1 CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2010-11 CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2010-11 A-L A-L Prof. Bruno Caruso.

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1 CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO A-L A-L Prof. Bruno Caruso

2 Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la tutela del contraente debole (la sua originaria ispirazione sociale) Limplicazione della persona del lavoratore nel rapporto di lavoro – e cioè nella prestazione dedotta in contratto – è il dato che caratterizza e distingue il rapporto di lavoro da tutti gli altri vincoli di contenuto patrimoniale regolati dal diritto privato Limplicazione della persona del lavoratore nel rapporto di lavoro – e cioè nella prestazione dedotta in contratto – è il dato che caratterizza e distingue il rapporto di lavoro da tutti gli altri vincoli di contenuto patrimoniale regolati dal diritto privato Se tutti gli altri contratti riguardano lavere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora lavere per limprenditore, ma lessere per il lavoratore (F. Santoro Passarelli)

Loggetto del diritto del lavoro Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta dalla legge a favore della parte considerata più debole e, dunque, maggiormente meritevole di tutela Altre funzioni del diritto del lavoro: regolare per esempio nel senso dellefficienza le pubbliche amministrazioni E ANCORA ATTUALE?

A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Altre storiche funzioni storiche alle origini della disciplina giuslavoristica 1. Correggere le distorsioni di un mercato del lavoro dove lofferta è più debole della domanda. Incentivare loccupazione? 2. Garantire linteresse delle imprese a limitare la concorrenza sleale al ribasso

5 La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante del diritto del lavoro, pur in presenza dellemergere di finalità ulteriori

6 Il diritto del lavoro e le sue finalità …quelle tradizionali: 1) la tutela della persona del lavoratore, contraente debole 2) Evitare la concorrenza sleale tra le imprese …e quelle più recenti e ulteriori: 2) lequilibrato contemperamento tra esigenze di produttività e di efficienza delle imprese nelleconomia globale 3) La creazione di nuova occupazione: il cd. diritto del mercato del lavoro 4) La riforma della P.A. nel senso della efficienza efficacia (la riforma del rapporto di lavoro pubblico: la c.d. contrattualizzazione e la riforma brunetta, punire i fannulloni) 5) Il contemperamento degli interessi dei lavoratori con gli interessi di soggetti terzi in caso di conflitto. La regolamentazione dellesercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziale. le diverse anime convivono nellodierno diritto del lavoro o si assiste ad una divaricazione delle diverse funzioni

7 Diversità e autonomia del diritto del lavoro rispetto al diritto privato Diversità e autonomia del diritto del lavoro rispetto al diritto privato Dal punto di vista scientifico e didattico il Diritto del lavoro è stato, in una prima fase, concepito come una parte del diritto dei privati, secondo la classica tripartizione tra diritto civile - commerciale - lavoro. Dal punto di vista scientifico e didattico il Diritto del lavoro è stato, in una prima fase, concepito come una parte del diritto dei privati, secondo la classica tripartizione tra diritto civile - commerciale - lavoro. Ben presto è sopraggiunta, però, la consapevolezza che - applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro - le logiche del diritto privato non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione

La diversità culturale dei rapporti di lavoro rispetto agli altri rapporti contrattuali Se tutti gli altri contratti riguardano lavere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora lavere per limprenditore, ma lessere per il lavoratoreSe tutti gli altri contratti riguardano lavere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora lavere per limprenditore, ma lessere per il lavoratore (F. Santoro Passarelli) A nessuno verrebbe in mente di individuare una categoria sociologica corrispondente alla categoria giuridica del curatore o del cessionario. Nel diritto del lavoro, invece, le categorie giuridiche sono percepite come meri calchi di categorie sociologiche (A. Supiot).

Nuova consapevolezza (il diritto del lavoro influenza il diritto contrattuale) Gli strumenti di correzione del diritto del lavoro nei confronti dei principi contrattuali possono essere utilizzati in tutti i rapporti contrattuali in cui ci sia debolezza di una delle parti: Consumatori, piccoli imprenditori, sub fornitori e monocommitenza, lavoratori autonomi, agenti e sub agenti ecc. Gli strumenti di correzione del diritto del lavoro nei confronti dei principi contrattuali possono essere utilizzati in tutti i rapporti contrattuali in cui ci sia debolezza di una delle parti: Consumatori, piccoli imprenditori, sub fornitori e monocommitenza, lavoratori autonomi, agenti e sub agenti ecc. 9

La diversità tecnica del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei contratti: alcuni esempi La nullità che produce effetti La nullità che produce effetti es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.) es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.) La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [2332], salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [1343 ss., 1346].[ La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [2332], salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [1343 ss., 1346].[ ss ss.1346 II]. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione (es. art. 63 comma 2 TUPI: annullamento procedure concorsuali) II]. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione (es. art. 63 comma 2 TUPI: annullamento procedure concorsuali) La corrispettività attenuata La corrispettività attenuata es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.) es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.) In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [38 2 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [ dagli usi o secondo equità In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [38 2 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [ dagli usi o secondo equità38 Lo sciopero non comporta inadempimento del contratto Lo sciopero non comporta inadempimento del contratto

11 … si spiega, così, la ragion dessere principale del diritto del lavoro tradizionale… sul piano dei contenuti … si spiega, così, la ragion dessere principale del diritto del lavoro tradizionale… sul piano dei contenuti La tutela del contraente debole (tradizionalmente il lavoratore subordinato) Il diritto del lavoro come risposta dellordinamento ad unevidente situazione di disparità tra le parti di un contratto privatistico

Cosa si intende per debolezza del lavoratore? Ha a che vedere con il problema della capacità giuridica e di agire limitata (fanciulli e prima delle riforme del c.c. delle donne maritate)? (la visione proto paternalista del diritto del lavoro Ha a che vedere con il problema della capacità giuridica e di agire limitata (fanciulli e prima delle riforme del c.c. delle donne maritate)? (la visione proto paternalista del diritto del lavoro Si parte dal presupposto che la posizione del lavoratore nel mercato è contrattualmente incompleta e asimmetrica (si pensi oggi alle donne che cercano lavoro, ma anche alla carenza di informazioni) Si parte dal presupposto che la posizione del lavoratore nel mercato è contrattualmente incompleta e asimmetrica (si pensi oggi alle donne che cercano lavoro, ma anche alla carenza di informazioni) Il diritto del lavoro, sub specie di legislazione del lavoro, serve a completare la regolazione contrattuale e a renderla simmetrica (possibilmente paritaria) Il diritto del lavoro, sub specie di legislazione del lavoro, serve a completare la regolazione contrattuale e a renderla simmetrica (possibilmente paritaria) Interviene a regolare contenuti che le parti non regolerebbero volontariamente Interviene a regolare contenuti che le parti non regolerebbero volontariamente 12

Ma che livello del rapporto contrattuale agisce la norma tradizionale regolativa del rapporto di lavoro? Non sul rapporto di potere (sullasimmetria in sé: non mette in discussione il potere unilaterale di organizzazione e gestione del datore di lavoro: il potere del datore non viene delegittimato). Non sul rapporto di potere (sullasimmetria in sé: non mette in discussione il potere unilaterale di organizzazione e gestione del datore di lavoro: il potere del datore non viene delegittimato). Agisce invece sugli effetti a valle della asimmetria, sugli effetti in termini maggiore protezione del lavoratore Agisce invece sugli effetti a valle della asimmetria, sugli effetti in termini maggiore protezione del lavoratore 13

FUNZIONE PATERNALISTA O DI REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO ? Critiche neoliberali e nuova possibile funzione: rafforzamento della capacità/libertà del lavoratore (dalla capacitas del diritto romano alla capability di SEN: rinvio) 14

15 sul piano della tecnica legislativa che lo contraddistingue: la norma di legge inderogabile sul piano della tecnica legislativa che lo contraddistingue: la norma di legge inderogabile Tutto il diritto del lavoro è tradizionalmente contraddistinto da questa tecnica (la norma di legge è inderogabile da parte dellautonomia individuale e collettiva; è, cioè, limitativa dellautonomia privata individuale e collettiva; ma anche la norma collettiva e inderogabile in peius dalla norma individuale)

tecniche normative di tutela dei soggetti deboli di un rapporto contrattuale tecniche normative di tutela dei soggetti deboli di un rapporto contrattuale Lesigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata Linderogabilità come elemento fondativo di tutto il sistema giuslavoristico: lart cod.civ.

Unaltra tecnica: il principio di non discriminazione In altri ordinamenti la tecnica è molto utilizzata dove le tutele lavoristiche classiche sono più deboli: USA La tecnica antidiscriminatoria molto usata nellUE (poco in Italia) 17

SEMINARIO PROF. ALAIMO sul tema della effettività della legislazione antidiscriminatoria Aula magna del TRIBUNALE VENERDI ORE 17 18

19 Una delle prime previsioni di inderogabilità della disciplina lavoristica: la legge sullimpiego privato del 1924… …le cui norme avrebbero dovuto osservarsi malgrado ogni patto contrario, salvo il caso di particolari convenzioni o di usi più favorevoli allimpiegato e salvo il caso che il decreto ne consentisse la deroga consensuale (art. 17)

La norma base attuale sulla inderogabilità Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti dalla legge non sono valide (art cod. civ.)

21 Esempi di norme inderogabili: - Il divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.) - Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art c.c.; art. 9, d.lgs. 66/2003) - Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei periodi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare (artt c.c.)

Serve ad imporre limiti alla autonomia individuale (al contratto individuale come fonte di regolazione del rapporto) Linderogabilità tradizionale 22

Usi attuali (anomali?) della inderogabilità: per limitare gli spazi della contrattazione collettiva La legge Brunetta : uso della inderogabilità per imporre limiti al contratto collettivo e al sindacato. Rinvio. 23

24 La diffusione della norma inderogabile ha segnato il nostro diritto del lavoro fino a rovesciare il principio generale della libertà di determinazione del contenuto contrattuale sancito dallart c.c.

25 Linderogabilità: ragioni e connotati del diritto del lavoro Ragioni: La debolezza contrattuale del lavoratore subordinato La debolezza contrattuale del lavoratore subordinato la situazione di disparità sostanziale dei contraenti la situazione di disparità sostanziale dei contraenti lesigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata, tanto individuale, quanto collettiva. lesigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata, tanto individuale, quanto collettiva. Connotati: La legge diviene fonte eteronoma di standards di tutela non riducibili dalle parti (ma solitamente modificabili in senso migliorativo per il lavoratore) Il diritto del lavoro appare, perciò, contraddistinto, per una lunga fase, dal cd. garantismo rigido(questa caratteristica è tipica delle norme del codice civile e delle leggi della successiva fase post-costituzionale)

26 Linderogabilità: una norma chiave Lart c.c. Legge e contratto collettivo come fonti di diritti indisponibili Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi (…) non sono valide es.: congedo di maternità (cinque mesi) ex art. 2, 1° c., d. lgs. 151/2001 T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

Altra diversa tecnica di inderogabilità (2077 cc) I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo [2113]. [II]. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo [2113]. [II]. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

28 La crisi della norma inderogabile oggi La diversificazione regolativa e le esigenze di flessibilità (rinvio) La diversificazione regolativa e le esigenze di flessibilità (rinvio) Di livello territoriale Di livello territoriale rinvio alla regolamentazione regionale in materia di apprendistato; art. 49 comma 5 dlgs. 276/03 rinvio alla regolamentazione regionale in materia di apprendistato; art. 49 comma 5 dlgs. 276/03 Rinvio alla contrattazione integrativa in funzione di deroga peggiorativa (il protocollo del 2009 rinvio) Rinvio alla contrattazione integrativa in funzione di deroga peggiorativa (il protocollo del 2009 rinvio) Relativamente alla articolazione degli interessi (il processo di individualizzazione dei trattamenti) Relativamente alla articolazione degli interessi (il processo di individualizzazione dei trattamenti) Usi della inderogabilità per comprimere lautonomia collettiva (la legge Brunetta rinvio) Usi della inderogabilità per comprimere lautonomia collettiva (la legge Brunetta rinvio)

29 Le radici istituzionali della diversificazione territoriale del diritto del lavoro: la sussidiarietà verticale Federalismo e diritto del lavoro Federalismo e diritto del lavoro La riforma del titolo V Cost. nel 2001 La riforma del titolo V Cost. nel 2001 Il nuovo testo dellart. 117 Cost.: Il nuovo testo dellart. 117 Cost.: Le due espressioni chiave: tutela e sicurezza del lavoro e ordinamento civile Le due espressioni chiave: tutela e sicurezza del lavoro e ordinamento civile Materie devolute alla potestà legislativa concorrente delle Regioni interferenti con il Diritto del lavoro: tutela e sicurezza del lavoro formazione professionale previdenza complementare e integrativa