Efficacia Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privato
Art. 21-bis della legge n. 241/90 (efficacia) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata.
Due eccezioni al principio Il provvedimento limitativo non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia Il provvedimento limitativo avente carattere cautelare ed urgente è immediatamente efficace
Art. 21-quater della legge n. 241/90 (efficacia ed esecutività) I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
Lefficacia o lesecuzione del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge.
Esecutorietà Potere dellamministrazione di portare ad esecuzione, anche coattivamente e contro la volontà del soggetto passivo, i propri provvedimenti senza dover ricorrere al giudice.
Art. 21-ter della legge n. 241/90 Nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, le amministrazioni possono imporre coattivamente ladempimento degli obblighi nei loro confronti. Qualora linteressato non ottemperi, le amministrazioni, previa diffida, possono provvedere allesecuzione coattiva nelle ipotesi e nei modi previsti dalla legge.