Anagrafe e servizi sociali diritti e doveri del sistema di accoglienza

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Anagrafe e servizi sociali diritti e doveri del sistema di accoglienza Ravenna, 21 maggio 2015 Anagrafe e servizi sociali diritti e doveri del sistema di accoglienza Romano Minardi 1

Iscrizione anagrafica e diritti sociali In base al nostro ordinamento giuridico, l'esercizio effettivo di tutti i diritti e doveri previsti e garantiti dalla nostra Costituzione è strettamente legato e dipende dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente Chi non è iscritto all'anagrafe non ha diritti elettorali non ha diritti sanitari non ha diritti sociali non ha diritti personali (all'identità, e quindi, al “nome”) in una parola: “giuridicamente” NON ESISTE

L'ordinamento giuridico anagrafico L’ordinamento anagrafico è fondato su principi consolidati da oltre un secolo che costituiscono un sistema giuridico perfetto (solo parzialmente “sporcato” dalla recente legge “Lupi” sulla lotta all'occupazione abusiva degli immobili) L’anagrafe costituisce una banca dati e un sistema di registrazione delle persone a carattere “nazionale” L’iscrizione su base territoriale comunale è solo la modalità gestionale scelta dal legislatore che ha ritenuto utile suddividere la registrazione delle persone sulla base dell’unità amministrativa territorialmente più semplice e vicina ai cittadini, e cioè: il comune

L'ordinamento giuridico anagrafico L’obiettivo è quello di registrare, tramite l’iscrizione nella banca dati anagrafica, tutte le persone che decidono di vivere stabilmente in Italia Per ottenere questo risultato, la normativa prevede vari criteri di iscrizione; essenzialmente tre: la residenza (criterio applicabile a tutte le persone aventi la dimora abituale) il domicilio (criterio applicabile alle persone senza fissa dimora, ma con un domicilio) il comune di nascita (criterio residuale per le persone senza fissa dimora che non siano in grado di dimostrare di avere nemmeno un “domicilio”

L'ordinamento giuridico anagrafico Questi criteri, se correttamente applicati, fanno sì che TUTTE le persone che “vivono” stabilmente in Italia siano iscritte all’anagrafe La non iscrizione anagrafica di chi si trovi in queste condizioni, costituisce una “ferita” nel sistema giuridico anagrafico, per il quale l'iscrizione nei registri anagrafici è un diritto-dovere di tutti i residenti italiani, comunitari e stranieri “regolarmente soggiornanti” Le modalità sono altrettanto chiare: obbligo per gli interessati di rendere la dichiarazione di residenza obbligo di iscrizione d'ufficio in caso di mancata dichiarazione

L'ordinamento giuridico anagrafico Questa è l'anagrafe: un diritto soggettivo perfetto che deve essere riconosciuto e garantito dal Sindaco, o suo delegato, in qualità di ufficiale di Governo Il diritto all'iscrizione anagrafica per i cittadini italiani, NON ha eccezioni e non ha limitazioni per i cittadini comunitari e stranieri, ha come unica limitazione, la regolarità del soggiorno

L'ordinamento giuridico anagrafico La questione relativa alla competenza di un comune o di un altro è sicuramente residuale e subordinata rispetto alla priorità del diritto all'iscrizione anagrafica La competenza del comune è fondata sul criterio della residenza/dimora abituale; requisito che, però, non tutti possiedono Le persone senza fissa dimora sono residenti sul territorio nazionale, ma non sono residenti sul territorio comunale; costoro hanno ugualmente diritto all’iscrizione anagrafica; In mancanza di residenza/dimora abituale sul territorio di un comune, per costoro si utilizza il criterio del domicilio

L'ordinamento giuridico anagrafico Art. 43 del codice civile: La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale Artt. 1 e 2 della legge anagrafica: Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza È fatto obbligo ad ognuno di chiedere l’iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale Art. 3 del regolamento anagrafico: Per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune

L'ordinamento giuridico anagrafico Articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (omissis) 3. «Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma (obbligo di chiedere l'iscrizione nel comune di dimora abituale), la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita».

L'ordinamento giuridico anagrafico Per le persone senza fissa dimora il legame abitativo/residenziale sussiste solo con il territorio nazionale; NON con il territorio comunale Pertanto, ai fini del diritto-dovere di iscrizione anagrafica, il criterio di riferimento non può essere il legame “abitativo”, bensì quello del “domicilio” e cioè del luogo dove la persona abbia un “interesse” RICORDA Art. 43 del codice civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” romano minardi

Il domicilio: definizione Col domicilio si intende il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari (Cass. Civ. 20/7/1999, n. 775)

Iscritti in anagrafe Nell’ A.P.R. sono registrate le posizioni relative a: persone famiglie convivenze che hanno fissato nel comune la RESIDENZA e persone (o famiglie) senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio DOMICILIO

La famiglia anagrafica art. 4 DPR n. 223/1989 Insieme di persone legate da vincoli di: Matrimonio Parentela Affinità Adozione Tutela Vincoli affettivi coabitanti aventi dimora abituale nello stesso Comune

La famiglia anagrafica art. 4 DPR n. 223/1989 Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico “La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione della famiglia anagrafica - art. 4 – viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione...”

La famiglia anagrafica art. 4 DPR n. 223/1989 Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico “Una persona o famiglia che coabita nello stesso appartamento con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all'art. 4. Invece, non costituiscono famiglia anagrafica a se stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori”

Famiglia anagrafica e nucleo famigliare Si tratta di 2 concetti sovrapponibili o distinti La “famiglia anagrafica” è nozione ben distinta da quella della famiglia c.d. “nucleare” o “civile”; la definizione di famiglia contenuta nell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 non può che valere agli effetti anagrafici; la famiglia anagrafica e la famiglia nucleare o civile possono anche non coincidere; pertanto in una famiglia anagrafica possono coabitare più nuclei famigliari, così come può non esserci alcun nucleo famigliare

Famiglia anagrafica e nucleo famigliare Il Consiglio di Stato, con sentenza della sez. V, 13 luglio 1994, n. 770 (richiamata anche dalla circolare Ministero dell'interno n. 19 del 1.12.1998) , ha chiarito che: la famiglia anagrafica è istituto giuridico esclusivamente finalizzato alla “raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle persone che hanno fissato nel comune la propria residenza” La famiglia nucleare o civile risulta cristallizzata dal rapporto instaurato per effetto del matrimonio e dai conseguenti obblighi stabiliti, anche nei confronti dei figli, dagli articoli 143, 144 e 147 del c.c. (si veda il TAR Veneto – sentenza 27.8.2007, n. 2786)

Famiglia anagrafica e nucleo famigliare Pertanto, nulla impedisce che ad altri fini, diversi da quelli prettamente anagrafici (es. fiscali, sociali ecc.) si debba fare riferimento alla famiglia nucleare, ossia quella composta da coniugi o da genitori e figli o, comunque, fondata su ben definiti rapporti stabiliti dalla legge Il concetto di “famiglia nucleare o civile” si trova in fase sicuramente evolutiva, oggetto anche di aspri contrasti fra opposte sensibilità Il concetto di “famiglia anagrafica”, riformato con il regolamento del 1989, si trova in una condizione di stabilità, difficilmente attaccabile nel prossimo futuro

La convivenza anagrafica art. 5 DPR n. 223/1989 Si tratta di persone: religiosi di cura di assistenza militari di pena e simili normalmente coabitanti per motivi aventi dimora abituale nello stesso Comune Le persone ospitate in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica; possono però costituire una famiglia anagrafica

La convivenza anagrafica regolamento anagrafico art. 5 DPR n. 223/1989 Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico “Per quanto concerne il concetto di convivenza anagrafica (art. 5), si fa osservare che per la individuazione di essa è stato messo in rilevo quale elemento distintivo il particolare motivo che ha determinato l'associazione delle persone che la compongono. La coabitazione in un appartamento non determinata da una delle relazioni di cui alla definizione della famiglia anagrafica ma da motivazioni sociali e simili, non riconducibili al concetto di famiglia, può costituire convivenza”

La convivenza anagrafica regolamento anagrafico art. 5 DPR n. 223/1989 Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico “Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di assistiti, di operai, di studenti, ecc. cioè “altri tipi di convivenze” aggiuntive alle tradizionali e note convivenze militari, religiose, assistenziali, ecc.” Il responsabile della convivenza va individuato, di norma, in colui che dirige la convivenza; può anche non far parte della convivenza anagrafica, ma avere una posizione anagrafica fuori di essa o presso la propria famiglia iscritta nello stesso comune o in un comune diverso.

La convivenza anagrafica art. 5 DPR n. 223/1989 Esempi di “CONVIVENZE ANAGRAFICHE” Case protette, case di riposo, case famiglia Caserme Conventi Carceri Strutture per tossicodipendenti, alcolisti, ecc. Strutture di accoglienza per stranieri Strutture di tutela di minori non affidati a famiglie Altre strutture analoghe alle precedenti

Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica (art. 8 DPR n. 223/89) Le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni abitative NON devono essere iscritte nel comune in cui si sono trasferite, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato a) Militari e pubblici dipendenti distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento b) Ricoverati in istituti di cura, se la permanenza non supera i due anni c) Detenuti in attesa di giudizio

Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica (art. 8 DPR n. 223/89) ATTENZIONE ! è facile fare confusione fra persone conviventi per motivi di cura (diritto-dovere all'iscrizione in convivenza anagrafica – art. 5) ricoverati in istituti di cura (divieto di iscrizione anagrafica – art. 8) La distinzione va ricercata proprio nel motivo della permanenza della persona nella struttura e, di conseguenza, nell'attività alla quale la struttura è destinata

Art. 5 e art. 8 DPR n. 223/1989 Art. 5: Persone coabitanti per motivi di cura A norma dell'art. 5 del DPR n. 223/89, la “convivenza” si configura nei casi in cui più persone, per scelta o per necessità, coabitino in strutture appositamente destinate e attrezzate in relazione alle diverse esigenze delle stesse persone ospitate Fra queste esigenze e necessità sono compresi anche i “motivi di cura”, cioè, esigenze di carattere sanitario, intese in senso lato Anche per l'iscrizione anagrafica in una convivenza è necessario il requisito della “dimora abituale

Art. 5 e art. 8 DPR n. 223/1989 Art. 8: Ricoverati in istituti di cura L'art. 8 del DPR n. 223/89 riguarda il caso di persone “ricoverate” in istituti destinati esclusivamente alla cura delle persone; in pratica: OSPEDALI, CASE DI CURA O STRUTTURE ASSIMILATE Da questo tipo di struttura si viene dimessi non appena si risolve il problema sanitario o, comunque, quando non vi siano più possibilità di ottenere risultati positivi derivanti dal “ricovero”

Art. 5 e art. 8 DPR n. 223/1989 OSPEDALI, CASE DI CURA O STRUTTURE ASSIMILATE Qualora, malgrado la natura prettamente ospedaliera della struttura, la permanenza della persona che vi è ricoverata si protragga per oltre due anni, la norma dispone che cessi il divieto di iscrizione anagrafica, in quanto, evidentemente, a dispetto delle previsioni, quella persona risulta dimorare abitualmente in un ospedale Anzi, sarà possibile anticipare l'iscrizione anagrafica in un ospedale, qualora le condizioni perchè la permanenza della persona nella struttura ospedaliera si protragga per oltre due anni, si manifestino prima di tale termine

Art. 5 e art. 8 DPR n. 223/1989 OSPEDALI, CASE DI CURA O STRUTTURE ASSIMILATE Semplificando e banalizzando (solo per maggiore chiarezza) si potrebbe dire che: La destinazione d'uso di una struttura assistenziale “non ospedaliera” è di carattere “abitativo” La destinazione d'uso di una struttura ospedaliera è di carattere “NON abitativo”

Art. 8 DPR n. 223/1989 L'iscrizione anagrafica delle persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8 è vietata Fra queste persone vi sono anche i “detenuti in attesa di giudizio”. La norma va interpretata come: “IN ATTESA DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO” Successivamente al giudizio di primo grado l'iscrizione anagrafica nella “convivenza carcere” è possibile, ma NON obbligatoria; dipende dalle situazioni In determinati casi, non esistono soluzioni alternative all'iscrizione in carcere, in altri casi è possibile e preferibile lasciare iscritto il detenuto nella propria famiglia

Art. 9 DPR n. 223/1989 Art. 9 – “Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perchè appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8” Si tratta di una norma largamente disattesa (anche poco conosciuta!) dagli ufficiali d'anagrafe La disposizione si applica, per analogia, anche a tutti i casi in cui un componente della famiglia che trasferisce la propria residenza sia assente per qualsiasi motivo per un periodo temporaneo (e anche se in condizioni di essere cancellato dall'anagrafe!)

Questa regola non è derogabile ! L'anagrafe e i minori Art. 7 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 223/1989 L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori oppure, qualora i genitori siano iscritti all'anagrafe di comuni diversi nel comune ove è iscritta la madre ATTENZIONE ! Questa regola non è derogabile !

L'iscrizione anagrafica per nascita L’iscrizione del minore deve essere effettuata PER NASCITA e con DECORRENZA DALLA NASCITA nei seguenti casi: NASCITA IN ITALIA DA GENITORI ISCRITTI IN APR: a seguito di formazione dell’atto di nascita, sulla base della comunicazione dello stato civile (indistintamente per italiani, comunitari e stranieri)

L'iscrizione anagrafica per nascita  NASCITA OCCASIONALE ALL’ESTERO DA GENITORI ISCRITTI IN APR (entro 1 anno dalla nascita) se i GENITORI sono ITALIANI: a seguito di trascrizione dell’atto di nascita, sulla base della comunicazione dello stato civile se i GENITORI NON sono ITALIANI: previa esibizione all’ufficiale d’anagrafe dell’atto di nascita (in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione)

L'iscrizione anagrafica per nascita Qualora la domanda di iscrizione anagrafica sia presentata oltre un anno dalla nascita all'estero, NON sarà più possibile procedere con una iscrizione “per nascita”, per cui si tratterà di una normale iscrizione per provenienza dall'estero Conseguenze L'iscrizione “per nascita” di un cittadino straniero, anche se avvenuta all'estero, non necessita del titolo di soggiorno (serve però il passaporto o titolo equipollente) L'iscrizione “per provenienza dall'estero” è subordinata anche al possesso di un titolo di soggiorno

L'anagrafe anagrafica per trasferimento della residenza La normativa anagrafica prevede l’obbligo di chiedere l’iscrizione per sé e per le persone su cui si esercita la potestà o la tutela Ciò significa che la dichiarazione/domanda di iscrizione, variazione o cancellazione anagrafica deve essere resa da colui che esercita la potestà sul minore, e cioè: genitori, tutore, curatore, amministratore di sostegno (anche un solo genitore può presentare domanda) romano minardi

L'iscrizione anagrafica per nascita Il neonato deve essere iscritto: nell’anagrafe del comune di residenza dei genitori nell’anagrafe del comune di residenza della madre, qualora i genitori, regolarmente residenti, siano iscritti in comuni diversi nell’anagrafe del comune di residenza del padre, qualora solo questi sia iscritto in anagrafe nel comune dove si trova l’istituto o la persona cui il nato viene affidato. L’unico caso in cui il nato non viene iscritto in APR è quello della “nascita occasionale” in Italia da genitori stranieri, ovvero della nascita da genitori non iscritti in anagrafe. 36

Avvertenze ISTAT sulla legge n. 1228/1954 - punto 5 L'anagrafe e i minori Avvertenze ISTAT sulla legge n. 1228/1954 - punto 5 “Qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica deve essere fatta da un componente della famiglia presso cui il minore va a convivere. L’iscrizione può essere eseguita anche senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela” Per l'ufficiale d'anagrafe, che in ogni caso deve far prevalere l'elemento oggettivo e cioè l'effettiva dimora abituale del minore, in caso di istanza presentata da un solo genitore, sussiste solamente l'obbligo di inviare la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990

Avvertenze ISTAT sulla legge n. 1228/1954 - punto 5 L'anagrafe e i minori Avvertenze ISTAT sulla legge n. 1228/1954 - punto 5 I componenti della famiglia presso la quale il minore va a convivere possono (anzi: debbono) segnalare il trasferimento di residenza del minore all'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova residenza, il quale, in mancanza di dichiarazione resa da chi esercita la potestà, dovrà provvedere ad avviare un procedimento finalizzato all'iscrizione d'ufficio del minore Resta valido il principio in base al quale L'iscrizione anagrafica dei minori non è vincolata al consenso di chi esercita la potestà o la tutela

Il concetto di “residenza” “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”

L'anagrafe e i minori In conclusione: L'iscrizione anagrafica dei minori segue le stesse regole che valgono per i maggiorenni I minori hanno il diritto-dovere di essere iscritti nel luogo di dimora abituale, anche in assenza o contro la volontà dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale L'ufficiale d'anagrafe deve sempre valutare con attenzione la sussistenza del requisito della “dimora abituale” che non sempre coincide con il luogo di presenza temporanea o prevalente

Il concetto di “residenza” Il contributo fondamentale della Cassazione Fin dal 1948 la Cassazione afferma questo principio: “Dimora abituale non significa necessariamente dimora ininterrotta e continua. Infatti la residenza non viene meno per allontanamenti anche frequenti della persona” Sono seguite numerose altre sentenze dello stesso tenore La sintesi la troviamo nella sentenza del 14.3.1986, che resta tuttora il punto di riferimento più alto e anche quello più utile ad un approccio corretto alla definizione del concetto di residenza e, di conseguenza, di dimora abituale

Iscrizione per immigrazione dall'estero Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione la propria identità mediante l’esibizione del PASSAPORTO o altro documento equipollente (art. 14 d.P.R. n. 223/1989) Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino straniero o apolide deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità del Paese di provenienza QUESTA REGOLA VALE ANCHE PER I MINORI !

L'anagrafe e i minori: alcune regole Una scheda di famiglia può essere intestata anche ad un minorenne, quando quest’ultimo non coabiti con persone maggiorenni che formino con lui una stessa famiglia anagrafica con l’avvertenza di indicare, nella scheda stessa, il cognome e nome del titolare della potestà sul minore Non è legittimo bloccare la cancellazione anagrafica nel caso in cui “restino” solo uno o più minori nella scheda di famiglia

L'anagrafe e i minori: alcune regole Poiché le disposizioni legislative in materia anagrafica trovano il loro principio informatore nel rispetto dello stato di fatto, si chiarisce che gli aventi potestà o tutela su un minore possono avere residenza diversa da questi e, pertanto, nei casi in cui è necessario, ad uno o più minorenni può essere intestata una scheda di famiglia, con l’avvertenza che su di essa deve essere riportato il nome e l’indirizzo della persona che esercita la potestà o la tutela e ciò al fine di poter individuare il responsabile degli adempimenti anagrafici

Minori contesi fra genitori separati Quando interviene una separazione fra i coniugi, molto spesso questi si contendono il minore, utilizzandolo anche come strumento di ricatto o di ripicche, a volte con richieste di trasferimento di residenza da parte di uno e l’opposizione, anche “feroce”, dell’altro Poiché sempre più spesso i giudici stabiliscono l’affido condiviso, è ancora più difficile per l’ufficiale d’anagrafe risolvere con la necessaria tranquillità i casi, a volte molto complessi e conflittuali che si prospettano ogni giorno 45

Minori contesi fra genitori separati Che fare ? La soluzione migliore è sempre una pronuncia del giudice che disponga, fra l’altro, con quale genitore il minore debba essere iscritto In mancanza, resta fermo il principio cardine della dimora “di fatto” (elemento oggettivo), che l’ufficiale d’anagrafe deve tentare di verificare con tutti i mezzi a sua disposizione Con la riforma dell'anagrafe che ha introdotto la cosiddetta “anagrafe in tempo reale” viene inevitabilmente privilegiato il genitore che chiede il trasferimento di residenza del figlio

Minori iscritti coi nonni Sono frequenti i casi in cui viene chiesta l’iscrizione anagrafica presso l’abitazione dei nonni, magari perché si tratta di un comune diverso da quello di residenza dei genitori, nel quale vi è maggiore possibilità di accedere a servizi (scuole, mense, asili nido ecc.). ATTENZIONE ! La dichiarazione deve essere resa dagli esercenti la potestà genitoriale I nonni devono essere avvisati con la comunicazione di avvio del procedimento

Minori iscritti con i nonni E’ sufficiente la volontà dei genitori per ottenere l'iscrizione anagrafica presso i nonni La risposta non può che essere negativa, dato che anche in questo caso deve essere accertata la dimora abituale La mera presenza (o assenza) fisica in sede di accertamento di per sé non è mai decisiva La verifica deve essere molto rigorosa; eventuali vantaggi ottenuti da alcuni si traducono in analoghi svantaggi a danno di altri

Iscrizione di minore straniero in attesa di adozione Direttiva 21.2.2007 Ministero interno / Ministero politiche per la famiglia Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione NON è richiesto il permesso di soggiorno La Commissione per le adozioni internazionali, nell’autorizzare l’ingresso e la residenza in Italia del minore, valuta le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell’ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo. Quindi il permesso di soggiorno sarebbe un inutile DOPPIONE ! 49

Iscrizione di minore straniero in attesa di adozione Se l’adozione è pronunciata all’estero e il T.d.M. si limita a riconoscerne l’efficacia in Italia, (art. 35 e segg. L. 184/1983) l’iscrizione in anagrafe può essere effettuata direttamente con l’attribuzione dello status di figlio, purché il Tribunale, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica del minore, abbia già riconosciuto gli effetti del provvedimento straniero Se, invece, l’adozione deve perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia, il T.d.M. riconosce il provvedimento come affido preadottivo: il minore sarà iscritto come “convivente”

Minori stranieri accompagnati e non accompagnati I minori presenti in Italia possono essere: “accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti “non accompagnati”, sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano

Minori stranieri accompagnati e non accompagnati La normativa anagrafica NON fa alcuna distinzione fra minori accompagnati e non accompagnati Anche per i minori non accompagnati si applicano le stesse norme, per cui, in sostanza: L'iscrizione anagrafica dei minori non accompagnati, regolarmente soggiornanti, è un diritto-dovere Il criterio di iscrizione è sempre lo stesso, e cioè: il luogo di dimora abituale in famiglia se il minore è affidato ad una famiglia in convivenza se il minore è collocato in una comunità

L'anagrafe e i minori Ai fini della iscrizione, variazione o cancellazione anagrafica, se non esiste o è difficile individuare il soggetto titolato a rendere la dichiarazione anagrafica, l’ufficiale d’anagrafe può adottare il provvedimento anagrafico d’ufficio In questo caso però vale la regola ordinaria: la fase istruttoria PRECEDE il provvedimento!!!

Grazie per la vostra attenzione Anagrafe e servizi sociali diritti e doveri del sistema di accoglienza Grazie per la vostra attenzione Romano Minardi