Pluralismo sindacale ed esigenza di “selezione”: il c.d. “sindacato maggiormente rappresentativo”
Il doppio connotato (in senso pre-giuridico) della nozione Qualitativo: è rappresentativo il sindacato che è in grado di interpretare con considerevole grado di autorevolezza la domanda di rappresentanza degli iscritti, trasformandola in azione negoziale ed attività a sostegno dell’azione negoziale Quantitativo: è rappresentativo il sindacato che ha molti iscritti nella categoria o in un’azienda
La rappresentatività in senso giuridico Il legislatore italiano ricorre alla nozione di sindacato maggiormente rappresentativo al fine di attribuire ai sindacati dotati di tale requisito POTERI, FUNZIONI, PREROGATIVE
La funzione selettiva della nozione di s.m.r. In un sistema di pluralismo sindacale, l’ordinamento tende a predisporre un filtro, “selezionando” soltanto alcuni sindacati dotati di maggiore “autorevolezza” Gli ambiti più significativi: Partecipazione del sindacato agli organi istituzionali (per es. il Cnel: legge n. 936 del 1986) Svolgimento di attività di contrattazione collettiva su rinvio legale (c.d. flessibilità negoziata) Accesso ai diritti connessi allo svolgimento dell’attività sindacale (il Titolo III Statuto dei lavoratori)
Il S.m.r. e la titolarità dei diritti sindacali: l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori nel TESTO ORIGINARIO “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito: A) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale B) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva”
La ratio del meccanismo di “filtro” ex art. 19 st. lav. Non tutti i sindacati operanti in azienda acquisiscono automaticamente il diritto a fruire dei diritti funzionali allo svolgimento dell’attività sindacale (ex titolo III St. lav.), bensì solo quelli in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19.
Il contenuto: la rappresentatività presunta (di tipo “storico”) e gli indici per la sua individuazione elaborati dalla giurisprudenza Consistenza del numero degli iscritti; Equilibrata presenza del sindacato in un ampio arco di settori (pluralità di categorie); Svolgimento dell’attività di contrattazione collettiva con caratteri di effettività, continuità, sistematicità.
I dubbi di costituzionalità della disposizione: limita la libertà sindacale, con violazione degli artt. 39, comma 1 e 3, Cost.? Corte Costituzionale 6 marzo 1974, n. 54: ritiene costituzionalmente legittima la scelta del legislatore in quanto “razionale e consapevole”, poiché non esclude la possibilità di costituire organismi sindacali in azienda, bensì opera legittimamente una selezione tra i sindacati che accedono all’esercizio dei diritti sindacali, al fine di evitare una proliferazione degli stessi, con eccessivo pregiudizio dell’interesse dell’impresa Corte Costituzionale 26 gennaio 1990, n. 30: conferma l’orientamento precedente, in termini ancora più stringenti, pur rivolgendo un monito al legislatore: “apprestare nuove regole che valorizzino l’effettivo consenso come metro di democrazia nell’ambito dei rapporti lavoratori – sindacato”
il referendum abrogativo dell’11 giugno 1995 La svolta: il referendum abrogativo dell’11 giugno 1995
Il nuovo art. 19 sulle rappresentanze sindacali aziendali dopo il referendum “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito: delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”
Dalla rappresentatività alla effettività Può costituire r.s.a., così accedendo alla fruizione dei diritti sindacali ex Titolo III st. lav. il sindacato che svolga una “effettiva azione di rappresentanza”, stipulando contratti collettivi applicati nell’unità produttiva.
Dalla rappresentatività alla effettività: la Corte costituzionale (1) Secondo Corte Costituzionale 12 luglio 1996, n. 244, l’art. 19 (nuova formulazione) è costituzionalmente legittimo: “l'avere tenuto fermo, come unico indice giuridicamente rilevante di rappresentatività effettiva, il criterio della lettera b), esteso però all'intera gamma della contrattazione collettiva, si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell'ordinamento sindacale”.
Dalla rappresentatività alla effettività: la Corte costituzionale (2) “La norma impugnata non contrasta con nessuno dei parametri costituzionali richiamati”. “Non viola l'art. 39 Cost. perché le norme di sostegno dell'azione sindacale nelle unità produttive, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della libertà sindacale, ben possono essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità; non viola l'art. 3 Cost. perché, una volta riconosciuto il potere discrezionale del legislatore di selezionare i beneficiari di quelle norme, le associazioni sindacali rappresentate nelle aziende vengono differenziate in base a un ragionevole criterio prestabilito dalla legge”.
Dalla rappresentatività alla effettività: la Corte costituzionale (3) I criteri di rigorosa interpretazione dell’art. 19 nuovo testo: Non è sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; Non è sufficiente la stipulazione di un contratto collettivo qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva.
Il S.m.r. e i contratti collettivi “autorizzati” (a livello nazionale/territoriale) ESEMPIO: art. 33 d. lgs. n. 276 del 2003 (c.d. Riforma Biagi): “Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale”
Il problema della “misurazione” della rappresentatività Non esiste una definizione legale di s.m.r. Le formule vaghe utilizzate dal legislatore, inserendo elementi di “comparazione” con altre oo.ss., lasciano molte questioni irrisolte Da qui il problema della identificazione del s.m.r. nel caso suddetto: L’ “opportunismo” del legislatore, il quale di fatto rinvia al giudice, in caso di controversia, il compito di verificare gli elementi di legittimazione del sindacato a stipulare l’accordo collettivo (numero degli iscritti, diffusione sul territorio, intercategorialità); Le “mani libere”: in verità il riferimento è ai sindacati confederali maggioritari, ma solo per fare sì che non occorra il consenso di tutti i sindacati, ma solamente di alcuni di essi, al fine di garantire la validità giuridica di accordi sindacali “separati”.
Verificare la rappresentatività dei rappresentanti aziendali Il parziale superamento delle RSA: Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) istituite mediante l’Accordo interconfederale del dicembre 1993 Verificare la rappresentatività dei rappresentanti aziendali Garantire un coordinamento tra i soggetti dell’azione contrattuale centrale e i soggetti della azione contrattuale decentrata Un organismo che sia espressione della collettività dei lavoratori ma anche delle associazioni firmatarie dei CCNL
La composizione delle RSU: il criterio del doppio canale Il canale “elettivo”: I 2/3 della RSU deriva dalla elezione da parte di tutti i lavoratori presenti in azienda Il canale della “designazione”: 1/3 dei componenti della RSU è eletto o designato dalle OO.SS. stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro
RSU e RSA a confronto I due modelli di rappresentanza in azienda sono alternativi “Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo [sulle RSU], rinunciano formalmente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata” (Accordo 1993, clausola 8)
Le più ampie funzioni delle RSU Sono titolari, in alternativa con le RSA, dei diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori; Sono legittimati a stipulare contratti collettivi aziendali, in rappresentanza di tutti i lavoratori.
Il soggetto sindacale e la misurazione “legale” della sua rappresentatività nel PUBBLICO IMPIEGO Selezione dei soggetti titolari dei diritti sindacali, al pari di quel che avviene nel settore privato; In più, però, individuazione dei soggetti abilitati all’attività di contrattazione collettiva nazionale (differenza fondamentale con il settore privato)
Il contratto collettivo per il comparto e i problemi relativi alla selezione dell’attore negoziale sindacale: la soglia “legale” di rappresentatività (art. 43, d. lgs. n. 165 del 2001) L’ARAN ammette alla contrattazione nazionale le OO.SS. che nel comparto o nell’area di appartenenza hanno una rappresentatività non inferiore al 5% a tal fine si considera la media ponderata tra la percentuale delle deleghe e la percentuale dei voti riportati nelle elezioni delle RSU.
Cosa si intende? Il primo dato si ricava dalla percentuale delle deleghe per il pagamento dei contributi associativi in rapporto al totale delle deleghe rilasciate dagli iscritti a tutti i sindacati nell’ambito di riferimento (il comparto) Il secondo si ricava dalla percentuale dei voti ottenuti dalla lista di ciascun sindacato, in relazione al totale dei voti ottenuti dalle liste presentatesi alle elezioni (necessarie) delle rappresentanze sindacali unitarie.
Le elezioni delle RSU nelle P. A. (Art. 42, 3° comma ss. , d. lgs. N Le elezioni delle RSU nelle P.A. (Art. 42, 3° comma ss., d. lgs. N. 165 del 2001) In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa viene costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori Le regole principali: Le RSU sono elette nelle amministrazioni con più di 15 dipendenti nonché nelle strutture periferiche sede di contrattazione integrativa; Le liste vanno presentate previa sottoscrizione del 3% dei dipendenti per le amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e del 2% per le amministrazioni di dimensioni superiori; I seggi vengono ripartiti in misura proporzionale al numero dei voti ottenuti dalle singole liste concorrenti.