IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO

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IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO Prof. Antonio Lo Faro

I PROBLEMI GIURIDICI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE L’efficacia obbligatoria L’efficacia soggettiva L’efficacia oggettiva

Una bipartizione fondamentale dei contratti collettivi: Parte obbligatoria e parte normativa

CONTRATTO COLLETTIVO Parte normativa CLAUSOLE OBBLIGATORIE Datori Organizzazioni sindacali Associazioni datoriali Parte obbligatoria CONTRATTO COLLETTIVO Parte Obbligatoria. Parte normativa Parte normativa Datori di lavoro Lavoratori CLAUSOLE NORMATIVE

(CCNL dipendenti dalle industrie dell'abbigliamento) Due esempi Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie (CCNL dipendenti dalle industrie dell'abbigliamento) Le unità produttive con più di ottanta dipendenti, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti: - le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale; - i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti regionali, nazionali, comunitari; - le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel sud (CCNL dipendenti dalle industrie tessili)

GLI EFFETTI DELLA BIPARTIZIONE: le diverse conseguenze in caso di violazione del contratto collettivo

La violazione delle clausole normative Un datore di lavoro retribuisce un lavoratore meno di quanto si è impegnato a fare sottoscrivendo il contratto collettivo La violazione di questa clausola legittima l’associazione sindacale stipulante ad attivare un contenzioso giudiziario?

La violazione delle clausole obbligatorie Qual’è lo strumento processuale più adeguato per sanzionare tali violazioni? Rimedi civilistici per l’inadempimento contrattuale II) Repressione della condotta antisindacale (art. 28 Statuto)

Se viene violata una clausola obbligatoria La distinzione tra clausole obbligatorie e clausole normative sul piano della loro “giustiziabilità” Se viene violata una clausola normativa Il sindacato stipulante non è legittimato alla azione giudiziale (a meno che non ricorrano gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 St.) Il lavoratore si Se viene violata una clausola obbligatoria Il sindacato stipulante è legittimato alla azione giudiziale (per inadempimento contrattuale o ex art. 28 St.) Il lavoratore no

IL CONTRATTO COLLETTIVO COME FONTE: L’efficacia soggettiva Diritto del lavoro IL CONTRATTO COLLETTIVO COME FONTE: L’efficacia soggettiva Prof. Antonio Lo Faro

I problemi giuridici del contratto collettivo di diritto comune Quali sono – e come si spiegano - gli effetti del contratto collettivo nei confronti dei soggetti a cui si applica? A chi si applica il contratto collettivo? L’EFFICACIA SOGGETTIVA L’EFFICACIA OGGETTIVA

L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO Perché - un secolo dopo le prime esperienze negoziali - l’efficacia soggettiva del contratto collettivo è ancora un problema? Almeno tre tentativi, superati o falliti per motivi diversi, di risolvere il problema

LA SOLUZIONE CORPORATIVA I tentativo LA SOLUZIONE CORPORATIVA Entrambi i problemi (efficacia soggettiva e oggettiva) erano risolti attraverso la pubblicizzazione del sindacato e delle sue attività contrattuali Art. 1 Disp. Prel. Cod. civ. Sono fonti del diritto Le leggi I regolamenti Le norme corporative Gli usi Risolveva i problemi dell’efficacia ma a prezzo della compressione della libertà sindacale Mantenute transitoriamente in vigore (“salvo le successive modifiche”) dal d.lgt. n. 369 del 1944

II tentativo LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE Art. 39 Cost. “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione” “E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce” LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria

Le ragioni della scelta costituzionale… Consapevolezza della frammentazione ideologica del sindacalismo italiano Necessità di trovare un criterio in grado di conciliare pluralismo sindacale e disciplina unitaria dei rapporti di lavoro

…e della sua mancata attuazione Timori di ingerenze statuali nella vita associativa interna Controlli sulla democraticità; verifica del numero di iscritti Opposizione dei sindacati minoritari Collaterali alle forze di governo Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso La costituzione materiale L’effettività “di fatto” del contratto collettivo di diritto comune La scelta di politica del diritto di promuovere il sindacato attraverso una diversa tecnica La legislazione di sostegno (lo Statuto)

I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE III tentativo I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE Violazione dell’art. 39: l’efficacia “negativa” o “ostativa” delle disposizioni costituzionali La legge Vigorelli (l. 741/1959) Il meccanismo di recezione dei contratti collettivi attraverso una serie di decreti delegati Si cercava di conseguire il medesimo obiettivo del Costituente, con mezzi diversi da quelli approntati dal Costituente

Dopo il fallimento dei tentativi Sulla base del principio della rappresentanza di diritto comune, il contratto collettivo dovrebbe vincolare…. L’insuccesso dei tentativi determina il ritorno al punto di partenza: l’efficacia del contratto collettivo affidata alle regole del diritto comune dei contratti soltanto gli iscritti alle organizzazioni sindacali che l’hanno stipulato diritto comune dei contratti

Efficacia soggettiva e regole della rappresentanza di diritto comune Art. 1388 c.c.: “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato (…) produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato” art. 1372, 2° comma, c.c.: “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge” terzi I lavoratori che, non avendo con l’iscrizione conferito alcun mandato alle associazioni stipulanti, restano giuridicamente estranei all’attività contrattuale

Il contratto collettivo ad efficacia limitata Sindacato dei lavoratori (rappresentante, in senso tecnico giuridico degli iscritti) Contratto collettivo Associazione datoriale (rappresentante, in senso tecnico giuridico delle imprese aderenti) Efficacia soggettiva limitata ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti e occupati alle dipendenze di un impresa iscritta all’associazione datoriale stipulante Lavoratori Iscritti Imprese aderenti iscritti iscritta

Azienda il cui datore di lavoro è iscritto all’associazione stipulante Gli inconvenienti della “doppia iscrizione” come condizione di efficacia del contratto collettivo Azienda il cui datore di lavoro è iscritto all’associazione stipulante Area di applicazione del contratto Area di non applicazione del contratto Lavoratori non iscritti al sindacato stipulante Lavoratori iscritti al sindacato stipulante

L’insostenibilità della efficacia soggettiva limitata agli iscritti Nella prassi, problemi di natura gestionale e contabile inducono i datori di lavoro - a prescindere dai vincoli giuridici - a non operare distinzioni di trattamento fra iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali Difficoltà di pianificazione dei costi Doppia contabilità Necessarie diverse strategie di gestione delle risorse umane Incentivo alla iscrizione dei non iscritti?

Sul piano del diritto, come è possibile spiegare questa estensione? La tesi della “doppia iscrizione è solo un punto di partenza, in buona misura superato Sul piano dei fatti, l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune si è rivelata molto più ampia Sul piano del diritto, come è possibile spiegare questa estensione?

La prima tesi che incrina lo schema della “doppia” iscrizione Elemento decisivo per la generalizzazione degli effetti del contratto collettivo è costituito dalla iscrizione Nella seconda metà degli anni ‘70, la giurisprudenza di legittimità accoglie e ratifica una precedente tesi dottrinaria: DEL SOLO DATORE DI LAVORO

Il problema dell’efficacia erga omnes del contratto collettivo di diritto comune rimane… quando neppure il datore di lavoro è vincolato al rispetto del contratto collettivo, in quanto non iscritto all’associazione stipulante

Area di non applicazione del contratto collettivo (anche i lavoratori iscritti al sindacato rimangono esclusi) Azienda il cui datore di lavoro NON è iscritto all’associazione stipulante

Il ruolo decisivo della giurisprudenza La razionalizzazione giuridica della estensione del contratto collettivo di diritto comune Il ruolo decisivo della giurisprudenza

La tesi giurisprudenziale “regina” Si basa sul combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.

principi costituzionali PRINCIPIO COSTITUZIONALE La retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente L’intervento del giudice ex art. 2099 consente di adeguare il contenuto del contratto ai principi costituzionali affermando il diritto ad una retribuzione sufficiente Rapporto di lavoro Rapporto di lavoro Rapporto di lavoro “In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice” (art. 2099, 2° comma)”

Per completare l’operazione manca ancora un passaggio Qual è la retribuzione sufficiente secondo i parametri costituzionali?

tabelle retributive contenute nei Il parametro della sufficienza nella giurisprudenza consolidata (a partire dagli anni ’50) “Nelle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza, quel momento di equilibrio tra confliggenti interessi, che più di ogni altro può costituire un ragionevole punto di riferimento per un tal genere di giudizio equitativo” tabelle retributive contenute nei contratti collettivi

L’estensione dei contratti collettivi fondata sull’art L’estensione dei contratti collettivi fondata sull’art. 2099 si fonda però su una interpretazione un po’ forzata della norma “In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice” mancanza I giudici intervengono non solo quando manca l’accordo sulla retribuzione, ma anche quando l’accordo c’è ma è nullo in quanto contrario all’art. 36 Cost.

NO, Per i limiti intrinseci alla soluzione basata sull'art. 36. Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune nell’ordinamento italiano? Rimane una tipica espressione giudiziale dell'equità del caso singolo, inidonea a produrre effetti al di là delle parti in giudizio. In ogni caso, in linea di principio limitata alle clausole retributive NO, Per i limiti intrinseci alla soluzione basata sull'art. 36.

Come è cambiata nel tempo l’impostazione del problema Tutte le tesi giurisprudenziali elaborate al fine di estendere la sfera di efficacia del contratto collettivo di diritto comune presuppongono la funzione acquisitiva del contratto collettivo

La contrattazione collettiva come strumento di gestione dei processi di riorganizzazione, di crisi aziendale etc… In questi contesti il problema principale diventa quello della difesa dei livelli occupazionali Perché mai i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero stipulare contratti collettivi che distribuiscono sacrifici e non benefici ai soggetti che rappresentano? ? Dal punto di vista della disciplina giuridica, il diverso contenuto del contratto ne modifica anche le condizioni di efficacia?

Il rovesciamento del problema dell’efficacia soggettiva Nei casi di contrattazione ablativa, il problema sociale non è più la richiesta di applicazione del contratto, ma la “fuga” dallo stesso La giustificazione giuridica del potere di vincolo del contratto collettivo verso i non iscritti (e persino verso gli iscritti)

Il livello al quale questi problemi - a partire dalla seconda metà degli anni ’70 - si pongono il contratto aziendale, fino ad allora il contratto meno problematico dal punto di vista dell’efficacia soggettiva

Cosa succede nei casi di esplicito dissenso di un lavoratore nei confronti di un contratto collettivo che distribuisce sacrifici? La tendenza della giurisprudenza, a partire dalla fine degli anni ‘80, è quella di tutelare coloro che intendono sottrarsi ad un contratto collettivo che non considerano vantaggioso, valorizzando la volontà individuale: Del lavoratore non iscritto Ma anche quella del lavoratore iscritto, se esplicitamente dissenziente

Un’importante svolta giurisprudenziale: (Cass. 1403/1990) “ La ricorrente si duole dell'applicazione nei suoi confronti del contratto collettivo aziendale stipulato da un sindacato (Cgil) diverso da quello di sua appartenenza (Cisnal), e ciò malgrado il suo espresso dissenso”

La premessa della Cassazione “L’ inattuazione dell’art. 39 Cost. ha fatto sì che i contratti collettivi stipulati al di fuori del quadro delineato dalla Costituzione ricadono nell'area dell'autonomia privata e che il problema dei loro effetti sul piano soggettivo è condizionato dal riferimento alle categorie proprie della disciplina privatistica”

…ma ciò non è sufficiente a superare gli schemi privatistici La Cassazione riconosce il ruolo della contrattazione nella gestione delle crisi... “La necessità di gestire in qualche modo il fenomeno della crisi…” …ma ciò non è sufficiente a superare gli schemi privatistici “…non può condurre ad una introduzione di fatto di un sistema di contrattazione collettiva con efficacia erga omnes in contrasto con l'art. 39 Cost.”

“Il mutamento della situazione economica e la mancanza di interventi normativi non possono condurre al restringimento della tutela dei lavoratori che non intendano far gestire alle organizzazioni sindacali il sacrificio della loro posizione, delegando alle stesse il potere di verificare la sussistenza delle condizioni che renderebbero la modifica in peius il solo mezzo di salvaguardia dell'interesse generale” La rivalutazione della autonomia individuale

Altri percorsi di estensione dell’efficacia soggettiva del contratto aziendale La valorizzazione del soggetto stipulante La teoria del contratto collettivo “delegato” La figura del contratto collettivo “non normativo”

I contratti collettivi “non normativi” (I): i contratti gestionali La funzione non è normativa: né in positivo, né in negativo La funzione è gestionale - volta a disciplinare materie di per sé indivisibili in relazione alla adesione o non adesione dei singoli lavoratori al sindacato stipulante La diversa funzione giustificherebbe, ed anzi imporrebbe, una efficacia necessariamente generalizzata Esempi Art. 4 Statuto Accordi istitutivi di fondi pensione aziendali Accordi che, ai sensi dell’art. 55.2 del decreto 276/2003, determinano “le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento”

I contratti collettivi “non normativi” (II): il contratto di procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali La contrattazione collettiva interviene a “complicare” l’esercizio di un potere unilaterale del datore di lavoro in modo tale che “nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali va ad incidere l’esercizio del potere” (Liso, 1982)

La sentenza della Corte costituzionale n La sentenza della Corte costituzionale n. 268/1994 sulla efficacia dei contratti collettivi che prevedono criteri di scelta sui licenziamenti collettivi alternativi a quelli legali

La norma sottoposta all’esame del giudice costituzionale: L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative La norma sottoposta all’esame del giudice costituzionale:

La norma impugnata è ritenuta lesiva: “dell'art. 39.4, perché ai contratti collettivi conferisce efficacia vincolante anche per i lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti, senza le condizioni alle quali l'efficacia erga omnes del contratto collettivo è subordinata dalla norma costituzionale”

La sentenza della Corte costituzionale 268/94 E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa stabilire criteri di scelta dei lavoratori da licenziare per riduzione di personale diversi da quelli previsti alle lett. a), b) e c) della stessa norma.

Come ha fatto la Corte a superare l’effetto di blocco dell’art. 39 Cost.? “Gli accordi sindacali che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non appartengono alla specie dei contratti collettivi normativi, i soli di cui si occupa l'art. 39 Cost.” “Si tratta di un tipo diverso di contratto, la cui efficacia si esplica esclusivamente nei confronti degli imprenditori stipulanti” Intervenendo “a monte” del problema: sulla fattispecie, non sugli effetti I contratti collettivi di proceduralizzazione NON SONO i contratti collettivi di cui si occupa l’art. 39 Cost.

Perché sono contratti diversi? Il contratto collettivo incide sul singolo prestatore di lavoro soltanto indirettamente, attraverso l'atto di recesso del datore, vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede sindacale. Il diritto alla conservazione del posto non preesiste all'accordo sindacale, ma dipende da questo e si identifica col diritto all'applicazione dei criteri di scelta in esso previsti.

Il percorso argomentativo della Corte …non è l’accordo collettivo (3) I lavoratori non sono dunque “licenziati” dal contratto collettivo, ma dall’atto di recesso datoriale (1) …non è l’accordo collettivo in sé a determinare la cessazione rapporti di lavoro (2) ...ma il contratto collettivo in quanto elemento che condiziona l’esercizio del potere datoriale di recesso