Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

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Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Testo organico delle tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni Schema D.Lgs. 11 giugno 2015 Alberto Bosco Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 articolo 1, comma 7 Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Per rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli più coerenti con le esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro, entro 6 mesi, uno o più D.Lgs., di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali: a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, per poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e il contesto produttivo nazionale e internazionale, con interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Testo organico delle tipologie contrattuali Articolo 1 - Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Testo organico delle tipologie contrattuali Articolo 51 – (Norme di rinvio ai contratti collettivi)  Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Collaborazioni, Partite Iva e Associazione in partecipazione Articoli 2, 52, 53 e 54 Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione ART. 1, co. 1 (Collaborazioni organizzate dal committente) Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione: che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione ART. 1, co. 1 (Collaborazioni organizzate dal committente) Non si parla più del potere direttivo e disciplinare del datore, ma dell’organizzazione da parte sua delle modalità con cui va resa la prestazione, venendo meno il principio di autonomia presupposto delle collaborazioni coordinate e continuative. Il contratto di co.co.co. potrà essere ancora stipulato ma deve essere connotato dall’autonomia organizzativa del prestatore d’opera oltre che di quei requisiti di personalità della prestazione, continuatività e coordinamento che l’art. 409 cpc (altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) richiede per attrarre i rapporti di collaborazione nell’ambito delle procedure per le controversie di lavoro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione ART. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente) 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione alle: a) collaborazioni per cui gli accordi collettivi stipulati da A.S. comparativamente più rappresentative prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore; b) collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) collaborazioni rese a fini istituzionali alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 3. In attesa del riordino del lavoro alle dipendenze della PA, il comma 1 non si applica alle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione ART. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente) 2. Le parti possono chiedere alle commissioni di cui all’art. 76 D.Lgs. N. 276/2003 la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al co. 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato o consulente del lavoro. 3. Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al co. 1 non trova applicazione nei loro confronti. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare le collaborazioni di cui al comma 1. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione ART. 52 (Superamento del contratto a progetto) 1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione ART. 54 (Stabilizzazione dei co.co.co. anche a progetto e titolari di partita IVA) Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione ART. 54 (Stabilizzazione dei co.co.co. anche a progetto e titolari di partita IVA) a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi ex art. 2113, co. 4, cod. civ. o avanti alle commissioni di certificazione; b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni a tempo indeterminato, i datori non recedano dal rapporto, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. 2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni ex co. 1, lettere a) e b), comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, salvi illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Associazione in partecipazione ART. 53 (Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro) Comma 1: l’articolo 2549 del codice civile è modificato come segue: Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. NEL CASO IN CUI L’ASSOCIATO SIA UNA PERSONA FISICA L’APPORTO DI CUI AL PRIMO COMMA NON PUÒ CONSISTERE, NEMMENO IN PARTE, IN UNA PRESTAZIONE DI LAVORO (prima massimo 3 associati salvo parenti). Le disposizioni di cui al 2° comma non si applicano, nelle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati con elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi ex art. 76 D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Associazione in partecipazione ART. 53 (Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro) Comma 2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Articolo 3 Disciplina delle mansioni Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Articolo 2013 codice civile: vecchio testo Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Articolo 2013 - Nuovo testo: PRESTAZIONE DI LAVORO Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, egli può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello inferiore purché rientranti nella medesima categoria (operaio, impiegato o quadro: tale limite prescinde dall’inquadramento unico). Il mutamento di mansioni è accompagnato, se necessario, dall’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al 2° e 4° comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Articolo 2013 - Nuovo testo: PRESTAZIONE DI LAVORO Nelle sedi di cui all’art. 2113, co. 4, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria e livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla: conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, un avvocato o un consulente del lavoro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Articolo 2013 - Nuovo testo: PRESTAZIONE DI LAVORO Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al 2° e 4° comma e fermo quanto disposto al 6° comma, ogni patto contrario è nullo. 2. L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è abrogato (“in deroga all'art. 2103 c.c., l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di quadro o a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per 3 mesi o per il periodo superiore fissato dai contratti collettivi”). Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Articolo 2013 - Nuovo testo: PRESTAZIONE DI LAVORO IL MUTAMENTO DI MANSIONI NEL JOBS ACT Modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore Assegnazione del lavoratore a mansioni del livello inferiore Vengono mantenuti sia il livello di inquadramento che la retribuzione, salve indennità particolari collegate a particolari modalità di svolgimento della prestazione Ulteriori ipotesi di assegnazione del lavoratore a mansioni del livello inferiore Individuazione da parte del contratto collettivo, anche aziendale Modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e anche del trattamento retributivo Con accordi individuali stipulati in sede protetta o presso una commissione di certificazione Interesse del lavoratore a: conservazione del posto, acquisizione di una diversa professionalità o miglioramento delle condizioni di vita Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Articoli da 4 a 12 Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Part time Art. 4 (Definizioni) Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. Si intendono per: a) «tempo pieno» l'orario normale di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi; b) «tempo parziale» l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti inferiore a quello indicato nella lettera a); Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Part time Art. 4 (Definizioni) Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. Si intendono per: c) «PT orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; d) «PT verticale» quello in cui l'attività è svolta a tempo pieno, ma solo per periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno; e) «rapporto PT misto» quello che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d); Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Part time Art. 4 (Definizioni) f) «lavoro supplementare» quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato, e entro il limite del tempo pieno; g) «clausola flessibile» quella che consente al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; h) «clausola elastica» quella che consente al datore di lavoro, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 5 (Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale) Part time Art. 5 (Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale) Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario di svolgimento della stessa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al co. 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 6 (Lavoro supplementare e straordinario) Part time Art. 6 (Lavoro supplementare e straordinario) 1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5. 2. I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare e le conseguenze del suo superamento. 3. La prestazione di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore se non è regolamentata dal contratto collettivo, fermo quanto previsto dal comma 5. 4. I contratti collettivi possono prevedere una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta per il lavoro supplementare e possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sulla retribuzione indiretta e differita sia determinata convenzionalmente con una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora supplementare. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 6 (Lavoro supplementare e straordinario) Part time Art. 6 (Lavoro supplementare e straordinario) 5. Se il contratto collettivo non disciplina il lavoro supplementare: il datore può richiederne lo svolgimento in misura non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali concordate; spetta una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto del 15%, comprensiva di incidenza su istituti retributivi indiretti e differiti. 6. Nel part time verticale o misto è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 6, comma 7 (Clausole elastiche e flessibili) Part time Art. 6, comma 7 (Clausole elastiche e flessibili) 7. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire per iscritto clausole flessibili o elastiche. 8. I contratti collettivi stabiliscono: 1) condizioni e modalità con le quali il datore può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità con le quali il datore può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) limiti massimi di aumento della durata della prestazione; 4) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 6, comma 9 (Clausole elastiche e flessibili) Part time Art. 6, comma 9 (Clausole elastiche e flessibili) 9. Il datore di lavoro può esercitare il potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, nel rispetto di un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve le intese tra le parti, nonché riconoscendo al lavoratore le specifiche compensazioni nella misura o nelle forme fissate dai contratti collettivi. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 6, comma 10 (Clausole elastiche e flessibili) Part time Art. 6, comma 10 (Clausole elastiche e flessibili) Se il contratto collettivo non disciplina le clausole flessibili ed elastiche, le parti possono concordare, avanti alle commissioni di certificazione, clausole flessibili per la variazione della collocazione della prestazione e, nel part time verticale o misto, clausole elastiche per la variazione in aumento. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 6, comma 10 (Clausole elastiche e flessibili) Part time Art. 6, comma 10 (Clausole elastiche e flessibili) Tali clausole prevedono, a pena di nullità, condizioni e modalità con le quali il datore, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e aumentarne la durata, nonché la misura massima dell’aumento (massimo il 25% della normale prestazione annua a part time). In caso di modifiche dell’orario, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione oraria del 15%, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 6 (Clausole elastiche e flessibili) Part time Art. 6 (Clausole elastiche e flessibili) 11. Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del co. 8, lettera c), al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, co. da 3 a 5 (patologie oncologiche, figli minori o con handicap), o in quelle di cui all'articolo 10, co. 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (studenti), è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola flessibile o elastica. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 7 (Trattamento del lavoratore a tempo parziale) Part time Art. 7 (Trattamento del lavoratore a tempo parziale) 1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, ossia quello inquadrato nello stesso livello, per il solo fatto di lavorare a tempo parziale. 2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del preavviso in caso di dimissioni e licenziamento e quella del periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio se l'assunzione avviene con contratto a tempo parziale di tipo verticale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 8 (Trasformazione del rapporto) Part time Art. 8 (Trasformazione del rapporto) 1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare: il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 8 (Trasformazione del rapporto) Part time Art. 8 (Trasformazione del rapporto) 3. I lavoratori pubblici e privati affetti da PATOLOGIE ONCOLOGICHE O da GRAVI PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE INGRAVESCENTI, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica ASL, hanno DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PIENO IN LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE, ORIZZONTALE O MISTO. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 8 (Trasformazione del rapporto) Part time Art. 8 (Trasformazione del rapporto) 4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché se assiste un convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, cui è stata riconosciuta una invalidità del 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 8 (Trasformazione del rapporto) Part time Art. 8 (Trasformazione del rapporto) 5. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente: di età non superiore a 13 anni portatore di handicap ex art. 3 della legge n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 8 (Trasformazione del rapporto) Part time Art. 8 (Trasformazione del rapporto) 6. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 8 (Trasformazione del rapporto) Part time Art. 8 (Trasformazione del rapporto) 7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 6 (Trasformazione del rapporto) Part time Art. 6 (Trasformazione del rapporto) 8. In caso di assunzione di personale part time il datore deve darne tempestiva informazione ai dipendenti a tempo pieno occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche con comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti e deve considerare le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale dei dipendenti a tempo pieno. 9. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 9 (Criteri di computo dei lavoratori part time) 1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. Esempio: 18 + 20 + 24 Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Part time Art. 10, comma 1 (Sanzioni) Se manca la prova della stipulazione a tempo parziale, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto a tempo pieno, fermo per il periodo antecedente alla data della pronuncia il diritto alle retribuzioni e al versamento dei contributi per le prestazioni effettivamente rese. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Part time Art. 10, comma 2 (Sanzioni) Se nel contratto scritto non è determinata la durata della prestazione, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto a tempo pieno dalla sentenza. Se l'omissione riguarda solo la collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione part time con valutazione equitativa, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore, della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa , nonché delle esigenze del datore. Per il periodo antecedente alla sentenza, il lavoratore ha diritto, oltre alla retribuzione per le prestazioni rese, alla corresponsione di un emolumento a titolo di risarcimento del danno. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Part time Art. 10, comma 3 (Sanzioni) Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta a favore del dipendente il diritto, oltre alla retribuzione dovuta, la corresponsione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 11 (Disciplina previdenziale) Part time Art. 11 (Disciplina previdenziale) 1. La retribuzione minima oraria per il calcolo dei contributi si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimale giornaliero, e dividendo l'importo per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno. 2. Gli ANF spettano per intero se la prestazione settimanale ha durata non inferiore a 24 ore, anche cumulando le ore prestate in diversi rapporti. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale, gli ANF sono corrisposti dall'INPS. 3. La retribuzione dei lavoratori part time per l'assicurazione Inail è uguale alla retribuzione tabellare prevista dal contratto collettivo per il tempo pieno. La retribuzione è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione espressa in ore. La retribuzione minima oraria base di calcolo dei premi per l'assicurazione è stabilita con le modalità di cui al co. 1. 4. Per la determinazione del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità dei periodi a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi a tempo parziale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 12 (Part time nelle amministrazioni pubbliche) 1. Ai sensi dell'articolo 2, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli art. 10 (sanzioni) e 6 , co. 5 e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

IL LAVORO INTERMITTENTE Articoli 13 - 18 Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 13 (Definizione e casi di ricorso) Lavoro intermittente ART. 13 (Definizione e casi di ricorso) 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 13 (Casi di ricorso al lavoro intermittente) 2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni. 3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 13 (Casi di ricorso al lavoro intermittente) 4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’art. 16. 5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Lavoro intermittente ART. 14 (Divieti) 4. È vietato il ricorso al lavoro intermittente: a) per sostituire i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) ai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 15 (Forma e comunicazioni) Lavoro intermittente ART. 15 (Forma e comunicazioni) 1. Il contratto intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del preavviso di chiamata (minino 1 giorno lavorativo); c) trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista; d) forme e modalità, con cui il datore è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 15 (Forma e comunicazioni) Lavoro intermittente ART. 15 (Forma e comunicazioni) 2. Salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore deve informare con cadenza annuale le RSA o le RSU sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 15 (Forma e comunicazioni) Lavoro intermittente ART. 15 (Forma e comunicazioni) 3. Prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore deve comunicarne la durata alla DTL competente per territorio, con sms o e-mail. Con decreto del Ministro del lavoro possono essere individuate modalità applicative, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 16 (Indennità di disponibilità) Lavoro intermittente ART. 16 (Indennità di disponibilità) La misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 16 (Indennità di disponibilità) Lavoro intermittente ART. 16 (Indennità di disponibilità) 4. In caso di malattia o altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare tempestivamente il datore, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore, perde l’indennità di disponibilità per 15 giorni, diversa previsione del contratto individuale. 5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto. 6. Con D.M. è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale o ha usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 17 (Principio di non discriminazione) Lavoro intermittente ART. 17 (Principio di non discriminazione) 1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento meno favorevole del lavoratore di pari livello. 2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è riproporzionato alla prestazione effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio, congedi di maternità e parentali. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 18 (Computo del lavoratore intermittente) Lavoro intermittente ART. 18 (Computo del lavoratore intermittente) 1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Articoli da 19 a 29 Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) Contratto a termine Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi (no deroga del contratto collettivo per durata del singolo rapporto, si deroga per sommatoria di più rapporti). Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 19, comma 2 (Apposizione del termine e durata massima) Contratto a termine Art. 19, comma 2 (Apposizione del termine e durata massima) SALVE DIVERSE DISPOSIZIONI DEI CONTRATTI COLLETTIVI, eccetto le attività stagionali (art. 21, co. 2), la durata dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lavoratore, per effetto di successione di contratti, conclusi per svolgere QUALUNQUE MANSIONE e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 19, comma 2 (Apposizione del termine e durata massima) Contratto a termine Art. 19, comma 2 (Apposizione del termine e durata massima) Nel computo di tale periodo si contano i periodi di missione aventi a oggetto qualunque mansione, svolti tra gli stessi soggetti, nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato. Se il limite dei 36 mesi è superato, per effetto di un unico contratto o successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) Contratto a termine Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) 3. Fermo il comma 2, un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la DTL competente per territorio. In caso di mancato rispetto della procedura, o di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, esso si considera a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) Contratto a termine Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) 4. Con l’eccezione dei rapporti di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 5. Il datore informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le RSA ovvero la RSU, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa secondo le modalità definite dai contratti collettivi. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Contratto a termine Art. 20 (Divieti) 1. L'apposizione di un termine non è ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine, salvo che esso sia concluso per sostituire lavoratori assenti, assumere iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; c) presso unità produttive in cui operi una sospensione o una riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d) per i datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 2. IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI CUI SOPRA, IL CONTRATTO SI TRASFORMA IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. Valutazione rischi: specifica tipologia contrattuale Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 21, comma 1 (Proroghe e rinnovi) Contratto a termine Art. 21, comma 1 (Proroghe e rinnovi) Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 36 mesi, e comunque per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 21, comma 2 (Proroghe e rinnovi) Contratto a termine Art. 21, comma 2 (Proroghe e rinnovi) Se il lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con D.M. e nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi (anche aziendali). Fino all’adozione del nuovo D.M. continuano a trovare applicazione le norme del DPR 7.10.1963, n. 1525. Nuovo DM per le attività stagionali Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 21, comma 3 (Proroghe e rinnovi) Contratto a termine Art. 21, comma 3 (Proroghe e rinnovi) I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all’articolo 25, co. 2 e 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221: per 4 anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 dell’articolo 25 per le società già costituite. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 22 (Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine) Contratto a termine Art. 22 (Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine) Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al: 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro continui oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, od oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza di tali termini. 36 mesi + 50 giorni o no? Oggi 36 mesi + 30 giorni Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 23, co. 1 (Numero complessivo di contratti a termine) Contratto a termine ART. 23, co. 1 (Numero complessivo di contratti a termine) Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, arrotondando il decimale all’unità superiore se esso è eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. I datori che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare 1 contratto di lavoro a tempo determinato. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 23, co. 2 (Numero complessivo di contratti a termine) Contratto a termine ART. 23, co. 2 (Numero complessivo di contratti a termine) 2. Sono esenti dal limite di legge o contrattuale, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai CCNL anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; b) da start-up innovative per 4 anni da costituzione, o per il più limitato periodo ex art. 25 per le società già costituite; c) nelle attività stagionali di cui all’articolo 21, co. 2;
d) specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni (prima 55). Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 23, co. 3 (Numero complessivo contratti a termine) Contratto a termine ART. 23, co. 3 (Numero complessivo contratti a termine) 3. Il limite percentuale di cui al co. 1 non si applica ai contratti a termine tra università pubbliche o private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici o enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, assistenza tecnica alla stessa o coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura statali o enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e attività culturali, escluse le fondazioni di produzione musicale di cui al D.Lgs. 29.6.1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti a termine che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca cui si riferiscono. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Contratto a termine ART. 23, co. 4 e 5 (Numero complessivo di contratti a termine) 4. Nel caso in cui l’assunzione a termine avvenga in violazione del limite percentuale di cui al co. 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, è dovuta all’erario un’indennità onnicomprensiva di importo pari al 50% della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro. 5. I CCNL stipulati da AA.SS. nazionali comparativamente più rappresentative definiscono modalità e contenuti delle informazioni alle RSA o RSU sull’utilizzo del lavoro a termine. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 24, comma 1 (Diritti di precedenza) Contratto a termine ART. 24, comma 1 (Diritti di precedenza) Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 24, comma 2 (Diritti di precedenza) Contratto a termine ART. 24, comma 2 (Diritti di precedenza) Per le lavoratrici il congedo di maternità (art. 16, co.1, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151), usufruito nell'esecuzione di un contratto a termine presso lo stesso datore, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al co. 1. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al co. 1, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 24, comma 3 e 4 (Diritti di precedenza) Contratto a termine ART. 24, comma 3 e 4 (Diritti di precedenza) 3. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. 4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, co. 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto nei casi di cui ai co. 1 e 2 (non stagionali e congedo maternità), ed entro 3 mesi nei casi di cui al co. 3 (stagionali). Il diritto di precedenza si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 25 (Principio di non discriminazione) Contratto a termine ART. 25 (Principio di non discriminazione) 1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. 2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al co. 1, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da lire 154,94 euro a 1.032,91 euro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Contratto a termine ART. 26 (Formazione) 1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 27 (Criteri di computo) Contratto a termine ART. 27 (Criteri di computo) 1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 28 (Decadenza e tutele) Contratto a termine ART. 28 (Decadenza e tutele) 1. L’impugnazione del contratto a termine deve avvenire, ex co. 1 dell’art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Si applica anche il 2° comma dell’art. 6. 2. Nei casi di trasformazione del contratto, il datore deve pagare una indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con i criteri ex art. 8 della legge n. 604/1966. Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive per il periodo tra la scadenza del termine e la pronuncia con cui il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto. 3. Se i contratti collettivi prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà (6 mesi). Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 29, comma 1 (Esclusioni e discipline specifiche) Contratto a termine ART. 29, comma 1 (Esclusioni e discipline specifiche) Sono esclusi dal campo di applicazione di quanto sopra, i rapporti a termine: a) ex articolo 8, co. 2, della legge n. 223/1991 (assunzioni a termine dalla mobilità), fermi gli articoli 25 (non discriminazione) e 27 (criteri computo); b) tra i datori dell’agricoltura e operai a tempo determinato, come definiti dall’articolo 12, co. 2, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375; c) richiami in servizio dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 29, comma 2 (Esclusioni e discipline specifiche) Contratto a termine ART. 29, comma 2 (Esclusioni e discipline specifiche) Sono esclusi dal campo di applicazione di quanto sopra, i rapporti a termine: a) i contratti a termine con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a 5 anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’art. 2118 codice civile una volta trascorso un triennio; b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente; c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del SSN. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 29, comma 3 (Esclusioni e discipline specifiche) Contratto a termine ART. 29, comma 3 (Esclusioni e discipline specifiche) 3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni dell’articolo 19, commi da 1 a 3, e 21. 4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Somministrazione di lavoro Articoli da 30 a 40 Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Somministrazione ART. 30 (Definizione) 1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un somministratore autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 31, co. 1 (Somministrazione tempo INDETERMINATO) Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore se esso è uguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 31, co. 2 (Somministrazione tempo DETERMINATO) La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’art. 8, co 2, legge n. 223/1991 (mobilità), di soggetti disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 31, co. 3 e 4 (Informazione e PA) Somministrazione ART. 31, co. 3 e 4 (Informazione e PA) 3. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore. 4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Somministrazione ART. 32 (Divieti) 1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 legge n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, salvo che esso sia concluso per la sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; c) presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; d) da parte di datori che non abbiano fatto la valutazione dei rischi in applicazione delle norme di tutela salute e sicurezza dei lavoratori . Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 33 (Forma del contratto di somministrazione) 1. Il contratto di somministrazione è stipulato in forma scritta e contiene: a) estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) numero dei lavoratori da somministrare; c) eventuali rischi per la salute e la sicurezza e misure di prevenzione; d) data di inizio e durata prevista della somministrazione di lavoro; e) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; f) luogo, orario di lavoro e trattamento economico e normativo dei lavoratori. 2. Con il contratto di somministrazione l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 3. Tali informazioni, nonché data di inizio e durata prevedibile della missione, vanno comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto o dell'invio presso l'utilizzatore. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 34, co. 1 (Disciplina dei rapporti di lavoro) Somministrazione ART. 34, co. 1 (Disciplina dei rapporti di lavoro) In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto a tempo indeterminato . Nel contratto è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore per i periodi nei quali il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. La misura dell’indennità è prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e non è inferiore a quanto previsto con D.M. lavoro: l’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 34, co 2 (Disciplina dei rapporti di lavoro) Somministrazione ART. 34, co 2 (Disciplina dei rapporti di lavoro) In caso di assunzione a termine il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del Capo III per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione degli articoli 19 (co. 1, 2 e 3) 21, 23 e 24. Per la somministrazione a termine non vale: durata massima pari a 36 mesi; contratto in deroga presso la DTL; massimo 5 proroghe e rispetto delle pause intermedie; continuazione massima per 30 o 50 giorni; limite del 20% dei lavoratori rispetto all’organico; diritto di precedenza. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 34, co. 3 e 4 (Disciplina rapporti di lavoro) Somministrazione ART. 34, co. 3 e 4 (Disciplina rapporti di lavoro) 3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12.3.1999, n. 68. 4. Le disposizioni ex art. 4 e 24 L. n. 223/1991 non si applicano nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato, cui si applica l'art. 3 della legge n. 604/1966 (giustificato motivo oggettivo). Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Somministrazione Art. 35 (Tutela del lavoratore, potere disciplinare e regime della solidarietà) 1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni di base di lavoro e d'occupazione non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. 2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. 3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori del somministratore hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore della stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento è condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una certa anzianità di servizio. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 35, co. 4 (Tutela lavoratore, potere disciplinare e solidarietà) Somministrazione Art. 35, co. 4 (Tutela lavoratore, potere disciplinare e solidarietà) Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 35, co. 5 (Tutela lavoratore, potere disciplinare e solidarietà) Somministrazione Art. 35, co. 5 (Tutela lavoratore, potere disciplinare e solidarietà) Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 35 (Tutela del lavoratore, potere disciplinare e solidarietà) Somministrazione Art. 35 (Tutela del lavoratore, potere disciplinare e solidarietà) 6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300/1970. 7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni. 8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 36, co. 1 e 2 (Diritti sindacali e garanzie collettive) Somministrazione ART. 36, co. 1 e 2 (Diritti sindacali e garanzie collettive) 1. Ai lavoratori delle società o imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970. 2. Il lavoratore ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 36, co. 3 (Diritti sindacali e garanzie collettive) Somministrazione ART. 36, co. 3 (Diritti sindacali e garanzie collettive) Ogni 12 mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle RSA ovvero alla RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 37 (Norme previdenziali) Somministrazione ART. 37 (Norme previdenziali) Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, sono a carico del somministratore (inquadrato nel settore terziario). Sulla indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva per la disoccupazione ex articolo 25, co. 4, L. 21 dicembre 1978, n. 845. Gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sono determinati in relazione al tipo e rischio delle lavorazioni svolte. Premi e contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, per l’attività dell'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai somministrati, o sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa della lavorazione prestata dal somministrato, se presso l'impresa utilizzatrice essa non sia già assicurata. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici si applicano i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 38 (Somministrazione irregolare, eccetto la P.A.) 1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Supero dei limiti numerici somministrazione TD e TI ART. 38 (Somministrazione irregolare, eccetto la P.A.) 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, co. 1 e 2, 32 e 33, co. 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto alle sue dipendenze, dall'inizio della somministrazione. Supero dei limiti numerici somministrazione TD e TI Casi vietati (es. sostituzione scioperanti) Omessa indicazione nel contratto di: estremi autorizzazione, numero lavoratori da somministrare, rischi salute, data inizio e fine Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 38 (Somministrazione irregolare, eccetto la P.A.) 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 39 (Decadenza e tutele) Somministrazione ART. 39 (Decadenza e tutele) 1. Se il lavoratore chiede la costituzione del rapporto con l’utilizzatore si applica l’art. 6 L. n. 604/1966 e il termine (60 giorni) di cui al 1° comma di tale articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere l’attività presso l’utilizzatore. 2. Se il giudice accoglie la domanda, condanna il datore al risarcimento del danno al lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con i criteri indicati nell’art. 8 della L. n. 604/1966. Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, per il periodo compreso tra la data in cui egli ha cessato l’attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con cui il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Somministrazione ART. 40, co. 1 e 2 (Sanzioni) Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

APPRENDISTATO Articoli da 41 a 47 Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 41 (Definizione) 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani. 2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 41 (Definizione) 3. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 42, co. 1 (Disciplina generale) Apprendistato ART. 42, co. 1 (Disciplina generale) Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il PFI definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'art. 2, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 276/2003. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca, il PFI è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa. Al PFI, per la quota a carico dell’istituzione formativa, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Via obbligo del periodo di prova Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 42, co. 2 e 3 (Disciplina generale) Apprendistato ART. 42, co. 2 e 3 (Disciplina generale) 2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi, salvo quanto previsto dall’articolo 44, co. 5 (professionalizzante stagionale). 3. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme vigenti per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa. Via obbligo del periodo di prova Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 42, co. 4 (Disciplina generale) Apprendistato ART. 42, co. 4 (Disciplina generale) Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Via obbligo del periodo di prova Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 42, co. 5 (Disciplina generale) Apprendistato ART. 42, co. 5 (Disciplina generale) 5. Salvo quanto disposto dai co. da 1 a 4, la disciplina è rimessa ad accordi interconfederali o CCNL stipulati dalle AA.SS. più rappresentative, nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di retribuzione a cottimo; b) possibilità di inquadramento fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in base al CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o di stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio; c) presenza di un tutore o referente aziendale; d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali con i fondi paritetici interprofessionali; e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali; f) registrazione della formazione professionale nel libretto formativo del cittadino; g) possibilità di prolungare l’apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni; h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio. Via obbligo del periodo di prova Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 42, co. 6 (Disciplina generale) Apprendistato ART. 42, co. 6 (Disciplina generale) 6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare; f) ASPI in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, con effetto sui periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, co. 1, della legge 12.11.2011, n. 183. Via obbligo del periodo di prova Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 42, co. 7 (Disciplina generale) Apprendistato ART. 42, co. 7 (Disciplina generale) Il numero complessivo di apprendisti che un datore può assumere, direttamente o tramite agenzie di somministrazione, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso di lui. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle imprese artigiane per le si applica l’articolo 4 della legge 8.8.1985, n. 443. Via obbligo del periodo di prova Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 42, co. 8 (Disciplina generale) Apprendistato ART. 42, co. 8 (Disciplina generale) Fermo che il CCNL può individuare limiti diversi, solo per datori che hanno almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto al termine dell’apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dello stesso datore. Esclusi dal computo: rapporti cessati nel periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Se non è rispettata tale percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di 1 apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Via obbligo del periodo di prova Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore) 1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. 2. Possono essere assunti con il contratto di cui al co. 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore) 3. Fermo l’art. 46, co. 1 (standard formativi definiti con DM), la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica (ecc.) è rimessa alle regioni e alle province di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato per la qualifica è rimessa al Ministero del lavoro. 4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio ex art. 41, co. 3, i datori possono prorogare fino a 1 anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al co. 1, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’art. 15, co. 6, del D.Lgs. n. 226/2006. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino a 1 anno anche se, al termine dei percorsi l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore) 5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a 4 anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal 2° anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. E’ abrogato il co. 2 dell’art. 8-bis del D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito dalla legge 8.11.2013, n. 128. Sono, fino alla conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a 2 anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di cui all’art. 6, co. 5, del DPR 15.3.2010, n. 87. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore) 6. Il datore che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica, sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce contenuto e durata dei suoi obblighi formativi, secondo lo schema definito con il DM ex art. 46, co. 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome. Nell’apprendistato che si svolge nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il 2° anno e al 50% per il 3° e 4° anno, e per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore) 7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 8. Per le regioni e le province di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore) 9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 44, co. 1 (Apprendistato professionalizzante) Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, in apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ex D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal 17° anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle AA.SS. nazionali più rappresentative. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 44, co. 2 (Apprendistato professionalizzante) Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni o 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 44, co. 3 (Apprendistato professionalizzante) La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore, è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e province di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali, tenuto conto del titolo di studio e competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano 20 febbraio 2014. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 45, co. 1 (Apprendistato alta formazione e ricerca) Possono essere assunti in tutti i settori, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, il conseguimento di titoli di studio universitari e alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori ex art. 7 del DPCM 25.1.2008, e per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 45, co. 2 (Apprendistato alta formazione e ricerca) Il datore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità della formazione a carico del datore, secondo lo schema definito con decreto ex art. 46, co. 1. Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili a ogni studente per la formazione a carico del datore entro il massimo di 60, anche in deroga al limite ex art. 2, co. 147, D.L. 3.10.2006, n. 262 (conv. da legge 24.11.2006, n. 286): principi e modalità di attribuzione dei crediti sono definiti con il decreto ex art. 46, co. 1. La formazione esterna è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, superare il 60% dell’orario ordinamentale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 45, co. 3 (Apprendistato alta formazione e ricerca) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 45, co. 4 e 5 (Apprendistato alta formazione e ricerca) 4. La regolamentazione e durata dell’apprendistato per attività di ricerca o alta formazione è rimessa alle regioni e province di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni dei datori e lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, università, istituti tecnici superiori e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione di attività imprenditoriali, lavoro, formazione, innovazione e trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al co. 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 46 (Standard professionali e formativi e certificazione competenze) 1. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del Ministro dell’economia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 226 del 2005. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 46 (Standard professionali e formativi e certificazione competenze) 2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013, è di competenza del: datore, nell’apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; istituzione formativa o ente di ricerca cui appartiene lo studente, nell’apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 46 (Standard professionali e formativi e certificazione competenze) 3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e professionali è istituito presso il Ministero del lavoro, il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17.2.2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, le associazioni dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Apprendistato ART. 46 (Standard professionali e formativi e certificazione competenze) 4. Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 47, co. 1 (Disposizioni finali) Apprendistato ART. 47, co. 1 (Disposizioni finali) In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione a carico del datore, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità degli art. 43, 44 e 45, il datore deve versare la differenza tra contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto a fine apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Ove rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 47, co. 2 (Disposizioni finali) Apprendistato ART. 47, co. 2 (Disposizioni finali) 2. Per la violazione della disposizione di cui all’art. 42, co. 1 (forma scritta contratto e PFI), nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’art. 42, co. 5, lettere a) (divieto cottimo), b) (inquadramento) e c) (tutor), il datore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1.500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e forme ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. L’autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 legge 24.11.1981, n. 689, è la DTL competente. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 47, co. 3 (Disposizioni finali) Apprendistato ART. 47, co. 3 (Disposizioni finali) 3. Salve diverse previsioni di legge o contratto collettivo, gli assunti in apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 47, co. 4 (Disposizioni finali) Apprendistato ART. 47, co. 4 (Disposizioni finali) Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi si applicano, in deroga all'art. 42, co. 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, co. 9, della legge n. 223/1991, e l'incentivo di cui all'art. 8, co. 4, della medesima legge. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali) Apprendistato ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali) 5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'art. 44, co. 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con DPCM, su proposta del Ministro per la semplificazione e del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali) Apprendistato ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali) 7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del co. 4 (beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ). 8. I datori che hanno sedi in più regioni o province autonome possono far riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono accentrare le comunicazioni di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 nel servizio informatico dove è la sede legale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali) Apprendistato ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali) 9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 10. Con successivo decreto, ai sensi dell’art. 1, co. 4, lettera a), della legge 10.12.2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Lavoro Accessorio Articoli da 48 a 50 Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Lavoro accessorio ART. 48, co. 1 (Definizione e campo di applicazione) Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono ATTIVITÀ LAVORATIVE DI NATURA SUBORDINATA O AUTONOMA che non danno luogo, con riguardo alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro in un anno civile, rivalutati ogni anno in base all’indice ISTAT. Fermo il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività possono essere svolte a favore di ogni singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Lavoro accessorio ART. 48 (Definizione e campo di applicazione) 2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite totale di 3.000 euro per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 48 (Definizione e campo di applicazione) Lavoro accessorio ART. 48 (Definizione e campo di applicazione) 3. Le disposizioni di cui al co. 1 si applicano in AGRICOLTURA: a) alle attività di natura occasionale rese nelle attività agricole stagionali effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti ex articolo 34, co. 6, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro), che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

7. Resta fermo l’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Lavoro accessorio ART. 48 (Definizione e campo di applicazione) 4. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli sul contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno. 5. I compensi percepiti dal lavoratore accessorio sono computati per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 6. È VIETATO IL RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO NELL’AMBITO DEGLI APPALTI, SALVE SPECIFICHE IPOTESI INDIVIDUATE CON D.M. LAVORO, sentite le parti sociali, entro 6 mesi. 7. Resta fermo l’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Lavoro accessorio ART. 49, co. 1 (Disciplina del lavoro accessorio) Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano solo con modalità telematiche 1 o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni accessorie il cui valore nominale è fissato con D.M. lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Lavoro accessorio ART. 49, co. 2 (Disciplina del lavoro accessorio) 2. In attesa della emanazione del decreto di cui al co. 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Lavoro accessorio ART. 49, co. 3 (Disciplina del lavoro accessorio) 3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 49, co. 4 e 5 (Disciplina del lavoro accessorio) 4. Il prestatore accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al co. 7, dopo l’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 5. Fermo il co. 6, il concessionario paga le spettanze alla persona che presenta i buoni, versando per suo conto i contributi alla gestione separata Inps ex art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e contro gli infortuni all’INAIL al 7%, e trattiene l’importo autorizzato dal D.M., a titolo di rimborso spese. La percentuale dei contributi può essere rideterminata con D.M. lavoro in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata INPS. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Lavoro accessorio ART. 49, co. 6, 7 e 8 (Disciplina del lavoro accessorio) 6. In considerazione delle particolari condizioni sociali di soggetti, correlate a disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati in progetti promossi da PA, il Ministro del lavoro può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. 7. Il Ministro del lavoro individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro. 8. Fino al 31 dicembre 2015 è valida la previgente disciplina per l’uso dei buoni per lavoro accessorio già chiesti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

ART. 50 (Coordinamento informativo a fini previdenziali) Lavoro accessorio ART. 50 (Coordinamento informativo a fini previdenziali) 1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all’articolo 49, l’INPS e l’INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco Norme abrogate Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 55 – Abrogazioni e norme transitorie 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (part time); b) il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, salvo quanto previsto al co. 2 (l’articolo 2 del D.Lgs. n. 368/2001 è abrogato dal 1° gennaio 2017: trasporto aereo e poste) e fermo restando quanto disposto dall’articolo 9, co. 28, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 (contratto a termine per le PA); Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 55 – Abrogazioni e norme transitorie 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: c) l’art. 3-bis, del D.L. 11.6.2002, n. 108, convertito dalla legge 31.7.2002, n. 172 (aeroporti); d) gli art. 18, co. 3 e 3-bis (sanzioni somministrazione), da 20 a 28 (somministrazione), da 33 a 45 (intermittente e job sharing), nonché da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003 (accessorio); e) l’articolo 3, co. 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 obblighi di sicurezza nella somministrazione); Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 55 – Abrogazioni e norme transitorie 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: f) l’art. 32, co. 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole «è fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (impugnazione del contratto a termine); g) il decreto legislativo 14.9.2011, n. 167, salvo quanto disposto dall’articolo 47, co. 5 (operatività della disciplina regionale in assenza di offerta formativa pubblica); Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 55 – Abrogazioni e norme transitorie 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: h) l’articolo 1, co. 13 (indennizzo contratti a termine) e 30, della legge n. 92/2012: i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 c.c., si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, co. 2, lettera a), del D.Lgs. n. 276/2003. i) l’articolo 28, co. da 2 a 6, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 121/2012 (contratto a termine nelle start up innovative); Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco

Art. 55 – Abrogazioni e norme transitorie 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: l) l’articolo 8-bis, co. 2, del D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito dalla legge 8.11.2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati (programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016); m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso introdotta. IL DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE. Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco