IL CONTRATTO DI INSERIMENTO

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IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Artt. 54 – 59 d.lgs. 276/03

art. 54, c. 1 del d.lgs. 276/03 Il contratto di inserimento è diretto a realizzare, mediante un progetto di adattamento delle competenze professionali dei lavoratori ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero, il reinserimento nel mercato del lavoro”

Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune solo quando rispettano una delle seguenti condizioni: 1) sono volti alla creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori inoccupati o disoccupati, così come definiti dal regolamento in materia di aiuti all’occupazione; 2) riguardano l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, indipendentemente dal fatto di apportare un aumento effettivo dell’occupazione. (v. Regolamento del 12.12.2002 n. 2204/2002); 3) danno luogo alla creazione netta di posti di lavoro, come definita negli orientamenti del 1995.

Contratti con finalità formative Contratti di apprendistato Contratto di inserimento Contratti di formazione e lavoro

Fonti L. 25/55 L. 285/77 L. 140/81 L. 79/83 L. 863/84 L. 479/87 L. 407/90 L.451/94 L. 169/91 L. 608/96 L. 196/97

La coesistenza dei contratti di formazione e lavoro con i contratti di inserimento A) i contratti di formazione e lavoro continuano a potere essere utilizzati nelle pubbliche amministrazioni (art. 86, c. 9, d.lgs 278/03) B) la disciplina transitoria consente la coesistenza tra i due tipi contrattuali nel lavoro privato

Accordo interconfederale del 13 novembre 2003 I cfl stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data, esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza di ciascuno di essi. I progetti per cfl il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 possono proseguire il loro iter di valutazione e se approvati saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti sino alla scadenza prevista per ciascuno di essi.

La disciplina dei contratti d’inserimento

Disciplina applicabile Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rsa di cui all’art. 19 l. 300/70 e successive modificazioni, ovvero dalle rsu, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 368/01. (Art. 58, d.lgs 276/03)

SOGGETTI (art. 54, c. 1) Enti pubblici economici Imprese e loro consorzi Gruppi di imprese Associazioni professionali, socio-culturali, sportive Fondazioni Enti di ricerca Organizzazioni e associazioni di categoria Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni Lavoratori con più di 50 anni e privi di un posto di lavoro Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni Persone affette da grave handicap mentale fisico o psichico Donne

Forma Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere indicato specificamente il progetto individuale di inserimento (art. 56. c. 1) In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato (art. 56. c.2)

Durata La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi, né superiore a 18, termine massimo da rispettare anche in caso di eventuali proroghe (art. 57, c. 1 e 3)

INCENTIVI Incentivi economici Esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti Sottoinquadramento

… La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore sino a due livelli rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. (Art. 59, c. 1, d.lgs. 276/03)

… L’art. 1-bis, co. 2, lett. c), della l. n. 80/2005 ha riformulato l’art. 59, c. 1, d.lgs. n. 276/2003 prevedendo che il sottoinquadramento non trovi applicazione per la categoria delle donne salvo che non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Integrazione della disciplina Applicazione dei limiti previsti per la stipulazione dei contratti a termine (art. 3, d.lgs 368/01). Applicazione del principio di non discriminazione e della relativa sanzione in caso di inosservanza degli obblighi da essa derivati (art. 6, d.lgs 368/01). Diritti di informazione (art. 9, c. 1, d.lgs 368/01). Diritti di precedenza (art. 10, c. 9, d.lgs 368/01). Possibilità di apporvi un periodo di prova (art. 54, c. 3, d.lgs. 276/03). Possibilità di risoluzione anticipata in caso di giusta causa.

Condizione per l’assunzione con contratto d’inserimento è la definizione di un progetto individuale di inserimento Finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo

Progetto individuale d’inserimento I contratti collettivi … determinano le modalità di definizione dei piani individuali d’inserimento … nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. (art. 55)

Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 Formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartite fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale… accompagnata da CONGRUE fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

Sanzioni Quali sono le conseguenze nel caso in cui un lavoratore assunto con un contratto di inserimento non riceve una formazione che gli consenta di inserirsi in un dato contesto professionale? In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%(art. 55, c. 5).

Profili di incostituzionalità La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore sino a due livelli rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto d’inserimento oggetto del contratto”. Riemerge il problema della compatibilità con gli artt. 3 e 36 della Costituzione sul piano della differenza dei trattamenti retributivi.

Elementi che “potrebbero” giustificare il sottoinquadramento effettivo, oggettivamente riscontrabile, minore rendimento del lavoratore, desumibile dalla necessità di affiancargli un progetto di inserimento individuale. diverso valore, anche retributivo, che per un lavoratore appartenente alle cd. categorie svantaggiate può avere un’esperienza lavorativa in determinati contesti socio-economici e in certe stagioni produttive.

… La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore sino a due livelli (Art. 59, c. 1, d.lgs. 276/03)

Stabilità dell’inserimento (art. 54, c. 3) Regole Per potere assumere con contratti di inserimento i datori di lavoro devono avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Eccezioni I lavoratori che si siano dimessi I lavoratori licenziati per giusta causa I lavoratori che al termine del rapporto abbiano rifiutato di rimanere in servizio con un rapporto a tempo di lavoro a tempo indeterminato

… I rapporti di lavoro risolti al termine o nel corso del periodo di prova I contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella misura pari a 4