DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

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DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE QUESTIONI GENERALI

1) Le fonti del diritto tributario internazionale e la gerarchia delle fonti Le fonti del diritto internazionale sono desumibili dall’art. 38 dello statuto della corte internazionale, quindi in generale costituiscono le fonti del diritto internazionale in materia tributaria. Tra le fonti di diritto internazionale tributario sono inoltre annoverate le consuetudini internazionali. La consuetudine internazionale è una fonte non scritta costituita da un comportamento uniforme tenuto dagli stati sulla base della vincolatività di detto comportamento. Rientrano, inoltre, tra le fonti i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Anche i principi per essere vincolanti debbono essere accertati e uniformemente applicati nella maggior parte degli stati, nonché essere riconosciuti come vincolanti cosicché essi si atteggiano come una particolare espressione delle consuetudini.

Le fonti si distinguono tra: diritto interno diritto convenzionale diritto comunitario diritto internazionale diritto sopranazionale con particolare attenzione alle fonti atipiche, cosiddetto soft law. Questo consente di individuare i rispettivi diversi ambiti della fiscalità internazionale oggetto di specifici settori normativi.

Il diritto interno Il diritto italiano designa un macro insieme di norme giuridiche i cui componenti sono tutti riconducibili ad un comune fondamento di validità espressivo di una norma fondamentale, tipicamente una costruzione formale materiale; il diritto tributario italiano designa un insieme di norme giuridiche che fanno parte dell’ordinamento designato. In particolare il diritto od ordinamento tributario di un certo stato è inteso come l’insieme delle norme di quello stato relative ai tributi.

Il diritto tributario internazionale è quindi il settore del diritto tributario costituito da norme di fonte interna, ma relative a fattispecie con elementi di estraneità che generano il reddito trasnazionale. L’insieme delle norme del diritto tributario internazionale è composto da: Norme interne che determinano i criteri di collegamento personali( residenza) e reali( fonte) della fattispecie Norme interne che disciplinano il trattamento tributario di tali fattispecie Norme interne per evitare la doppia imposizione Norme interne di vario genere

1.2 Diritto convenzionale I fenomeni distorsivi agli investimenti internazionali possono essere evitati o limitati a livello internazionale attraverso accordi tra gli Stati che assumo la forma di apposite convenzioni bilaterali. Queste convenzioni sono trattati conclusi in forma scritta da soggetti dotati di capacità di diritto internazionali, contenenti criteri diretti a risolvere o limitare i conflitti delle pretese fiscali di due stati sovrani dotati di potestà impositiva originaria che assumo la veste di Stati contraenti

Gli Stati contraenti predispongono una serie di norme che, in relazione alle diverse fattispecie reddituali che possono dar luogo a concorso di potestà impositiva, attribuiscono detta potestà in via esclusiva o non esclusiva all’uno o all’altro stato mediante i criteri della residenza o della fonte. La convenzione crea così una sorta delle ripartizioni delle sovranità statali e di giurisdizione comune ancorché atipica in riferimento alle diverse fattispecie reddituali. La sovranità di uno Stato non si esercitata soltanto all’interno del proprio territorio, ma anche nell’ambito della comunità internazionale degli Stati, nell’esercizio della capacità giuridica di diritto internazionale. Il diritto convenzionale tributario fa parte del diritto internazionale tributario, essendo costituito dai principi e dalle regole presenti nelle convenzioni fiscali effettivamente concluse tra gli Stati e sintetizzate nel Modello OCSE.

L’insieme delle norme del diritto convenzionale tributario è composto da: Norme convenzionali formali, relative ai criteri di collegamento reali o personali Norme convenzionali sostanziali per eliminare la doppia imposizione determinata dal concorso delle pretese impositive statuali(Es: esenzione per i redditi prodotti all’estero, deduzione delle imposte e credito di imposta) Norme convenzionali sostanziali di vario genere( non discriminazione, procedura amichevole, scambio di informazioni) Norme convenzionali in materia di interpretazione e procedura amichevole volte ad assicurare la risoluzione delle controversie.

1.3 Diritto comunitario Il diritto tributario comunitario fa parte in senso lato del diritto internazionale tributario. Si distingue tra diritto comunitario primario e diritto comunitario derivato intendendosi con il primo quello costituito dalle norme del trattato istitutivo e con il secondo quello costituito dalle direttive e dai regolamenti. Il diritto tributario comunitario che fa capo all’ordinamento tributario italiano è l’insieme delle disposizioni contenute nel diritto tributario internazionale interno dell’Italia a seguito del processo di adattamento dell’ordinamento interno al diritto comunitario primario e derivato

1.4.1 Principi generali Nell’ordinamento giuridico internazionale non si riscontra il fenomeno dell’imposizione tributaria in quanto la comunità degli Stati non individua e riconosce un ente superiore a cui sia attribuita la potestà impositiva originaria. È possibile individuare alcuni principi generalmente riconosciuti e consuetudini internazionali che costituiscono spesso il fondamento di norme positive del diritto convenzionale tributario e che sono riconosciuti mediante autolimitazioni dei sistemi di diritto tributario internazionale.

Tra tali principi possono essere ricordati quello A) della tassazione in base alla fonte effettiva del reddito, grazie al quale viene dettato un criterio base per la risoluzione dei conflitti tra diverse pretese impositive nazionali. B) dell’utile mondiale( world wide taxation) secondo il quale i singoli Stati possono tassare i residenti sul reddito ovunque prodotto in dipendenza di un collegamento personale sufficiente a fondare la pretesa impositiva. C) non discriminazione del trattamento fiscale

Diritto sovranazionale e Soft tax law A volte a causa del complesso interagire della dimensione nazionale, internazionale, patrizia e comunitaria determinano spesso l’emergere di dimensioni fiscali strutturalmente sopranazionali. Con il termine soft law si indicano atti e fatti che non costituiscono formalmente fonti del diritto internazionale, né fonti del diritto impositivo interno ma che tuttavia acquisiscono a vario titolo e in varie modalità effetti giuridici( esempio: Commentario OCSE, interpretazione e le diverse guide lines approvate da comitati od istituzioni)

Doppia imposizione giuridica ed economica La doppia imposizione è il risultato della sovrapposizione delle pretese impositive degli stati. Nell’attuale quadro di concorso di potestà impositive funzionali essa costituisce una cosiddetta distorsione fiscale d’investimento perché è un ostacolo al perseguimento dell’efficienza fiscale nell’effettuazione degli investimenti, determinando nei riguardi di un soggetto passivo un prelievo globale che è superiore a quello effettuato in capo a soggetti in analogo situazione.

La doppia imposizione internazionale si verifica nell’ipotesi di concorso di potestà impositiva unilaterale in quanto in essa difetta alcuna forma di coordinamento tra gli stati. Per contro i casi di doppia imposizione internazionale sono limitati nell’ipotesi di concorso di potestà impositive convenzionali. Infatti, mentre in assenza di convenzioni, si può verificare doppia imposizione per residenza – fonte, residenza – residenza, fonte – fonte. In presenza di convenzione si verifica solo la doppia imposizione per residenza – fonte.

Le convenzioni fiscali non eliminano dunque la doppia imposizione internazionale ma costituiscono un sistema di norme formali atte a ripartire le potestà impositive dei due stati contraenti. Inoltre gli stati unilateralmente rendono disponibili strumenti per eliminare ex post la doppia imposizione che si è verificata per l’operare delle potestà impositive dei due stati.

DOPPIA IMPOSIZIONE ECONOMICA La doppia imposizione economica è la duplice tassazione in capo a soggetti diversi, di un reddito di identica natura economica, ad es. la tassazione degli utili della società in capo al socio e dei dividendi trattati da utili e distribuiti al socio. La doppia imposizione economica è interna se riguarda le pretese impositive di un singolo stato, mentre è internazionale se riguarda le pretese impositive di più stati diversi, ad es. se società e soci sono residenti di un medesimo stato che tassa sia la società sugli utili prodotti che il socio sugli utili distribuiti, vi è doppia imposizione economica interna; se invece società e soci sono residenti in due stati diversi, allora lo stato di residenza della società tassa la società sugli utili prodotti, mentre lo stato di residenza del socio tassa il socio sugli utili distribuiti, e vi è quindi doppia imposizione economica internazionale. La doppia imposizione economica non sempre è vietata all’interno dei singoli sistemi fiscali.

DOPPIA IMPOSIZIONE GIURIDICA La doppia imposizione giuridica è la duplice tassazione in capo allo stesso soggetto dello stesso reddito giuridicamente qualificato, ad es. la duplice tassazione in capo allo stesso soggetto persona fisica di una determinata categoria di reddito. La doppia imposizione giuridica è interna se riguarda le pretese impositive di un singolo stato, mentre è internazionale se riguarda le pretese impositive di più stati, ad es. se la persona fisica è tassata due volte dallo stesso stato A della propria residenza vi è doppia imposizione giuridica interna, mentre se la persona fisica è tassata sia dallo stato A della propria residenza che dallo stato B della fonte del proprio reddito vi è doppia imposizione giuridica internazionale. La doppia imposizione giuridica interna è generalmente vietata all’interno dei sistemi fiscali. Un caso particolare di compresenza di doppia imposizione internazionale sia economica che giuridica si verifica nei flussi di dividendi tra società residenti in stati diversi.

3)METODI DI ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE Come si è visto, in tutti i casi in cui si verifica il concorso di pretesa impositiva tra due stati, in relazione ad una specifica fattispecie di reddito trasnazionale tale reddito è soggetto a doppia imposizione giuridica internazionale. Ciò avviene quando manca una convenzione, oppure quando la convenzione applicabile non attribuisce potestà impositiva esclusiva ad un solo stato. In questo caso esistono nei diversi ordinamenti norme interne che eliminano la doppia imposizione; quando per altro vi è doppia imposizione in presenza di convenzione, è la convenzione stessa che dispone di norme che eliminano o attenuano la doppia imposizione

credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero Le norme (interne o convenzionali) per eliminare la doppia imposizione adottano i seguenti tre metodi: esenzione dei redditi prodotti all’estero deduzione credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero

ESENZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO Con il metodo dell’esenzione lo stato della residenza non considera tassabili i redditi prodotti all’estero dai propri residenti e attribuisce unilateralmente alla stato della fonte l’esercizio esclusivo della potestà impositiva. Dispone, a tal proposito, il commentario OCSE che l’importo del reddito da esentare da imposta da parte dello stato della residenza è l’importo che, a parte la convenzione, sarebbe assoggettato all’imposta sui redditi prodotti entro quello stato secondo le norme dell’ordinamento tributario di quello stato aventi come oggetto quell’imposta.

L’importo di reddito escluso dallo stato della residenza, dunque, può differire dall’importo di reddito assoggettato ad imposta dallo stato della fonte secondo le sue proprie norme interne. Mediante l’applicazione dell’esenzione il prelievo effettuato dallo stato della residenza non ha correlazione con quello effettuato dallo stato della fonte, con la conseguenza che il soggetto residente che produce reddito estero sostiene un onore tributario superiore o inferiore a quel soggetto residente che produce reddito interno a seconda che l’aliquota dello stato della fonte sia superiore o inferiore di quello dello stato della residenza.

Questa tecnica era adottata fino al 1974; attualmente è prevista solo nella convenzione con il Brasile e con la Germania. L’ordinamento giuridico italiano adotta in via generale il metodo del credito d’imposta e soli in alcuni casi quello dell’esenzione. L’esenzione si applica nella misura del 95% per i dividendi madre e figlia e per i dividendi distribuiti da società controllate in assenza di convenzione ed in presenza dei requisiti della partecipation exampition, nonché in misura del 40% per le persone fisiche

CREDITO D’IMPOSTA La doppia imposizione è vietata mediante concessione al contribuente di detrarre dalla imposta sul reddito le imposte pagate all’estero sui redditi ivi prodotti attribuendo al soggetto passivo un credito d’imposta.

L’art. 23 prevede che qualora un residente di uno stato contraente ricavi redditi che sono imponibili nell’altro stato contraente, il primo stato concede come deduzione di imposta sul reddito di detto residente, un ammontare pari all’imposta sul reddito pagata in detto altro stato, tuttavia tale deduzione non può eccedere la quota di imposta sul reddito o patrimonio calcolata prima di effettuare la riduzione. Il credito di imposta se non ho imposte da pagare o si perde o viene portato a nuovo.

4) Cosa è una convenzione in base al Modello OCSE per evitare le doppie imposizioni. Le funzioni del Modello OCSE e delle Convenzioni bilaterali che su di esso si basano sono naturalmente molteplici ma possono essere sintetizzate in tre principali: eliminare la doppia imposizione risolvere le controversie prevenire e combattere l’evasione fiscale.

La funzione primaria è quella di eliminare la doppia imposizione internazionale. Tale funzione è evidenziata nelle disposizioni relative al campo di applicazione e ai metodi per l’eliminazione della doppia imposizione( metodo dell’esenzione e metodo del credito di imposta). L’obiettivo è quindi quello di eliminare i conflitti e le distorsioni di natura fiscale che hanno effetti negativi sugli investimenti.

La seconda funzione riguarda la risoluzione delle controversie, che consiste nel trovare soluzione ai problemi interpretativi e applicativi della Convenzione. A tal proposito il modello OCSE prevede la procedura amichevole che si può considerare come il momento giudiziale definito in via convenzionale per l’applicazione dei trattati in materia tributaria. Questa funzione è molto importante perché a differenza del diritto interno in cui è presente un soggetto terzo rispetto alle parti nel diritto internazionale è previsto un meccanismo bilaterale che promana dalle parti stesse.

La terza funzione è quella di evitare l’evasione fiscale con riferimento ai redditi trasnazionale. Si tratta di un obiettivo indiretto della convenzione, poiché l’esigenza di reprimere l’evasione è un essenziale elemento della collaborazione instaurata tra stati contraenti mediante la conclusione del contratto. Si realizza attraverso scambio di informazioni, mutua assistenza nella riscossione dei crediti o altre forme di cooperazione tra stati in materia. Le convenzioni sono stipulate quindi per eliminare le doppie imposizioni e coordinare le politiche fiscali nazionali e tutelare i reciproci investimenti.

Le parti della convenzione Le convenzioni sono articolate in 3 parti: la prima comprende gli articoli 1/2/3/4/5 e contiene l’ambito di applicazione della convenzione. La seconda comprende gli articoli dal 6/17 relativi all’imposizione del reddito La terza comprende gli articoli fino al 30 e riguarda le disposizioni particolari e le disposizioni finali.

Valore giuridico del commentario OCSE Il commentario OCSE rappresenta un documento esplicativo e interpretativo del modello OCSE, per tanto non costituisce uno strumento giuridicamente vincolante, sebbene possa rappresentare un aiuto di primaria importanza nelle fasi di applicazione e interpretazione delle convenzioni. In termini generali è ampiamente riconosciuta l’influenza del commentario ocse in materia di applicazione delle convenzioni sia in sede applicativa che giurisprudenziale, quindi anche se non contiene norme di diritto internazionale riveste un’importanza notevole ai fini dell’interpretazione della convenzioni effettivamente concluse dagli stati.