Il regime fiscale di utili e dividendi

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Il regime fiscale di utili e dividendi Art. 89 TUIR

Ratio dell’intervento legislativo: …. Ratio dell’intervento legislativo: tassare il rd al momento della produzione quindi in capo al soggetto che lo produce (società) e non a capo del soggetto destinatario effettivo – potenziale dello stesso (socio) I due sistemi – pex e regime utili e dividendi – sono strettamente connessi tra loro: infatti corollario del regime pex è l’eliminazione del credito d’imposta che nel sistema precedente garantiva neutralità della tassazione al soggetto erogante

…. Sistema previgente → con il cr d’imposta si aveva neutralità della tassazione a capo del soggetto erogante che produce il rd stesso l’imposizione sulla società era solo un acconto della tassazione definitiva sulla parte di rd distribuito al socio

…. Pex e regime interessi dividendi → tassazione sul reddito nella fase della sua produzione (quindi a capo della società) attraverso l’esclusione – parziale – nella fase di distribuzione del rd e con esenzione - parziale – della sua distribuzione mediata attraverso le plusvalenze realizzate con il trasferimento delle partecipazioni

…. La riforma si giustifica sotto vari punti di vista: 1) per esigenze di modernizzazione delle imposizione sulle società e di armonizzazione rispetto ad altri Paesi dell’area UE 2) per ridurre la creazione di holding in altri paesi che già adottavano l’esenzione delle plusvalenze da partecipazione (vedi la Germania) 3) per i problemi di illegittimità rispetto al diritto comunitario: disparità di trattamento per i dividendi erogati a soci residenti e non residenti : solo ai primi era riconosciuto il cr d’imposta 4) per evitare doppia imposizione sugli utili: prima a capo della società e quindi nella fase della produzione del rd poi a seguito di cessioni da partecipazione quando il rd non distribuito si realizza in plusvalenze

Evoluzione storica fino all’attuale regime Irpeg quando la società di capitali distribuiva il rd prodotto, sotto forma di dividendi, tale rd era assoggettato a tassazione in capo al socio → si realizzava una doppia tassazione: in capo alla società al momento del realizzo in capo al socio al momento della distribuzione per problemi di illegittimità rispetto al diritto comunitario e di competitività del sistema italiano ↓

…. Nel 1977 L. n. 904 introduce il cr d’imposta sui dividendi : - si tassa il rd in capo al socio – percettore - la tassazione sulla società soggetto erogante è solo a titolo di acconto – anticipazione dell’obbligazione definitiva che sarà poi determinata in capo al socio e sarà effettuata in base alla sua capacità contributiva Tale sistema è stato poi modificato con L. n. 649/1983 - per evitare che il socio potesse usufruire del cr d’imposta anche quando per regimi di esenzione o agevolazione, l’imposta non fosse pagata o fosse pagata in misura ridotta - si introduce la maggiorazione di conguaglio - poi sostituita nel 1997 con riforma Visco dal sistema dei “canestri d’imposta”

…. Da notare che - con il cr d’imposta non si teneva conto di eventuali utili distribuiti ma non assoggettati ad IRPEG in capo alla società perché rd esenti, esclusi, per regimi forfettari, …. - così si introduce la maggiorazione di conguaglio = prelievo compensativo a capo della società pari proprio a cr d’imposta spettante al socio ma problema: si vanificava indiscriminatamente, al momento della distribuzione dell’utile, qualsiasi agevolazione applicabile alla società Così con D. Lgs 467/1997 - si abolisce tale meccanismo

…. - si introduce il principio per cui la società può attribuire ai soci cr d’imposta solo nei limiti dell’IRPEG pagata dalla società, oltre tali limiti i dividendi saranno erogati senza cr d’imposta - in tal modo si vanificavano le agevolazioni IRPEG applicabili alla società stessa - occorrevano correttivi per escludere l’erogazione di rimborsi per imposte mai pagate dalla società

…. Così viene introdotto il cr d’imposta limitato pari ad una detrazione d’imposta senza diritto al rimborso delle eccedenze a fronte dell’IRPEG che la società ha risparmiato per varie ragioni (imposta sostituiva su operazioni societarie, esenzione di dividendi provenienti da Pesi UE, …) Quando non è previsto nemmeno il cr d’imposta limitato : l’agevolazione della società che distribuisce dividendi viene recuperata negando cr d’imposta al socio che percepisce utili non tassati

…. Quindi quando concorrono alla formazione del rd utili distribuiti da società ed enti soggetti passivi IRPEG al contribuente si riconosce un credito d’imposta pari ad una determinata % (variabile a seconda dell’aliquota IRPEG) tale da rendere neutra la tassazione in capo alla società erogante Meccanismo: base imponibile = dividendo percepito dal socio incrementata del cr d’imposta relativo ricostituendo l’originaria base imponibile IRPEG in relazione alla frazione di utile distribuito

…. Si realizzavano così due livelli di tassazione: 1) in capo alla società : commisurata al rd da questa prodotto e tale fino alla distribuzione degli utili 2) in capo al socio-percettore sulla quota di utili distribuiti: l’imposta veniva ricalcolata a capo di questo - pertanto il prelievo era sganciato dalle imposte calcolate dalla società stessa e e dipendeva dalla situazione soggettiva di ogni socio (in base alle aliquote, deduzioni, detrazioni applicabili, ….) : quindi elevato grado di precarietà → la situazione soggettiva del socio poteva ridimensionare o annullare la precedente imposizione sulla società - non si aveva la definitività del prelievo - tale regime basato sull’imputazione al socio prevedeva poi la tassazione delle plusvalenze e la detassazione delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni

…. in tal modo: - se la società aveva un utile: il sistema era penalizzante per il socio: in caso di cessione della partecipazione → doppia tassazione: in capo alla società al momento della produzione degli utili poi al mom della cessio della partecipazione e del realizzo della plusvalenza - in caso di perdite e minusvalenze: doppia deducibilità: della perdita realizzata dalla società e della minusvalenza subita dal socio Ma tale sistema era penalizzante solo in apparenza : - l’imposta sulle plusvalenze era elusa soprattutto dai grandi gruppi che localizzavano le proprie holding in Paesi in cui vi era l’esenzione delle plusvalenze - si usava in modo strumentale la deducibilità delle minusvalenze

…. Con il cr d’imposta si evitava la doppia imposizione dei rd societari ma non la doppia tassazione in fase di cessione delle partecipazioni e realizzo di plusvalenze Tuttavia 2 elementi hanno attenuato la doppia imposizione 1) ripetuti interventi normativi su plusvalenze (aliquote ridotte, imposte sostitutive) → si riduce tassazione su plusvalenze 2) dedurre da base imponibile i costi connessi alla plusvalenze con un risparmio fiscale

…. Problema del sistema : facilità di manovre elusive 1) i soggetti residenti potevano, attraverso sub holding olandesi create ad hoc, godere di un’esenzione sulle partecipazioni detenute da tali soggetti e operanti in regime di esenzione ciò grazie alle Convenzioni internazionali, alla Direttiva madre-figlia e alle differenze tra i Paesi UE il vantaggio si realizzava quando le partecipazioni incorporanti le plusvalenze venivano cedute tramite la subholding, operante in regime di esenzione 2) operazioni infragruppo che consentivano compensazione di utili e perdite, anche senza regime del consolidato : recuperando cr d’imposta sui dividendi, gli utili distribuiti dalle controllate in attivo e compensando le perdite della controllante.

Riforma Obiettivi e motivazioni, come da relazione governativa d’accompagnamento alla Riforma Tremonti : a) constatazione di un elevato grado di competitività del sistema caratterizzato da una forte globalizzazione economica, che rende meno appetibili, sotto il profilo della localizzazione delle imprese, i Paesi caratterizzati da forme di fiscalità non neutrali; b)necessità di coniugare le pur dichiarate esigenze di gettito con quelle di adeguamento, omogeneità ed armonizzazione in ambito comunitario, nonché di evitare la doppia imposizione giuridica e contenere quella economica; c) necessità di semplificazione di un sistema caratterizzato da un elevato grado di complessità della legislazione, improntata ad una tecnica normativa che privilegia disposizioni di tipo casistico a norma di carattere generale.

…. Tassazione dividendi e plusvalenze : rapporto soci – società rilevante per evitare duplicazioni d’imposta Occorre - evitare che lo stesso indice di cap contributiva (produzione del rd da parte della società che è diverso dal soggetto percettore e a cui questa cap poi si riferisce) sia soggetto a doppia imposizione - evitare la sottrazione, attraverso comportamenti elusivi, da imposizione di capacità contributiva

…. Ma a fronte di ciò non si capisce perché - il sistema varia a seconda del sogg percettore (società, ente non commerciale, persona fisica) o della natura della partecipazione (qualificata e non) - scelta del regime di tassazione (per es trasparenza) legata a vincoli soggettivi e/o quantitativi della partecipazione posseduta

…. Il metodo adottato è quello dell’esenzione o meglio esclusione (mentre in precedenza valeva quello dell’imputazione) Si accentua il carattere reale dell’imposta: legata più alla produzione del rd che alla persona del percettore Ma gli obiettivi non coincidono poi con questi nuovi regimi : ci sono cioè incongruenze tra gli obiettivi della riforma e gli istituti introdotti ex novo o riformati → lo stesso regime – pex / non pex – favorisce arbitraggi fiscali, manovre elusive …

…. Infatti non sempre gli interventi suddetti portano a semplificazione, eliminazione doppia imposizione e riduzione della pressione fiscale: 1. non si ha semplificazione se il regime di tassazione dei dividendi varia al variare del soggetto percettore: - socio = soggetto passivo IRES o ente non commerciale → esenzione per il 95% e tassazione per il 5% disparità di trattamento se la società soggetta ad IRES che detiene la partecipazione può applicare il regime della trasparenza o il consolidato

…. - se socio = persona fisica → duplice regime: partecipazione qualificata : gli utili concorrono nella misura del 49,72% del loro ammontare partecipazioni non qualificate : prelievo integrale ma con imposta sostitutiva del 12,50% - se socio = imprenditori individuali o soc di persone → dividendo concorre nella misura del 49,72% a prescindere dal fatto che la partecipazione sia qualificata o meno

…. 2. non si spiega neppure la diversità di trattamento a seconda della natura giuridica del percettore se rd è percepito da società : esenzione quasi integrale se rd percepito da società di persone o persona fisica : il beneficio si riduce notevolmente e il prelievo è più gravoso rispetto a quello delle società e del sistema precedente

Norma di riferimento: art. 89 TUIR Dividendi ed interessi “ Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, co VII, dalle società ed enti di cui all’art. 73, I co, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare. la stessa esclusione si applica ……………”

ambito di applicazione …. ambito di applicazione - con la riforma si amplia la nozione di utile da partecipazione : tale regime è esteso anche a nuove categorie di azioni nuovi strumenti finanziari - sono trattati diversamente, invece, le remunerazioni delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari comunque denominati che, ex art. 44 lett. c), “non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente, dell’affare in relazione al quale siano stati emesse, né il controllo sulla gestione della stessa” - in tale regime dunque rientrano tutti i proventi caratterizzati da funzione di remunerazione dell’apporto in società

…. In particolare dunque rientrano nel regime di tassazione dei dividendi: 1) utili distribuiti pro quota ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione 2) altri proventi relativi a titoli considerati similari alle azioni ex art. 44, II co, lett. a) del TUIR “la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi”

…. 3) le remunerazioni di titoli e strumenti finanziari qualora garantiscano direttamente o indirettamente la partecipazione ai risultati dell’impresa che, ai sensi dell’art. 109, IX co, lett. a), sono indeducibili dal rd d’impresa della società emittente (per evitare doppie imposizioni) 4) contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o con apporto misto (cap e lavoro). In tal caso: - è sufficiente che vi sia un apporto di capitali da parte dell’associato, anche se misto - per garantire neutralità nella scelta tra strumenti alternativi che consentano di trasferire gli utili fuori dall’impresa

…. 5) gli interessi relativi alla quota di finanziamenti, direttamente erogati da soci qualificati (= detentori di quota di cap pari o sup al 25%) o da loro parti correlate che eccedano la soglia max di indebitamento (pari al rapporto debt/equity fissato secondo le nuove disposizioni Thin Capitalization)

…. Regime di tassazione: - metodo dell’esenzione anzi dell’esclusione con il fine di evitare la doppia imposizione anche se comunque l’esclusione in parola non è mai integrale - il regime di tassazione dei dividendi è diverso a seconda del soggetto percettore:

…. 1) percettore =soggetto passivo IRES il provento è tendenzialmente escluso da tassazione 2) percettore = in via immediata o mediata soggetto passivo IRPEF (quindi rispettivamente persona fisica o società di persone) il provento è escluso parzialmente con conseguente problema di doppia imposizione

…. Pertanto lo stesso provento subirà un trattamento diverso se percepito da due imprenditori, di cui uno soc di cap (soggetto IRES) e l’altro impresa individuale (soggetto IRPEF) Per le persone fisiche il trattamento della partecipazione – non qualificata - è diverso a seconda che la stessa partecipazione rientri o meno in un’attività d’impresa svolta professionalmente

…. Quindi Dividendi percepiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa (impresa individuale) in relazione a partecipazioni che rientrano nell’attività stessa d’impresa = parziale esclusione sul 50,28% del loro ammontare Dividendi percepiti da società di persone (snc e sas) sono per presunzione assoluta rd d’impresa e quindi tassati secondo il regime delle imprese individuali

…. Dividendi percepiti da persona fisica al di fuori di attività d’impresa, occorre distinguere tra partecipazioni qualificate e non qualificate occorre precisare quando la partecipazione è qualificata ex art. 67, comma I, lett c) in base a 2 parametri: 1. in relazione alla % dei diritti di voto → quando attribuisca una % di diritti di voto sup al 2% (se titoli negoziati in mercati regolamentati) o al 20% negli altri casi 2. in base al valore del patrimonio netto → partecipazione rispetto al patrimonio sup al 5% o al 25% (considerato il valore del patrimonio netto contabile da ultimo bilancio approvato)

…. pertanto - se la partecipazione, da cui deriva il dividendo, non è qualificata = artt. 47 TUIR e 27 DPR n. 600/1973 → imposta sostitutiva con ritenuta pari al 12,50% del dividendo erogato quindi senza differenze rispetto al sistema precedente la riforma, se non per il fatto che prima si poteva scegliere tra includere il dividendo tra gli altri rd da dichiarare (con cr d’imposta) e non includerlo tassandolo con un’imposta sostitutiva oggi, invece, solo imposta sostitutiva

…. Dividendi da partecipazione in società non residenti detenute da soggetto residente se la partecipazione rientra nell’attività d’impresa (a prescindere che sia qualificata) = il dividendo concorre alla formazione del rd ma nella misura del 49,72% (ex art. 1 D.M. 2/4/2008 emanato in base alla Legge n. 244/2007 finanziaria 2008) partecipazioni estere non qualificate e non in regime d’impresa = ritenuta del 12,50% ma con una differenza : la ritenuta è operata al netto delle imposte o ritenute già applicate all’estero

Regime dei dividendi distribuiti a società ed enti soggetti all’IRES esclusione da tassazione per il 95% dell’ammontare dei dividendi – tassazione del 5% Esclusi da tale regime: - dividendi provenienti da società o enti residenti in Paesi e negli Stati e territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni o hanno un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano - distribuzione di utili assimilati ai dividendi come ad es i proventi da strumenti partecipativi assimilati, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza …..

…. La tassazione del 5% si giustifica con l’esigenza di mantenere il beneficio dell’integrale deducibilità dei costi di gestione dalla partecipazione Anche se in tal modo - per il 5% si ha una doppia imposizione la cui eliminazione era uno degli obiettivi della riforma - inoltre il prelievo (e la doppia imposizione) può aumentare in caso di catene societarie (quando il socio è a sua volta partecipato da altra società) man mano che per effetto di queste si allontana l’utile dal soggetto che lo ha prodotto

…. pertanto per evitare la doppia imposizione - fino 31/12/2007 : si poteva optare per il consolidato o il regime della trasparenza (se in presenza dei presupposti) - con Finanziaria per il 2008 si può usufruire di tale beneficio solo optando per il regime della trasparenza

Regime per utili da partecipazione in società ed enti non residenti Art. 89, III comma, regime dei dividendi interni esteso anche a quelli che derivano da partecipazioni in società o enti non residenti eccezione: partecipata risiede in Stati, Paesi e territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni pertanto in tal caso regime del totale assoggettamento – senza esclusione de 95% concessa a partecipazioni relative a Stati e Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni

…. Totale assoggettamento anche per - utili relativi a contratti ex art 109, comma IX, lett. b) (associazione in partecipazione) che non hanno i requisiti di cui all’art. 44, comma II, lett. a) (quando cioè non si ha che la remunerazione è totalmente indeducibile nella determinazione del rd nello Stato estero di residenza del soggetto erogante) - soggetti che redigono il bilancio secondo gli IAS

Regime degli utili percepiti da enti non commerciali residenti Regime di esclusione del 95% a prescindere che la partecipazione sia o non sia in regime d’impresa

…. In conclusione: - spesso gli strumenti introdotti non sono funzionali agli obiettivi che il legislatore si proponeva - l’aspetto più importante della riforma è il criterio di imputazione : tassazione dei rd erogati dalla società - addirittura con Finanziaria per il 2008 si aumenta l’ambiguità del regime doppio: pex – non pex non si riesce ad evitare manovre elusive (dividend washing)