IL PARLAMENTO
PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE BICAMERALISMO: PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE Secondo l’articolo 55 della Costituzione, il Parlamento si compone della Camera dei deputati (la cui sede è a palazzo Montecitorio a Roma) e del Senato della Repubblica (la cui sede è a palazzo Madama).
BICAMERALISMO PERFETTO: LE DUE CAMERE HANNO LE STESSE FUNZIONI
Funzione di controllo del Governo LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO Funzione legislativa Funzioni del Parlamento in seduta comune Funzione di indirizzo politico con il Governo Funzione di controllo del Governo
FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (art. 83 Cost.) GIURAMENTO del Presidente della Repubblica (art. 91 Cost.) MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (art. 135 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (art. 104 Cost.)
La LEGISLATURA è il periodo in cui resta in carica il Parlamento La LEGISLATURA è il periodo in cui resta in carica il Parlamento. Salvo scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, la legislatura dura CINQUE anni. Ogni cinque anni il corpo elettorale deve eleggere il Parlamento attraverso le ELEZIONI POLITICHE. In caso di scioglimento anticipato, si tengono ELEZIONI POLITICHE ANTICIPATE.
Quando il Presidente della Republica decide di sciogliere anticipatamente il Parlamento? Di solito quando c’è una crisi di Governo e non si riesce a formare un nuovo Governo che ottenga la fiducia da parte di etrambe le Camere (cioè il voto favorevole della maggioranza dei membri). - Più raramente, quando si ritiene che il Parlamento non sia più rappresentativo del corpo elettorale (ad esempio nel 1994 dopo lo scandalo “tangentopoli”).
LA PROROGA Le elezioni devono avvenire entro 60 giorni. Nel frattempo i poteri delle Camere sono prorogati, limitandosi però ad intervenire solo per le situazioni di urgenza.
LE RAGIONI DEL BICAMERALISMO MOTIVI STORICI RE CAMERA ALTA BORGHESIA CAMERA BASSA MOTIVI POLITICI DECISIONI Più GIUSTE E PONDERATE
DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE Composizione Elettorato attivo Elettorato passivo Sistema elettorale Camera dei deputati 630 membri elettivi 18 anni 25 anni Proporzionale con sbarramento su base nazionale Senato della Repubblica 315 membri elettivi + i senatori a vita. Chi sono i senatori a vita? 40 anni Proporzionale con sbarramento su base regionale
ORGANI INTERNI DELLE CAMERE - PRESIDENTE + UFFICIO DI PRESIDENZA - COMMISSIONI: PERMANENTI IN SEDE REFERENTE IN SEDE DELIBERANTE D’INCHIESTA - GRUPPI PARLAMENTARI + GRUPPO MISTO GIUNTE PARLAMENTARI
I PRESIDENTI DELLE CAMERE ELEZIONE: 1° SCRUTINIO 2/3 DEI COMPONENTI; 2° 2/3 DEI VOTANTI; 3° MAGGIORANZA SEMPLICE IL RUOLO DEL PRESIDENTE
L’UFFICIO DI PRESIDENZA FUNZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA E DI GESTIONE FINANZIARIA DELLA CAMERA COMPOSIZIONE: 4 VICEPRESIDENTI 8 SEGRETARI 3 QUESTORI
DELIBERAZIONI DELLE CAMERE 1 – QUORUM COSTITUTIVO: VERIFICA DEL N° LEGALE = presenti almeno la metà + 1 dei componenti 2 - QUORUM DELIBERATIVO MAGGIORANZA SEMPLICE = metà + 1 dei presenti in aula MAGGIORANZA ASSOLUTA = metà + 1 dei componenti MAGGIORANZA QUALIFICATA = 2/3 dei componenti
CHI SONO I “FRANCHI TIRATORI”? SCRUTINIO PALESE PROCEDIMENTO ELETTRONICO APPELLO NOMINALE ALZATA DI MANO SCRUTINIO SEGRETO CHI SONO I “FRANCHI TIRATORI”? MODALITA’ DI VOTO
STATUS DI PARLAMENTARE CAUSE DI INELEGGIBILITA’ (es. consiglieri regionali) E DI INCOMPATIBILITA’ (es. senatore e deputato, Presidente della Repubblica, giudice costituzionale ecc.) DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO (il parlamentare opera senza vincolo di mandato) - IMMUNITA’: - per le opinioni e i voti espressi; per l’arresto, le perquisizioni e le intercettazioni autorizzazione a procedere della Camera a cui appartiene il parlamentare; INDENNITA’
LA FUNZIONE LEGISLATIVA L'iter di formazione di una legge ordinaria (artt. 71 - 74 Cost.) comprende le seguenti fasi: 1) INIZIATIVA 2) DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 3) PROMULGAZIONE 4) VISTO DEL GUARDASIGILLI 5) PUBBLICAZIONE.
ciascun membro del Parlamento; 1 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA è la facoltà di presentare a uno dei due rami del Parlamento una proposta di legge. Tale facoltà viene attribuita dall'articolo 71 della Costituzione ai soggetti seguenti: ciascun membro del Parlamento; Governo (in questo caso il progetto si chiama disegno di legge); ogni Consiglio regionale; Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.); 50 000 elettori (leggi di iniziativa popolare).
2 - LA DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE PROCEDURA ORDINARIA - Il progetto di legge viene presentato a una delle due Camere; la discussione avviene in un primo tempo dinanzi alla COMMISSIONE PERMANENTE che agisce IN SEDE REFERENTE: essa presenta una relazione all'assemblea, che discute il progetto e lo approva oppure lo respinge. Se questo viene approvato, viene inviato all'altra Camera, dove si seguirà il medesimo procedimento.
PROCEDURA ABBREVIATA – In casi di urgenza, i tempi sono ridotti della metà. PROCEDURA DECENTRATA - LA COMMISSIONE PERMANENTE agisce IN SEDE DELIBERANTE. Tale procedimento non può essere adottato per approvare leggi di particolare rilievo, elencate nell'articolo 72 (materia costituzionale ed elettorale, trattati internazionali, bilancio ecc.).
Quando le Camere hanno approvato lo stesso testo, il progetto diviene legge. Se la seconda Camera lo approva con qualche modifica (EMENDAMENTO), il progetto torna alla prima Camera per l'approvazione delle modifiche. Spesso un progetto passa più volte da una Camera all'altra (NAVETTA o SPOLA) prima di arrivare al testo definitivo. Le due Camere DEVONO APPROVARE UN PROGETTO DI LEGGE NELLO STESSO TESTO. Se una Camera potesse modificare unilateralmente un progetto di legge, non si potrebbe parlare di BICAMERALISMO PERFETTO.
3 – LA PROMULGAZIONE E’ una dichiarazione solenne con cui il Presidente della Repubblica afferma l’avvenuta approvazione della legge. Al Presidente spetta un controllo di legittimità costituzionale (il progetto di legge contiene norme incostituzionali?). Il Presidente ha il potere di rinviare il progetto di legge alle Camere spiegandone i motivi (messaggio motivato es. vizio di illegittimità costituzionale), e chiedendo una nuova deliberazione (POTERE DI VETO SOSPENSIVO). Se le Camere approvano nuovamente la legge (anche senza modifiche), questa deve essere promulgata (art. 74 Cost.). Il Presidente può dunque esercitare il potere di veto sospensivo solo una volta.
4 - VISTO DEL GUARDASIGILLI - Ministro della Giustizia 5 - LA PUBBLICAZIONE La legge viene pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE. Di solito, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, periodo durante il quale la legge non produce effetti (VACATIO LEGIS), essa entra in vigore ed è obbligatoria per tutti.
LEGGI COSTITUZIONALI PROCEDURA AGGRAVATA LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE LEGGI IN MATERIE PER CUI E’ PREVISTA UNA RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE (fusione di Regioni, costituzione di nuovi Regioni, garanzie dei giudici costituzionali ecc.)
LEGGI COSTITUZIONALI - PROCEDURA AGGRAVATA Il progetto di legge deve essere approvato DUE volte da ciascuna Camera, a distanza di tre mesi tra la prima e la seconda approvazione. MAGGIORANZA ASSOLUTA? MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3? Promulgazione Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. REFERENDUM APPROVATIVO o COSTITUZIONALE, se lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera
FUNZIONE DI CONTROLLO DEL GOVERNO FUNZIONE ISPETTIVA COMMISSIONI D’INCHIESTA MONOCAMERALI BICAMERALI FUNZIONE DI CONTROLLO DEL GOVERNO
Funzione di controllo nei conronti del Governo RAPPORTO DI FIDUCIA MOZIONE DI FIDUCIA E MOZIONE DI SFIDUCIA CONTROLLO ECONOMICO APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO E DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO CONTROLLO POLITICO INTERPELLANZE INTERROGAZIONI INCHIESTE MOZIONI