La VIA Ha ad oggetto progetti di opere.

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Transcript della presentazione:

La VIA Ha ad oggetto progetti di opere. Implica una valutazione complessiva dell’impatto che la realizzazione di un determinato progetto può avere sull’ambiente globalmente considerato, affiancando e integrando i tradizionali provvedimenti autorizzatori. Origini: USA e poi Francia. Influenza comunitaria (Direttiva 85/337/CEE del consiglio del 27 giugno 1985 così come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE).

Finalità specifiche della VIA (titolo III del Codice dell’ambiente) Proteggere la salute umana; Contribuire alla qualità della vita; Provvedere al mantenimento delle specie; Conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A fronte di questi interessi va poi salvaguardato il perseguimento dell’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera.

In virtù di queste finalità, la valutazione individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: uomo, fauna, flora; Suolo, acqua, aria, clima; Beni materiali, patrimonio culturale; Interazione tra i fattori di cui sopra.

Momenti di raccordo con la procedura di VAS In sede di redazione dello studio di impatto ambientale per la VIA relativa a progetti previsti da piani e programmi che sono già stati sottoposti a VAS è possibile utilizzare le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale; Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione occorre tenere in considerazione le conclusioni raggiunte e la documentazione acquisita in sede di VAS; Per i progetti inseriti in piani e programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, i giudizio di VIA negativo o in caso di contrasto nella valutazione deve essere adeguatamente motivato.

La disciplina della VIA è contenuta oggi nel Codice dell’ambiente. Anche in questo caso il legislatore si è dovuto conformare ai principi e alle norme comunitarie, ai criteri di riparto delle competenze statali e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali ex art. 117 cost.

VIA Regionale Accanto alla VIA statale sussiste anche la VIA regionale per alcuni progetti (criterio di riparto è contenuto nell’allegato II del Codice e ripartito in base alla natura delle opere progettate); La peculiarità della VIA regionale riguarda l’acquisizione del parere degli enti locali interessati e di altre amministrazioni territorialmente competenti.

Procedimento Svolgimento di una verifica di assoggettabilità; Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; Svolgimento di consultazioni; Valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni; Informazione sulla decisione; Monitoraggio.

Screening procedure Per alcune opere per cui la VIA non è obbligatoria. Fase prodromica all’avvio della procedura di VIA necessaria per valutare il possibile impatto sull’ambiente di un determinato progetto o opera. Impulso da parte del soggetto pubblico o privato che propone il progetto.

Verifica di assoggettabilità Viene fatta sulla base del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale; Della avvenuta trasmissione è dato avviso

Il proponente deve dare avviso in forma riassuntiva dell’avvenuta trasmissione dei documenti nella Gazzetta ufficiale della repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione e all’albo dei comuni interessati. L’avviso deve contenere: 1)l’indicazione del proponente; 2) l’oggetto; 3)La localizzazione del progetto; 4)La sede dove possono essere consultati gli atti (comuni interessati); 5) Tempo entro cui presentare eventuali osservazioni (45 giorni)

Decisione di esclusione dalla procedura di VIA (se non emergono impatti significativi sull’ambiente) o di sottoposizione.

Lo studio di impatto ambientale (artt. 21 e 22 del Codice) Facoltà di un confronto con le amministrazioni coinvolte prima della redazione dello studio per definirne i contenuti. Se si attiva questa facoltà la pubblica amministrazione: Si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio; Esamina le principali alternative compresa l’alternativa zero (la situazione ambientale se non vi è la realizzazione del progetto); Verifica gli eventuali elementi di incompatibilità in relazione alla localizzazione del progetto; Se non è possibile ricavare queste informazioni individua gli elementi da depositare.

Anche questa fase ha un termine, pari a 60 giorni. Occorre ricordare che questa fase di consultazione tra proponente e autorità procedente è eventuale e lasciata alla decisione facoltativa del soggetto che intende presentare il progetto.

Studio di impatto ambientale Spese di redazione dello studio a carico del proponente; Viene redatto sulla base dell’allegato VII al Codice;

Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: Descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni; Dati per valutare gli impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale in fase di realizzazione e di esercizio Descrizioni delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi; Descrizione sommaria delle alternative tra cui l’opzione zero (situazione ambientale senza realizzazione dell’opera); Descrizione delle misure per il monitoraggio.

Per l’elaborazione il proponente ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; Va allegata una sintesi non tecnica al fine di agevolare una agevole comprensione da parte del pubblico per la fase di consultazione. Va inoltre allegato l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze pareri, nulla osta e assensi già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione o dell’esercizio dell’opera o intervento

Presentazione dell’istanza di VIA All’istanza (depositata in un congruo numero di copie) sono allegati: il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell’avvenuto avviso a norma dell’art. 24 del Codice. Avviso: Notizia dell’istanza a mezzo stampa e sul sito web dell’autorità a spese del proponente. La pubblicazione deve contenere: Breve descrizione del progetto; Breve descrizione dei possibili impatti sull’ambiente; Indicazione delle sedi dove possono essere consultati gli atti nella loro interezza; Indicazione dei termini entro cui è possibile presentare osservazioni.

Dalla data di presentazione decorrono i termini per: L’informazione e la partecipazione; La valutazione; La decisione Entro trenta giorni l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Se risulta incompleta viene restituita al proponente con l’indicazione degli elementi mancanti.

Fase delle consultazioni (art. 24 del Codice) Entro il termine di 60 giorni della presentazione della istanza CHIUNQUE abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale; Può inoltre presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Il provvedimento di valutazione ambientale deve tenere in considerazione le osservazioni pervenute sia singolarmente che per gruppi. La consultazione può avvenire con l’inchiesta pubblica dove viene preso in esame lo studio di impatto ambientale, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni dei cittadini. (l’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi).

C’è anche una terza via di confronto: Il proponente può essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. È redatto verbale del contraddittorio.

Sulla base delle consultazioni il proponente può anche decidere di modificare gli elaborati presentati. In questo caso l’autorità gli darà un termine che non può superare i 60 giorni. Se le modifiche sono rilevanti si può procedere a un’altra fase di pubblicità. In ogni caso tutta la documentazione dell’istruttoria deve essere pubblicata sul sito web dell’autorità.

Attività tecnico – istruttorie di valutazione Talvolta nella attività di valutazione possono entrare in gioco altre autorità rispetto a quella procedente, che magari devono emanare atti autorizzazione, di assenso o altri pareri. Per agevolare la risposta di queste autorità l’autorità competente in materia di VIA può indire una Conferenza di servizi o concludere accordi per lo svolgimento delle attività di interesse comune.

Decisione Provvedimento espresso e motivato entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza salvo che sia necessario un prolungamento; Possono essere chieste al proponente integrazioni alla documentazione presentata con l’indicazione di un termine per la risposta che non può superare i 60 giorni (che poi possono diventare 60+60); in questo caso il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale è espresso entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa.

Il provvedimento finale contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti. Non può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. I progetti devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, altrimenti la procedura di valutazione dell’impatto deve essere reiterata.

Informazione sulla decisione Il provvedimento è pubblicato per estratto con indicazione dell’opera, dell’esito del provvedimento e delle sedi dove può essere consultato nella sua interezza nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR; Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati; Va pubblicato per intero e sul sito web indicando dove si può prendere visione della documentazione completa.

Monitoraggio Il provvedimento finale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento della attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Utilizzo del sistema della Agenzie ambientali. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure collettive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità.

Sanzioni Se si accertano violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica: Sospensione dei lavori; Adeguamento dell’opera; Se non vi è adempimento: l’autorità provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale

D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 Obiettivo della disciplina è quello di prevenire e ridurre l’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I: Attività energetiche; Produzione e trasformazione dei metalli; Industria dei prodotti minerali; Industria chimica; Gestione dei rifiuti; Altre attività.

Il decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della autorizzazione integrata ambientale oltre alle modalità di esercizio degli impianti medesimi ai fini del rispetto dell’autorizzazione integrata ambientale. Vale tanto per impianti esistenti quanto per impianti nuovi. Per gli impianti nuovi: forme di raccordo con la VIA (rinvio).

AIA Il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del decreto. Rivolto all’esercizio di nuovi impianti e alla modifica sostanziale e all’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti.

Nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale l’autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Procedura per il rilascio della AIA La domanda deve descrivere: a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività; b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto; c) le fonti di emissione dell'impianto; d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto; e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle; g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto; h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente; i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria; j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.

La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

L’autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Entro 30 giorni da ricevimento della domanda comunica al gestore l’avvio del procedimento. Entro 15 giorni del ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale o anche nazionale di un annuncio contenente la localizzazione dell’impianto e del nominativo del gestore e il luogo per l’esercizio dei diritti di partecipazione.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio i soggetti interessati possono presentare in forma scritta all’autorità competente osservazioni sulla domanda. Per il rilascio viene convocata apposita conferenza dei servizi cui vengono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale.

Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui agli interventi di partecipazione l’autorità competente rilascia entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, una autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell’impianto ai requisiti previsti dal decreto o la nega.

Ogni AIA deve includere le modalità previste per la protezione dell’ambiente nel suo complesso, nonché l’indicazione delle autorizzazioni sostituite. L’autorizzazione deve includere anche valori limite di emissione fissati per sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’impianto in quantità significativa e i valori limite in materia di inquinamento acustico.

Può inoltre contenere ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico.

Controlli Contiene inoltre gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione nonché l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata e all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni. L’autorizzazione stabilisce inoltre le modalità e la frequenza dei controlli programmati; Contiene inoltre le informazioni relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio (fasi di avvio e di arresto definitivo, ma anche di malfunzionamento).

L’autorità competente può chiedere integrazione alla documentazione anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive indicando il termine massimo per la presentazione della documentazione integrativa.

L’importanza della AIA L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione; Copia della autorizzazione integrata ambientale è messa a disposizione del pubblico. Vengono inoltre rese disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.

Se il procedimento non si conclude vi può essere l’esercizio di poteri sostitutivi.

Monitoraggio Il gestore prima di dare attuazione a misure previste nell’autorizzazione integrata ambientale ne dà comunicazione all’autorità competente. Ruolo delle Agenzie ambientali. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale sono messi a disposizione del pubblico.

Rinnovo L’autorità competente rinnova di norma ogni cinque anni le condizioni dell’AIA. Sei mesi prima della scadenza il gestore invia all’autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni. L’autorità di pronuncia entro 150 giorni. Il gestore continua intanto la sua attività.

Riesame Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

Rapporto VIA - AIA Art. 26 comma 4: il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento inclusa la autorizzazione integrata ambientale ex. D. lgs. 59/05.