POSSESSO E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale su cosa altrui E’ la situazione di fatto che talvolta si contrappone alla situazione di diritto
Si deve distinguere fra: Ius possidendi (diritto di possedere): è il diritto del proprietario o del titolare del diritto reale minore di esercitare poteri e facoltà che rappresentano il contenuto della situazione giuridica, tutelabile con azioni petitorie. Facoltà insita nel d. reale Ius possessionis (possesso): è la tutela riconosciuta all’esercizio di fatto del diritto di possedere cioè del possesso, realizzabile attraverso le azioni possessorie Limitata tutela del possesso
Art. 1140 c.c. POSSESSO Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa
DETENZIONE E’ la relazione materiale o di fatto con la cosa senza l’elemento soggettivo del possedere come fosse cosa propria, ma riconoscendo una precisa relazione con il possessore (es. conduttore in locazione). Il detentore può valersi solo dell’azione di spoglio
La detenzione si verifica quando il soggetto tiene la cosa: 1) nell’interesse proprio x esercitare un diritto personale (es. conduttore) 2) nell’interesse del proprietario o possessore (es. domestico) 3) nell’interesse altrui in base ad un contratto e per l’adempimento di una propria obbligazione (depositario x custodia di un bene)
ART. 1141 C.C. Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (comma 1) Prova con elemento oggettivo, il soggettivo si presume Importante agli effetti dell’usucapione
INTERVERSIONE DEL TITOLO La detenzione o il possesso continuano come sono iniziati salva la cd. interversione Art. 1141 comma 2: “ Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.
ACQUISTO del possesso A titolo originario: apprensione materiale + animus A titolo derivativo: per successione mortis causa o per consegna
EFFETTI del possesso 1) usucapione 2) possesso in buona fede: è presunto e basta ci sia stata al momento dell’acquisto// chi possiede ignorando di ledere il diritto altrui (in senso soggettivo) – La presunzione può essere vinta da circostanze gravi precise e concordanti Possesso in buona fede vale titolo per i beni mobili (come la trascrizione per gli immobili); diversamente (se nessuno avesse acquisito il possesso) priorità del titolo 3) FRUTTI NATURALI: se possesso in buona fede restituzione dal giorno della domanda giudiziale; se possesso in mala fede restituzione di tutti i frutti percepiti e percipiendi in natura o in valore. -Il possessore ha diritto al rimborso delle spese x produzione e raccolta. –Il possessore ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti purchè sussistano al tempo della restituzione: l’importo deve essere pari all’incremento di valore conseguito dalla cosa (se in buona fede) ; alla minor somma fra la spesa e l’aumento di valore (se in mala fede). Diritto di ritenzione sino al pagamento dell’indennità.
Art. 1153 c.c. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, uso e pegno.
EX art.1153 c.c. Rappresenta un titolo di acquisto della proprietà a titolo originario con 3 elementi: 1) traditio 2) negozio astrattamente idoneo 3) buona fede dell’acquirente al momento dell’acquisto
AZIONI POSSESSORIE AZIONE DI REINTEGRA O DI SPOGLIO AZIONE DI MANUTENZIONE
AZIONE DI REINTREGRAZIONE o DI SPOGLIO Legittimato attivo: possessore di bene mobile o immobile- e il detentore (tranne 1168 comma 2) Che ha subito uno spoglio violento o clandestino Prova del possesso e dello spoglio sofferto; ma vale la regola possideo quia possideo Legittimato passivo chi ha spogliato o chi possiede se ha partecipato allo spoglio Entro 1 anno termine di decadenza
AZIONE DI MANUTENZIONE art. 1170 Legittimato attivo: chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale su un immobile o un’universalità d mobili Turbamento determina una grave limitazione non necessariamente perdita possesso Animus turbandi: coscienza e volontà di esercitare molestia 1 anno Oggetto domanda: cessazione delle molestie