La “parasubordinazione”: dalle collaborazioni coordinate e continuative alle collaborazioni a progetto Le collaborazioni a progetto o a programma negli.

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La “parasubordinazione”: dalle collaborazioni coordinate e continuative alle collaborazioni a progetto Le collaborazioni a progetto o a programma negli artt. 61-69 del d. lgs. 276/2003 Le collaborazioni coordinate e continuative nell’art. 409 del codice proc.civile

L’emersione della PARASUBORDINAZIONE termine estraneo al linguaggio legislativo, che invece parla di “rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (art. 409 c.p.c.) a fini di favorire l’accesso di questi lavoratori al rito del lavoro non si tratta, dunque, di lavoratori subordinati

Chi sono i lavoratori parasubordinati Consulenti aziendali Agenti di commercio Giornalisti free lance Medici convenzionati ma anche lavoratori in situazioni di “dipendenza” quantomeno economica, (pur se formalmente autonomi) come… Un caso esemplare: Gli operatori dei call-center

Il lavoro parasubordinato può riguardare: il consulente informatico pagato assai bene, che cambia spesso committente per convenienza I flessibili “per scelta” ...ma anche l’addetta (magari mal pagata) alle vendite in una campagna promozionale, “costretta” a cambiare committente per fine lavoro I flessibili “per necessità”

Le co.co.co: l’identificazione della fattispecie Sono dunque escluse le prestazioni meramente occasionali Un primo elemento: la continuatività

L’identificazione della fattispecie inerenza funzionale all’attività del committente Secondo una parte della giurisprudenza è compatibile con la parasubordinazione una limitata ingerenza del committente, ma senza “eterodirezione” Un secondo elemento: Il coordinamento

1) L’identificazione della fattispecie Prevalenza dell’attività di lavoro del prestatore rispetto alle strutture di tipo materiale, all’organizzazione e ai capitali Dove c’è attività di impresa (2082 c.c.) in genere non può esserci parasubordinazione Un terzo elemento: il carattere “prevalentemente personale” della prestazione

2) Qual è la disciplina applicabile a questi lavoratori? La regola generale: la configurabilità di un rapporto di lavoro parasubordinato non implica l’accesso alla disciplina tipica del lavoro subordinato Tuttavia, la legge prevede limitate garanzie sul piano processuale e previdenziale

Cosa si applica per legge Il processo del lavoro nei casi di insorgenza di controversie (art. 409 cpc) La tutela previdenziale: L’obbligazione contributiva (le gestione separata presso l’Inps) in una misura attualmente pari al 25% (2/3 a carico del committente, 1/3 del collaboratore) L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Inoltre, si applica la disposizione sulla invalidità delle rinunzie e delle transazioni su diritti che derivano da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo (art. 2113 c.c.)

LA RIFORMA BIAGI Artt. 61-69 d. lgs. 276/03

Art. 61 d. lgs. 276/03 “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile devono essere” riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”

“contratto di lavoro a progetto” “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile… Non “contratto di lavoro a progetto” ma “collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto”

I rapporti tra art. 409 c.p.c e art. 61 D. lgs. 276 L’interpretazione del Ministero del lavoro nella circolare n. 1 del 14.1.2004 “L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art. 409 c.p.c. bensì individua, ai fini dell’applicazione del decreto, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore”

Due questioni Come si definisce meglio l’elemento che qualifica la fattispecie, vale a dire il progetto o il programma? Che fine fanno le collaborazioni coordinate e continuative SENZA progetto o programma?

(Circolare ministeriale n. 1/2004) (A) IL PROGETTO “Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione” (Circolare ministeriale n. 1/2004)

(A) Il programma o la fase di esso “consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale”. Si tratta cioè della “produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati parziali” (circolare ministeriale n. 1/2004)

(B) LE CO.CO.CO. SENZA PROGETTO 1) Quelle che possono continuare ad esserlo: le esclusioni dalla nuova normativa 2) Quelle che non possono più esserlo: le conseguenze sanzionatorie della mancanza del progetto

(B.1) Le esclusioni dalla nuova disciplina (art. 61) Sono escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina: Le professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad albi Le co.co.co. rese in favore delle associazioni e società sportive Le co.co.co. rese dai componenti degli organi di amministratori e controllo di società Le co.co.co di coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia Le co.co.co nelle P.A. Le prestazioni occasionali (non più di 30 gg. e di 5000 euro nell’anno con lo stesso committente) Gli agenti e i rappresentanti di commercio

(B.2) Le conseguenze sanzionatorie (art. 69) “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61.1 sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto” (art. 69.1)

La giurisprudenza di merito: Trib. Torino 15/4/2005 Contratti di lavoro a progetto stipulati con una società concessionaria esclusiva dei prodotti TELE2 per l’Italia Oggetto dei contratti: attività finalizzate alla commercializzazione e promozione di contratti di telefonia La sentenza: Il progetto deve avere una sua specificità, non potendo essere del tutto generico. Appurata la mancanza di specifici progetti, il giudicante fa applicazione dell’art. 69, comma 1, considerando i rapporti come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro instaurazione

Tribunale di Genova 5 maggio 2006 IL CASO: contratto di lavoro a progetto per lo svolgimento di pratiche e operazioni doganali e portuali nell’ambito delle spedizioni La motivazione della sentenza: La collaborazione a progetto non presuppone una attività di natura altamente specialistica e può comprendere anche attività che costituiscono parte dell’attività aziendale Tuttavia, requisito minimo è in ogni caso quello della specificità, che manca nel caso di specie. c) riconosce l’esistenza del lavoro subordinato

Trib. Milano 5 febbraio 2007 Il caso: Il tribunale dispone la conversione in contratto di lavoro subordinato. La motivazione: “Il progetto non è adeguatamente descritto, consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni, senza alcun cenno all’obiettivo che si intende raggiungere e alle attività prodromiche e funzionali al suo conseguimento” Il caso: Viene stipulato un contratto di collaborazione mediante il quale è conferito un “incarico di addetta al call center”

La circolare ministeriale 29 gennaio 2008, n. 4 Con riferimento al progetto, programma o fase di esso, occorre anzitutto accertarne la specificità, tenendo presente che lo stesso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa, ma al più essere ad essa funzionalmente collegato

La durata del contratto 1) A termine 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; Indicazione del progetto o programma di lavoro o fase di esso; 2) Rinnovabile? In assenza di specifiche limitazioni previste dalla legge, la circolare ministeriale ammette la possibilità che analogo progetto o programma sia oggetto di successivi contratti con lo stesso collaboratore, ovvero che questo possa essere impiegato successivamente per progetti o programmi di contenuto diverso

Gli effetti della fattispecie sul piano delle tutele Si applicano le tutele già previste per i co.co.co. (riguardano il piano processuale, previdenziale, antinfortunistico), cui si aggiunge l’applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza (ora d. lgs. 81 del 2008) E le tutele propriamente lavoristiche che agiscono sul piano del rapporto di lavoro?

Le (scarse) tutele dei collaboratori a progetto Art. 63. Corrispettivo Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. principio di proporzionalità e non di sufficienza

Gravidanza, malattia, infortunio Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, SENZA erogazione del corrispettivo.

Sospensione e proroga del rapporto Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (Art. 66.2). In caso di gravidanza, la durata del rapporto è invece prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale (Art. 66.3).

Quando si estingue il rapporto? estinzione al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso recesso, prima della scadenza, per giusta causa o secondo le diverse modalità previste dal contratto individuale (quindi anche ad nutum, salvo preavviso, ove previsto) Art. 67: estinzione del contratto sono, dunque, rapporti necessariamente a termine