MARTINI RODOLFI VIVORI PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Avv . Marco Rodolfi STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE FONTI Art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (oggi abrogato): “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”. Art. 298 bis e seguenti D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Dir. 2004/35/CE) Codice dell’Ambiente Parte Sesta Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente Legge Comunitaria 2013 (art. 25) n. 97 del 6.8.2013 Codice Civile: artt. 2043 e seguenti (2058 e 2059) Costituzione: art. 2, 3, 9, 13, 32, 42 STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Codice dell’ambiente (artt. 298 bis – 318). Titolo Primo (Ambito di applicazione) artt. 298 bis/303 Art. 298 bis (Principi generali) inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), L. 6 agosto 2013, n. 97, come modificato dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che ha convertito il D.L. 24.06.2014 n. 91. 1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo. 2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto. 3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 299 (Competenze Ministeriali) modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), L. 6 agosto 2013, n. 97. 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. 2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo. …. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 300 (Danno ambientale) 1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. 2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali (flora e fauna selvatiche, ecc.) … b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in mode significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate … c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 301 (Attuazione del principio di precauzione) Art. 302 (Definizioni) Art. 303 (Esclusioni) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Titolo Secondo: Prevenzione e Ripristino ambientale (artt. 304-310) Art. 304 (azione di prevenzione) 1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. […] 3. II Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltà di: a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente; b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 305 (Ripristino ambientale) 1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente: a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di: …. c) ordinare all'operatore di prendere le misure di ripristino necessarie; d) adottare egli stesso le suddette misure. 3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettere b) o c), o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 306 (Determinazione delle misure per il ripristino ambientale) 1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunità di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ….. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 307 (notificazione delle misure preventive e di ripristino) 1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 308 (costi della attività di prevenzione e ripristino) 1. L'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. […] 4. Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno: a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica. c) qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da: a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 309 (Richiesta di intervento statale) 1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto (e quindi anche le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349) possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto. (1309) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 310 (Ricorsi) 1. I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al giudice amministrativo (TAR) può essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all'effettuato deposito dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Titolo terzo: RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE (artt. 311-318) Art. 311 (Azione risarcitoria in forma specifica) 1. II Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. 2. Quando si verifichi un danno ambientale … solo quando l’adozione delle misure di riparazione (previste dal Codice) risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. 3. Il Ministro dell’ambiente … provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare … Con decreto del Ministro dell’ambiente … da adottare entro 60 giorni …. sono definiti … i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 312 (Istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale) 1. L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: - per l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata. - per l'accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da effettuare in applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto, può disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da liberi professionisti; - al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei trasgressori, può disporre l'accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso … Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività professionali è necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente …. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 313 (ordinanza) 1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. 2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto all’adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE segue 3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili. 5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 2947 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati. …. 7….. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 314 (Contenuto dell’ordinanza) 1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonché degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori. 2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell'entità dei lavori necessari. 3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino …. 5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le sanzioni amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione. 6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 315 (Effetti dell’ordinanza sull’azione giudiziaria) 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 316 (Ricorso avverso l’ordinanza) Art. 317 (Riscossione dei crediti e fondo di rotazione) Art. 318 (Disposizioni Transitorie e finali) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE GIURISPRUDENZA SU DANNO AMBIENTALE STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in una vicenda che aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento di tutti i danni – patrimoniali, non patrimoniali e ambientali – lamentati dal Comune di Carignano e dall’Ente di Gestione del sistema delle Aree protette della Fascia Pluviale del Po- Tratto Torinese, in due giudizi separati, contro la società Nuove Cave Torino S.r.l., il suo Amministratore delegato ed il direttore dei lavori, in seguito ad una attività estrattiva svolta per diversi anni, in violazione delle autorizzazioni concesse e non avendo dato corso alle opere di ripristino ingiunte dalla Procura della Repubblica. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 In primo grado il Tribunale di Torino liquida: Euro 1.535.539.57 in favore dell’Ente di Gestione del sistema delle Aree protette della Fascia Pluviale del Po- Tratto Torinese per i lavori di riqualificazione ambientale (accertati con CTU) Euro 5.288.339,36 in favore del Comune di Carignano per il costo dei materiali asportati necessari per il ripristino dell’area. Sentenze confermate in Corte d’Appello Ricorso in cassazione promosso dai convenuti (Nuove Cave Torino S.r.l., il suo Amministratore delegato ed il direttore dei lavori) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 Cassazione «spiega» la stato del danno ambientale in Italia. «La disciplina nazionale è stata di recente ulteriormente modificata e definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi. In particolare, la materia, originariamente disciplinata dalla L. 8 luglio 1986, n. 349, è stata profondamente innovata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ed ha subito evoluzioni normative sensibili, anche a causa di un duplice avvio a carico della Repubblica italiana, da parte della Commissione dell'Unione Europea, di procedure di infrazione alla direttiva 2004/35/CE. 2» STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 In estrema sintesi ed in termini assolutamente sommari, basti in questa sede acquisire quale dato fermo: - che il principio generale, di derivazione eurounitaria, è l'esigenza di porre rimedio alle alterazioni ed ai danni della risorsa "ambiente" esclusivamente mediante il recupero della stessa, in relazione alla sua peculiarità, quale contesto generale di quotidiana estrinsecazione esistenziale di una massa tendenzialmente indeterminata di individui: ciò che orienta quel recupero in direzione non soltanto - e perfino neppure necessariamente - del ripristino della situazione antecedente, ma anche della riconsiderazione complessiva dei numerosi e differenziati interessi - generali e particolari, mai soltanto economici o patrimoniali in senso stretto - coinvolti, facenti capo ad una collettività potenzialmente indeterminabile ex ante e coinvolgenti valutazioni complesse STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 - che tale principio generale comporta la riserva allo Stato, quale Ente esponenziale al massimo livello sul territorio, dell'esclusiva potestà di agire, sia in via preventiva che repressiva (o, meglio, recuperatoria), in considerazione appunto della potenziale incommensurabilità del danno e delle difficoltà di determinazione ed esecuzione delle opere per il recupero della risorsa violata; sicchè il bene ambiente, secondo il concetto peculiare elaborato in materia, può essere tutelato solo dallo Stato, benchè debba restare impregiudicata la legittimazione di titolari di diritti diversi da quello all'integrità ambientale, i quali risultino separatamente danneggiati dall'unica condotta plurioffensiva che ha inciso su quella risorsa, ad agire per il risarcimento di quegli ulteriori danni; STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 - che, per avvicinare, in via di grande approssimazione, tale soluzione ai principi generali del nostro ordinamento, può sintetizzarsi che è imposta comunque la riparazione in forma specifica e, per di più, attraverso lo strumento di quello che può definirsi un'esecuzione in danno dell'obbligato, da parte del soggetto pubblico e successiva rivalsa nei confronti del danneggiante. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 In questo contesto eurounitario, peraltro, in Italia: - il suddetto D.Lgs. n. 152 del 2006 ha regolato l'intera materia ambientale (abrogando numerose leggi precedenti) e statuendo - soltanto - la priorità delle misure di "riparazione" rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, quale conseguenza dell'assoluta peculiarità del danno al bene o risorsa "ambiente"; - il successivo D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modif. dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha poi, con il suo L. n. 166 del 2009, art. 5 bis - per neutralizzare la prima contestazione della UE del 2008 - precisato (con normativa applicabile anche ai giudizi in corso in luogo dell'art. 18 della previgente L. n. 349 del 1986, salva la sola formazione del giudicato) che il danno all'ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione "primaria", "complementare" e "compensativa" previste dalla Direttiva 2004/35/CE prevedendo un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all'ambiente fossero state in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o fossero state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte; STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 - e tuttavia l'art. 25 della c.d. Legge Europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97) - per neutralizzare l'ulteriore contestazione della Commissione europea del 2012 (che ha contestato alla Repubblica Italiana di aver « adottato e mantenuto in vigore norme le quali consentono che le misure di riparazione possano essere sostituite da risarcimenti pecuniari, in violazione degli artt. 1 e 7 dell’allegato II della direttiva 2004/35/CE […] Infatti, a norma dell’Allegato II della Direttiva, qualora la riparazione primaria non sia possibile, occorre prevedere misure di riparazione complementare e compensativa, e non già un risarcimento pecuniario») - ha ulteriormente risistemato la materia, definitivamente eliminando ogni riferimento al risarcimento "per equivalente patrimoniale" e stabilendo che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le "misure di riparazione" previste dall'all. 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (che è identico all'Allegato 2 della Direttiva 2004/35/CE); STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 - sicchè, ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito "per equivalente" pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato; - e, tuttavia, lo stesso D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311 come da ultimo modificato, prevede al comma 3 che, sia pure solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 Questa Corte, ma - significativamente - in tempo anteriore all'ultima novella del 2013, ha già avuto modo di statuire che la domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 20 novembre 2009, n. 166 è assoggettata, in ordine alla liquidazione del danno, ai criteri specifici risultanti dal nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, commi 2 e 3, come modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5-bis, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella citata L. n. 166 del 2009, individuandosi tali criteri direttamente nelle previsioni dei punti 1, 2 e 3, dell'Allegato 2 alla Direttiva 2004/35/CE e, solo eventualmente, ove sia stato nelle more emanato, in quelle contenute nel D.M. previsto nell'ultimo periodo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, comma 3 citato (Cass. 22 marzo 2011, n. 6551; sul punto confermata da Cass. 27 agosto 2014, n. 18352; solo in parte - relativamente cioè ai criteri di imputazione della responsabilità, ma non pure a quelli di liquidazione del danno - difforme risultando Cass. 7 marzo 2013, n. 5705). STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 Deve ora prendersi atto dell'ulteriore innovazione legislativa, applicabile, per espressa previsione normativa, anche ai giudizi in corso; infatti, ai sensi dell'art. 311, comma 3, terzultimo periodo, come modificato dall'ultimo intervento legislativo, i criteri e metodi appena codificati - cioè pure di valutazione monetaria per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa - trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 La nuova disciplina va poi combinata al principio generale dell'art. 5 cod. proc. civ. in materia di perpetuatio iurisditionis e quindi alla persistenza della giurisdizione del giudice ordinario civile, sicchè sarà quest'ultimo, investito della domanda di risarcimento per equivalente del danno ambientale, ad applicare, per provvedere sulla stessa, quei criteri e metodi e ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, a determinare il costo delle medesime da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 In applicazione di principi altrettanto generali di diritto processuale, analogamente proseguono i giudizi iniziati in epoca anteriore alla prima di dette novelle legislative - e quindi prima del D.Lgs. n. 152 del 2006 - da soggetti diversi da quello in capo al quale è ora riconosciuta in via esclusiva la legittimazione: e correttamente saranno esaminate e decise le loro domande, ove gli originari attori vi insistano, ma all'indispensabile condizione dell'armonizzazione di quelle e delle eventuali condanne coi principi suddetti, in modo che quegli attori non conseguano risultati ormai vietati dal mutato assetto ordinamentale. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 Passando al merito dei motivi di ricorso, vengono tutti giudicati inammissibili o comunque respinti, ad eccezione di uno. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 Viene accolta la lagnanza secondo cui la Corte d’Appello non avrebbe fatto applicazione anche ai giudizi in corso, nonostante l'espressa previsione della necessità di quella (di cui al D.L. n. 135 del 2009, art. 5-bis conv. con mod. in L. n. 166 del 2009), delle sopravvenute norme del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 303 e 311 in materia di ambiente, che hanno radicalmente riscritto i criteri di determinazione del risarcimento, soprattutto in forma specifica, sottolineando la centralità del ripristino ambientale, di cui finanche escludono l'impossibilità o l'eccessiva onerosità, confinando il risarcimento per equivalente in via equitativa al rango di extrema ratio, oltretutto ancorato al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti ed ai parametri usati in casi simili o in materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 Secondo la Suprema Corte, in effetti: «la qui gravata sentenza erra senz'altro nel non applicare la normativa sopravvenuta anche soltanto al momento in cui essa è stata resa, cioè la novella del 2009, pure applicabile - benchè sopravvenuta - in forza di specifica disposizione alla specie; e tanto basterebbe di per sè a condurre alla cassazione, sul punto, della pronunzia stessa». STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 Ma non può essere dubbio che, nonostante le parti abbiano del tutto ignorato tali ulteriori sviluppi, incomba a questa Corte l'applicazione della novella anche al di là di quanto sul punto abbiano dedotto le parti, che non pare abbiano preso in considerazione le complesse vicende legislative anche successive al 2009: da un lato, perchè la norma è chiara nell'imporre quell'applicazione dei nuovi criteri risarcitori anche ai giudizi in corso, dall'altro, perchè solo in tal modo si eviterebbe la responsabilità dello Stato, membro dell'Unione ed unitariamente considerato e quindi anche quale Stato in persona dei suoi giudici di ultima istanza (per tutte, Corte Giust. CE 30 settembre 2003, in C- 224/01, Kobler, ovvero 13 giugno 2006, in C-173/03, Traghetti del Mediterraneo; per la giurisprudenza di questa Corte v. pure, tra le ultime, Cass., ord. 29 gennaio 2015, n. 1575, ove altri riferimenti), per la violazione concreta della disciplina comunitaria - o, ora, eurounitaria - recata da un acte claire, quale certamente deve qualificarsi la normativa in materia ambientale, alla stregua della duplice procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana proprio per la mancata applicazione di quei principi generalissimi, tra cui quelli in tema di esclusione del risarcimento per equivalente. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 Di conseguenza: «la gravata sentenza deve essere cassata e rinviata alla stessa corte territoriale, affinchè essa operi - ormai in base all'ulteriormente sopravvenuta normativa del 2013 (e salvi beninteso ulteriori sviluppi, ove fossero anch'essi definiti applicabili ai giudizi pendenti) - quelle previe valutazioni in fatto sull'individuazione delle misure di riparazione complementare e compensativa e sulla valutazione monetaria delle medesime, curando che le valutazioni della consulenza tecnica di ufficio già a suo tempo espletata, in conformità peraltro a disciplina superata dall'evoluzione normativa, contemplino espressamente gli effetti dell'applicazione delle nuove disposizioni.» STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 In applicazione del seguente principio di diritto: il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97, essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311 come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009 cit., art. 5-bis, comma 1, lett. b), e poi dalla L. n. 97 del 2013, art. 25 cit., individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 La Suprema Corte ha peraltro affermato principi di rilevante importanza anche nelle parti in cui non vengono accolte le doglianze dei ricorrenti. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 In particolare, sulla questione della responsabilità solidale e/o personale dei soggetti convenuti, la Suprema Corte così chiarisce. «E' ben vero che "nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale" (principio posto dalla L. n. 349 del 1986, art. 18 e poi ribadito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 3, penultimo periodo, anche nel testo modificato - da ultimo - dalla L. 6 agosto 2013, n. 97, art. 25). Tuttavia, la conseguente esclusione dell'operatività dell'art. 2055 cod. civ. deve avvenire con cautela, quello integrando un principio generale in tema di responsabilità extracontrattuale e rispondendo ad esigenze di tutela immediata ed effettiva del danneggiato» STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 E' indubbio che tale esclusione di operatività mira ad evitare il rischio di una sorta di responsabilità oggettiva o per fatto altrui ed in particolare quello di ascrivere ad ogni compartecipe anche per un modesto segmento di una delle condotte sfociate in un danno ambientale complessivo la responsabilità per l'ingentissimo danno che ne è derivato, anche quanto alle specifiche conseguenze non prevedibili o perfino non controllabili perchè da ascriversi alla condotta indipendente di altri: si pensi al caso di danneggiamenti ambientali di contesti complessi, determinati da condotte tra loro del tutto indipendenti (come, ad esempio, l'inquinamento di un corso d'acqua da parte di diversi imprenditori trasgressori), nei quali è parso opportuno che il risultato complessivo finale non fosse ripagato per intero secondo la casualità del soggetto economicamente solvibile. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 Se questa è la ratio della norma di limitazione della responsabilità, essa non può operare pure nei casi di condotta unitaria, risultante dalla combinazione, quale indispensabili antefatti causali tra loro avvinti da inscindibili e reciproci nessi di consequenzialità, delle azioni colpose o dolose concorrenti di più persone: alle quali ultime sia quella complessiva condotta che quell'unitario danno allora andranno altrettanto unitariamente ascritti, in persistente applicazione - o, se sì vuole, in non limitata applicazione o non estesa esclusione - della regola generale. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 E la limitazione di responsabilità in esame va allora circoscritta ai casi in cui le condotte causative dell'unitario evento di danno siano differenti e tra loro indipendenti; al contrario, ove l'unitario evento di danno sia causato non da una pluralità di condotte autonome od indipendenti, ma da una altrettanto unitaria condotta colposa o dolosa, però indissolubilmente ascrivibile a più soggetti tra loro indifferenziatamente e quindi a condotte concorrenti in senso stretto, può riprendere applicazione - o non soffrire la limitazione speciale suddetta -la regola generale dell'art. 2055 cod. civ., che pone appunto in via generalissima i criteri di imputazione degli effetti di una condotta complessiva ed inscindibile nelle componenti delle azioni od omissioni di più soggetti. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 E tanto avviene nella specie, in cui l'attività estrattiva illegittima, protratta nel tempo, è da ascriversi appunto alla società, quale centro di imputazione della volontà di procedere a quelle attività, a chi - quale legale rappresentante - in essa ne ha determinato e concretato le scelte e a chi, ponendo in essere i lavori, ha materialmente reso possibile gli episodi di depredazione della sponda del Po in cui l'illiceità dell'attività estrattiva si è concretata. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 E' stata fatta, quindi, corretta applicazione del seguente principio di diritto: in materia di responsabilità per danno ambientale, la regola (prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 3, penultimo periodo nel testo modificato - da ultimo - dalla L. 6 agosto 2013, n. 97, art. 25) per la quale "nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale", mirando ad evitare la responsabilità anche per fatti altrui, opera nei casi di plurime condotte indipendenti e non anche in caso di azioni od omissioni concorrenti in senso stretto alla concretizzazione di una unitaria condotta di danneggiamento dell'ambiente, quando siano tutte tra loro avvinte quali indispensabili antefatti causali di questa: con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, non soffre imitazione la regola generale dell'art. 2055 cod. civ. in tema di responsabilità di ciascun coautore della condotta per l'intero danno causato. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III^ N. 9012-9013 del 06 Maggio 2015 Sulla prescrizione è stato poi affermato il seguente principio di diritto: «in materia di danno ambientale (trattandosi di illecito permanente attesa la persistenza nel tempo della condotta di mantenimento del sito ambientale in condizioni di depredazione o diminuzione), la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento e pertanto il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento non inizia a decorrere se non da quando tali condizioni sono state volontariamente eliminate dal danneggiante o tale condotta è stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte del danneggiante medesimo». STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE LEGITTIMATI ATTIVI Oggi, dopo le riforme Legislative, unico legittimato a proporre azione di risarcimento del c.d. danno ambientale è il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può agire, alternativamente, in via amministrativa (vedi azione di prevenzione e ripristino ambientale ex artt. 304, 305 e 306 ed il potere di adottare l’ordinanza ex artt. 312 e 313) oppure in via giudiziaria (costituendosi anche parte civile nel processo penale). L’alternatività della scelta è ribadita dall’art. 315, che stabilisce l’improseguibilità dell’azione giudiziaria in caso di adozione dell’ordinanza ministeriale ex art. 313. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE LEGITTIMATI ATTIVI Legittimità costituzionale di tale scelta ? Ordinanza del Tribunale di Lanusei del 13.02.2015, con la quale è stata rimessa la questione della legittimità costituzionale dell’art. 311, primo comma, del Codice dell’Ambiente, nella parte in cui attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e per esso allo Stato la legittimazione all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno ambientale escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione ed al parametro della ragionevolezza. Corte Costituzionale ?? STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE LEGITTIMATI ATTIVI Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, (persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private), ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, potranno comunque agire, ex art. 2043 c.c. e seguenti, per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale e/o non patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva o anche dall’inerzia dello Stato nell’opera di prevenzione (vedi art. 310 primo comma) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Vigono le comuni regole in materia di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali). In siffatte ipotesi, all’interno del danno non patrimoniale, si potrebbero configurare diverse posizioni soggettive lese: diritto soggettivo alla salute diritto soggettivo all’ambiente salubre diritto soggettivo di proprietà diritto soggettivo alla vita privata diritto soggettivo all’informazione ambientale diritto soggettivo alla vivibilità diritto alla libertà personale STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Art. 2 Cost. tutela dei diritti inviolabili dell’uomo Art. 3 Cost. diritto alla personalità ed uguaglianza Art. 9 Cost. tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico Art. 13 Cost. tutela della libertà personale Art. 32 Cost. diritto alla salute Art. 42 Cost. diritto di proprietà privata STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Ultima novità legislativa: Legge 22 Maggio 2015 n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Introdotte nuove figure di reato: Da art. 452 bis ad art. 452 terdecies del Codice Penale; Nonché un’ultima parte al Codice dell’Ambiente «Parte sesta bis»: - Da art. 318 bis ad art. 318 octies STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DANNO AMBIENTALE Nessuna novità sotto il profilo risarcitorio, anche perché gli artt. 318 bis e seguenti riguardano ipotesi di contravvenzioni in materia ambientale: «che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
GRAZIE PER L’ATTENZIONE STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI