Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A. A

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Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A. A Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2011/2012 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 6 7 dicembre 2011 La tutela (attiva e passiva) della disoccupazione e gli ammortizzatori sociali

L'INTERVENTO PUBBLICO (E PRIVATO) NEL MERCATO DEL LAVORO Poiché la tutela dell’occupazione è uno degli obiettivi fondamentali del diritto del lavoro, questo ha tradizionalmente affrontato il problema di come prevenire, evitare o ridurre i danni della disoccupazione, intervenendo nel mercato del lavoro, attraverso: 1) una certa ed imparziale distribuzione delle occasioni di lavoro esistenti (a monte); 2) appositi di strumenti indennitari di sostegno al reddito dei lavoratori, in modo da impedire la disoccupazione ovvero gestirne i relativi rischi (a valle).

I FILONI Sostegno alla ricerca di un’occupazione, tramite distribuzione equa di occasioni di lavoro (la logica tradizionale del collocamento) e più di recente, attraverso assistenza nella ricerca di un lavoro allo scopo di creare nuove occasioni di impiego e prevenire la disoccupazione (politiche attive insieme ad una visione più ampia e moderna dell’attività di intermediazione). Sostegno al reddito dei lavoratori per evitare o ridurre i danni della disoccupazione (i c.d. ammortizzatori sociali). Entrambi i filoni di intervento hanno cominciato ad apparire anacronistici nella loro tradizionale concezione a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, per il declino di quel modello di mercato del lavoro, fondato sul pieno impiego nella forma subordinata classica all’interno della grande fabbrica fordista. In Italia, però, solo il primo filone è stato oggetto di rilevanti riforme, non, invece, il secondo.

LA DISOCCUPAZIONE (malattia) I rimedi: 1. Analgesici – 2. Antibiotici – 3. Vitamine 1. Ammortizzatori (politiche passive); 2. Flessibilità; 3. Politiche attive:

AMMORTIZZATORI SOCIALI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: Strumento volto a salvaguardare, durante fasi di contrazione dell’attività aziendale, la sopravvivenza dell’impresa e l’occupazione dei lavoratori tramite sospensione dei rapporti di lavoro assistita dall’intervento di una prestazione indennitaria (è circoscritto al lavoro subordinato e copre solo una parte di questo) INDENNITA’ DI MOBILITA’: Strumento volto a ridurre gli effetti della disoccupazione del lavoratore – in vista di un suo ricollocamento – disoccupazione causata da un licenziamento collettivo tramite l’intervento di una prestazione indennitaria (è circoscritto al lavoro subordinato a tempo indeterminato e copre solo una parte di questo) INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE: Strumento volto a ridurre gli effetti della disoccupazione involontaria tramite l’intervento di una prestazione indennitaria (è circoscritto al lavoro subordinato e copre solo una parte di questo) NOVITA' : ammortizzatori in deroga e indennità una tantum per lavoratori a progetto e in somministrazione.

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (L.223/91) PRIMA della CIG: In ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, secondo le norme del diritto comune (art. 1218 c.c, 1256 c.c.), l’imprenditore era esonerato dall’obbligo di pagare le retribuzioni in caso di IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA della prestazione a lui NON IMPUTABILE. CONSEGUENZE: Eccessivamente oneroso per l’imprenditore dimostrare tale impossibilità non imputabile e troppo gravi le ripercussioni sociali sui lavoratori in tale eventualità. DUPLICE FUNZIONE DELLA CIG: sostegno all’impresa in difficoltà = garantirne la sopravvivenza sostegno al lavoratore = garanzia del reddito e dell’occupazione

CIGO E CIGS cause integrabili CIG STRAORDINARIA PROCESSO LUNGO, STRUTTURALE in caso di a) ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale; b) crisi aziendale individuata sulla base di criteri ministeriali; c) procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, etc); CIG ORDINARIA EVENTO TEMPORANEO, CONGIUNTURALE a) situazioni dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore; b) eventi situazioni temporanee di mercato. Quindi: involontarietà, non imputabilità e temporaneità della sospensione e certezza della ripresa dell'attività.

CIGO E CIGS campo di applicazione Industria (esclusa l'edilizia ed agricoltura disciplinate da gestioni speciali). Ne hanno diritto: Operai, impiegati e quadri (esclusi dirigenti, apprendisti, lav. a domicilio) CIGS: Industria, edilizia compresa, e altri settori (cooperative agricole, imprese artigiane e altre imprese previste da leggi speciali) Comunque imprese con più di 15 dipendenti Ne hanno diritto:Idem + soci di coop di produz e lavoro Con anzianità di servizio di almeno 90gg.

CIGO E CIGS misura e durata 80% della retribuzione che sarebbe spettata e con un massimale. Durata: 3 mesi, prorogabili fino a 12 ; non + di 12 mesi nel biennio. No limiti: eventi oggettivamente non evitabili CIGS Idem per misura Durata: a)24 mesi (+12 +12) b)12 mesi (+12) c)12 mesi (+6)

EVOLUZIONE E ESTENSIONE DELLA CIG 1)Legislazione GARANTISTA-PROMOZIONALE (1945- 1975): non più solo per periodi brevi e di origine involontaria, nascita della CIGS lunga, programmata e senza certezza della rioccupazione; 2)Diritto dell’EMERGENZA o della crisi (1976-1984): estensione aselettiva e senza limiti temporali, diventa uno strumento assistenziale, spesso mantiene disoccupati occulti; 3)LA RIFORMA (1985-1991): riforma prima parziale, introducendo due strumenti alternativi (Contratti di solidarietà e prepensionamenti), poi riforma organica con la Legge n. 223 del 1991: la CIG torna ad essere uno strumento temporaneo e non più normale anticamera dei licenziamenti collettivi; 4)LA CONTRORIFORMA (1992-2002): interventi successivi, a pioggia, caotici e contraddittori che frantumano i disegno di riforma. Necessità di una nuova riforma.

CIG IN DEROGA BENEFICIARI: lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi. REQUISITI: almeno 90 gg. di anzianità aziendale e altri requisiti. Ammontare: 80% con massimale Durata: in base agli accordi territoriali.

INDENNITA' DI MOBILITA' L. 223/91 (artt.4-9) Beneficiari: lavoratori assunti con cont a tempo ind. licenziati collettivamente da imprese, non edili, rientranti nel campo di applicazione della Cigs, con un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi (6 di lavoro effettivo). Diritto esteso anche alle cooperative agricole, ai lav. licenziati da aziende commerciali con + di 50 dipendenti e ad altre da varie leggi finanziarie (c.d.mobilità in deroga) , ma entro limiti annui di spesa.

INDENNITA DI MOBILITA' misura e durata Misura: 100% della Cigs nei primi 12 mesi 80% nel periodo successivo Con importo massimo, diverso a seconda della retribuzione di partenza Durata: -40 anni = 12 mesi (24 al sud) -50 anni = 24 mesi (36 al sud) +50 anni=36 mesi (48 al sud) In alcuni casi fino alla pensione (c.d. mobilità lunga) In generale: mai per durata superiore all’anzianità

MOBILITA' IN DEROGA Beneficiari: 1. lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità; 2. lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento. Requisiti: 12 mesi di anzianità aziendali (di cui 6 mesi effettivi) e altri requisiti. Ammontare: 80% con massimale Durata: fissata dagli accordi territoriali.

INDENNITA' DI MOBILITA' decadenza dal diritto Raggiungimento età pensionabile; Esaurimento del diritto; Rifiuto del lav. di corso di formazione o offerta di lavoro. Opzione per la liquidazione anticipata per intraprendere attività autonoma o associarsi in cooperativa.

LISTE DI MOBILITA' lavoratori iscritti Lavoratori licenziati collettivamente per messa in mobilità: anche diritto all’indennità; Lavoratori licenziati collettivamente per riduzione di personale o individualmente per giustificato motivo oggettivo: senza diritto all’indennità.

LISTE DI MOBILITA' ipotesi di cancellazione Cancellazione fisiologica: 1. sia stato assunto a tempo pieno e indeterminato; 2. abbia percepito in un'unica soluzione l'indennità; 3. abbia superato i limiti temporali. Cancellazione patologica: 1. rifiuti un'offerta di lavoro professionalmente equivalente (non più inferiore del 10%); 2. non abbia comunicato all'INPS il lavoro prestato durante la mobilità; 3. rifiuti un corso di formazione professionale o di essere impiegato in Lpu o Lsu; 4. non risponda (senza giustificazione) alla convocazione del CpI.

TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA Beneficiari: lavoratori disoccupati involontariamente e immediatamente disponibili a nuovo impiego (con requisiti contributivi) e in certi casi gli apprendisti Durata: 8 mesi, 12 per gli over 50 Misura: 60% per i primi 6 mesi, poi 50% per i successivi 2 e 40% per il resto (+ 50) con massimale REQUISITI RIDOTTI Beneficiari: lavoratori (con requisiti contributivi) che non hanno diritto alla dis. ord. ma che hanno lavorato nell'anno precedente almeno 78 gg. Durata: in base alle giornate lavorate fino al massimo di 180 gg. Misura: 35% primi 120 gg.; 40% per i successivi. Con un massimale. ESISTE POI LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA E QUELLA SPECIALE PER L'EDILIZIA

TRATTAMENTI UNA TANTUM LAVORATORI A PROGETTO in via sperimentale, per lavoratori a progetto con una serie di requisiti, tra cui la monocommittenza e il reddito da 5000 a 20.000 euro, Misura per 2011: 10% del reddito del 2010. LAVORATORI SOMMINISTRATI Requisiti: non avere diritto ad altri trattamenti e aver lavorato almeno 78gg. In somministrazione dal 1/1/2008 ed essere disoccupati da almeno 45gg. Misura: 1.300 € lordi.