Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti NAVI E AMBIENTE Venezia 21 marzo 2009

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti NAVI E AMBIENTE Itinerario attraverso la normativa Dott. Ing. Domenico IMPAGLIAZZO Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne Venezia 21 marzo 2009

Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini della navigazione

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Unità navali destinate a: Navigazione marittima Navigazione interna Diporto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Navigazione marittima

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) Annex I Prevention of pollution by oil (Idrocarburi – doppio scafo) Annex II Control of pollution by noxious liquid substancies (Prodotti liquidi nocivi alla rinfusa – chimichiere Navi tipo IMO I – II – III) Annex III Prevention of pollution by harmful substances in packaged form (Sostanze pericolose imballate) Annex IV Prevention of pollution by sewage from ships (Acque nere di bordo) Annex V Prevention of pollution by garbage from ships (Rifiuti prodotti a bordo) Annex VI Prevention of Air Pollution from ships (Emissioni gassose NOx - SOx)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Greenhouse gas emissions from ships Energy efficiency design index (EEDI) Energy efficiency operational index (EEOI) Ship-specific management tool Best practices for fuel-efficient operation of ships Market based measures Updated 2000 study on GHG emissions from ships

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Trasporto merci pericolose IMDG CODE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti IG Code - Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa GC Code - Codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa Ris. A.328(IX) - Raccomandazioni concernenti le navi non soggette al codice per la costruzione e l’equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa Codice per navi esistenti che trasportano gas liquefatti refrigerati alla rinfusa IBC Code - Codice internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa BCH Code - Codice per la costruzione e l’equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa BC Code - Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Convenzioni in corso di ratifica Rimozione dei relitti in mare “Wreck Removal” Trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive “HSN” Responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi di stiva “Bunker Oil Convention” Trattamento dell’acqua di zavorra “Ballast Water” “Anti-fouling Systems”

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MEPC 59 NOISE FROM COMMERCIAL SHIPPING AND ITS ADVERSE IMPACTS ON MARINE LIFE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Navigazione Interna

Idrovie europee di importanza internazionale presenti nell’ European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN) concluso a Ginevra il 19 gennaio 1996

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Navigazione interna D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 - Approvazione del regolamento per la navigazione interna. Circolare prot. 1364/N04 del 24/10/1978 del Ministero dei Trasporti - Servizio navigazione interna - Direttive per le visite e prove da effettuarsi sulle navi e sui galleggianti della navigazione interna. Direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. D.M. 28 novembre 1987, n. 572 - Attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. Regolamento per la costruzione e la classificazione di navi destinate alla navigazione interna – Registro Italiano Navale 1997. Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE

Direttiva 2006/87/CE Lunghezza ≥ 20 m LxBxT ≥ 100m3 Art. 1 – Campo di applicazione Lunghezza ≥ 20 m LxBxT ≥ 100m3 rimorchiatori e spintori; navi da passeggeri; galleggianti.

Direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali Modificata da: Direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17 agosto 2001 Direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 Direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 Recepita con: Decreto Ministeriale 20 dicembre 1999 - Attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali: per quanto attiene ai mezzi terrestri; e con: Decreto 2 marzo 2006 - Recepimento della direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti dai motori a combustione interna, destinati all'installazione su macchine mobili non stradali : contiene norme per l’applicazione alle navi della navigazione interna.

Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio Modificata da: Direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 Direttiva 2008/59/CE del Consiglio del 12 giugno 2008 Direttiva 2008/87/CE della Commissione del 22 settembre 2008 Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 Recepita da: Decreto legislativo 24 febbraio 2009 - Attuazione della Direttiva 2006/87/CE, come emendata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE Modificata nuovamente da: Direttiva 2008/126/CE della Commissione del 19 dicembre 2008 D002049/02 – Progetto di Direttiva della Commissione Europea – in fase di emissione Queste ultime direttive sono in fase di recepimento nazionale. L’attuazione è prevista entro il 30 giugno 2009.

La direttiva 2006/87/CE e l’ambiente L’allegato IX alla Direttiva contiene delle prescrizioni relative all’inquinamento elettromagnetico per gli impianti radar: “PARTE III REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI IMPIANTI RADAR UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA Articolo 2.02 Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica 1. L'intensità di campo delle emissioni spurie nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz non supera il limite di 500 μV/m. Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non supera il valore limite di 15 μV/m. Le suddette intensità di campo si intendono misurate a una distanza di 3 m dell'impianto in esame. 2. Nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz, gli impianti soddisfano i requisiti minimi in presenza di campi elettromagnetici di intensità fino a 15 V/m, misurata nelle immediate vicinanze dell'impianto in esame.” “Articolo 5.02 1. Le emissioni spurie sono misurate conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment Interference» (Interferenze delle apparecchiature di navigazione marittima), nella banda di frequenze compresa tra 30 e 2 000 MHz. Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2.02, paragrafo 1. 2. Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui all'articolo 2.02, paragrafo 2.”

La direttiva 2006/87/CE e l’ambiente Sempre nell’allegato IX sono contenute delle prescrizioni relative all’inquinamento elettromagnetico per gli indicatori di velocità di accostata: “PARTE IV REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI INDICATORI DI VELOCITÀ DI ACCOSTATA UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA Articolo 2.02 Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica 1. L'intensità delle emissioni spurie nella banda di frequenza compresa tra 30 e 2 000 MHz non supera il limite di 500 μV/m. Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non supera il valore limite di 15 μV/m. Le suddette intensità di campo si intendono misurate ad una distanza di 3 m dall'apparecchiatura in esame. 2. Nella banda di frequenza compresa tra 30 e 2 000 MHz, l'apparecchiatura soddisfa i requisiti minimi in presenza di campi elettromagnetici di intensità fino a 15 V/m, misurata nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura in esame.” “Articolo 5.02 1. Le emissioni spurie sono misurate conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment Interference», nella banda di frequenze compresa tra 30 e 2 000 MHz. Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2.02, paragrafo 1. 2. Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui all'articolo 2.02, paragrafo 2.”

La direttiva 2006/87/CE e l’ambiente L’allegato II alla Direttiva, al Capo 6 - Apparati di governo, al Capo 8 - Costruzione delle macchine e al Capo 10 – Dotazioni, contiene delle prescrizioni relative all’inquinamento delle acque: “Articolo 6.01 Requisiti generali (omissis) 7. I passaggi degli assi del timone sono progettati in modo tale da evitare qualsiasi fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l'acqua.” “Articolo 8.03 Impianto di propulsione 5. I passaggi dell'albero sono progettati in modo da prevenire la fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l'acqua.” “Articolo 10.02 Altre dotazioni e) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta di rifiuti solidi pericolosi e inquinanti e un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi e inquinanti conforme alle disposizioni di polizia nautica in vigore negli Stati membri;”

La direttiva 2006/87/CE e l’ambiente Si parla di gas di scarico prodotti dai motori nell’Allegato 2, capo 8 - Costruzione delle macchine: “Articolo 8.04 Sistema di scarico del motore 1. I gas di scarico sono interamente convogliati fuori bordo. 2. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare la penetrazione dei gas di scarico nei vari compartimenti. I tubi di scarico che attraversano gli alloggi o la timoneria sono rivestiti, all'interno di questi locali, da un manicotto di protezione stagno al gas. Lo spazio compreso fra il tubo di scarico e tale manicotto comunica con l'aria aperta. 3. I tubi di scarico sono disposti e protetti in modo da non poter provocare incendi. 4. Nelle sale macchine i tubi di scarico sono opportunamente isolati o raffreddati. All'esterno delle sale macchine può essere sufficiente una protezione contro i contatti accidentali.” Come appare la norma è volta alla sicurezza dei passeggeri e non si riferisce ai limiti alle emissioni gassose dei motori.

Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE L’appendice II dell’allegato II della direttiva 2006/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2008/126/CE, contiene delle prescrizioni in materia di inquinamento acustico: “ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 5 Misurazione del rumore 1. Requisiti generali Per controllare i livelli di pressione acustica massimi di cui all’allegato II, è necessario stabilire i valori da misurare, le procedure di misurazione e le condizioni per la registrazione quantitativa riproducibile dei livelli di pressione acustica conformemente ai punti 2 e 3. 2. Strumenti di misurazione Lo strumento di misurazione deve essere conforme ai requisiti della classe 1 secondo la norma EN 60651:1994. Prima e dopo ogni serie di misurazioni, disporre un calibratore di classe 1 secondo la norma EN 60942:1998 sul microfono per calibrare il sistema di misurazione. La conformità del calibratore ai requisiti di EN 60942:1998 deve essere controllata una volta all’anno. La conformità dell’apparecchiatura di misurazione ai requisiti della norma EN 60651:1994 deve essere controllata ogni due anni. 3. Misurazione del rumore 3.1. A bordo dell’imbarcazione Le misurazioni devono essere eseguite conformemente alle sezioni da 5 a 8 della norma ISO 2923:2003 misurando unicamente i livelli di pressione acustica ponderati (A). 3.2. Rumore aereo emesso dall’imbarcazione Le emissioni di rumore generate dalle imbarcazioni lungo le vie navigabili interne e nei porti sono calcolate mediante misurazioni eseguite secondo le sezioni da 7 a 11 della norma EN ISO 22922:2000. Durante le misurazioni, porte e finestre delle sale macchine devono essere chiuse. 4. Documentazione Le misurazioni devono essere annotate utilizzando il “verbale di misurazione del rumore” (allegato). Verbale di misurazione del rumore — A bordo dell’imbarcazione conformemente alla norma ISO 2923:2003 — Rumore aereo emesso dall’imbarcazione secondo la norma EN ISO 2922:2000“ (omissis)

Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE Il progetto di direttiva D002049/02 della Commissione Europea (in corso di emanazione) contiene delle modifiche alla direttiva 2006/87/CE nel campo delle emissioni inquinanti prodotte dai motori, sulla base di quanto previsto dalla direttiva 97/68/CE. Il progetto di direttiva modifica diffusamente l’allegato V alla Direttiva 2006/87/CE per quanto riguarda l’inserimento del Capo 8a - Emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori diesel. In particolare nell’articolo 8a.01 si introducono le procedure di: “approvazione del tipo”: la procedura definita all’articolo 2, secondo trattino, della direttiva 97/68/CE, come modificata, con la quale uno Stato membro certifica che un tipo di motore o una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici pertinenti in materia di emissioni di particolato e gas inquinanti prodotte dai motori; “prova dell’installazione”, la procedura con la quale l’autorità competente si accerta che qualora un motore installato su un'unità navale abbia subito, successivamente al rilascio dell’omologazione dell’approvazione del tipo, modifiche o adattamenti che influiscano sul livello di emissioni di particolato e gas inquinanti, tale motore rimanga conforme ai requisiti tecnici contenuti nel presente capo; “prova intermedia”, la procedura con la quale l’autorità competente si accerta che il motore di un'unità navale rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo, pur avendo subito, successivamente alla prova dell’installazione, eventuali modifiche o adattamenti che influiscono sul livello di emissioni di particolato e gas inquinanti; “prova speciale”, la procedura con la quale l’autorità competente si assicura che il motore di un’imbarcazione rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo, anche dopo eventuali modifiche significative che influiscono sul livello di emissioni di particolato e gas inquinanti;

Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE Inoltre nello stesso articolo si introducono le definizioni di: “famiglia di motori”, un gruppo di motori stabilito dal costruttore che, per progettazione, si presume abbiano allo scarico emissioni di particolato e gas inquinanti, analoghe a quelle definite all’articolo 2, quarto trattino, della direttiva 97/68/CE, come modificata, e che soddisfano i requisiti delle disposizioni di cui all’articolo 8a.03; “costruttore”, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 97/68/CE, come modificata, la persona o il soggetto responsabile, verso l'autorità che rilascia l’approvazione del tipo, per tutti gli aspetti del procedimento di omologazione approvazione del tipo ed alla assicurazione della conformità della produzione. Non è indispensabile che detta persona o soggetto partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del motore; “registro dei parametri del motore”, il documento conforme all’appendice V nel quale sono debitamente registrati tutti i parametri, e le relative modifiche, compresi i componenti e le impostazioni del motore, che influenzano il livello di emissioni di particolato e gas inquinanti del motore; “istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per i gas di scarico”, il documento realizzato al fine di svolgere la prova dell’installazione e le prove intermedie o speciali.

Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE Le modalità di effettuazione delle prove di approvazione del tipo e delle ispezioni successive sono disciplinate nel corso del Capo 8a nei successivi articoli: "Articolo 8a.02 – Disposizioni generali Articolo 8a.03 – Tipi approvati riconosciuti Articolo 8a.04 – Collaudo dell’installazione e prove intermedie e speciali Articolo 8a.05 – Servizi tecnici“ mentre nell’appendice V viene inserito il modello del registro dei parametri del motore. L’articolo 8a.02 prevede che i motori con potenza nominale superiore a 19 kW installati sulle unità della navigazione interna o in macchinari a bordo di tali unità navali devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 97/68/CE. Per tali motori è prevista una approvazione del tipo (disciplinata dall’articolo 8a.03) e una prova della prima installazione (disciplinata dall’articolo 8a.04). Si prevede anche che dopo ogni modifica significativa apportata al motore e qualora tali modifiche possano avere effetti sulle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, sia obbligatorio svolgere una prova speciale (disciplinata sempre dall’articolo 8a.04). L’articolo 8a.05 prevede invece il riconoscimento di servizi tecnici che soddisfino la norma europea sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (norma EN ISO/IEC 17025:2000). Un elenco dei servizi tecnici presenti nel territorio nazionale deve essere trasmesso alla Commissione Europea dalle autorità dello stato membro.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta Art. 15 Scarico dei rifiuti e sostanze inquinanti Art. 16 Protezioni contro le emissioni nocive Art. 21 Requisiti di idoneità alla navigazione lagunare 1.a) rispetto dei limiti specifici di resistenza residua di cui all’allegato B, da parte della carena con le appendici normalmente presenti, se trattasi di unità iscritta in pubblici registri, esclusi quelli delle imbarcazioni e delle navi da diporto

Il trasporto delle sostanze pericolose CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE Classe 1 Materie e oggetti esplosivi Classe 2 Gas Classe 3 Liquidi infiammabili Classe 4.1 Solidi infiammabili Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea Classe 4.3 Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili Classe 5.1 Materie comburenti Classe 5.2 Perossidi organici Classe 6.1 Materie tossiche Classe 6.2 Materie infettanti Classe 7 Materie radioattive Classe 8 Materie corrosive Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi Il trasporto delle sostanze pericolose

ACCORDO EUROPEO SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE PER VIA NAVIGABILE INTERNA (ADN) L’ADN è stato adottato il 25 maggio 2000 in occasione della Conferenza Diplomatica organizzata congiuntamente dalla Commissione Economica per l’Europa (UNECE) e dalla Commissione Centrale per la Navigazione del Reno (CCNR). L’ADN consiste di un corpo normativo principale e di un Regolamento ad esso allegato ed ha lo scopo di:  promuovere un alto grado di sicurezza nel trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna; contribuire efficacemente alla protezione dell’ambiente, tramite la prevenzione di qualsiasi inquinamento dovesse derivare da infortuni o incidenti occorsi durante tale trasporto; e semplificare le operazioni di trasporto e promuovere il commercio internazionale di prodotti chimici. Il Regolamento allegato contiene delle norme relative alle sostanze e agli oggetti pericolosi, al loro trasporto in colli e alla rinfusa a bordo di unità per la navigazione interna, e delle norme circa la costruzione e l’esercizio di tali unità. Al suo interno si possono trovare anche delle norme sui requisiti e le procedure da osservare per le visite tecniche, il rilascio di certificati di approvazione, il riconoscimento degli organismi di classifica, la sorveglianza, e l’addestramento e l’esame degli esperti.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 (in corso di recepimento) La direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuate su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri e tra gli stessi. L’ADR, il RID e l’ADN stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia di trasporti internazionali di merci pericolose. Le modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN e i corrispondenti adattamenti degli allegati dovrebbero entrare in vigore simultaneamente.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Diporto

Navigazione da diporto DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. Legge 11 febbraio 1971 n. 50 - Norme sulla navigazione da diporto. Decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 - Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto. Direttiva 94/25/CE del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 - Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto. Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 - Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 - Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto. DECRETO 30 aprile 2003, n. 175 - Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti. DIRETTIVA 2003/44/CE del 16 giugno 2003 che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. LEGGE 8 luglio 2003, n. 172 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico. Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Normativa applicabile per la costruzione delle unità da diporto (lunghezza scafo da m 2,50 a m 24,00) Normativa nazionale fino al 16 Giugno 1998 Direttiva 94/25/CE dal 16 Giugno 1998 al 31 Dicembre 2005 Direttiva 2003/44/CE dal 1° Gennaio 2005 (obbligatoria dal 1° Gennaio 2006) (Verificare le disposizioni transitorie per i motori)

Requisiti Essenziali (Direttiva 94/25/CE – Direttiva 2003/44/CE) 1 – Categorie di progettazione 2 – Requisiti generali 3 – Resistenza e requisiti strutturali 4 – Caratteristiche di manovra 5 – Requisiti relativi al componente e alla loro installazione 6 – Emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione 7 – Emissioni acustiche

5- Requisiti relativi ai componenti e alla loro installazione 5.1) Motori e compartimenti motore 5.1.1) Motore entrobordo: tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore e vibrazioni nei locali alloggi. Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I materiali isolanti posti all’interno dei compartimenti motore sono incombustibili. Norme di riferimento: EN ISO 28846:1993/A1:2000 - EN ISO 10133:2000 EN ISO 9094-1:2003 - EN ISO 11105:1997 EN ISO 9094-2:2002 - EN ISO 15584:2001 EN ISO 7840:1995/A1:2000 - EN ISO 16147:2002 EN ISO 10088:2001

5- Requisiti relativi ai componenti e alla loro installazione 5.8) Prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra: le imbarcazioni sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, etc.). Le imbarcazioni fornite di servizi igienici devono essere munite: a) di serbatoi, oppure b) di dispositivi che consentono l’installazione di serbatoi. Le imbarcazioni dotate di serbatoi installati permanentemente sono fornite di una connessione di scarico standard per consentire ai tubi degli impianti di scarico di essere collegati alla tubazione di scarico dell’imbarcazione. Inoltre i tubi destinati all’evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la chiusura a tenuta stagna. Norme di riferimento: EN ISO 8099:2000

6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione 6.1) Identificazione del motore: 6.1.1) Su ogni motore figurano chiaramente le seguenti informazioni: - marchio commerciale o nome commerciale del costruttore del motore; - tipo del motore, famiglia del motore, se del caso; - un numero di identificazione unico del motore; - la marcatura CE, nei casi previsti. 6.1.2) Le diciture suddette devono essere chiaramente leggibili ed indelebili e rimanere tali per la durata normale d’esercizio del motore. Se sono utilizzate etichette o targhette, esse devono essere apposte in modo da rimanere fissate per la durata normale di esercizio del motore e da non poter essere rimosse senza essere distrutte o cancellate. 6.1.3) Le diciture suddette devono essere apposte in una parte del motore necessaria per il suo normale funzionamento e che abitualmente non richiedono una sostituzione per tutta la durata di esercizio del motore. 6.1.4) Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essere immediatamente visibili da una persona normale dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari per il suo funzionamento. Norme di riferimento: EN ISO 8178-1:1996

6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione 6.2) Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico: i motori di propulsione devono essere progettati, costruiti ed assemblati in modo tale che, se correttamente installati e in uso normale, le loro emissioni non superino i valori limite risultanti dalla successiva tabella dove A, B e n sono valori costanti indicati nella tabella, PN è la potenza nominale del motore in KW e le emissioni di gas di scarico sono misurate conformemente alla norma armonizzata. Per i motori di potenza superiore a 130 KW sono utilizzati i cicli di funzionamento E3 (IMO) o E5 (nautica da diporto). I carburanti di riferimento da utilizzare per le prove di emissione per i motori alimentati a benzina o a diesel sono specificati nella direttiva 98/69/CE, e per i motori alimentati con gas di petrolio liquefatto sono specificati nella direttiva 98/77/CE. Norme di riferimento: EN ISO 8178-1:1996

6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione 6.2) Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico: Tipo Monossido di carbonio CO = A + B/PnN Idrocarburi HC = A + B/PnN Ossidi di azoto NOX Particolato PT A B n Motore a scoppio a due tempi 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Non applicabile Motore a scoppio a quattro tempi 6,0 50,0 15,0 Accensione per compressione 5,0 1,5 2,0 0,5 9,8

6- Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione 6.3) Durata: il costruttore del motore fornisce istruzioni per l’installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, devono consentire al motore di mantenersi conforme ai limiti tabellari per tutta la durata normale di esercizio del motore ed in condizioni d’uso normali. La durata normale dei motori è considerata la seguente: a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato: 480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi); b) per i motori di moto d’acqua: 350 ore o 5 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi); c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi). Norme di riferimento: EN ISO 8178-1:1996

7- Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche 7.1) Livelli di emissione acustica: 7.1.1) Le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico intergrato, le moto d’acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati in modo che le emissioni acustiche misurate conformemente alla prova definita nella norma armonizzata non superino i valori limite indicati nella tabella seguente dove PN è la potenza nominale del motore in KW alla velocità nominale e LpASmax è il livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unità con due o più motori di qualsiasi tipo può essere applicata una tolleranza di 3 dB. Norme di riferimento: EN ISO 14509:2002 Potenza di ciascun motore in KW Livello max di pressione sonora LpASmax in dB PN <= 10 67 10 < PN <= 40 72 PN > 40 75

7- Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche 7.1.2) In alternativa alle prove di misura del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a < 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari a < 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del costruttore del motore. 7.1.3) Il “numero di Froude” è calcolato dividendo la velocità massima dell’imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza della linea di galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una determinata costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2). Il “rapporto potenza/dislocamento” è calcolato dividendo la potenza del motore P (KW) per il dislocamento dell’imbarcazione D (t) = P D Norme di riferimento: EN ISO 14509:2002

7- Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche 7.1.4) Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se i loro principali parametri di progettazione sono identici o compatibili con quelli di una imbarcazione di riferimento certificata rispetto alle tolleranze specificate nella norma armonizzata. 7.1.5) Per “imbarcazione di riferimento certificata” si intende una specifica combinazione scafo/motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato di cui è stata accertata la conformità ai requisiti relativi alle emissioni acustiche, misurata in conformità alla norma, e per la quale tutti i principali parametri di progettazione e le misure di livello sonoro appropriati sono stati inclusi successivamente nell’elenco pubblicato delle imbarcazioni di riferimento certificate. Norme di riferimento: EN ISO 14509:2002

7- Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche 7.2) Manuale del proprietario: per le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, con o senza scarico integrato e le moto d’acqua, il manuale del proprietario comprende le informazioni necessarie per mantenere l’imbarcazione e il dispositivo di scarico in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell’uso normale. Per i motori fuoribordo, il manuale del proprietario fornisce le istruzioni necessarie per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell’uso normale. Norme di riferimento: EN ISO 14509:2002

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti E adesso ….. proviamo a “smontarle” ?

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Bruxelles, 22.5.2007 COM(2007) 269 definitivo LIBRO VERDE Per una migliore demolizione delle navi

Recycling of ships Convention Chapter 1 General provisions Part C Surveys and certification Part B Preparation for ship recycling Part A Design, construction, operation and maintenance of ships Chapter 2 Requirements for ships Chapter 3 Requirements for recycling facilities Chapter 4 Reporting requirements Appendix 2 Minimum list of Items for the Inventory of Hazardous Materials Appendix 1 Control of hazardous material ANNEX Convention 21 Articles Appendix 3 Form of the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials Appendix 4 Form of the International Ready for Recycling Certificate Appendix 5 Form of the Authorization of Recycling Facilities Appendix 6 Form of the Statement of Completion of Ship Recycling The first draft text of the new Convention was prepared during in March 2006 and further developed in the subsequent years. Presently, the Convention is closed to be finalized. The Convention is made up by: A number of articles (from article 1 to 21), dealing with problems like: field of application, definitions, survey and certifications, inspections, violations, detection of violations, etc…….. One Annex which contains a number of Chapter from Chapter 1 to Chapter 4 including technical standards and requirements for the the safe and environmentally sound recycling of ships. In paarticular: Chapter 2 is focused on requirements for ships Chapter 3 on requirements for ship recycling facilities Seven Appendixes containing the forms of the various certificates and authorization requested by the Convention. The first one contains the list of hazardous materials covered by the Convention The second one contains the minimum list of items for the inventory of hazardous materials The other appendixes contain the following forms: International Certificate on Inventory of Hazardous materials International ready for recycling Certificate Authorization of Recycling Facilities Statement of Completion of Ship Recycling

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Grazie per l’attenzione Direzione Generale il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne Viale dell’Arte, 16 00144 ROMA