Università degli studi di Milano Bicocca corso di laurea triennale in Scienze dell’Organizzazione Il trasporto di cose Frison Lara, Tagliabue Isabella
Contratto di trasporto Disposizioni generali CODICE CIVILE Libro IV° Delle obbligazioni Capo VIII Del trasporto Sez I Articoli : 1678-1680
Esso è di importanza fondamentale nell’economia. Nozione: Articolo C.C. 1678 Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro Funzione Il trasporto è il contratto che regola il movimento di merci e persone nel mondo. Esso è di importanza fondamentale nell’economia.
Caratteristiche: Consensuale Oneroso A prestazioni corrispettive Ad effetti obbligatori Di durata
Si perfeziona col consenso delle parti Consensuale: Si perfeziona col consenso delle parti
Presuppone un corrispettivo (eccetto trasporto gratuito) Oneroso: Presuppone un corrispettivo (eccetto trasporto gratuito)
A prestazioni corrispettive La prestazione di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro avviene in cambio di un corrispettivo
Ad effetti obbligatori Fa sorgere l’obbligazione di trasferire persone o cose e l’obbligazione di corrispondere il corrispettivo pattuito
Di durata La prestazione di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro richiede necessariamente un periodo di tempo apprezzabile
Trasporto gratuito È considerato dalla legge come un contratto vero e proprio, quindi fonte riconosciuta di responsabilità, perché in esso ricorre un interesse economico indiretto per il vettore
Trasporto amichevole o di cortesia Non è riconosciuto dalla legge come contratto, in quanto, il viaggio ha luogo solamente per condiscendenza ( non ricorre alcun interesse economico) È regolato dalle norme sulla responsabilità extracontrattuale
Trasporto di cose CODICE CIVILE Libro IV° Delle obbligazioni Capo VIII Del trasporto Sez. III Del trasporto di cose Articoli:1683-1702
Disciplina del trasporto di cose Il rapporto di trasporto è triangolare (mittente e destinatario possono però coincidere) mittente destinatario vettore
Doveri del mittente (art.c.c 1683) Indicare con esattezza al vettore: -nome del destinatario -luogo di destinazione - natura - peso cose da trasportare - quantità - numero Rimettere al vettore all’atto della consegna eventuali particolari documenti Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’inesattezza dell’indicazione o mancata consegna o irregolarità dei documenti
Diritti del mittente (art.c.c.1685) Può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinare la consegna ad un destinatario diverso rispetto a quello originario (Salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine) Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario
Obbligazioni del vettore (art.c.c.1687) Deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicate dal contratto ( o in mancanza dagli usi) È responsabile della perdita e dell’avaria delle cose dal momento in cui le riceve a quello in cui e consegna al destinatario
Il vettore non è responsabile se prova che la perdita o l’avaria è derivata da: Caso fortuito Dalla natura o dai vizi delle cose stesse Dall’imballaggio Dal fatto del mittente Dal fatto del destinatario
Diritti del destinatario (art.c.c.1689) I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui: - le cose arrivano a destinazione - scaduto il termine ne richiede la consegna al vettore ( i diritti del destinatario non nascono se non verso pagamento al vettore)
Estinzione del contratto (art.c.c.1698) Avviene in seguito al ricevimento senza riserve delle cose trasportate e col pagamento di quanto dovuto al vettore Tranne in caso di dolo o colpa grave del vettore Sono salve le azioni per perdita parziale o avaria non riconoscibile al momento della consegna, purchè in quest’ultimo caso il danno sia denunciato non oltre 8 giorni dal ricevimento
Tipi di trasporti Su strada Ferroviari Marittimi Aerei autotrasporto
Autotrasporto ( L. 6 giugno 1974 n.298) impone l’iscrizione del vettore nell’Albo nazionale degli autotrasportatori e il rilascio di una autorizzazione amministrativa all’esercizio. In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa e il sequestro della merce. Impone al committente obblighi di verifica e di istruzioni affinché il trasporto sia compatibile con le nuove forme sulla sicurezza
Trasporti ferroviari La disciplina è contenuta nelle Condizioni generali di vendita del trasporto merci a carro ed a treno completo Il corrispettivo per il trasporto è previsto dalle tariffe rese pubbliche Il contratto è concluso nel momento in cui l’incaricato dell’accettazione firma il documento di trasporto e restituisce al mittente la ricevuta di spedizione La legge impone al mittente l’obbligo di presentare la lettera di vettura all’atto della consegna della merce trasportata.
Trasporti marittimi ed aerei Sono regolati dal Codice della navigazione Richiedono la forma scritta ad probationem in particolare: Il trasporto marittimo di cose: è regolato agli artt. 419-438 Può avere ad oggetto un carico totale o parziale ovvero cose determinate Può effettuarsi su nave determinata o nave indeterminata Il trasporto aereo di merci: è regolato agli artt. 950-980 Il documento di trasporto è denominato lettera di trasporto aerea
Il contratto di trasporto nelle convenzioni internazionali Trasporti internazionali di merci su strada Trasporto aereo internazionale Trasporto marittimo internazionale Trasporti ferroviari internazionali
Grazie per l’attenzione!