STAMINALI E BIOETICA.

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Transcript della presentazione:

STAMINALI E BIOETICA

BIOETICA DERIVA DALL’ANGLOAMERICANO BIOETHICS, UN NEOLOGISMO CONIATO DAL MEDICO E ONCOLOGO VAN R. POTTER NEL 1970. MATERIA INTERDISCIPLINARE CHE INCLUDE MEDICINA, GIURISPRUDENZA, BIOLOGIA, PSICHIATRIA E FILOSOFIA MORALE. NON È UNA SCIENZA MA UNA DISCIPLINA DI CARATTERE PRESCRITTIVO E NORMATIVO.

EUROPEAN GROUP OF ETHICS CORPO NEUTRALE, INDIPENDENTE, PLURALISTA E MULTIDISCIPLINARE FORMATO DA 15 ESPERTI SCELTI PER LA LORO COMPETENZA PROFESSIONALE E LE LORO QUALITÀ PERSONALI ESAMINANO LE QUESTIONI ETICHE CHE SI PRESENTANO NELL’AMBITO SCIENTIFICO E DELLE NUOVE TECNOLOGIE

CONSIDERANDO: PRINCIPI QUALI IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA, L’AUTONOMIA E L’INDIVIDUALITÀ, LA GIUSTIZIA E I BENEFICI, LA LIBERTÀ DI RICERCA IL PLURALISMO EUROPEO SIA IDEOLOGICO CHE RELIGIOSO L’ESISTENZA DI METODI ALTERNATIVI ALLA CREAZIONE DI CELLULE STAMINALI (materiali di scarto, cellule staminali adulte…) I DIRITTI DELLE DONNE

LINEA GUIDA PER DONAZIONE E IMPIANTO CONSENSO LIBERO E INFORMATO VALUTAZIONE SCIENTIFICA DI RISCHI E BENEFICI INTERNAMENTE ALLA LEGGE DEL SINGOLO STATO E ALLA LIBERA VOLONTÀ DEL SINGOLO INDIVIDUO LA NON COMPROMISSIONE DELLA SALUTE SIA DEL DONATORE CHE DEL RICEVENTE ANONIMITÀ DEL DONATORE SICUREZZA BANCHE E REGOLAMENTO IMPORT-EXPORT EDUCAZIONE E DIALOGO PROIBIZIONE DEL COMMERCIO

IN ITALIA 20 SETTEMBRE 2000: È STATA ISTITUITA DA UMBERTO VERONESI (EX MINISTRO DELLA SANITÀ) UNA COMMISSIONE PER IL DIBATTITO SULLE STAMINALI PRESIEDUTA DA RENATO DULBECCO E AVENTE AL SUO INTERNO RAPPRESENTANTI DELLA CHIESA, SCIENZIATI E INTELLETTUALI

IN COMUNE ACCORDO USO DI CELLULE STAMINALI ADULTE O DA CORDONE OMBELICALE (con consenso informato del donatore e non compromettendo la sua salute) USO DI CELLULE STAMINALI DA MATERIALE ABORTIVO USO DI CELLULE STAMINALI DA TRASFERIMENTO NUCLEARE (riprogrammazione genetica…)

NON RAGGIUNGENDO UNA RISOLUZIONE UNITARIA USO DI CELLULE STAMINALI DA EMBRIONI IN SOVRANNUMERO USO DI SINGOLE CELLULE DA BLASTOCISTI SENZA ALTERARE IL POTERE DI SVILUPPO EMBRIOGENETICO USO DI CELLULE STAMINALI PROVENIENTI DA EMBRIONI APPOSITAMENTE PRODOTTI

DOPO AVER DISCUSSO RISOLUZIONE MAGGIORITARIA: RISOLUZIONE MINORITARIA: EFFICACIA SCENTIFICA RISOLUZIONE MAGGIORITARIA: ESISTE UN ELEVATO NUMERO DI EMBRIONI SOPRANNUMERARI RICERCA NON SIGNIFICA STRUMENTALIZZARE L’EMBRIONE, NE’ MANCARE DI RISPETTO ALLA VITA UMANA PROBLEMA DEI TRAPIANTI RISOLUZIONE MINORITARIA: L'EMBRIONE E’ UN ESSERE UMANO CON POTENZIALITA’ DI SVILUPPO L'EMBRIONE, COME OGNI ESSERE UMANO, HA DIRITTO ALLA VITA DATI SCIENTIFICI L’IMPORTANZA DEL SOSTEGNO ALLA RICERCA E LA LICEITÀ DELLA SPERIMENTAZIONE FINALITÀ TERAPEUTICHE RISPETTO DELLA VITA UMANA

CONCLUSIONI LA RISOLUZIONE MINORITARIA APPROVA SOLO L’USO DI SINGOLE CELLULE DERIVANTI DA BLASTOCISTI SENZA ALTERARE IL POTERE DI SVILUPPO EMBRIOGENETICO ENTRAMBE LE RISOLUZIONI NON APPROVANO L’USO DI CELLULE STAMINALI DERIVANTI DA EMBRIONI APPOSITAMENTE CREATI LA RISOLUZIONE MAGGIORITARIA APPROVA L’USO DI STAMINALI DERIVANTI DA BLASTOCISTI E ANCHE DAGLI EMBRIONI IN SOVRANNUMERO (congelati o non)

CATTOLICESIMO NON È LECITO PRODURRE O USARE EMBRIONI PER LE CELLULE STAMINALI NON È LECITA LA CLONAZIONE TERAPEUTICA, NÉ TANTOMENO QUELLA RIPRODUTTIVA NON È LECITO USARE GLI EMBRIONI IN SOVRANNUMERO PER LA RICERCA L’USO DELLE CELLULE STAMINALI EMBRIONALI NON LECITO MA È LECITO E CONSIGLIABILE L’USO DELLE CELLULE STAMINALI ADULTE

ISLAM SADEK BELOUCIF (rappresentante dell’Islam alla EGE) NON ESISTE UNA POSIZIONE UFFICIALE SEGUENDO IL CORANO, GLI HADITH, LA SIRA E LE NOZIONI DI BASE DELLA GIURISPRUDENZA (che tutti i Musulmani devono seguire) NO CLONAZIONE RIPRODUTTIVA SI ABORTO (se madre in pericolo di vita o teme per il suo onore) NO INSEMINAZIONE ARTIFICIALE SI CLONAZIONE TERAPEUTICA NO CREAZIONE DI EMBRIONI PER LA RICERCA LIBERO ARBITRIO PER L’USO DI CELLULE STAMINALI DERIVANTI DA EMBRIONI IN PIÙ

EBRAISMO LA LEGGE EBRAICA NON È STATICA MA FAVOREVOLE AL PROGRESSO IL MEDICO HA UNA CERTA LIBERTÀ DI AGIRE PURCHÈ NON ROMPA CON LE TRADIZIONI SI ALLO SVILUPPO DELL’INGEGNERIA GENETICA SI ALLA RICERCA SULLE STAMINALI

UNIONE CHIESE EUROPEE (anglicana, ortodossa, luterana e cattolica) NO RIPROGAMMAZIONE EMBRIONI NO CLONAZIONE (NÉ TERAPEUTICA, NÉ RIPRODUTTIVA) NO RICERCA SUGLI EMBRIONI NÉ SULLE STAMINALI NO USO CELLULE ANIMALI

APPOGGIANO LA RICERCA SULLE STAMINALI 95 PREMI NOBEL 2.400 SCIENZIATI ITALIANI COMMISSIONE CONSULTIVA NAZIONALE ELVETICA PER L'ETICA IN CAMPO BIOMEDICO RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITÀ DEI PAESI BASSI COMMISSIONE D'INCHIESTA DELLA CAMERA DEI LORDS DEL REGNO UNITO CONSIGLIO NAZIONALE SVEDESE SULL'ETICA IN CAMPO MEDICO ISTITUTO NAZIONALE DI SANITÀ DEGLI U.S.A. INTERNATIONAL SOCIETY FOR STEM CELL RESEARCH INTERNATIONAL STEM CELL FORUM EUROPEAN CONSORTIUM FOR STEM CELL RESEARCH ACCADEMIE NAZIONALI DELLE SCIENZE DI 67 PAESI

LA RICERCA SULLE STAMINALI È PERMESSA IN 32 STATI TRA CUI: GRAN BRETAGNA SPAGNA BELGIO OLANDA GRECIA AUSTRALIA CANADA NORVEGIA FINLANDIA COREA DEL SUD

STAMINALI E LEGISLAZIONE

L’AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DIPENDE DAI VARI PAESI UNIONE EUROPEA NO CLONAZIONE ESSERI UMANI NO COMMERCIO EMBRIONI O CELLULE STAMINALI NO SELEZIONE EUGENETICA DEGLI EMBRIONI L’AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DIPENDE DAI VARI PAESI

IRLANDA: RICERCA PROIBITA (la costituzione dà all’embrione gli stessi diritti della madre) BELGIO e OLANDA: C’È RICERCA MA NON C’È NESSUNA LEGGE A PROPOSITO PORTOGALLO: NON C’È RICERCA MA NON C’È NESSUNA LEGGE A PROPOSITO AUSTRIA e GERMANIA: RICERCA PROIBITA DALLA LEGGE FINLANDIA, SPAGNA, REGNO UNITO e SVEZIA: RICERCA CONSENTITA DALLA LEGGE FRANCIA: CONSENTITO DALLA LEGGE SOLO LO STUDIO DI EMBRIONI SENZA ALTERARNE LO SVILUPPO EMBRIOGENETICO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation): NO CLONAZIONE UMANA , SI LIBERTÀ DI RICERCA CoE (Council of Europe): 1997: LIBERA RICERCA SENZA DANNEGGIARE L’UOMO, NO CREAZIONE ESSERI UMANI, SI RICERCA IN VITRO CON ADEGUATE PROTEZIONI (ratificata da Danimarca, Grecia e Spagna; solo firmata da Finlandia, Francia, ITALIA, Lussemburgo, Portogallo e Svezia; non firmata da Austria, Belgio, Germania e Regno Unito ) 1998: NO CLONAZIONE UMANA (ratificata da Grecia e Spagna; solo firmata da Danimarca, Finlandia, Francia, ITALIA, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Svezia; non firmata da Austria, Belgio, Germania e Regno Unito )

PAESI EXTRAEUROPEI AUSTRALIA e CANADA: C’È RICERCA MA NON C’È NESSUNA LEGGE IN PROPOSITO GIAPPONE: RICERCA CONSENTITA DALLA LEGGE (uso embrioni in sovrannumero e appositamente creati tramite trasferimento nucleare) SUD AFRICA: LEGGE NON CONSENTE LA MANIPOLAZIONE GENETICA MA NON ESISTE UNA LEGGE RIGUARDANTE LA RICERCA STATI UNITI D’AMERICA: RICERCA CONSENTITA CON FONDI PRIVATI (con embrioni in sovrannumero ma non appositamente creati)

ITALIA

LEGGE 19.02.2004 N° 40: ART. 13. 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è CONSENTITA a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono, comunque, VIETATI: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. ART. 14. 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

LEGGE 21.10.2005 N° 219: ART. 3. 1. Sono CONSENTITI la donazione di sangue o di emocomponenti, nonchè IL PRELIEVO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE PERIFERICHE, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DA CORDONE OMBELICALE, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni. 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere EFFETTUATE IN PERSONE DI ALMENO DICIOTTO ANNI DI ETÀ, PREVIA ESPRESSIONE DEL CONSENSO INFORMATO E VERIFICA DELLA LORO IDONEITA' FISICA. Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di minore età può donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del consenso informato. 3. La DONAZIONE DELLA PLACENTA E DEL SANGUE DA CORDONE OMBELICALE E' UN GESTO VOLONTARIO E GRATUITO al quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento del parto.

LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI FONTI: http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm (OPINIONS N° 15-16-18-19) www.parlamento.it (LEGGI ITALIANE) http://staminali.aduc.it/php_docushow_75_4_t_l.html (RELAZIONE COMMISSIONE DULBECCO) http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale (DEFINIZIONE BIOETICA) LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI LONDERO SILVIA cl. 5^I a.s. 2006/2007