Nuove tendenze nell’Università: La riforma alle porte Nazzareno Re Facoltà di Farmacia Università G. d’Annunzio Chieti -Pescara.

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Nuove tendenze nell’Università: La riforma alle porte Nazzareno Re Facoltà di Farmacia Università G. d’Annunzio Chieti -Pescara

Alcuni dati sull’università Italiana Confronto con altri paesi Norme legislative recentemente entrate in vigore Il disegno di legge Gelmini alle porte

1. Alcuni dati sull’università Italiana

Le università Ad oggi (2008) in Italia sono istituite 60 Università statali e 7 tra Scuole e Istituti pubblici che organizzano prevalentemente corsi di dottorato e Master a numero chiuso Sono inoltre state istituite anche 27 Università private, di cui 10 telematiche.

Gli studenti Quasi 1.800.00 mila iscritti nel 2006/07: in leggera ma costante diminuizione negli ultimi quattro anni accademici 308mila immatricolati nell’a.a. 2006/07: in progressiva diminuzione (338mila unità dell’a.a.2003/04) Diminuisce la percentuale di “maturi” che si iscrivono all’università: dal 74,5% nel 2002/03 al 68,5% nel 2006/07 Si riduce anche il rapporto immatricolati su 19enni: dal 56,1% del 2005/06 al 53,2% nell’a.a 2006/07 Dati 2007/2008: 4

Popolazione 19enne, maturi e immatricolati all'università in Italia dal 1980/81 al 2006/07

Percentuale di studenti maturi e di partecipazione agli studi universitari in Italia dal 1980/81 al 2006/07 3

Ripartizione degli iscritti alle scuole superiori

Offerta didattica L = Lauree triennali; LS = Lauree specialistiche triennali; LSCU = Lauree specialistiche di secondo livello a ciclo unico Fonte: MIUR - Ufficio Statistica - Pubblicazione "L'Università in cifre" 9

Le facoltà scientifiche e la chimica Negli anni ’90 fino ai primi anni del 2000 c’è stata una crescente disaffezione dei giovani nei confronti dell'insegnamento della scienza

Negli ultimi anni tale tendenza sembra essersi parzialmente invertita e gli iscritti sono aumentati 4,218 3,439 3,250 3,286 3,149 2,571 1,575 1,459 1,151 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 scienze matematiche scienze fisiche scienze chimiche Fonte : elaborazioni Confindustria Education su dati MIUR

Il personale Docenti universitari anni 1999-2007 Docenti per qualifica (atenei statali e non) Fonte: Per i docenti di ruolo, Banche dati MIUR

Personale tecnico amministrativo periodo 2001/2007 Fonte: MIUR - Ufficio Statistica 13

2. Un confronto con altri paesi

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3. Norme legislative recentemente entrate in vigore

Norme legislative recentemente entrate in vigore: 1- Decreto MIUR n Norme legislative recentemente entrate in vigore: 1- Decreto MIUR n. 270/2004: 2- Decreto Legge 25/6/2008, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133 3- Decreto Legge 10/11/2008, convertito nella Legge 9/1/2009 n. 1 e successivo Decreto MIUR 28/07/2009 n. 89 relativo a concorsi per ricercatore Nuovi atti ministeriali e pareri del CUN sulla valutazione della ricerca: 4- Approvazione regolamento ANVUR Consiglio dei Ministri luglio 2009 5- Parere del CUN su indicatori attività scientifica gennaio 2009 6- Parere del CUN su riaggregazione Settori Scientifico Disciplinari novembre 2009

1- Decreto MIUR n. 270/2004: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D MURST 3/11/1999, n, 509”. Voluto dal ministro Moratti ma sostanzialmente confermato dal successore Mussi ed ora dalla Gelmini. - Situazione pre-1999: Tabelle ministeriali (1975) che fissavano un numero limitato di corsi di laurea di durata 4, 5 o 6 anni - Decreto 509/1999 (Zecchino): . Percorso 3+2: lauree triennali e specialistiche . Liberalizzazione corsi di laurea triennali e specialistici . Autonomia universitaria - Decreto 5270/2004 (Moratti): . Riduce la flessibilità del decreto Zecchino 509/1999 che dava ampia autonomia agli atenei di istituire corsi triennali . Pone dei paletti al numero di docenti necessari per istituire corsi di laurea, i settori scientifico disciplinari coperti, etc..

2. DL 25/6/2008, convertito nella L n 2. DL 25/6/2008, convertito nella L n.133 6/8/2008 E’ il cosiddetto Decreto Tremonti che anticipa i contenuti della legge finanziaria 2009 Art. 16: facoltà di trasformazione in fondazioni delle università. Art. 66: Limiti sul turn over: . Si ribadisce il vincolo di non superare il 90% del FFO per assumere . Le Università possono procedere a nuove assunzioni nel triennio 2009- 2011 nei limiti del 20% del personale cessato nell’anno precedente (vale il criterio più restrittivo tra quello numerico e quello della spesa). Per il 2012 il limite sale al 50%. . Riduzioni del FFO rispetto al valore attuale di circa 7 miliardi di euro: 63,5 Meuro per il 2009, 190 Meuro per il 2010, 316 Meuro per il 2011, 417 Meuro per il 2012, 455 Meuro a partire dal 2013.

Art. 69 con effetto dal 1 gennaio 2009 gli automatismi stipendiali degli scatti biennali o delle classi di stipendio vengono bloccati una tantum per 12 mesi. Art. 72 Il biennio ulteriore di permanenza in servizio dei docenti oltre i 70 (ordinari) o 65 (associati) anni prima del pensionamento si trasforma da diritto del singolo a facoltà dell’amministrazione. Possibilità per l’amministrazione di mandare in pensione anticipata i dipendenti che hanno già maturato 40 anni di anzianità contributiva. La norma non si applica ai professori universitari ma ai ricercatori.

3-DL 10/11/2008 n. 180, nella Legge 9/1/2009 n. 1 E’ il cosiddetto Decreto Gelmini che dovrebbe rimediare ad alcuni dei difetti del D-L 112/2008 Art. 1: reclutamento nelle Università e negli Enti di Ricerca. Le università che al 31 dicembre di un anno hanno superato il 90% del FFO non possono né bandire concorsi né assumere personale (di ruolo); Le stesse università sono escluse dalla ripartizione dei fondi 2008-2009 del reclutamento straordinario di ricercatori (Legge Mussi). Le università che non superano il 90% FFO possono assumere, per ciascun anno, personale di ruolo pari al 50% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente; una quota non inferiore al 60% di tale somma è riservata all’assunzione di ricercatori o di contrattisti ex-Legge Moratti, non superiore al 10% per professori ordinari.

Art.1: Modifiche sul meccanismo dei concorsi universitari in atto Le commissioni di concorsi per professore delle sessioni 2008 sono formate da 5 Prof. Ordinari: uno nominato dalla Facoltà e 4 sorteggiati da una lista di Prof. eletti in numero triplo rispetto al necessario Le commissioni di concorsi per ricercatore entro il Dicembre 2009 sono formate da 3 Professori: uno nominato dalla Facoltà + 2 prof. ordinari sorteggiati da una lista di Prof. eletti in numero triplo Nei concorsi per ricercatore la valutazione è fatta per titoli “illustrati e discussi davanti alla commissione”; i criteri fissati in un Decreto del MUR: Decreto MIUR 28/07/2009 n. 89 Valutazione analitica di tutte le pubblicazioni dei candidati tenendo conto di: numero totale delle citazioni numero medio di citazioni per pubblicazione “impact factor” totale e medio per pubblicazione combinazioni dei precedenti parametri (Hirsch o simili)

Art. 2: misure per la qualità del sistema universitario A partire dal 2009 almeno 7% del FFO distribuito in base a criteri di qualità (offerta formativa, qualità ricerca scientifica, efficacia-efficienza sedi didattiche) definiti da decreto MUR entro 31 Marzo 2009. La valutazione del 7% del FFO, corrispondente a 550 Meuro, è stato poi effettuata e ratificata con decreto MIUR 25 luglio 2009 n. 95 tenendo conto per i 2/3 della qualità della ricerca e per 1/3 di quella della didattica secondo parametri analitici pubblicati sul sito MIUR

Valutazione della ricerca scientifica: la situazione italiana 1998: Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), “Linee guida per la valutazione della ricerca” (2003) e Valutazione Triennale della Ricerca (VTR 2001-2003, Relazione finale, 2006) basata su IF e citation analysis; richiesta file elettronici (iter laborioso, scannerizzazione per il non digital-born, nessun utilizzo di webometria) 19 aprile 2000: Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) 2008: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 2009: Approvavazione regolamento ANVUR

La valutazione nel sistema universitario E’ una esigenza posta: dal processo di autonomia in atto dal confronto in l’Europa dagli impegni assunti in sede europea dal processo di internazionalizzazione dalla necessità di mutuo riconoscimento

La cultura della valutazione come processo irreversibile La strada della valutazione è ormai obbligata ed indipendentemente dalle vicende politiche e dai governi che si succederanno, perché facciamo parte di un sistema europeo orientato in quella direzione La valutazione, in particolare quella dell’attività scientifica, sta assumendo crescente rilevanza nel sistema universitario italiano ed avrà un impatto sempre più esteso ed importante su molti aspetti, quali: ripartizione tra gli Atenei del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)  reclutamento  progressione di carriera  composizione delle commissioni di concorso  sostenibilità dei corsi di studio finanziamento di programmi di ricerca - ministeriali (PRIN, FIRB …. ) - regionali - interni agli Atenei

Atti normativi recenti riguardanti la valutazione Legge 1/2009 (conversione in legge del D.L. 180/08) Quota non inferiore al 7% del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) da ripartire fra gli atenei in considerazione della qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi nonché della qualità della ricerca scientifica (Art. 2, comma 1) Inoltre  entità degli scatti biennali dei professori legati al merito (Art. 3- ter, commi 1-3)  partecipazione alle commissioni di concorso subordinata all’attività scientifica (Art. 3- ter, comma 4)  nuovi criteri per le valutazioni comparative dei ricercatori universitari (Art. 1, comma 5) Disegno di legge in itinere su Governance e Reclutamento  Idoneità nazionale fondata sulla valutazione della produzione scientifica  Avanzamento di carriera (scatti biennali) legati al merito  Riduzione dei Settori Scientifico Disciplinari

4-Consiglio dei Ministri 24/07/2009 Approvazione del regolamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). L’ ANVUR sostituirà i due comitati attualmente esistenti il CNVSU (che valuta le università) e il CIVR (che valuta la ricerca). Si occuperà di: - Valutare l’efficienza e l’efficacia della didattica sulla base di standard qualitativi internazionali - Valutare le strutture delle università e degli enti di ricerca, - Valutare i corsi di studio universitari, i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione - Valutare attraverso criteri internazionali la qualità e i risultati della ricerca. - Valutare la qualità e i risultati dei progetti ricerca

5. Parere del CUN per la riaggregazione dei settori scientifico Disciplinari SSD Gli SSD sono raggruppamenti di discipline in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica, le progressioni di carriera dei docenti avvengono al loro interno Gli attuali SSD sono quasi 400 organizzati in 14 aree: 01 scienze matematiche ed informatiche (9 ssd) 02 scienze fisiche (8 ssd) 03 scienze chimiche (12 ssd: Chimica Analitica, …) ….. 14 scienze politiche e sociali (14 ssd) Il ministero intende ridurli sostanzialmente Al momento un parere del CUN li riduce a meno di 200

6. Parere del CUN sugli indicatori della qualità dell’attività scientifica e di ricerca Su richiesta del ministro il CUN nel gennaio 2009 ha espresso un parere e fissando degli indicatori minimi dell’attività scientifica e di ricerca Gli indicatori e i relativi valori minimi, sono stati elaborati dal CUN dopo consultazione delle Comunità Scientifiche di riferimento, e sono da utilizzare per l’accesso ai diversi livelli concorsuali: Ricercatore, Associato e Ordinario  I livelli minimi non possono essere utilizzati per determinare in modo automatico l’esclusione o l’ammissione di un candidato  In caso di non osservanza di tali valori minimi le commissioni debbono motivarne le ragioni

Indicatori di attività scientifica e di ricerca – Aree 1-7

Indicatori di attività scientifica e di ricerca – Aree 8-14

Indicatori di attività scientifica e di ricerca Area Chimica

4. Il nuovo disegno di legge Gelmini

Il Disegno di Legge sull'Università approvato da CdM il 28/10/2009 è una proposta complessiva ed ambiziosa per il riordino dell’Università Ha iniziato da dicembre il suo iter parlamentare al Senato ed è attualmente discusso in commissione cultura Si prevede la sua approvazione entro l’estate 2010

Organizzazione del Disegno di legge Titolo I: Organizzazione del sistema universitario Titolo II: Norme e delega legislativa in materia e qualità di efficienza del sistema universitario Titolo III: Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento

Titolo I: Organizzazione del sistema universitario Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le università devo provvedere a modificare i propri statuti osservando una serie di vincoli e criteri direttivi per quanto riguarda: . Rettore . Senato Accademico . Consiglio di Amministrazione . Organi didattici e di ricerca (Facoltà, Dipartimenti e Consigli di Corso di Studio

Rettore Al rettore vengono attribuiti i poteri di: . Rappresentanza legale dell’università . Indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche . Proposta la proposta di programmazione triennale strategica dell’ateneo Può essere eletto fra i professori ordinari di qualsiasi università (non più la stessa) in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione Può restare in carica per non più di due mandati ed per un massimo di otto anni (ora il limite dipende dallo statuto in cui spesso non ci sono vincoli temporali)

Senato Accademico Al senato viene attribuita la competenza a: . formulare proposte in materia didattica e di ricerca . Ad approvare i relativi regolamenti . Svolgere funzioni di coordinamento e raccordo fra dipartimenti e facoltà Costituzione su base elettiva con almeno 2/3 di professori di ruolo dell’università per un massimo di 35 componenti compreso il rettore e una rappresentanza studentesca (ora in genere i presidi di facoltà sono membri di dritto)

Consiglio di Amministrazione Al CdA viengono attribuite funzioni di: . Indirizzo stategico . Approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale . Vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività . Deliberare sull’attivazione e la soppressione di corsi e sedi . Approvazione della proposta di programmazione strategica triennale del rettore

Inoltre il CdA: E’ costituito da massimo 11 componenti incluso il rettore (membro di diritto) ed una rappresentanza elettiva di studenti I componenti sono designati o scelti, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o stranie in possesso di comprovata competenza in campo gestionale Almeno il 40% dei membri deve essere esterno all’ateneo Mandato quadriennale rinnovabile una sola volta

Direttore Generale La figura del direttore amministrativo è sostituita da quella del direttore generale: Scelto fra personalità di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali Partecipa senza diritto di voto al CdA Gli vengono attribuite funzioni di gestione ed organizzazione di: . Strutture . Servizi . Personale tecnico-amministrativo

Variazione Governance risultante: Di fatto, rispetto alla situazione attuale, nelle università: . assume più potere decisionale il Rettore . assume più potere di controllo il Consiglio di Amministrazione non solo sulle questioni finanziarie (come oggi) ma anche sulla didattica e sulla programmazione strategica dell’ateneo Il consiglio di Amministrazione avrà una maggiore autonomia rispetto agli organi di Ateneo

Facoltà e Dipartimenti oggi Oggi le Facoltà sono l’organo di coordinamento delle strutture che si occupano di un certo settore didattico Ad esempio, la Facoltà di Scienze M.F.N. raggruppa i Corsi di Laurea di ambito strettamente scientifico (Matematica, Fisica, Chimica..) Nei Dipartimenti si organizza principalmente la ricerca. Le Facoltà sono il luogo di discussione per eccellenza, tra gli organi dell’Ateneo. I Consigli di Facoltà decidono le richieste per i nuovi ricercatori e nuovi docenti

Facoltà e Dipartimenti secondo il disegno di legge Dipartimenti: Riorganizzazione dei dei dipartimenti in modo che ad essi afferiscano almeno 35 fra professori o ricercatori (45 per atenei con più di 1000 unità) afferenti a settori SSD omogenei Attribuzione ai dipartimenti delle funzioni di: . Ricerca scientifica . Attività didattiche e formative . Proporre richieste di personale docente

Facoltà: Possibilità di istituire tra più dipartimenti, legati da criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo denominate facoltà o scuole con funzioni di coordinamento e delle attività didattiche Limite nel numero massimo di facoltà in: . 6 per atenei con meno di 1500 docenti e ricercatori . 9 per atenei con docenti e ricercatori fra 1500 e 3000 . 12 per atenei con più di 3000 docenti e ricercatori Consiglio di facoltà costituito dai direttori dei dipartimenti e dai presidenti di corso di studio e delle scuole di dottorato afferenti

Titolo II: Norme e delega legislativa in materia e qualità di efficienza del sistema universitario Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a: . Introdurre un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio fondato su indicatori definiti dall’ ANVUR . Introdurre un sistema di valutazione dei risultati della didattica e della ricerca da parte dell’ ANVUR . Introdurre meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati della valutazione suddetta . Introdurre meccanismi di controllo del rispetto di opportuni criteri e parametri finanziari

Titolo III: Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamnento Riorganizzazione dei SSD che dovranno necessariamente includere più di 50 professori ordinari Istituzione abilitazione scientifica nazionale per ogni SSD secondo criteri meritocratici analitici stabiliti per decreto Nuove norme di reclutamento e progressione di carriera: . Ricercatori a tempo determinato con contratto triennale rinnovabile una sola volta . Almeno un terzo dei posti di professore di I e II fascia docenti deve essere assegnato a personale non di ruolo nell’ateneo

. Non più di un terzo dei posti di professore di I e II fascia per progressione di carriera a personale interno in possesso di abilitazione scientifica nazionale . I restanti posti sono assegnati secondo procedure di valutazione comparata aperte a tutti coloro che sono in possesso di abilitazione scientifica nazionale