IL LAVORO IN COOPERATIVA Tirocinio Formazione/Orientamento Confcooperative Siena ITC Sallustio Bandini 2006/2007 Tirocinante: Vanessa Caliani Tutor aziendale: Cinzia Collodi Tutor scolastico: Irene Bernardis Referente progetto: Caterina Cicchella Ciao!!!
Le cooperative possono definirsi associazioni autonome di persone che si uniscono volontariamente per collaborare e cioè per operare assieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo comune. Lo scopo può essere di tipo economico,sociale e culturale. A differenza delle imprese che hanno finalità di lucro le società cooperative sono imprese che hanno scopo mutualistico ovvero si propongono di arrecare un beneficio comune ai soci. Le cooperative possono avere molte finalità,ma quelle di lavoro sono Individuabili in tre tipologie: coop.di produzione e lavoro; coop.di produzione e lavoro; coop.sociale; coop.sociale; coop.della piccola pesca. coop.della piccola pesca.
A differenza di quanto avveniva con la precedente normativa, laddove il rapporto di lavoro formava un tuttuno con quello societario e quindi il socio veniva già ammesso in cooperativa in qualità di lavoratore, la Legge 142/2001 ha introdotto il principio dello scambio ulteriore. In base a questultimo la prestazione del socio lavoratore si inquadra nellambito di due rapporti distinti: uno sociale, diretto a creare unimpresa che procuri lavoro ai soci e ad assicurare agli stessi la ripartizione del guadagno, laltra di mera prestazione di lavoro retribuito e subordinato alle dipendenze della cooperativa.
Il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente allinstaurazione del rapporto associativo,un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con il quale contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Occorre cioè prima ladesione alla società poi la scelta del rapporto. Pertanto per divenire soci lavoratori occorre attuare un doppio passaggio: 1.Aderire alla cooperativa in qualità di socio; 2.scegliere, anche in seguito, la tipologia del rapporto di lavoro, tra dipendente, autonomo,qualsiasi forma ivi compresa la collaborazione coordinata/continuativa. La legge in questo modo scindendo le due posizioni, consente che il socio possa essere ammesso in cooperativa in attesa che si presentino occasioni di lavoro, e solo quando queste ultime si concretizzeranno,verrà instaurato lulteriore rapporto di lavoro (art.1 legge 142/200 come riformata dalla L.30/2003).
Lesercizio dei diritti sindacali di cui al titolo terzo della L.300/1970 (Statuto dei lavoratori ) trova applicazione compatibilmente con lo stato del socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Secondo laccezione tradizionale, per associazioni nazionali del movimento cooperativo si intendono quelle di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al Decreto legislativo CPS n.1577/1947(art.2 Circolare Min.Lavoro 10/2004).
Artt.2511 e seguenti Codice Civile Legge 142/2001: revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore Art.9 L30/2003: delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro Circolare Ministero e delle politiche sociali n.10 / 2004