D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
REGOLE = NORME SOCIALI.
Advertisements

RESPONSABILITA’ DEI REVISORI
PROGETTO ALCOL E SICUREZZA
Nuovo Decreto Legge emanato il 3 Agosto 2007 Il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei Trasporti,
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Le Novità nel settore della Vigilanza
Sanzioni per la guida in stato debbrezza 0,5 x < 0,8: ammenda da 500 a 2000 euro, patente sospesa da 3 a 6 mesi 0,5 x < 0,8: ammenda da 500 a 2000 euro,
D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49
insieme delle norme giuridiche= DIRITTO
REGOLE nella società = NORME SOCIALI.
REGOLE = NORME SOCIALI.
REGOLE = NORME SOCIALI.
REGOLE = NORME SOCIALI.
1 SANZIONI 1.Mancata informativa : Sanzione da a euro. Sanzione da a euro in caso di dati sensibili o giudiziari (oppure di trattamenti.
La privazione della LIBERTÁ di un uomo, senza che esso abbia commesso un reato, è essa stessa un reato, sancito dalla carta dei Diritti dell’Uomo e dal.
Avv. Stefano Comellini. PROFESSIONISTI ART. 12 Collaboratori (obbligati) contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo)
Alcol, droghe. Guida sicura 2010/2011
Il Tasso Alcolico Cosa è..
ALCOOL E ADOLESCENTI Un' attrazione fatale. ALCOOL E ADOLESCENTI Un' attrazione fatale.
E VALUTAZIONE ALCOLOGICA
1 La disciplina del Codice > Il regime sanzionatorio: le sanzioni penali e le sanzioni amministrative.
Gli incidenti stradali
Il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 è stato sostituito con la Legge 21 febbraio 2006, attualmente in vigore Importanti modifiche.
Le sanzioni del nuovo sistema delineato dal d. lgs. 81/08 e dal d
Presupposti Doveri della Polizia Giudiziaria (artt. 379 – 387 c.p.p.)
Città di Bra Corpo Polizia Municipale MOTO DAY 2009 Bra 15 maggio 2009 Relatori: Vice Commissario Sergio MUSSETTO Agente Bruna DALMASSO.
Tutela e strumenti in sede penale e civile contro la violenza sulle donne 29 maggio 2008.
La libertà personale Art.13, 27.
D. L.gs. 150 del 27 ottobre 2009 NORME DI ATTUAZIONE DELLA L. 15 del 4 marzo 2009 Riforma della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle.
leggi le nostre informazioni
LEGGE 03/08/1998 N°269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme.
Il numero di incidenti del venerdì e sabato notte
Cartelli e ... Regole Stradali Francesco Buttinelli.
Le disposizioni della «legge Severino»
Città di Bra Corpo di Polizia Municipale MOTO DAY 2008 Bra 14 maggio 2008 Relatori: Agenti di Pm Sergio MUSSETTO e Ivana FERRERO.
Minori ed Abuso di Alcool: facilità di acquisto.
Libertà personale – art. 13
CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DI NEW YORK 30 MARZO 1961
LE RESPONSABILITA’.
SNA SINDACATO NAZIONALE AGENTI FORMAZIONE E CULTURA ASSICURATIVA MODOFICA AL CODICE DELLA STRADA LEGGE N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010.
L’AUTISTA SOCCORRITORE
Direzione Integrata della Prevenzione SSD Promozione della salute Peer education su prevenzione degli incidenti stradali Temi da approfondire I rischi.
DECRETO LEGISLATIVO 19 Novembre 2007, n. 234 Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che.
Quantità di bevande alcoliche necessarie per raggiungere il limite sanzionabile.
Polizia Municipale di Cento
Bona Tempora Associazione No – profit per lo studio e l’applicazione del Modello TransTeorico.
“RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA” DG - dott.ssa GAETANA FERRI Ministero deL.
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
LegislazioneLegislazione T.U. leggi in materia degli stupefacenti e sostanza psicotrope 309/1990.
Le competenze degli UFFICI di ESECUZIONE PENALE ESTERNA
Le REGOLE che disciplinano la vita in comune
L’art. 187 tra modifiche ed “imprecisioni”
Il sistema sanzionatorio dei reati contro la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.lvo 758/1994 alla luce del D.P.R. 151/2011 Dott. Ing. Mauro Bergamini.
IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” Licenze e Autorizzazioni per aprire:“COMMERCIO.
ESTATE SICURA 2009 Polizia Municipale di Forlì Il Comando di Polizia Municipale di Forlì anche quest’estate ha dato grande importanza al miglioramento.
Somministrazione e lavoro accessorio nel Jobs Act
L’alcol deprime il sistema nervoso centrale, anche se provoca euforia, disinibizione, perdita dell’autocontrollo.. L’individuo diventa malinconico.
Attività Operativa anno 2015 Foggia, 29 dicembre 2015 Attività Operativa anno 2015 Foggia, 29 dicembre 2015 Comando Provinciale Carabinieri di Foggia.
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo Napoli 1 Monitoraggio sull’incidentalità stradale nella provincia di Napoli Anno 2011.
REGOLE nella società = NORME SOCIALI.
1 Novità in materia penale del novellato Codice della Strada Commissario Capo Dott. Federico Zaccaria.
SCHEMI OPERATIVI Docente V. Commissario Dott. Gianni Sansonne
Comune di PARMA PRINCIPALI INNOVAZIONI in materia di sicurezza stradale Legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 – S.O. n. 171) Legge.
1 LEGGE N. 94 Novità per gli ufficiali di anagrafe e stato civile L’obbligo di denuncia del reato di clandestinità.
Rapporti tra il d.lgs. 231/2001 e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro Pesaro, 12 maggio 2008 Avv. Daniele Tanoni.
Salerno, 28 marzo “La Guida sotto l’effetto dell’alcool e delle sostanze stupefacenti” COMPAGNIA CARABINIERI SALERNO NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE.
Indagine sulle abitudini in tema di sicurezza stradale e sulla percezione del rischio tra i giovani delle scuole superiori della Provincia di Olbia-Tempio.
Incontro con gli studenti delle classi I^ media “Gandiglio” e III^ Ist. Prof.le Statale “Olivetti” Progetto “AMO ITINERARE” – anno 2013/2014.
Polizia Municipale Tutti i dati dell’attività 2015.
Transcript della presentazione:

D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 DROGHE D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Droghe Sono droghe tutte le sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale e modificano le sensazioni, le reazioni, la personalità e che vengono assunte per la ricerca dei loro effetti positivi nonostante rischi e danni.

MI DROGO

Sostanze stupefacenti Dal 2006 la legge italiana non distingue più tra droghe leggere e pesanti. Tutte le sostanze che vengono vengono inserite dal Ministero in un'unica tabella sono considerate sostanze illegali cioè proibite nell’uso e nella produzione. La distinzione non dipende dalla loro pericolosità.

ACQUISTO Può essere accusato di acquisto di sostanze stupefacenti chi è visto dalle Forze di Polizia ricevere o pagare una sostanza illegale.

DETENZIONE DI SOSTANZE Una persona può essere accusata di detenzione di sostanze stupefacenti se le Forze dell’Ordine, durante un controllo, le trovano addosso, tra i suoi effetti personali o nelle sue proprietà (casa, macchina, etc.) una quantità qualsiasi di una sostanza stupefacente illegale.

CONSUMO  E' segnalato alla Prefettura per consumo di stupefacenti chi durante un controllo di Polizia: · è visto consumare sostanze illegali; · dichiara di consumare; · viene trovato in compagnia di persone che le stanno consumando, (a meno che non dichiari e faccia mettere a verbale che non usa droghe e si trova lì solo per compagnia.); · viene trovato con indizi che evidenziano il consumo di sostanze (es. resti di una canna nel posacenere della macchina).

SPACCIO Può essere accusato di spaccio di sostanze stupefacenti: Chi offre o passa ad altri delle sostanze illegali in cambio di denaro o a titolo di regalo (se qualcuno dichiara alla polizia che un amico gli ha regalato delle droghe, l’amico può essere accusato di spaccio). Chi dichiara ad un rappresentante delle Forze di Polizia di essere disposto a vendere delle sostanze. 
 Sono considerati illeciti penali punibili nello stesso modo dello spaccio: la produzione di sostanze illegali (compresa la coltivazione di piante da cui si ricavano droghe); la raffinazione, la preparazione o il taglio; il trasporto e il traffico.

Sanzioni per il CONSUMATORE art.75 Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve o detiene sostanze stupefacenti per uso personale è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.”

Procedimento La persona viene convocata dal PREFETTO. Se è minore convoca i genitori o chi ne esercita la potestà e li informa sui fatti. Se, in caso di particolare tenuità, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, al posto della sanzione e solo la prima volta, il prefetto può definire il provvedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse.

RECIDIVE L’interessato che risulti già condannato per alcuni reati o per violazione delle norme sulla circolazione stradale, o già sanzionato ai sensi di questa legge, può essere sottoposto per un massimo di due anni ad ulteriori misure. Il mancato rispetto anche solo di una di queste disposizioni è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi.

Disposizioni per le recidive Obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso un ufficio della Polizia; obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di frequentare determinati locali pubblici; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE SOPRA LA DOSE MASSIMA CONSENTITA (art.73) Coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere anche a titolo gratuito, distribuire, fare commercio, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti costituisce reato sanzionato con la reclusione da 6 a 20 anni con sanzioni pecuniarie da 26000 a 260000 euro.

Quantità superiore ai limiti Con le stesse pene è punito chi importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o illecitamente detiene sostanze stupefacenti in quantità superiore ai limiti massimi del principio attivo indicati dal Ministero Salute o che, per modalità di presentazione appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. Quando, per i mezzi, modalità, circostanze o per qualità o quantità delle sostanza i fatti sono di “lieve entità” si applicano le pene della reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 3000 a 26000 euro. E’ previsto l’arresto in flagranza.

Quantità considerate spaccio Possesso superiore (circa): 750 mg di cocaina (45% di principio attivo - 1,6 grammi per 5 dosi), 500 mg di cannabis (10% - 5 grammi per 15-20 spinelli), 250 mg di eroina (15% - 1,7 grammi per 10 dosi). 5 compresse di ecstasy (750 mg. di principio attivo), 5 compresse di anfetamina (500 mg.), 3 francobolli di Lsd (0,150 mg.).

DROGHE E GUIDA L'art.187 del codice della strada: “e' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Si tratta di un REATO (illecito penale).

Sanzioni Sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 l'arresto da tre mesi ad un anno. sospensione della patente da sei mesi ad un anno (raddoppiati se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), con restituzione condizionata all'esito di una visita medica. In caso di recidiva in un biennio oppure se il reato e' commesso da un conducente di autobus o di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, scatta la revoca della patente.

sanzioni Dal 27/5/08 l'accertamento della guida sotto l'effetto di droghe comporta sempre la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Vengono tolti 10 punti dalla patente.

Droghe e incidenti Se il conducente che ha assunto sostanze stupefacenti provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate. Per omicidio colposo e' prevista la reclusione da tre a dieci anni nonché la revoca della patente. Per lesioni gravi e' prevista la reclusione da sei mesi a due anni e sospensione della patente fino a 2 anni. Per lesioni gravissime e' prevista reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sospensione della patente fino a due anni. In caso di morte o lesioni a più persone la pena detentiva massima e' di 15 anni.

Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117 ALCOOL E GUIDA

tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l Superiore 0,50 inferiore a 0,80 g/l Sanzione pecuniaria Da 500 a 2000 euro arresto no Sospensione della patente Da 3 a mesi Decurtazione punti -10 punti Fermo si

tasso alcolemico tra 0,8 g/l e 1,5 g/l Superiore 0,80 inferiore a 1,50 g/l Sanzione pecuniaria Da 800 a 3200 euro arresto Fino a 6 mesi Sospensione della patente Da 6 a 12 mesi Decurtazione punti -10 punti Fermo si

tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l Sanzione pecuniaria Da 1500 a 6000 arresto Da 3 a 12 mesi Sospensione della patente Da 12 a 24 mesi Decurtazione punti - 10 punti Confisca del veicolo CONFISCA DEL VEICOLO CON SENTENZA DI CONDANNA. NON SI APPLICA LA CONFISCA DEL VEICOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA AL REATO. IN TAL CASO È PREVISTO IL RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA UN MINIMO DI 2 ANNI FINO AD UN MASSIMO DI 4 ANNI.

Guida di motoveicoli/ciclomotori Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

REVOCA DELLA PATENTE La patente viene revocata: Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio; quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t.

INCIDENTI Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Se dall'incidente derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate.

RIFIUTO DEGLI ACCERTAMENTI Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica, vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l). Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.