L’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali Diritto del lavoro L’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
Lo sciopero nell’ordinamento italiano “Lo sciopero è stato prima un reato, poi una libertà, poi un diritto” (P. Calamandrei)
Lo sciopero come inadempimento contrattuale Dal reato alla libertà Lo sciopero come inadempimento contrattuale Dal reato (divieto di coalizione) alla depenalizzazione del Codice Zanardelli: lo sciopero come libertà Nella concezione dello sciopero-libertà, lo sciopero non è più un illecito penale ma è ancora un illecito civile RISARCIMENTO LICENZIAMENTO LA TEORIA DELLE “DIMISSIONI IMPLICITE”
Dalla libertà al reato Settore privato 1930: il codice Rocco Settore privato art. 502: sciopero per fini contrattuali art. 503: sciopero per fini non contrattuali Art. 504: Coazione della pubblica autorità mediante sciopero Art. 505: sciopero di solidarietà Settore pubblico Art. 330: abbandono collettivo di pubblici uffici Art. 333: abbandono individuale di pubblico ufficio
La formazione extralegislativa del diritto di sciopero Dal reato al diritto Art. 40 Cost.: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” E se una legge manca? Da un lato si afferma la natura comunque immediatamente precettiva dell’art. 40, ma al contempo si interpreta il rinvio alla legge dell’art. 40 come rinvio alla legge “esistente” (e dunque anche alle norme del codice penale) La formazione extralegislativa del diritto di sciopero
Una possibile definizione di sciopero Astensione concertata e completa dal lavoro, effettuata dai lavoratori nei confronti di un datore di lavoro al fine di tutelare un proprio interesse economico-professionale
Lo sciopero come diritto potestativo Astensione concertata e completa dal lavoro, effettuata dai lavoratori nei confronti di un datore di lavoro al fine di tutelare un proprio interesse economico-professionale Diritto potestativo: potere di sospendere i rapporti di lavoro mediante una manifestazione di volontà idonea a produrre una modificazione del contratto
Lo sciopero al di la del diritto potestativo esercitabile nei confronti della controparte datoriale Nei confronti di chi può farsi valere un interesse economico-professionale? Nei confronti del datore… …e nei confronti del governo e/o del Parlamento Astensione concertata e completa dal lavoro, effettuata dai lavoratori nei confronti di un datore di lavoro al fine di tutelare un proprio interesse economico-professionale Ma Art. 504 - Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero - Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni
Lo sciopero al di la del diritto potestativo E il datore di lavoro può essere il destinatario di tutte le rivendicazioni economico-professionali (anche nel senso più ristretto?) O si può scioperare anche a sostegno di altri? Astensione concertata e completa dal lavoro, effettuata dai lavoratori nei confronti di un datore di lavoro al fine di tutelare un proprio interesse economico-professionale Ma Art. 503 - Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta - Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite
Corte cost. 123/1962 La piena legittimazione dello sciopero economico-politico e dello sciopero di solidarietà…
Ma inteso in senso ampio …e il superamento della concezione del diritto potestativo: lo sciopero come diritto assoluto Astensione concertata e completa dal lavoro, effettuata dai lavoratori nei confronti di un datore di lavoro al fine di tutelare un proprio interesse economico-professionale Ma non solo di un datore Ma non solo proprio Ma inteso in senso ampio
Gli scioperi articolati (o “anomali”) Sciopero c.d. “a singhiozzo” (astensione dal lavoro frazionata nel tempo in modo intermittente) e sciopero c.d. “a scacchiera” (astensione effettuata in tempi diversi da differenti gruppi di lavoratori, le cui attività siano interdipendenti nell’organizzazione del lavoro).
Astensione concertata e completa dal lavoro, effettuata dai lavoratori nei confronti di un datore di lavoro al fine di tutelare un proprio interesse economico-professionale E gli scioperi articolati? completa
I LIMITI INTERNI: LA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO ATTRAVERSO LA SUA DEFINIZIONE “La tecnica dei limiti interni seguiva questo schema: si enucleava una nozione di sciopero fondata su taluni elementi essenziali determinati a priori, di modo che tutte quelle forme di lotta sindacale cui mancassero uno o più degli elementi individuati fossero considerate ad essa estranee” (Giugni)
Cass. 711 del 1980 Non sono ammissibili limiti interni Non esiste nell’ordinamento una definizione di sciopero Non sono ammissibili limiti interni
I limiti esterni Il diritto di sciopero può essere limitato solo in considerazione dell’esigenza di tutelare altri diritti di pari dignità costituzionale Il “contemperamento” tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti: il caso dei s.p.e.
si individuano le esigenze che debbono in ogni caso Il primo profilo affrontato dal legislatore del 1990 (dopo l’esperienza - fallimentare - dei codici di autoregolamentazione) Quali sono e/o come si individuano le esigenze che debbono in ogni caso essere salvaguardate?
Quali sono e/o come si individuano? I diritti costituzionali da contemperare con il diritto di sciopero I servizi funzionali al soddisfacimento di quei diritti Le prestazioni minime da garantire nell’ambito di ogni servizio
I diritti della persona LA TECNICA DELL’ELENCAZIONE TASSATIVA: …sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporti di lavoro, quelli volti a garantire il godimento dei diritti… Vita Salute Libertà Sicurezza Libertà di circolazione Assistenza e previdenza sociale Istruzione Comunicazione
I servizi essenziali la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi LA TECNICA DELL’INDIVIDUAZIONE SU BASE TELEOLOGICA (CON ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA)
I servizi essenziali VITA SALUTE LIBERTA’ SICUREZZA Sanità Protezione civile Raccolta rifiuti Controlli doganali su animali e merci deperibili Approvvigionamento di energia Amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione Vigilanza sui beni culturali LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE Trasporti pubblici urbani ed extraurbani Trasporti ferroviari aerei e marittimi (limitatamente ai collegamenti con le isole) PREVIDENZA E ASSISTENZA Erogazione di stipendi e pensioni ISTRUZIONE Asili nido, scuole materne ed elementari Esami e scrutini per tutte le scuole Esami conclusivi del ciclo di istruzione universitaria LIBERTA’ DI COMUNICAZIONE Poste Telecomunicazioni Informazione radio-televisiva
l’individuazione dei servizi “strumentali” L’estensione dei servizi essenziali ad opera della Commissione di Garanzia: l’individuazione dei servizi “strumentali” Nel trasporto ferroviario: I servizi di informazione nelle stazioni I rifornimento di acqua nei treni a lunga percorrenza Nel trasporto aereo: Rifornimento carburante Catering e pulizia degli aerei Persino la pulizia delle toilettes degli aeroporti
Le prestazioni minime ? L’autonomia collettiva non deroga, LA TECNICA DELL’INTEGRAZIONE TRA LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO Nell'ambito dei s.p.e il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili ? Le imprese erogatrici dei s.p.e concordano nei contratti collettivi le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare L’autonomia collettiva non deroga, né in melius, né in peius la legge: il suo intervento ne consente lo stesso funzionamento
La valutazione di idoneità dell’accordo Il ruolo della Commissione di Garanzia Le parti accettano la proposta e stipulano un accordo Valutazione di idoneità Valutazione di inidoneità Proposta della Commissione Le parti non accettano la proposta
Le parti non accettano la proposta della Commissione di Garanzia LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL 2000 I poteri sostitutivi della Commissione e la “provvisoria regolamentazione” Le prestazioni minime devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio Le parti si adeguano e stipulano un accordo che sostituisce la provvisoria regolamentazione La provvisoria regolamentazione continua a produrre effetti
I limiti di legge nel momento della astensione dal lavoro Le esenzioni: astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Obbligo di preavviso 10 giorni (minimo) Indicazione esplicita Della durata Delle modalità Delle motivazioni Divieto di scioperi ad oltranza
Il ruolo della Commissione di Garanzia PRIMA dell’effettuazione dello sciopero Ricevuta comunicazione di uno sciopero, la Commissione può assumere informazioni o convocare le parti per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione Nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione Il ruolo di mediazione
Il ruolo della Commissione di Garanzia PRIMA dello sciopero Può invitare i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione …e di moral suasion Grande autorità guadagnata nel tempo dalla Commissione: oltre il 65% di questi inviti “soft” sono stati accolti dalle parti
Il ruolo della Commissione di Garanzia PRIMA dello sciopero Segnala all’autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati Il ruolo di “avvio” della procedura di precettazione
Il ruolo della Commissione DOPO lo sciopero La Commissione valuta il comportamento delle parti e se rileva violazioni degli obblighi che derivano dalla legge, degli accordi collettivi, delle procedure di raffreddamento e conciliazione, o dei codici di autoregolamentazione, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall’articolo 4 L’apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Il ruolo sanzionatorio della Commissione
L’apparato sanzionatorio Abrogazione delle sanzioni penali (art. 330 e 333 c.p.) anche in caso di inottemperanza all’ordinanza di precettazione 4 ore di multa 10 gg. di sospensione PER I LAVORATORI 1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dell’art. 2 sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni di carattere pecuniario, il relativo importo è versato all’INPS La Commissione propone e il datore di lavoro dispone?
L’apparato sanzionatorio PER I SINDACATI Sospensione dei permessi e dei contributi Esclusione dalle trattative (minimo due mesi) per la durata dell’astensione e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000
Il ruolo degli utenti Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 281/1998, sono legittimate ad agire in giudizio, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti (art. 7 bis)