IL REGIME DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
La legge 7 aprile 2003 n. 80 ha introdotto all’art La legge 7 aprile 2003 n.80 ha introdotto all’art.4 un nuovo regime opzionale di trasparenza fiscale per le società di capitali soggette a IRES.
Si può verificare in due casi: La tassazione per trasparenza consiste nella possibilità di imputare ai soci il reddito prodotto dalle società di capitali, in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun socio agli utili, indipendentemente dalla percezione degli utili medesimi (quindi la tassazione del reddito in capo ai soci avviene secondo lo schema delle società di persone). Si può verificare in due casi: Società di capitali i cui soci sono esclusivamente altre società di capitali ciascuna con percentuali di partecipazione entro i limiti previsti dall’art. 115 del Tuir Società a responsabilità limitata di ridotte dimensioni la cui base sociale è costituita da un nucleo ristretto di persone fisiche ( art. 116 Tuir)
Condizione necessaria perché la tassazione per trasparenza possa trovare applicazione è che, oltre alla società partecipata, anche tutti i soci (società partecipanti) risultino essere soggetti di cui all’art.73 comma 1 del Tuir e dunque: S.p.a S.r.l S.a.p.a Società cooperative Società di mutua assicurazione soggette a IRES
Vengono di fatto esclusi gli enti commerciali, gli enti non commerciali, i soggetti non residenti nel territorio dello stato. Le società cooperative possono applicare il regime di trasparenza qualora si trovino nella posizione di controllante
Per applicare il regime di trasparenza i soci devono godere: Di una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea generale di cui all’art. 2346 del codice civile, non inferiore al 10% e non superiore al 50% Di una partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50% In presenza di un socio avente la maggioranza assoluta non è percorribile la procedura della trasparenza
I requisiti appena descritti devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo d’opzione. Le società il cui esercizio coincide con l’anno solare e che intendono optare per il regime della trasparenza a partire dall’anno 2004, devono possedere la partecipazione nelle predette percentuali fin dal 31 dicembre 2003
Al regime di trasparenza sono ammessi anche i soci non residenti purché nei loro confronti non vi sia obbligo di effettuazione di ritenute alla fonte sugli utili distribuiti (art.115 comma 2 Tuir). Si tratta delle società madri non residenti con sede nella Comunità Europea per le quali è previsto il rimborso o lo sgravio della ritenuta alla fonte del 27% (di cui all’art.27 comma 3), sui dividendi distribuiti dalle società residenti
La società madre per beneficiare dello sgravio o del rimborso deve soddisfare i seguenti requisiti: deve essere costituita in una delle forme legali tassativamente indicate nella direttiva (società di capitali o enti commerciali equiparati); deve essere soggetta alle imposte sulle società, indicate in allegato alla direttiva 435/90/CEE corrispondenti alla nostra IRES; deve detenere una partecipazione diretta non inferiore al 25% del capitale sociale della figlia; deve detenere la partecipazione diretta nel capitale della figlia ininterrottamente da almeno un anno;
Sono escluse dalla possibilità di esercitare l’opzione: le società partecipate che hanno emesso strumenti finanziari nei confronti di prestatori di opere o servizi, soci o terzi, che possono essere forniti dei seguenti diritti: patrimoniali amministrativi di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco secondo le modalità stabilite dallo statuto le società partecipate che hanno esercitato l’opzione per il consolidato fiscale
La società partecipata imputa ai soci, ciascuno in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ma a prescindere dall’effettiva distribuzione degli stessi: il reddito, la perdita, le ritenute fiscali subite a titolo d’acconto, i crediti d’imposta e gli acconti d’imposta in base alla percentuale di partecipazione agli utili
L’imputazione avviene nel periodo d’imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata; quindi se la partecipata ha l’esercizio che coincide con l’anno solare (01/01/2004-31/12/2004), mentre la società socio ha l’esercizio a cavallo dell’anno (01/06/2004-31/05/2005) quest’ultima si imputa il reddito della partecipata relativo al 2004 nell’esercizio che chiude al 31/05/2005. Nel caso in cui l’esercizio sociale di tutte le società coincida con l’anno solare il reddito viene imputato ai soci presenti al 31 dicembre con ciò mutuando perfettamente dai criteri vigenti per le società di persone
Esempio Distribuzione degli utili: Società C partecipata al 50% da A e al 50% da B. Per effetto dell’opzione di trasparenza il reddito di C viene tassato da A e da B, in base alle percentuali di partecipazione. In caso di distribuzione di utili per un valore pari a 100, A e B non pagano imposte ed ottengono un risparmio fiscale pari 0,55 ciascuna. Riportiamo i calcoli nella diapositiva seguente:
Regime di trasparenza fiscale Utili di C: 100. Utili imputati ad A: 50. Carico fiscale in capo ad A: 50*33%= 16.5 In caso di distribuzione gli utili percepiti da A non vengono tassati Regime normale Utili distribuiti da C: 100. Utili netti: 100-33= 67 Quota di utili di competenza di A: 67*50%=33.5 Tassazione sugli utili distribuiti: 33.5*5%= 1,675 Tassazione in capo ad A: 1,675*33%= 0,55