IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Fonti normative Principi costituzionali (artt. 24, 25, 108, 111, 113 Cost.) Norme ordinarie D.Lgs. 545 (sugli organi) e 546/1992 (sulla disciplina processuale) Codice di procedura civile (se norme compatibili ex art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992)
TITOLO I (disposizioni generali) D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413) TITOLO I (disposizioni generali) Capo I (del giudice tributario e dei suoi ausiliari - artt. 1-9) Capo II (delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio - artt. 10-17)
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (SEGUE) TITOLO II (il processo) Capo I (il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale - artt. 18-46) Capo II (i procedimenti cautelare e conciliativo - artt. 47-48) Capo III (le impugnazioni - artt. 49-67) Capo IV (l’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributaria - artt. 68-70)
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (SEGUE) TITOLO III (disposizioni finali e transitorie - artt. 71-80)
Giurisdizione e competenza il potere specifico di decidere le singole controversie o cause GIURISDIZIONE la frazione di giurisdizione che in concreto spetta ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa COMPETENZA
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 Titolo I - Capo I GIURISDIZIONE = il potere specifico di decidere le singole controversie o cause ORDINARIA COSTITUZIONALE SPECIALE CIVILE PENALE AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA TRIBUNALE PER I MINORENNI TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE…ETC.
Oggetto della giurisdizione tributaria – Art. 2 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Oggetto della giurisdizione tributaria – Art. 2 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.
Oggetto della giurisdizione tributaria – Art. 2 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio»
OSSERVAZIONI A) passaggio dalla elencazione analitica e tassativa a estensione a tutta la materia fiscale. B) INCERTEZZA connessa alla mancanza della definizione di tributo. Rinvio alle elaborazioni dottrinali. C) “Comunque denominati”. Svalutazione del nomen. Funzione estensiva della giurisdizione tributaria
CENTRALITA’ DELLA NOZIONE DI TRIBUTO E’ la prestazione economica patrimoniale che la legge richiede ai consociati per realizzare il concorso al sostentamento delle spese pubbliche. La sua giustificazione esclusiva sta nel principio di capacità contributiva .
NOZIONE DI TRIBUTO (rinvio…) Entrata coattiva acquisita jure imperii Imposta dalla Autorità Senza che vi concorra la volontà dell’obbligato Dottrina: E’ un istituto giuridico consistente in una prestazione obbligatoria imposta, collegata ad un fatto economico che attua il concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica .
LA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE COMPETENZA = la frazione di giurisdizione che in concreto spetta ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE HA LA COMPETENZA PER LE CONTROVERSIE PROPOSTE NEI CONFRONTI DI: CHE HANNO SEDE NELLA CIRCOSCRIZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE UFFICI DELLE ENTRATE O DEL TERRITORIO ENTI LOCALI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
La competenza delle commissioni tributarie COMPETENZA = la frazione di giurisdizione che in concreto spetta ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE HA LA COMPETENZA PER LE IMPUGNAZIONI AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Difetto di giurisdizione e incompetenza CHI PUO’ FARLO VALERE ? TERMINE A PENA DI DECADENZA RIMEDI PREVENTIVI SU ISTANZA DI PARTE OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO DIFETTO DI GIURISDIZIONE SI’: IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE D’UFFICIO SU ISTANZA DI PARTE SOLO NEL GRADO AL QUALE IL VIZIO SI RIFERISCE NO: IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA E’ ESCLUSO DAL D.LGS. 546/1992 INCOMPETENZA D’UFFICIO
Astensione (richiamo al c.p.c.) Interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto Casi di astensione del giudice delle Commissioni tributarie Ha già esaminato la controversia come membro della Commissione per l’assistenza tecnica gratuita Egli stesso o la moglie è parente fino al 4° grado o è convivente o commensale (oppure, al contrario ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito) abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori Tutore, curatore, procuratore agente o datore di lavoro di una delle parti
Astensione (richiamo al c.p.c.) Casi di astensione del giudice delle Commissioni tributarie E’ amministratore o gerente di un ente di un’associazione anche non riconosciuta di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa Ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato consulenza come consulente tecnico. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza (facoltativa) Ha avuto rapporti di lavoro autonomo e/o di collaborazione con una delle parti
Ricusazione Nei casi di astensione Ciascuna parte può ricusare il giudice Proponendo ricorso da depositare in cancelleria
POTERI ISTRUTTORI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE Accesso Richiesta dati Richiesta informazioni e chiarimenti Relazioni da organi dell’amministrazione dello Stato Consulenza tecnica ATTENZIONE AI LIMITI AI POTERI ISTRUTTORI DELLE CC.TT. (funzione integrativa ai fini della decsione e non sostitutiva degli obblighi di allegazione e prova delle parti: PRINCIPIO DISPOSITIVO IN TEMA DI PROVE, <nei limiti dei fatti dedotti e delle prove allegate dalle parti>)
SOLO QUELLE DOCUMENTALI PROVE AMMESSE SOLO QUELLE DOCUMENTALI
PROVE VIETATE PROVA TESTIMONIALE (= NARRAZIONE DEI FATTI DI CAUSA AL GIUDICE COMPIUTE NEL CORSO DEL PROCESSO DA SOGGETTI CHE NON SONO PARTI NEL PROCESSO STESSO <SOGGETTI TERZI IMPARZIALI> EX ART. 2721 C.C. E SEGUENTI) LE DICHIARAZIONI DI TERZI POSSONO PERO’ ENTRARE NEL GIUDIZIO ATTRAVERSO ATTI PUBBLICI (ES. PP.VV.): COSTITUISCONO MERI INDIZI E NON PROVE. PER GIURISPRUDENZA ANCHE LA PARTE PRIVATA PUO’ ALLEGARE DICHIARAZIONI DI TERZI A PROPRIO FAVORE CON = VALENZA.
PROVE VIETATE (SEGUE) GIURAMENTO (=DICHIARAZIONE COMPIUTA DA UNA DELLE PARTI SULLA VERITA’ DEI FATTI DI CAUSA EX ARTT. 2736 C.C. E 236 C.P.C.)
ERRORE SULLA NORMA TRIBUTARIA SANZIONI NON PENALI PREVISTE DALLE LEGGI TRIBUTARIE (NORMA PREVISTA ANCHE DALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, ALL’ART. 10, COMMA 3). NON APPLICABILI IN CASO DI INCERTEZZA NORMATIVA = OBIETTIVA INCERTEZZA NORMATIVA LA C.T. IN TALI CASI PUO’ ANNULLARE LE SANZIONI
LE PARTI
GLI ASSISTENTI TECNICI I SOGGETTI ABILITATI AL PATROCINIO PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE (per parti private, per liti di importo > ad euro 2.582,00)
COMUNICAZIONI E NOTIFIC AZIONI DEGLI ATTI PROCESSUALI ATTI CON I QUALI IL CANCELLIERE PER SUO DOVERE DI UFFICIO INFORMA LE PARTI O ALTRI SOGGETTI CHE SI SONO VERIFICATI DETERMINATI FATTI RILEVANTI PER IL PROCESSO. AD ESEMPIO: COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA COMUNICAZIONI
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI PROCESSUALI ATTI DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO SU ISTANZA DI UNA PARTE CHE HANNO LA FUNZIONE DI PORTARE A CONOSCENZA DEL DESTINATARIO UN ALTRO ATTO CHE E’ SEMPRE REDATTO PER ISCRITTO E DEL QUALE VIENE CONSEGNATA AL DESTINATARIO UNA COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE NOTIFICAZIONI
IL RICORSO (I GRADO)
REDAZIONE DEL RICORSO ELEMENTI NECESSARI COMMISSIONE TRIBUTARIA CUI E’ DIRETTO RICORRENTE O L.R.P.T. + RESIDENZA O SEDE LEGALE O DOMICILIO ELETTO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELLO STATO + C.F.(NON NECESSARIO) UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE O ENTE LOCALE O CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE CONTRO CUI E’ PROPOSTO IL RICORSO ATTO IMPUGNATO OGGETTO DELLA DOMANDA (PETITUM) MOTIVI (CAUSA PETENDI) SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE + INDICAZIONE DELL’INCARICO (MANDATO O PROCURA AD LITEM, NECESSARIA PER IMPORTI > 2.582,00)
REDAZIONE DEL RICORSO (SEGUE) IL RICORSO E’ INAMMISSIBILE SE MANCA O E’ ASSOLUTAMENTE INCERTA UNA DELLE INDICAZIONI CHE IL RICORSO DEVE CONTENERE SE NON C’E’ LA SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE
CONFERIMENTO DELL’INCARICO ATTO PUBBLICO SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA MODALITA’ IN CALCE O A MARGINE DI UN ATTO DEL PROCESSO SOTTOSCRIZIONE DELLA PROCURA CERTIFICATA DALLO STESSO DIFENSORE ALTRE MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO IN SEDE DI PUBBLICA UDIENZA
ART. 19 (leggere l’articolo…) SONO INCLUSI L’ISCRIZIONE DI IPOTECA ED IL FERMO AMMINISTRATIVO (RIGUARDANTI TRIBUTI). SONO ESCLUSI GLI ATTI DELL’ESECUZIONE FORZATA.
Una precisazione… Parti, quindi, sono non solo l’Agenzia delle entrate, Equitalia s.p.a. (o altro concessionario), ma anche l’Agenzia del territorio, il Comune, etc. (cioè l’ente impositore e comunque l’ente da cui proviene l’atto contestato). Possono essere parti anche il sostituto ed il sostituito d’imposta.
ART. 19 (SEGUE) ATTENZIONE A: TASSATIVITA’ ELENCAZIONE (benché non conti il nome iuris ma il contenuto e gli effetti dell’atto, da renderlo sussumibile in uno di essi) <AUTONOMA IMPUGNABILITA’> (solo gli atti ivi elencati sono autonomamente impugnabili) <VIZI PROPRI> (ogni atto autonomamente impugnabile è censurabile solo per i vizi propri, nonché per quelli di eventuali atti precedenti non autonomamente impugnabili o non notificati)
ATTENZIONE: PER CASSAZIONE (SENTENZE DAL 2005 IN POI) ANCHE IL DINIEGO ESPRESSO O TACITO DI AUTOTUTELA TRIBUTARIA E’ IMPUGNABILE INNANZI ALLE CC.TT. PER CASSAZIONE ESSO RIENTRA NELL’OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA (ART. 2), SALVO VERIFICARE (SUL PUNTO LA CORTE NON SI ESPRIME) CHE POSSA POI RITENERSI AMMISSIBILE IL RICORSO, STANTE LA TASSATIVITA’ DEGLI ATTI IMPUGNABILI EX ART. 19.
CONCETTO DI PARTE ATTENZIONE: NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO LA PARTE RICORRENTE IN SENSO FORMALE E’ IL CONTRIBUENTE, LA PARTE RICORRENTE IN SENSO SOSTANZIALE E’ L’UFFICIO IMPOSITORE (CON CONSEGUENTE INVERSIONE DELL’ONERE PROBATORIO). CENNI A PROVA/MOTIVAZIONE NELLE FASI AMMINISTRATIVA/CONTENZIOSA. IL RICORRENTE è normalmente il destinatario diretto dell’atto: colui che ha interesse ad agire cioè ha interesse alla pronuncia del giudice. CENNI AL LITISCONSORZIO E INTERVENTO (PARTI PLURIME).
PROPOSIZIONE DEL RICORSO TERMINE ENTRO 60 GG DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELL’ATTO IMPUGNATO ECCEZIONE IN CASO DI DINIEGO TACITO DI RIMBORSO DOPO 90 GG DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELL’ATTO IMPUGNATO E FINO A QUANDO IL DIRITTO NON E’ PRESCRITTO
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE E’ L’ATTO CON CUI IL RICORRENTE DIVIENE UFFICIALMENTE ED ATTIVAMENTE PRESENTE NEL PROCESSO TERMINI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA CTP ADITA 30 GIORNI DALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO MEDIANTE DEPOSITO DI - COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEL RICORSO - FASCICOLO CON ORIGINALE O COPIA ATTO IMPUGNATO - ALTRI DOCUMENTI CHE PRODUCE A PENA DI INAMMISSIBILITA’ RILEVABILE IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO ANCHE SE LA PARTE RESISTENTE SI COSTITUISCE REGOLARMENTE D’UFFICIO
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RESISTENTE - COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA - E’ L’ATTO CON CUI IL RESISTENTE DIVIENE UFFICIALMENTE ED ATTIVAMENTE PRESENTE NEL PROCESSO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA CTP ADITA TERMINI PER LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE, CONSEGNA O RICEVIMENTO DEL RICORSO MEDIANTE DEPOSITO DI CONTRODEDUZIONI ALTRI DOCUMENTI CHE PRODUCE
SCADENZARIO TRATTAZIONE DALL’ AVVISO DI TRATTAZIONE DEPOSITO DOCUMENTI 30 GG. LIBERI DEPOSITO DI MEMORIE ILLUSTRATIVE DEPOSITO DI BREVI REPLICHE (SE CAMERA DI CONSIGLIO) 20 GG. LIBERI 10 GG. LIBERI 5 GG. LIBERI TRATTAZIONE
TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA LA SEGRETERIA DA’ COMUNICAZIONE ALLE PARTI COSTITUITE DELLA DATA DI TRATTAZIONE ALMENO 30 GG LIBERI PRIMA TRATTAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO IL RELATORE ESPONE AL COLLEGIO, SENZA LA PRESENZA DELLE PARTI, I FATTI E LE QUESTIONI DELLA CONTROVERSIA IN PUBBLICA UDIENZA IL RELATORE ESPONE AL COLLEGIO I FATTI E LE QUESTIONI DELLA CONTROVERSIA E IL PRESIDENTE AMMETTE LE PARTI PRESENTI ALLA DISCUSSIONE DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO (IN SEGRETO NELLA CAMERA DI CONSIGLIO) SENTENZA
LA SENTENZA DISPOSITIVO (PQM) CONTIENE INDICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DLE COLLEGIO, DELLE PARTI E DEI DIFENSORI CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SUCCINTA ESPOSIZOINE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO RICHIESTE DELLE PARTI DISPOSITIVO (PQM) CON LA DATA DELLA DELIBERAZIONE SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE E DALL’ESTENSORE PUBBLICAZIONE NEL TESTO INTEGRALE ORIGINALE MEDIANTE DEPOSITO NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI DELIBERAZIONE IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA E’ COMUNICATO ALLE PARTI COSTITUITE ENTRO 10 GG. DAL DEPOSITO
SOSPENSIONE DEL PROCESSO QUANDO E’ PRESENTATA QUERELA DI FALSO QUANDO DEVE ESSERE DECISA IN VIA PREGIUDIZIALE UNA QUESTIONE SULLO STATO O CAPACITA’ DELLE PERSONE EFFETTI DELLA SOSPENSIONE NON POSSONO ESSERE COMPIUTI ATTI PROCESSUALI IL PROCESSO CONTINUA SE ENTRO 6 MESI DAL MOMEMTO IN CUI E’ CESSATA LA CAUSA DI SOSPENSIONE, UNA DELLE PARTI PRESENTA ISTANZA DI TRATTAZIONE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE I TERMINI IN CORSO SONO INTERROTTI E RICOMINCIANO A DECORRERE DALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI TRATTAZIONE
INTERRUZIONE DEL PROCESSO L A PARTE O IL L.R.P.T. PERDE LA CAPACITA’ DI STARE IN GIUDIZIO CESSA IL RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA CON IL L.R.P.T. INTERRUZIONE UNO DEI DIFENSORI INCARICATI MUORE, VIENE RADIATO O SOSPESO DALL’ALBO O DALL’ELENCO EFFETTI DELLA INTERRUZIONE NON POSSONO ESSERE COMPIUTI ATTI PROCESSUALI IL PROCESSO CONTINUA SE ENTRO 6 MESI DAL MOMEMTO IN CUI E’ STATA DICHIARATA L’INTERRUZIONE, UNA DELLE PARTI PRESENTA ISTANZA DI TRATTAZIONE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE I TERMINI IN CORSO SONO INTERROTTI E RICOMINCIANO A DECORRERE DALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI TRATTAZIONE
ESTINZIONE DEL PROCESSO INATTIVITA’ DELLE PARTI RINUNCIA AL RICORSO CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
PROCEDIMENTO CAUTELARE (SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO: ricordare che è prevista la riscossione coattiva frazionata in pendenza di giudizio!!!) IL RICORRENTE PRESENTA AUTONOMA ISTANZA MOTIVATA DA NOTIFICARE ALLA CONTROPARTE E DA DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA CTP FA ISTANZA IN SEDE DI RICORSO INTRODUTTIVO CONDIZIONI PER CHIEDERE LA SOSPENSIONE PERICULUM IN MORA FUMUS BONI IURIS
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO IL COLLEGIO (il Presidente in caso di urgenza) SENTITE LE PARTI IN CAMERA DI CONSIGLIO E DELIBATO IL MERITO PROVVEDE CON ORDINANZA MOTIVATA NON IMPUGNABILE ENTRO 90 GG. TRATTAZIONE
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IN UDIENZA (ACCORDO AVVIENE IN UDIENZA) FUORI UDIENZA (ACCORDO AVVIENE IN SEDE EXTRA PROCESSUALE) EFFETTI (NON SUL PIANO PENALE) SE PARZIALE L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO LIMITATAMENTE ALLE QUESTIONI CONCILIATE E LA SUA PROSECUZIONE SOLO RIGUARDO ALLE QUESTIONI NON CONCILIATE SE TOTALE L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE MANTENIMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI A CARICO DI CHI LE HA SOSTENUTE SANZIONI RIDOTTE AD 1/3
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IN UDIENZA (SEGUE) ISTANZA di ciascuna parte ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE Il TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PUO’ ESSERE ESPERITO D’UFFICIO ANCHE DALLA COMMISSIONE NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DA PARTE DELLA COMMISSIONE ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO (SEGUE) (SEGUE)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IN UDIENZA (segue) ESITO NEGATIVO IL PRESIDENTE o il collegio dichiara INAMMISSIBILE LA CONCILIAZIONE E PROSEGUE LA TRATTAZIONE (O NE FISSA LA DATA)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IN UDIENZA (segue) IN CUI SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA, DI SANZIONI E DI INTERESSI ESITO POSITIVO PROCESSO VERBALE TITOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME 20 GG. VERSAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO VERSAMENTO DIRETTO IN UN’UNICA SOLUZIONE O IN FORMA RATEALE (8 O 12 RATE TRIMESTRALI SE > 100.000.000) VERSAMENTO DELLA 1° RATA + PRESTAZIONE DELLA GARANZIA (ART. 38 BIS DPR 633/1972) SULL’IMPORTO DELLE RATE ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE FUORI UDIENZA UFFICIO FORMULA PROPOSTA RICORRENTEADERISCE DEPOSITO DELLA PROPOSTA IL PRESIDENTE (PRIMA DELLA FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI TRATTAZIONE) O IL COLLEGIO (A TRATTAZIONE FISSATA O DURANTE LA PUBBLICA UDIENZA) DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO (CON DECRETO O SENTENZA)
LE IMPUGNAZIONI SONO GLI STRUMENTI POSTI A DISPOSIZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE AL FINE DI CONSENTIRLE DI RIMUOVERE GLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI CHE POTREBBERO DERIVARE DA UNA SENTENZA
L’APPELLO 60 GG. LA PARTE PROPONE RICORSO IN APPELLO SE LA SENTENZA E’ NOTIFICATA SE LA SENTENZA NON E’ NOTIFICATA A MEZZO DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO EX ART. 38, COMMA 2 60 GG. 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (DEPOSITO IN SEGRETERIA) + PERIODO FERIALE (46 GG.) EX ART. 327 C.P.C. LA PARTE PROPONE RICORSO IN APPELLO
REDAZIONE DEL RICORSO IN APPELLO COMMISSIONE REGIONALE TRIBUTARIA CUI E’ DIRETTO APPELLANTE APPELLATO/I ESTREMI DELLA SENTENZA IMPUGNATA ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI OGGETTO DELLA DOMANDA MOTIVI SPECIFICI DELL’IMPUGNAZIONE SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE + INDICAZIONE DELL’INCARICO
PARTICOLARITA’ DEL GIUDIZIO DI APPELLO NUOVE PROVE QUESTIONI ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE DOMANDE NUOVE ECCEZIONI NUOVE IL GIUDICE NON PUO’ DISPORLE, A MENO CHE: LA PARTE SI’ INAMMISSIBILI SALVO GLI INTERESSI MATURATI DOPO LA SENTENZA LE RITIENE NECESSARIE PER LA DECISIONE LA PARTE NON AVEVA POTUTO FORNIRLE NEL PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO PER CAUSA AD ESSA NON IMPUTABILE INAMMISSIBILI SALVO QUELLE RILEVABILI D’UFFICIO SI INTENDONO SPECIFICAMENTE RINUNCIATE
CASI DI RIMESSIONE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DICHIARA LA COMPETENZA DECLINATA O LA GIURISDIZIONE DECLINATA DAL PRIMO GIUDICE RICONOSCE CHE NEL PRIMO GRADO IL CONTRADDITTORIO NON E’ STATO REGOLARMENTE COSTITUITO O INTEGRATO RICONOSCE CHE LA SENTENZA IMPUGNATA HA SBAGLIATO A DICHIARARE ESTINTO IL PROCESSO IN SEDE DI RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE RICONOSCE CHE IL COLLEGIO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NON ERA LEGITTIMAMENTE COMPOSTO MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO
IL RICORSO PER CASSAZIONE TERMINI COME PER APPELLO L’APPELLO TERMINI COME PER APPELLO
REDAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE PARTI ESTREMI DELLA SENTENZA O DECISIONE IMPUGNATA ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI MOTIVI CON INDICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO SU CUI SI FONDANO SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE + INDICAZIONE DELL’INCARICO
MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONE (GIUDICE DI LEGITTIMITA’) MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, PROSPETTATO DALLE PARTI E RILEVABILE D’UFFICIO VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA NULLITA’ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO
MOTIVI DEL RICORSO PER REVOCAZIONE GIUDICATO BASATO SU PROVE RICONOSCIUTE O COMUNQUE DICHIARATE FALSE DOPO LA SENTENZA OPPURE CHE LA PARTE IGNORAVA ESSERE STATE RICONOSCIUTE TALI O DICHIARATE TALI PRIMA DELLA SENTENZA DOLO DI UNA DELLE PARTI IN DANNO DELL’ALTRA DOLO DEL GIUDICE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO SENTENZA CONTRARIA AD ALTRA PRECEDENTE AVENTE TRA LE PARTI AUTORITA’ DI COSA GIUDICATA, PURCHE’ NON ABBIA PRONUNCIATO SULLA RELATIVA ECCEZIONE ERRORE DI FATTO RITROVAMENTO DOPO LA SENTENZA DI UNO O PIU’ DOCUMENTI DECISIVI CHE LA PARTE NON AVEVA POTUTO PRODURRE IN GIUDIZIO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE O PER FATTO DELL’AVVERSARIO
IL RICORSO PER REVOCAZIONE ORDINARIA SE LA SENTENZA E’ NOTIFICATA SE LA SENTENZA NON E’ NOTIFICATA 1 ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (DEPOSITO IN SEGRETERIA) A MEZZO DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO EX ART. 38, COMMA 2 60 GG. LA PARTE PROPONE RICORSO PER REVOCAZIONE + PERIODO FERIALE (46 GG.) EX ART. 327 C.P.C.
IL RICORSO PER REVOCAZIONE STRAORDINARIA 60 GG. DAL GIORNO IN CUI: E’ STATO SCOPERTO IL DOLO SONO STATE DICHIARATE FALSE LE PROVE E’ STATO RECUPERATO IL DOCUMENTO E’ PASSATA IN GIUDICATO LA SENTENZA CHE ACCERTA IL DOLO DEL GIUDICE LA PARTE PROPONE RICORSO PER REVOCAZIONE
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SCADENZA DEL TERMINE PER L’ADEMPIMENTO DELL’UFFICIO FINANZIARIO DOPO 30 GG. DALLA MESSA IN MORA A MEZZO DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO PROPOSIZIONE DEL RICORSO ANCHE IN CONCORRENZA CON L’ESPROPRIAZIONE FORZATA ORDINARIA
REDAZIONE DEL RICORSO IN OTTEMPERANZA COMMISSIONE TRIBUTARIA CUI E’ DIRETTO (LA STESSA CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA) E IN OGNI ALTRO CASO PRESSO LA CTR PARTI ESTREMI DELLA SENTENZA DI CUI SI CHIEDE L’OTTEMPERANZA ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI OGGETTO DELLA DOMANDA SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE + INDICAZIONE DELL’INCARICO
SCADENZARIO TRATTAZIONE DEPOSITO IN DOPPIO ORIGINALE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE SEGRETERIA COMUNICA ALLA CONTROPARTE UNO DEI DUE ORIGINALI DEL RICORSO 20 GG. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ASSEGNA IL RICORSO ALLA SEZIONE TRIBUTARIA O ALLE SEZIONI UNITE 90 GG. TRATTAZIONE
DICHIARA CHIUSO IL PROCEDIMENTO CON ORDINANZA SCADENZARIO TRATTAZIONE PUO’ DELEGARE UN PROPRIO COMPONENTE O NOMINARE UN COMMISSARIO AD ACTA (che adempia al posto dell’A.F.) FISSANDO UN TERMINE E DETERMINANDO IL COMPENSO IL COLLEGIO SENTE LE PARTI IN CONTRADDITTORIO ACQUISISCE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ADOTTA CON SENTENZA I PROVVEDIMENTI INDISPENSABILI PER L’OTTEMPERANZA IN LUOGO DELL’UFFICIO IL COLLEGIO DICHIARA CHIUSO IL PROCEDIMENTO CON ORDINANZA