Regolamento CLP (prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sui luoghi di lavoro) Segnaletica di sicurezza evoluzione normativa ed armonizzazione comunitaria: in questa relazione più che parlare di segnali e loro utilizzo farò un cenno sullo stato dell’arte fino ad ottobre 2012 Parlerò della relazione esistente fra i diversi enti di normazione per determinare l’importanza della nuova norma UNI EN ISO 7010 ed il suo reale significato per il sistema sicurezza Concluderò con alcuni esempi relativi al settore antincendio e nel farlo risponderò ai quesiti che normalmente mi vengono posti in queste occasioni Milano Luglio 2015 A cura di Ivan Montanari
Le regole gioco si integrano sempre di più ISO TC 145/sc2 CEN Policy Direttiva 92/58 (revisione 2014) più CLP 1 giugno 2015 WG1 WG2 WG3 Direttiva 89/391 ISO3864-1 Principi generali ISO3864-2 Prodotti ISO 16069 SWGS Decreto Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 Unico Testo Normativo Titolo V e allegati da XXIV a XXXII ISO 7010 Simboli recepiti in Europa ed in Italia come UNI EN ISO 7010:2012 UNI 7543-1-2-3 Recepito parziale ISO3864-1 La struttura legislative e normativa che regolamenta lo stato dell‘arte in Italia e composto dalla direttiva Europea 92/58 recepita con il decreto legislativo 493 del 14 agosto 1996; questa parte legislativa e’ supportata dalla normativa nazionale di settore UNI 7543-1-2 che recepisce parzialmente la norma ISO 3864-1; cio’ che e’ interessante conoscere e’ che questa nrma ISO e’ stata elaborata da un gruppo di lavoro internazionale che dipende da un sottocomitato all’interno del quale un altro gruppo di lavoro ha elaborato una norma specifica per i percorsi di emergenza e le vie di uscita di sicurezza che la norma riassume con l’acronimo inglese SWGS (Safety way guidance system). UNI 7544 Divieto (ritirate in parte) UNI 7547 Obbligo (ritirate Tutte) UNI 7545 Avvertimento ( ritirate in parte) UNI 7546 Salvataggio & Antincendio (ritirate in parte) 2
Regolamento CLP (prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sui luoghi di lavoro) DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 allegato I punto 12 è sostituito dal seguente: Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 all’allegato II, la sezione 3.2 è così modificata: a) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato; è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «(***) Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente all’allegato III, punto 5, secondo comma, per indicare i depositi di sostanze miscele pericolose»;
DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 - l’allegato III è così modificato: a) la sezione 1 è sostituita dalla seguente «1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 l’allegato III è così modificato: a) la sezione 1 è sostituita dalla seguente L’etichettatura di cui al primo comma può essere: — sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato II, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008; — completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi; — completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose»
Cosa non è cambiato del DECRETO 81/2008 (allegato XXVI) 4. L’etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3*, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte. 4. Il colore distintivo di base deve essere ripetuto ad intervalli e deve essere posto in modo particolare nelle vicinanze delle valvole, dei raccordi, degli incroci , dei giunti, delle apparecchiature di servizio, delle paratie, degli attraversamenti di muri e d in ogni altra posizione dove possa essere necessaria. (UNI 5634-1997 2.2 sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi) 1= sezione modificata; 2= La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue: sul lato visibile o sui lati visibili; in forma rigida, autoadesiva o verniciata; 3 = all’etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all’ALLEGATO XXV, punto 1.4 e le condizioni di impiego di cui all’ALLEGATO XXV, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circ. 30 giugno 2011, n. 14877 - Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Reg. n. 1907/2006, del Reg. n. 1272/2008 e del Reg. n. 453/2010 nell'ambito della normativa vigente (d.lgs 81) 9. La necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP. L'Allegato XXVI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che indica le prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni, già prevede l'applicazione del CLP nel richiamo alle successive modifiche ed integrazioni alle normative sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura. Nel caso in cui, invece, ci si riferisca alla possibilità di sostituire la segnaletica con cartelli di avvertimento, secondo l'Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che tale applicazione non sempre risulta essere corrispondente ai nuovi pittogrammi. Ad esempio il simbolo " ! " nell'Allegato XXV indica "pericolo generico", mentre nel CLP esso indica "pericoli per la salute" (Tossicità Acuta Categoria 4, Irritazione per la pelle e per gli occhi età). Pertanto, potranno coesistere, almeno fino a quando il Regolamento CLP non sarà a regime (1° Giugno 2015), segnaletica di sicurezza in base agli Allegati citati ed alle nuove prescrizioni del CLP. Roma, 20 Aprile 2011
SDS: dal segnale ai DPI
Grazie per l’attenzione