è diviso in categorie per ogni settore E’ istituito presso ogni tribunale L’iscrizione è subordinata a particolari requisiti: Competenza Specchiata condotta tecnica morale
NOMINA DEL CTU Una volta nominato, il CTU è obbligato ad accettare l’incarico: può rifiutarsi solo per giusti motivi valutati direttamente dal magistrato Ha il diritto di astensione Può essere ricusato dalle parti per incompatibilità dell’incarico Viene nominato nella cd. “fase istruttoria del processo”
INADEMPIENZE COMPORTAMENTALI Il presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere azioni disciplinari(avvertimento,sospensione….) nel caso in cui il Consulente Tecnico non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dall’incarico assunto o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale
Responsabilità del Consulente Due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITA’ MORALE: Lo scopo è quello di ricercare e accertare la verità durante il proprio operato nel rispetto del proprio codice deontologico RESPONSABILITA’ GIURIDICA: Essendo assimilato ad un pubblico ufficiale, sussistono in capo al consulente tutte le responsabilità giuridiche proprie di questo incarico
Attività del Consulente tecnico Il consulente fornisce indicazioni utili al giudice sia in udienza, che in camera di consiglio Redige una relazione scritta denominata “perizia” Tale perizia non è del tutto vincolante per il giudice, il quale può decidere di farne disporre una nuova oppure non considerarla, dandone giustificato motivo
LA PERIZIA Non costituisce una prova in senso tecnico,ma è un elemento di prova utilizzata del giudice per compiere le sue valutazioni
Consulente Tecnico di Parte Qualora il giudice nomini un perito, le parti si possono far assistere da periti di parte (CTP) I consulenti di parte formulano deduzioni sull’operato del consulente d’ufficio e possono depositare relazioni a sostegno o contro la perizia d’ufficio
Consulente tecnico di parte Per la sua nomina è sufficiente una dichiarazione resa al cancelliere Partecipa alle udienze e può essere ammesso in camera di consiglio per chiarire al giudice le proprie osservazioni tecniche
Consulente tecnico di parte Presenta la propria relazione che può essere: Inserita con quella del CTU Presentata autonomamente ma in questo caso non costituisce mezzo di prova
Consulente tecnico di parte Nella pratica accade spesso che anche prima della nomina del CTU,una parte decida di essere assistita da un consulente: In tal caso si instaura un comune contratto di mandato con limitati poteri. È un normale rapporto contrattuale tra privati.
Liquidazione del compenso All’atto della consegna in cancelleria della perizia, il CT può allegare la richiesta di liquidazione del compenso.
Liquidazione del compenso Il CT dovrà elencare tutte le spese sostenute nella propria parcella che verrà depositata presso la cancelleria del giudice competente. Tale parcella viene analizzata dal Giudice che provvede a liquidarla,previe eventuali decurtazioni, con decreto che pone l’onere del pagamento a carico di una o più parti in causa.
Utilizzo di ausiliari il consulente tecnico deve essere autorizzato dal giudice ad utilizzare gli ausiliari. Può ottenere il rimborso del compenso per l'attività svolta da ausiliari soltanto se è stato preventivamente a ciò autorizzato dal giudice, in caso contrario deve provvedere personalmente al rimborso.
Utilizzo di ausiliari In ogni caso è il consulente che rimane responsabile anche per l’operato svolto dai propri ausiliari.
Consulente del P.M Rif. Art.359 c.p.p. “Il professionista quando coaudiuva il giudice penale concorre nell’esercizio della funzione giudiziaria “ questo è il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 30.12.11 n.30786 esaltando il ruolo di un dott.commercialista chiamato a collaborare alle indagini preliminari di un proc.penale
Consulente del P.M Al consulente sono conferiti poteri di INDAGINE Ha il DOVERE della verità È abilitato a svolgere una attivitàTIPICA del Magistrato p.m. A ciò corrispondono anche le Responsabità proprie del ruolo = cioè
Consulente del P.M Responsabità_____= proprie di chi ha rapporto di servizio con la P.A.