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titoli e partecipazioni la loro valutazione è strettamente correlata alla classificazione prevista che distingue tra “attività finanziarie immobilizzate” e ”attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” B III 1 B III 3 C III 1, 2,3,4,6

titoli e partecipazioni immobilizzate con riferimento alle immobilizzazioni in generale, valutazione al COSTO DI ACQUISTO, compresi gli oneri accessori rappresentati, di solito, da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo e spese per consulenze specifiche art. 2426 C.C. punto 1

il costo non può essere mantenuto se il titolo o la partecipazione, art. 2426 C.C. punto 3 il costo non può essere mantenuto se il titolo o la partecipazione, alla data di chiusura dell’esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo e la riduzione di valore rispetto al costo deve, rispettivamente, essere iscritta nel Conto economico, voce D 19 a) (svalutazioni di partecipazioni)

il minor valore non può essere mantenuto art. 2426 C.C. punto 3 il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata e il ripristino di valore deve, rispettivamente, essere iscritto nel Conto economico, voce D 18 a) (ripristini di valore)

N.B. perdite di valore a carattere duraturo se la svalutazione di una partecipazione è totale e, soprattutto, se la partecipante è obbligata o intenzionata a coprire la perdita della partecipata, può essere necessario un accantonamento nel passivo (voce B 3)

il costo dell’acquisto originario di una partecipazione deve essere incrementato solo in seguito ad aumenti di capitale sottoscritti e versati dalla partecipante, nonché per nuovi acquisti di azioni o quote di azioni N.B. gli aumenti gratuiti di capitale della partecipata, non configurando un costo, non devono essere contabilizzati dalla partecipante

QUANDO UNA PARTECIPAZIONE È VALUTATA AL COSTO gli utili della partecipata devono essere contabilizzati nel Conto economico della partecipante, se la partecipata ne ha deliberato la distribuzione al contrario, le perdite della partecipata non vanno contabilizzate dalla partecipante, salvo nel caso in cui il loro ammontare e/o la loro ripetitività rendano necessaria una svalutazione per perdita duratura di valore

al momento dell’attribuzione dei dividendi: CREDITI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE B III 2 C 15 al momento della riscossione dei dividendi: a BANCA C/C CREDITI C IV 1 B III 2

quando le partecipazioni in imprese controllate o collegate risultano iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto la differenza deve essere motivata nella Nota integrativa art. 2426 C.C. punto 3

in alternativa al criterio del costo, le partecipazioni in imprese controllate o collegate iscritte nelle immobilizzazioni possono, in alternativa al criterio del costo, essere valutate con il METODO DEL PATRIMONIO NETTO art. 2426 C.C. punto 4

le partecipazioni in società controllate e collegate sono possedute PUNTO DI PARTENZA è che le partecipazioni in società controllate e collegate sono possedute non solo perché fruttano dividendi ma anche perché implicano una cointeressenza al risultato di esercizio e alla consistenza patrimoniale della partecipata IN TERMINI QUANTITATIVI consentono di influire in modo dominante (controllata) o notevole (collegata) sulle decisioni della partecipata IN TERMINI GESTIONALI

“rappresentazione veritiera e corretta” in queste realtà, allora, il costo non porta alla “rappresentazione veritiera e corretta” perché esprime un valore svincolato dall’andamento della gestione della partecipata

il criterio del costo va comunque applicato quando esistono elementi che condizionano in modo rilevante la partecipazione (es. sconvolgimenti sociali, politici) il controllo da parte della partecipante è di fatto annullato o limitato da particolari situazioni (es. fallimento, amministrazione controllata o liquidazione) in cui sorge anche il problema se sia necessario svalutare il valore di carico della partecipazione

METODO DEL PATRIMONIO NETTO significa riconoscere, contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata (aumenti o diminuzioni intervenuti nelle sue consistenze patrimoniali), per rilevarli secondo il principio della competenza

SECONDO IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO il costo originario della partecipazione viene modificato ovvero periodicamente rettificato per riflettere nel bilancio della partecipante  sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite  sia altre variazioni del patrimonio netto della partecipata realizzati ed intervenute nei periodi successivi alla data di acquisto

il metodo del patrimonio netto deve produrre nel bilancio della ne deriva che il metodo del patrimonio netto deve produrre nel bilancio della partecipante lo stesso risultato di esercizio e lo stesso patrimonio netto che si otterrebbero con il bilancio consolidato o bilancio a consolidamento integrale PER CUI VALUTARE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO SIGNIFICA EFFETTUARE UN CONSOLIDAMENTO SINTETICO

infatti, con il metodo del patrimonio netto anziché sostituire nel bilancio della partecipante il valore della partecipazione con le poste attive e passive della partecipata (come avviene con il consolidamento integrale) si adegua direttamente il valore della partecipazione a quello del patrimonio netto della partecipata

rilevare dal bilancio della partecipata FASI rilevare dal bilancio della partecipata il valore contabile del patrimonio netto di questa 1 apportare a questo valore tutte le rettifiche necessarie 2 in base a tale valore calcolare matematicamente il valore della quota di partecipazione 3 confrontare il costo di acquisto della partecipazione con il valore contabile rettificato 4

BILANCIO DELLA PARTECIPATA DATA DEL BILANCIO DELLA PARTECIPATA il metodo del patrimonio netto impone di utilizzare il bilancio approvato della partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante

PER LA DETERMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA occorre art. 2426 C.C. punto 4 detrarre i dividendi operare le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato dalle clausole generali e dai principi di redazione del bilancio

DETRAZIONE DEI DIVIDENDI per la logica stessa del metodo del patrimonio netto, la distribuzione di dividendi comporta una riduzione del patrimonio netto della partecipata quindi, i dividendi distribuiti dalla partecipata devono essere portati, dalla partecipante, in detrazione del valore della partecipazione

occorre depurare il valore della quota di utile o perdita della RETTIFICHE RICHIESTE DAI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO proprio perché il metodo del patrimonio netto attua un consolidamento sintetico, occorre depurare il valore della quota di utile o perdita della partecipante dei risultati (utili e perdite) delle operazioni (vendita di beni, prestazioni di servizi, operazioni finanziarie, …) compiute tra partecipante e partecipata

sono rettifiche che si impongono quando, RETTIFICHE RICHIESTE DALLE CLAUSOLE GENERALI E DAI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO sono rettifiche che si impongono quando, ad esempio, i bilanci della società partecipata sono stati redatti prima dell’acquisizione della partecipazione oppure in conformità ad ordinamenti giuridici diversi dal nostro

pagamento sottoscritti e versati dalla partecipante perdite infine, le RETTIFICHE (IN PIÙ O IN MENO) PER MOVIMENTI DI CAPITALE PROPRIO DELLA PARTECIPATA  gli aumenti di capitale a pagamento sottoscritti e versati dalla partecipante  i versamenti per copertura perdite  le rivalutazioni effettuate vanno portati ad aumento del valore della partecipazione vanno portati a diminuzione del valore della partecipazione  i rimborsi del capitale esuberante  le svalutazioni effettuate

se il costo di acquisto (es. 100) è inferiore PRIMA ISCRIZIONE IN BILANCIO CONFRONTO TRA COSTO DI ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE E VALORE CONTABILE RETTIFICATO nessun problema, se i due valori coincidono 1 se il costo di acquisto (es. 100) è inferiore al valore netto contabile rettificato (es. 120), la partecipazione si iscrive al valore netto contabile (120), ma la differenza (20) va iscritta in una speciale riserva non distribuibile (Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite) 2 se invece si evidenzia un costo di acquisto superiore al valore netto contabile, occorre identificarne la natura economica 3

al maggior valore attuale, rispetto MAGGIOR COSTO DI ACQUISTO RISPETTO AL VALORE CONTABILE DELLA CORRISPONDENTE FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA può essere dovuto al maggior valore attuale, rispetto al valore contabile (di solito a costi storici), di specifici beni (es. terreni, fabbricati, magazzino) che fanno parte del patrimonio della partecipata a b all’avviamento, proprio della partecipata ad un errore di valutazione in sede di acquisto della partecipazione c

solo se è consentito iscrivere nell’attivo dello  maggior valore attuale di specifici beni  avviamento IPOTESI a e b è consentito iscrivere nell’attivo dello Stato patrimoniale il maggior costo della partecipazione solo se nella Nota integrativa se ne indichino le ragioni ovvero la natura economica di tale differenza

inoltre, nei successivi bilanci della partecipante, le parti dell’eccedenza dovuta al maggior valore attuale di specifici beni o all’avviamento devono essere assoggettate ad ammortamento art. 2426 C.C. punto 4 per specifici beni in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione per l’avviamento entro il periodo di cinque anni

il maggior costo non può essere computato IPOTESI c  errore di valutazione il maggior costo non può essere computato nel valore di iscrizione in bilancio della partecipazione che, quindi, va svalutata della parte corrispondente alla “perdita” causata da un errore di valutazione della partecipante la minusvalenza va rilevata nella voce D 19 a (svalutazioni di partecipazioni)

il valore della partecipazione iscritto nell’esercizio precedente ISCRIZIONE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI il valore della partecipazione iscritto nell’esercizio precedente deve essere incrementato o ridotto in connessione ai mutamenti che il patrimonio netto può subire in virtù dei  dei risultati di esercizio  della distribuzione di dividendi  delle operazioni sul capitale

dall’esercizio precedente se il valore residuo iscritto (al netto delle riduzioni e rettifiche) è superiore a quello risultante dall’esercizio precedente avremo una plusvalenza termine usato impropriamente dal legislatore per definire l’incremento di valore della voce “partecipazioni”

riserva non distribuibile plusvalenza questa deve, obbligatoriamente, essere iscritta nel bilancio della partecipante in una art. 2426 C.C. punto 4 A VII riserva non distribuibile (ma utilizzabile a copertura di perdite) per evitare che il maggior valore iscritto concorra a formare l’utile di esercizio, trattandosi di utile non realizzato, ma soltanto sperato

A la partecipata distribuisce utili già contabilizzati dalla partecipante in aumento del valore della partecipazione il dividendo percepito deve dunque essere portato in diminuzione della partecipazione stessa questa distribuzione di dividendi rende disponibile la parte corrispondente della riserva, da contabilizzarsi con una scrittura di giro dalla “riserva non distribuibile” a “riserve disponibili”

1) rilevazione utili partecipata: PARTECIPAZIONI RISERVA NON DISTRIBUIBILE B III 1 a, b A VII 2) riscossione dei dividendi: a BANCA C/C PARTECIPAZIONI C IV 1 B III 1 a, b quindi: a RISERVA NON DISTRIBUIBILE RISERVA DISPONIBILE A VII A VII

1) rilevazione utili partecipata: oppure 1) rilevazione utili partecipata: a PARTECIPAZIONI RISERVA NON DISTRIBUIBILE B III 1 a, b A VII 2) riscossione dei dividendi: a BANCA C/C PROVENTI DA PARTECIPAZIONI C IV 1 C 15 quindi: a SVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI D 19 a B III 1 a, b a RISERVA NON DISTRIBUIBILE RISERVA DISPONIBILE A VII A VII

B la partecipata ha una perdita e in precedenza la partecipante, per gli utili in passato conseguiti dalla stessa partecipata, aveva iscritto in bilancio una riserva non disponibile la perdita deve essere contabilizzata diminuendo il valore della partecipazione (a carico del Conto economico) e la riserva si rende disponibile per un importo pari all’ammontare della perdita

1) diminuzione del valore della partecipazione per perdita della partecipata: a SVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI D 19 a B III 1 a, b 2) storno dalla riserva non distribuibile: a RISERVA NON DISTRIBUIBILE RISERVA DISPONIBILE A VII A VII

la riserva non distribuibile viene utilizzata dalla partecipante a copertura di proprie perdite a A IX RISERVA NON DISTRIBUIBILE PERDITA DI ESERCIZIO e/o PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI A VIII A VII

dall’esercizio precedente se, invece, il valore residuo iscritto (al netto delle riduzioni e rettifiche) è inferiore a quello risultante dall’esercizio precedente avremo una minusvalenza

minusvalenza questa va addebitata al Conto economico ed allocata nella voce D 19 a) “svalutazioni di partecipazioni”

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO  al 31/12/2005 “A” acquista il 70% di “B” al prezzo di € 9.500.000,00  il patrimonio netto di “B”, a quella data, è così composto: Capitale sociale 7.500.000,00 Riserve 2.500.000,00 Utile 2001 1.000.000,00 11.000.000,00

il cui valore attuale è superiore a  ”B” possiede un fabbricato industriale il cui valore attuale è superiore a € 500.000,00 rispetto a quello contabile  nel 2006 “B” distribuisce € 400.000,00 di utile dell’esercizio precedente e consegue un utile di € 600.000,00  alla fine del 2006 “A” ha in magazzino merci acquistate da “B” su cui “B” ha conseguito un utile di € 18.000,00

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE AL 31/12/2005 70% del patrimonio netto di “B” € 7.700.000,00 quindi, il prezzo corrisposto da “A” (€ 9.500.000,00) è superiore di € 1.800.000,00 rispetto alla corrispondente frazione del patrimonio netto

poiché “B” possiede un fabbricato industriale il cui valore attuale è superiore di € 500.000,00 al valore di bilancio (costo storico) il costo della partecipazione può essere idealmente suddiviso in Quota Patrimonio Netto 7.700.000,00 Maggior valore fabbricato industriale 350.000,00 (70% di € 500.000,00) Avviamento 1.450.000,00 9.500.000,00 quindi, nel bilancio al 31/12/2005 la partecipazione viene iscritta per € 9.500.000,00, valore che, nel caso esemplificato, coincide con il costo di acquisto

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE AL 31/12/2006 QUOTA PATRIMONIO NETTO 7.700.000,00 meno Dividendo percepito (280.000,00) (400.000,00 x 0,70) più Utile 2006 420.000,00 (600.000,00 x 0,70) Utile intragruppo (7.906,00) (18.000,00 x 0,70) = 12.600,00 importo che va ulteriormente ridotto per le imposte già pagate da “B” (37,25%) (12.600,00 - 4.694,00) 132.094,00

MAGGIOR VALORE FABBRICATO INDUSTRIALE 350.000,00 meno Quota di ammortamento (23.450,00) 2006, considerando una vita utile residua di 15 anni e, quindi, un tasso di ammortamento del 6,7% (350.000,00 x 0,067) 326.550,00 AVVIAMENTO 1.450.000,00 meno Quota di ammortamento (290.000,00) 2006, considerando una vita utile 5 anni (1.450.000,00 x 0,20) 1.160.000,00 VALORE DELLA PARTECIPAZIONE AL 31/12/2006 9.318.644,00

titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni devono essere valutati al COSTO o al MINORE TRA COSTO E VALORE DI REALIZZAZIONE desumibile dall’andamento del mercato art. 2426 C.C. punto 9 tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi

confrontare con il costo è costituito VALORE DI REALIZZAZIONE il valore di mercato da confrontare con il costo è costituito  dal valore di quotazione per titoli quotati in mercati organizzati  dalla quotazione di titoli similari per affinità di emittente, durata e cedola per titoli non quotati in mancanza di titoli similari  dal valore nominale, rettificato per tener conto del rendimento espresso dal mercato con riferimento a titoli di pari durata e affidabilità di emittente

quando i titoli costituiscono rimanenze, la loro valutazione può anche avvenire secondo uno dei seguenti metodi  media ponderata  LIFO (ultimo entrato, primo uscito)  FIFO (primo entrato, primo uscito) art. 2426 C.C. punto 10

sono considerati ricavi TUIR sono considerati ricavi art. 85 “i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società …, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o in massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie…” non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, quei beni che non sono iscritti come tali in bilancio

il legislatore fiscale, dunque, equipara azioni e quote partecipative non rappresentate da titoli (es. quote di s.r.l.) e, del resto, come il legislatore civilistico individua due distinti gruppi di attività finanziarie sulla base dell’iscrizione in bilancio

che non sono beni produttivi di ricavi, ma di plusvalenze il primo costituito dalle attività finanziarie del circolante che producono ricavi artt. 85 e 94 TUIR il secondo costituito dalle immobilizzazioni finanziarie che non sono beni produttivi di ricavi, ma di plusvalenze o minusvalenze artt. 86 e 101 TUIR

le attività finanziarie che costituiscono attivo circolante TUIR art. 94 le attività finanziarie che costituiscono attivo circolante sono valutate analogamente a quanto previsto per le rimanenze di merci (art. 92) ovvero 1) valutazione a costi specifici 2) valutazione al costo LIFO, FIFO o medio ponderato

in caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale TUIR art. 94 il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute e il valore unitario delle azioni si determina dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il loro numero pertanto, l’aumento gratuito di capitale non origina reddito imponibile, ma fa decrescere il costo unitario dei titoli

la partecipante che effettua versamenti TUIR la partecipante che effettua versamenti a fondo perduto o in conto capitale alla partecipata o che rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa deve aggiungere l’ammontare di tali operazioni al costo delle azioni possedute art. 94 è tuttavia consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della partecipata risultante dopo la copertura

i maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie TUIR i maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio con il metodo del patrimonio netto, art. 87 P P L A U T S R V I A M L O E N N I Z A E L I non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte

per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri TUIR art. 101 per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre M P I A N T U R S I V M A O L N E I N A Z L E I

per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio con il metodo del patrimonio netto, TUIR art. 101 non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente la frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata M P I A N T U R S I V M A O L N E I N A Z L E I quindi, l’ammortamento del maggior valore dei beni patrimoniali e/o della riconosciuta esistenza di un avviamento, ammortamento effettuato in osservanza alle norme civilistiche, non è deducibile

azioni proprie devono essere iscritte al costo di acquisto B III 4 C III 5 devono essere iscritte al costo di acquisto B III 4 il prezzo a cui le azioni proprie sono state acquistate deve essere ridotto solo in presenza di perdita duratura di valore l’importo deve essere iscritto tra gli “Oneri finanziari” (C) e, in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio C III 5 se ne ricorrono le condizioni, anziché al costo devono essere iscritte al valore di realizzazione

se vengono meno i motivi della svalutazione operata, occorre in seguito, se vengono meno i motivi della svalutazione operata, occorre ripristinare il valore ovvero rivalutare le azioni proprie in portafoglio fino alla concorrenza, al massimo, del costo il ripristino di valore deve essere iscritto nelle “Rettifiche di valore di attività finanziarie” e, al contempo, si deve ricostituire, per ammontare corrispondente, la riserva azioni proprie in portafoglio

VOCI DEL CONTO ECONOMICO RELATIVE AI TITOLI E ALLE PARTECIPAZIONI C 15) Proventi da partecipazione C 16 b) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni C 16 c) Proventi finanziari da titoli iscritti nel- l’attivo circolante che non costituiscono C 16 d) Proventi diversi dai precedenti

D 18 a) Rivalutazioni di partecipazioni D 18 b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni D 18 c) Rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni D 19 a) Svalutazioni di partecipazioni D 19 b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie D 19 c) Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo E 20) Proventi straordinari E 21) Oneri straordinari

proventi dell’investimento PARTECIPAZIONI proventi dell’investimento (dividendi) da rilevare secondo competenza economica nella voce C 15 “Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate”

utili o perdite che derivano PARTECIPAZIONI utili o perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni (differenza tra valore contabile e prezzo di cessione) a seconda che siano attribui- bili alla gestione ordinaria o straordinaria, possono essere iscritti tra i “Proventi e oneri finanziari” (voce 15) o tra i “Proventi e oneri straordinari” (voce 20 o 21) realizzo conseguente al cambiamento di destinazione economica essendo un evento straordina- rio della gestione, l’utile o la perdita che ne consegue deve essere rilevato tra i “Proventi e oneri straordinari”

PRINCIPALI ARTT. TUIR RELATIVI AI TITOLI E ALLE PARTECIPAZIONI individuazione titoli e partecipazioni che originano ricavi art. 85 art. 94 valutazione dei titoli art. 86 plusvalenze patrimoniali minusvalenze patrimoniali art. 101

rimanenze VALUTAZIONE punto 9, art. 2426 C.C. “sono iscritte al COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE…, ovvero al VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL MERCATO, se minore” punto 9, art. 2426 C.C. rimanenze “tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi”

tale valore tramite il valore di mercato il principio di valutazione delle rimanenze “del minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione” si fonda sulla teoria che quando l’utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore tramite il valore di mercato

non ai valori di mercato, ma all’andamento del mercato C.C. con riferimento non ai valori di mercato, ma all’andamento del mercato VALORE DI REALIZZAZIONE questo, però, non sempre è possibile può valere per le rimanenze di prodotti finiti, ma non per le rimanenze di materie prime e di prodotti in corso di lavorazione il riferimento al mercato, allora, deve servire a misurare l’utilità del bene in magazzino in funzione del suo realizzo

materie prime, sussidiarie e semilavorati quindi, per COSTO DI REGOLA GENERALE quindi, per materie prime, sussidiarie e COSTO DI SOSTITUZIONE semilavorati (parti o componenti) di acquisto che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti

prodotti in corso di lavorazione REGOLA GENERALE per merci, prodotti finiti, VALORE NETTO DI REALIZZO semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione

costo di sostituzione N.B. è il costo con il quale, in normali condizioni di gestione, una determinata voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta (costo di riproduzione) N.B. nei casi in cui neanche il costo di sostituzione può essere recuperato con il realizzo del prodotto finito, è necessario utilizzare il valore netto di realizzo

valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestione, al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita ragionevolmente prevedibili (provvigioni, trasporto, imballaggio, ...)

N.B. trattandosi di beni dell’attivo circolante, il legislatore non richiede, ai fini della svalutazione, che la perdita di valore sia duratura come è invece previsto per le immobilizzazioni N.B. si dispone comunque che il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne vengono meno i motivi

metodi o criteri alternativi di determinazione del costo (solo per beni fungibili) art. 2426 C.C. punto 10  media ponderata cerca di livellare i movimenti nei prezzi  LIFO (ultimo entrato, primo uscito) contrappone costi correnti (più recenti) a ricavi correnti (più recenti)  FIFO (primo entrato, primo uscito) valuta il magazzino ai costi più recenti e, dunque, rispecchia l’andamento dei prezzi di mercato

supposta l’esistenza di rimanenze per 15 x 11,52 = 172,8 MEDIA PONDERATA DATA QUANTITÀ COSTO UNITARIO FORMULA 31/01/06 10 Kg 11 05/03/06 20 Kg 9 30/03/06 5 Kg 10 30/06/06 25 Kg 12 30/09/06 35 Kg 13 A x p1 + B x p2 + C x p3... p1 + p2 + p3... 11 x 10 + 9 x 20 + 10 x 5 + 12 x 25 + 13 x 35 110 + 180 + 50 + 300 + 455 = = 10 + 20 + 5 + 25 + 35 95 1095 = = 11,52 COSTO MEDIO PONDERATO 95 supposta l’esistenza di rimanenze per 15 Kg, la valutazione sarà 15 x 11,52 = 172,8

valutazione LIFO 2005 5 Kg 9 Kg 2006 15 Kg 11 Kg Kg 5 x 9 = 45 RIMANENZE  COSTO MEDIO  2005 5 Kg 9 Kg RIMANENZE  COSTO MEDIO  2006 15 Kg 11 Kg valutazione Kg 5 x 9 = 45 Kg 10 x 11 = 110 155

valutazione FIFO 2005 5 Kg 10 Kg 2006 15 Kg 13 Kg Kg 5 x 10 = 50 + RIMANENZE  ULTIMO COSTO  2005 5 Kg 10 Kg RIMANENZE  ULTIMO COSTO  2006 15 Kg 13 Kg valutazione Kg 5 x 10 = 50 + Kg 10 x 13 = 130 180