Art. 624, comma 3 c.p.c. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’art. 630, terzo comma. (Testo vigente) Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l’estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione, fermo restando in tal caso il suo promovimento da parte di ogni altro interessato; l’autorità dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo (precedente versione)
Art. 624,comma 3 c.p.c. ante riforma La precedente disposizione prevedeva che l’opponente, che avesse beneficiato di una sospensione “stabilizzata” del p.e. (perché non reclamata o perché disposta o confermata in sede di reclamo), potesse scegliere tra l’istanza di estinzione del pignoramento (rectius del processo esecutivo) e la instaurazione del giudizio di merito, a condizione che il giudizio oppositorio non fosse stato proseguito dall’altra parte (presumibilmente il creditore opposto, interessato ad una statuizione sull’esistenza del suo diritto).
Art. 624, comma 3 dopo la legge n. 69/2009 Oggi la norma prescrive al terzo comma che in caso di stabilizzazione dell’ordinanza di sospensione, ma non anche in caso di concessione della sospensione in sede di reclamo, qualora le parti non instaurino il giudizio di merito, anche il giudice dell’esecuzione - d’ufficio - può dichiarare, con ordinanza, l’estinzione del processo, disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento e provvedendo sulle spese. Nell’ultimo capoverso è prevista la reclamabilità dell’ordinanza di estinzione ai sensi dell’art. 630, terzo comma.
Art. 624, comma 4 c.p.c. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’art. 618 (Nuova versione) La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli artt. 618 e 618 bis. (Precedente versione)
Art. 624 comma 4 dopo la legge n. 69/2009 L’ultimo comma dell’art. 624 è stato modificato soltanto per la soppressione del riferimento all’art. 618 bis Oggi la disposizione non è più applicabile al procedimento istaurato nel caso di opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza.
Modifica al 3° comma dell’art. 624 Tornando alla modifica apportata al terzo comma dell’art. 624, senz’altro il legislatore ha inteso razionalizzare il procedimento che può condurre all’estinzione del processo esecutivo, escludendo anzitutto che il carattere alternativo del meccanismo previsto in questa disposizione (prosecuzione del giudizio oppositorio/estinzione del processo esecutivo), sia rimesso alla scelta del debitore-opponente.
segue I presupposti necessari per la chiusura anticipata del processo esecutivo sono: la sospensione del processo esecutivo e l’inerzia delle parti. A quest’ultimo riguardo è sufficiente che nessuna delle parti si attivi per l’introduzione del processo di cognizione perché tale condotta determini l’automatica estinzione del processo esecutivo sospeso.
Estinzione del p.e. per effetto dell’inerzia delle parti La dichiarazione di estinzione del processo può essere pronunciata anche d’ufficio non oltre la prima udienza successiva al verificarsi dell’evento estintivo, dunque quando sia decorso il termine disposto dal giudice ai sensi dell’art. 616 senza che le parti abbiano iscritto la causa a ruolo o l’abbiano riassunta davanti al giudice competente e sempre che il provvedimento di sospensione non sia più reclamabile. La sottrazione all’opponente del potere di chiedere ed ottenere l’estinzione del processo esecutivo, che oggi diviene l’effetto automatico dell’inattività delle parti, rende l’intento deflativo perseguito dal legislatore della riforma senz’altro più efficace.
Quando sarà possibile pronunciare l’estinzione del p.e.? Il venir meno dell’alternativa rimessa al debitore tra la prosecuzione del giudizio di opposizione e l’istanza di estinzione del pignoramento, a mio avviso non consente però di ritenere superato il problema che si era già posto in dottrina circa il termine entro il quale era riconosciuto al debitore il potere di effettuare la sua scelta, che oggi diviene quello scaduto il quale può essere dichiarata l’estinzione del processo esecutivo. Potrà ancora accadere che il giudice dell’esecuzione fissi un termine per la instaurazione del giudizio di merito non sufficientemente ampio da comprendere il termine per proporre reclamo o per consentire l’espletamento della fase di reclamo in caso di sua proposizione.
Esempio Tizio, debitore esecutato, si oppone al pignoramento eseguito dal creditore Caio. Il g.e., su istanza di Tizio, sospende la procedura, concedendo alle parti un termine di 20 giorni per instaurare (proseguire) il giudizio di opposizione come stabilito dall’art. 616. Dopo 10 giorni Caio propone reclamo contro il provvedimento con cui il g.e. ha concesso la sospensione, il giudice del reclamo fissa l’udienza da lì ad un mese
Soluzione possibile In tal caso la ricorrenza di entrambi i presupposti per la dichiarazione di estinzione del p.e. (stabilizzazione dell’ordinanza di sospensione e mancata instaurazione del giudizio di cognizione) potrebbe rendere a tutt’oggi preferibile l’opinione di chi suggerisce che il giudice dell’esecuzione fissi il termine per la instaurazione della fase di merito con dies a quo incerto, dipendente dalla scadenza del termine per proporre reclamo ovvero da quello del deposito dell’ordinanza che definisce il reclamo.
Possibili conseguenze Se dovesse diffondersi la prassi di lasciare aperto il dies a quo del termine disposto ex art. 616, così come suggerito, si permetterebbe al creditore di rinviare la scelta di coltivare il giudizio di opposizione all’esito del giudizio di reclamo, con il rischio che, a fronte di una conferma del provvedimento di sospensione, il creditore si decida a «introdurre» il giudizio di opposizione al fine di scongiurare l’automatica estinzione del p.e. Non dimentichiamo però che l’esito del giudizio di opposizione è incerto e che nelle more di questo giudizio il p.e. rimane comunque sospeso.
Altro problema rimasto irrisolto Qualora il giudizio di opposizione ritualmente instaurato dovesse estinguersi, a questa vicenda non dovrebbe seguire l’estinzione del p.e., che è prevista dalla norma in esame solo come alternativa alla mancata «instaurazione» del giudizio di merito. Rimane da chiedersi, in tal caso, quale sarà la sorte del processo esecutivo rimasto sospeso.
Soluzione ipotizzabile L’inerzia dell’opponente nel corso di quel giudizio di opposizione che aveva mostrato interesse a proseguire, rinunciando all’opportunità di ottenere subito l’estinzione del p.e., renderebbe tollerabile la conseguente inefficacia del provvedimento di sospensione, che condurrebbe ad una riattivazione del p.e. Se invece fosse l’opposto a proseguire il giudizio di opposizione, oggi forse la parte più interessata a pervenire ad una sentenza di merito sull’opposizione, permarrebbe a suo carico, per tutto il corso del giudizio, l’onere di impulso con la conseguenza che, estintosi il giudizio di opposizione, l’opponente potrebbe eccepire l’estinzione del processo esecutivo rimasto sospeso.
Sospensione dell’esecuzione provvisoria del d.i. ex art. 649 c.p.c. Cosa accade nel caso in cui il p.e. sia stato instaurato sulla base di un d.i. provvisoriamente esecutivo e in sede di opposizione a d.i. il giudice ne sospenda l’esecutorietà ex art. 649 c.p.c.?
Soluzione preferita e problemi residuali Sembra ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che in tal caso la mera esibizione del provvedimento di sospensione al g.e. dovrebbe determinare la sospensione anche del p.e. Rimane da chiedersi però se in tal caso possa trovare applicazione il 3° comma dell’art. 624 c.p.c.