Elementi di legislazione scolastica per i docenti Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ambito territoriale di Parma – Corso docenti neoassunti 2014/15 Elementi di legislazione scolastica per i docenti D.S. Giovanni Fasan
ARGOMENTI L’autonomia delle istituzioni scolastiche. La funzione docente. Alcuni doveri e diritti dei docenti.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche
TREND INNOVATIVO DELLA P.A. L. 142/90 – Ordinamento autonomie locali L. 241/90 - Trasparenza amministrativa Dlgs 29/93 – Revisione del pubblico impiego L. 59/97 – Autonomia scolastica
Art. 4 Legge 59/97 Conferimento di funzioni nel rispetto dei seguenti principi: a) il principio di sussidiarietà il principio di completezza il principio di efficienza e di economicità il principio di cooperazione i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione il principio di omogeneità il principio di adeguatezza il principio di differenziazione i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità
D.P.R. 275/99 art. 3 PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA: documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale - progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa della scuola: è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa valorizza le professionalità. è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di istituto è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
Una caratteristica fondamentale del Pof è la pluriennalità. Verifica stabilità dell’impianto dell’offerta formativa Azione annuale Verifica area progettuale e attualizzazione Adeguamento/modifica della struttura del Pof a seguito di innovazioni normative attività di ricerca sperimentazione e sviluppo Azione pluriennale
P.O.F. e Programma Annuale due documenti correlati, ma distinti Il Piano dell’offerta formativa si riferisce esclusivamente all’offerta formativa. Il Programma annuale è l’interfaccia finanziaria e lo strumento per la realizzazione del POF.
Art. 16 D.P.R. 275/99 – Coordinamento delle competenze Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI - art. 7 DPR 297/94 ha potere deliberante in materia di funzionamento dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; formula proposte al DS per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto; delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO - art. 10 DPR 297/94 elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno (modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima); b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO - art. 10 DPR 297/94 detta i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti detta i criteri circa l’uso delle attrezzature e degli edifici scolastici delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
normativa di riferimento Funzione docente: normativa di riferimento Testo Unico: funzione docente. CCNL 2006-2009: funzione docente, profilo professionale docente e attività funzionali insegnamento.
La funzione docente La funzione docente è «esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità» (DLgs 297/94, art. 395)
La responsabilità docente «I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento» (Dpr 275/99, art. 16, comma 3)
professionalità docente La professionalità docente Il profilo professionale del docente è «costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico- didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica». (CCNL 7-10-2007, art. 27)
Obblighi di servizio Attività di insegnamento (CCNL, art. 28) Attività funzionali all’insegnamento (CCNL art. 29) - Attività aggiuntive (CCNL art. 30)
18 Attività di insegnamento CCNL, art. 28 Scuola dell’infanzia primaria secondaria = 25 22 18 ore ore ore + 2 Non meno di 5 giorni a settimana
Attività funzionali all’insegnamento CCNL, art. 29: «1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi». «2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli elaborati; ai rapporti individuali con le famiglie».
Attività funzionali all’insegnamento «3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione». Le 40 + 40 ore sono “vasi comunicanti” ? Possono rientrare nelle 40 ore dei CD, attività di formazione ? a) b) c)
Attività funzionali all’insegnamento «4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie». «5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi».
Attività aggiuntive CCNL, art. 30 Altre attività interne alla scuola: Sono prestate con il consenso dell’interessato. Possono essere di insegnamento o funzionali all’insegnamento. Sono compensate a carico del FIS o di finanziamenti dedicati Altre attività interne alla scuola: Collaboratori del dirigente scolastico; Funzioni strumentali al Pof.
Diritti e doveri Varietà di fonti: DPR 3/57 DPR 416/74 DLgs 297/94 CCNL DLGS 150/09
Diritti libertà di insegnamento retribuzione assistenza e previdenza; assentarsi per motivi legittimi mobilità territoriale e professionale elettorato attivo e passivo negli OOCC diritto allo studio diritti sindacali trattamento di quiescienza
Doveri rispetto del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; assunzione del servizio; rispetto dell'orario di servizio; rispetto degli ordini superiori; segreto d'ufficio; partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; giustificazione delle assenze; incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private; rispetto delle programmazioni didattiche; adozione dei libri di testo; rapporti con le famiglie degli alunni; compilazione del registro personale on line; rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie; assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale;
Diritti-doveri partecipazione agli aggiornamento; programmazione; valutazione; organi collegiali;
Incompatibilità DLgs 297/94, art. 58: Divieto di lezioni private ad alunni della scuola; richiedere autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. Nessun alunno può essere valutato da docenti che gli abbiano impartito lezioni private. Divieto di cumulo con altro impiego pubblico. Divieto di attività commerciale, industriale, professionale o di altro lavoro dipendente (consentiti incarichi in cooperative). Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni.
Corsi aggiornamenti deliberati dal C.D. l’art. 29/1 del CCNL comparto Scuola afferma che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” L’art. 65/1 dispone che “Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell’autoaggiornamento.” L’art. 66 aggiunge: “In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.”
Formazione e aggiornamento L’aggiornamento è «diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». (DLgs 297/94, art. 282)
150 ore L'art. 3 del DPR 23-8-1988, n. 395 e smi, ha introdotto uno speciale permesso di 150 ore annue per favorire il conseguimento di un titolo di studio. Il permesso è concesso dall'amministrazione ai dipendenti che ne fanno richiesta, sulla base di regole stabilite a livello di contrattazione decentrata. N.B. Le 150 ore possono essere utilizzate per sostenere gli esami e per frequentare lezioni se la frequenza è obbligatoria. Il 10% del monte ore per studiare (novità 2015 rispetto alla Circolare F.P. 12/11)
Responsabilità Educativa (propria della professione) Penale (è sempre personale) Civile (danni) Disciplinare (inadempienze)
Trasparenza degli atti Ai sensi della Legge 241/1990, gli aventi titolo possono chiedere copia degli atti riguardanti se stessi o i figli minori. Esempi di atti: - verbali dei Consigli di classe; - registri docenti (anche on line); - verifiche scritte e griglie di valutazione. La mancata corretta compilazione, può innanzitutto comportare responsabilità amministrativa e disciplinare.
Trasparenza: la tenuta dei registri. Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale E.R. ( prot. 1178 del 27/01/2006), «Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Cassazione. Si rimarca inoltre la necessità della corretta compilazione anche del registro personale del docente che completa la documentazione dell’attività svolta dalla classe con la documentazione dell’attività del docente stesso e facilita lo svolgimento del lavoro del consiglio di classe; anche questa attività fa quindi parte dei doveri dell’insegnante e il non ottemperarvi può costituire fattispecie di responsabilità disciplinare. Occorre pertanto prestare la massima cura ad entrambi i registri (che dovranno essere compilati a penna), fra l’altro: <…>: riportando sempre fedelmente gli argomenti spiegati; firmando in corrispondenza delle ore di lezione ed indicando anche la materia svolta; registrando con grafia chiara i cognomi degli studenti assenti; registrando con precisione l’assenza degli studenti nelle giornate ed ore delle lezioni relative a ciascun insegnante; registrando con precisione l’ora di entrata dello studente già segnalato assente; registrando con precisione l’ora di uscita anticipata dello studente già segnalato presente; riportando il numero delle ore effettuate, gli argomenti trattati, i voti assegnati, distinguendo quelli orali da quelli scritti e da altri assegnati a prove comunque corrette e classificate.»
Il registro elettronico Con il Dlgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) il legislatore ha di fatto attribuito valore legale ai documenti che la Pubblica Amministrazione produce in formato digitale La fonte normativa di tale equivalenza è reperibile nell'art. 20, comma 2° del CAD, nel quale “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile”. Questa norma consente di stabilire perciò, che il documento informatico è sostanzialmente equiparato a quello cartaceo, purché sussistano certe condizioni di sicurezza. Indipendentemente dal software, il registro elettronico consiste nella trasposizione digitale del tradizionale registro cartaceo, cui aggiunge l'operatività in remoto o multi-accesso (che consente ai docenti di operare da più postazioni a scuola o, al limite, anche da casa) e l'automatizzazione di una serie di operazioni, come l'elaborazione delle statistiche. I dati contenuti nel registro elettronico avranno pertanto il medesimo valore legale delle annotazioni autografe iscritte sul tradizionale registro cartaceo, a condizione che la “firma” del documento digitale sia, anch'essa, equiparata ad una firma apposta a mano.
Trasparenza: accesso ai compiti Compiti in classe, verifiche, ecc. sono “atti amministrativi” della scuola, atti in base ai quali i docenti documentano e formulano le loro valutazioni sull’apprendimento degli alunni. È considerato, infatti, documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, cartacea o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa e didattico-valutativa ovvero, nella questione in discussione,: In base alla normativa sulla sicurezza dei dati (privacy), D. Lgs. 196/2003, titolare di tutti gli atti e i documenti della scuola è il Dirigente Scolastico: nessun atto può essere dato in originale o in copia senza la sua autorizzazione. La normativa riguardante la trasparenza e il conseguente diritto di accesso agli atti da parte di cittadini verso la Pubblica Amministrazione, L. 241/1990, sancisce sicuramente la legittimità della richiesta dei genitori di poter visionare compiti e verifiche e di richiederne copia.
Privacy: i due regolamenti del 2006 Il DPR 184/2006 specifica le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il DM 305/2006 identifica i dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento del MIUR e delle istituzioni scolastiche.
Uso delle fotografie da parte dei docenti Privacy e Scuola (D. Lgs.196/2003) (la progettazione didattica come documento attestante la funzione istituzionale) Fotografie e video-riprese di recite e manifestazioni scolastiche (effettuate dai genitori/dalla scuola): è uso personale (dec. Garante 4.1.2001) Uso delle fotografie da parte dei docenti (flusso interno – deve essere motivato e limitato) Pubblicazione di immagini sul giornalino della scuola (art. 136 D. Lgs. 196/2003) Pubblicazione di immagini o filmati sul sito web della scuola (art. 136 D. Lgs. 196/2003)
Bibliografia minima di riferimento. - A.A.V.V. , Legislazione scolastica e ordinamento del M.I.U.R. - S. Auriemma (a cura), Repertorio 2013.. Dizionario normativo della scuola, Napoli 2013 - R. Sangiuliano, Compendio di legislazione scolastica, ultima edizione Sitografia ufficiale http://www.istruzione.it http://www.istruzioneer.it http://istruzioneparma.it http://indire.it
Buon Lavoro e grazie per l’attenzione Giovanni Fasan