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CRUI 14 e 15 luglio 2014 Elisabetta Di Russo Dipartimento di Medicina Molecolare GLAD – Gruppo di Lavoro Ateneo Drupal LA RESPONSABILITÀ DEL DATO: DAL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

CRUI 14 e 15 luglio 2014Pagina 2 Art. 43 – Responsabile per la trasparenza All'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, […] e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

CRUI 14 e 15 luglio 2014Pagina 3 Art. 43 – Responsabile per la trasparenza: compito di controllo 1.[…] Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 2.Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

CRUI 14 e 15 luglio 2014Pagina 4 Art. 43 – Responsabile per la Trasparenza 3.I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 4.Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. 5.In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

CRUI 14 e 15 luglio 2014Pagina 5 Art Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni 1.L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2.Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

CRUI 14 e 15 luglio 2014Pagina 6 La responsabilità per la pubblicazione delle informazioni di cui agli art. 15 e 26/27 in Sapienza In conformità a quanto previsto dall’art. 43 d.lgs. 33/2013 e come indicato da ultimo anche nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Sapienza, la trasmissione, la pubblicazione e l’aggiornamento delle informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web, rientrano, per l’Amministrazione centrale, nella responsabilità delle Aree dirigenziali della Direzione generale, e, per le Strutture decentrate, nella responsabilità delle Facoltà, dei Dipartimenti e dei Centri, le cui rispettive figure preposte (Direttori di Area, Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento e di Centro), garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. che garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

CRUI 14 e 15 luglio 2014Pagina 7 La responsabilità per la pubblicazione delle informazioni di cui agli art. 15 e 26/27 in Sapienza L’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla presente circolare non può che essere posto a carico, per i rispettivi provvedimenti, dei dirigenti delle Aree, dei Presidi di Facoltà, dei Direttori di Dipartimenti e Centri, e del rispettivo personale, ciascuno con il personale livello di responsabilità spettante in relazione ai compiti effettivamente svolti.